Articolo 2 della Legge 19 luglio 1974, n. 349
Articolo 1Articolo 3
Versione
3 settembre 1974
Art. 2.
Le assistenti non di ruolo in servizio senza demerito, con incarico annuale, nelle scuole materne statali nello anno scolastico 1973-74 sono nominate in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica 1 settembre 1974, previo superamento di un corso della durata di trenta giorni.
Il corso, che avra' carattere seminariale e dovra' svolgersi entro il 31 dicembre 1974, e' valido per il conseguimento dell'attestato di cui all'ultimo comma dello articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 .
Con decreto del Ministro per la pubblica istruzione saranno stabiliti il programma del corso, le modalita' relative alla sua organizzazione, nonche' i criteri per l'assegnazione definitiva della sede.
Entrata in vigore il 3 settembre 1974