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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 18/07/2025, n. 2864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2864 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati: Dott. Giuseppe DISABATO - Presidente Dott.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore Dott.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 3894/2022 TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Francesco Priore
- RICORRENTE - E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandati in atti, dagli Avv.ti Carola Buonsante e Francesco Magistà
-RESISTENTE - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * All'esito dell'intervenuto deposito di note scritte in sostituzione di udienza, preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con cui è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, contenute nelle predette “note congiunte di trattazione scritta” del 16.06.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.03.2022, (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”), concludeva chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario, in data 19.10.1995, in Conversano, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune (atto n. 127, Parte II, Serie A, anno 1995).
Il medesimo ricorrente, inoltre, articolava tutte le ulteriori richieste conclusive, accessorie alla domanda principale sullo status, di cui al medesimo ricorso introduttivo.
Con memoria difensiva depositata per l'udienza di comparizione presidenziale del 16.06.2022, si costituiva in giudizio la resistente , la quale, aderendo espressamente all'avversaria Controparte_1 domanda di divorzio, contestava la fondatezza delle pretese ex adverso azionate, per poi concludere, a sua volta, come in atti.
In data 16.06.2022, veniva celebrata l'udienza di comparizione presidenziale delle parti, a norma dell'art. 4 L. 898/70, sicché, con ordinanza emessa immediatamente all'esito dell'udienza medesima, il Presidente del Tribunale F.F. adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti;
veniva, dunque, nominato il G.I. innanzi al quale le parti venivano rimesse per la trattazione della causa. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti davanti al G.I. del 27.10.2022, la causa veniva rinviata, dapprima, all'udienza del 02.11.2023, con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, successivamente, rinviata all'udienza cartolare del 26.05.2025. All'esito dell'intervenuto deposito di note scritte in sostituzione di udienza, preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con cui è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, contenute nelle predette “note congiunte di trattazione scritta” del 16.06.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
La domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi, è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata della separazione (ormai sancita in modo irrevocabile) protrattasi ininterrottamente da oltre 1 anno dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale nell'ambito del giudizio separativo;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Le condizioni di divorzio nelle more concordate dalle parti, trasfuse nel corpo delle “note congiunte di trattazione scritta” sottoscritte in Bari, il 16.06.2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositate telematicamente il 17.06.2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19.10.1995, in Conversano, tra e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'intervenuta consensualizzazione del procedimento divorzile giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese medesime.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con domanda proposta da
[...]
, nei confronti di , con ricorso depositato in data 24.03.2022, ogni diversa Pt_1 Controparte_1 e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Conversano (BA), in data 19 ottobre 1995, tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 127, Parte II, Serie A, anno 1995);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di divorzio, trasfuse nel corpo delle
“note congiunte di trattazione scritta” sottoscritte in Bari, il 16.06.2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositate telematicamente il 17.06.2025;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'Avv. Francesco Priore
- RICORRENTE - E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta Controparte_1 mandati in atti, dagli Avv.ti Carola Buonsante e Francesco Magistà
-RESISTENTE - NONCHÉ PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
* * * * * * * * * * All'esito dell'intervenuto deposito di note scritte in sostituzione di udienza, preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con cui è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, contenute nelle predette “note congiunte di trattazione scritta” del 16.06.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 24.03.2022, (d'ora innanzi anche solo Parte_1
“ricorrente”), concludeva chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario, in data 19.10.1995, in Conversano, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del suddetto Comune (atto n. 127, Parte II, Serie A, anno 1995).
Il medesimo ricorrente, inoltre, articolava tutte le ulteriori richieste conclusive, accessorie alla domanda principale sullo status, di cui al medesimo ricorso introduttivo.
Con memoria difensiva depositata per l'udienza di comparizione presidenziale del 16.06.2022, si costituiva in giudizio la resistente , la quale, aderendo espressamente all'avversaria Controparte_1 domanda di divorzio, contestava la fondatezza delle pretese ex adverso azionate, per poi concludere, a sua volta, come in atti.
In data 16.06.2022, veniva celebrata l'udienza di comparizione presidenziale delle parti, a norma dell'art. 4 L. 898/70, sicché, con ordinanza emessa immediatamente all'esito dell'udienza medesima, il Presidente del Tribunale F.F. adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti;
veniva, dunque, nominato il G.I. innanzi al quale le parti venivano rimesse per la trattazione della causa. All'esito dell'udienza di prima comparizione delle parti davanti al G.I. del 27.10.2022, la causa veniva rinviata, dapprima, all'udienza del 02.11.2023, con concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, successivamente, rinviata all'udienza cartolare del 26.05.2025. All'esito dell'intervenuto deposito di note scritte in sostituzione di udienza, preso atto delle conclusioni dei procuratori delle parti, con cui è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di divorzio, contenute nelle predette “note congiunte di trattazione scritta” del 16.06.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa trasformazione del rito da giudiziale in consensuale.
La domanda di declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio di cui trattasi, è fondata e merita, pertanto, accoglimento. Invero nel caso in esame ricorrono le condizioni di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della L. n. 898/1970 (e successive modifiche) e segnatamente: -inizio della separazione dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla documentazione esibita;
-durata della separazione (ormai sancita in modo irrevocabile) protrattasi ininterrottamente da oltre 1 anno dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale nell'ambito del giudizio separativo;
-mancanza di eccezioni d'interruzione. Tale obiettiva situazione e l'inutilità dell'esperimento del tentativo di conciliazione evidenziano l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sulla quale il matrimonio è fondato, sicché, in accoglimento della domanda, va dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto.
Ai sensi dell'art. 5 comma 2° della L. n. 898/1970 e successive modificazioni, la moglie perde il cognome che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio.
Copia autentica della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, dovrà essere trasmessa, a cura del Cancelliere, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ai sensi dell'art. 10 della medesima legge.
Le condizioni di divorzio nelle more concordate dalle parti, trasfuse nel corpo delle “note congiunte di trattazione scritta” sottoscritte in Bari, il 16.06.2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositate telematicamente il 17.06.2025, appaiono conformi alla legge, sicché non sussistono impedimenti di sorta ostativi al loro integrale recepimento da parte di una sentenza definitiva che dichiari la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 19.10.1995, in Conversano, tra e . Parte_1 Controparte_1
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, l'intervenuta consensualizzazione del procedimento divorzile giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese medesime.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto con domanda proposta da
[...]
, nei confronti di , con ricorso depositato in data 24.03.2022, ogni diversa Pt_1 Controparte_1 e contraria istanza, eccezione, deduzione e conclusione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in Conversano (BA), in data 19 ottobre 1995, tra e , Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune (atto n. 127, Parte II, Serie A, anno 1995);
DICHIARA che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
ORDINA al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000; DICHIARA valide ed efficaci inter partes tutte le condizioni di divorzio, trasfuse nel corpo delle
“note congiunte di trattazione scritta” sottoscritte in Bari, il 16.06.2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari, e depositate telematicamente il 17.06.2025;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 15 luglio 2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente
Dott. Giuseppe Disabato