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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/09/2025, n. 1261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1261 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. nn.502/2017 e 558/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite ed iscritte ai nn. 502/2017 e 558/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare, pendenti
TRA
(già Parte_1 Parte_2
- C.F. e P.IVA - in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Anastasia Giglio ( C.F._1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Dante
[...]
n. 50;
ATTRICE
E
(C.F. ), nata l'[...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 ed ivi residente, alla via Falcone e Borsellino n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro Angiolini (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Paolo Santiccioli (C.F. ), con i C.F._3 CodiceFiscale_4 quali è elettivamente domiciliata in Cervinara, alla via via Carlo del Balzo n. 75, presso lo studio dell'Avv. Filomena Girardi;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 09 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., ha introdotto il Controparte_2 giudizio di merito a seguito dell'accoglimento da parte del G.E. dell'istanza di sospensione R.G. nn.502/2017 e 558/2017
parziale dell'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., da Controparte_1 nell'ambito del pignoramento presso terzi con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c. introduttivo del procedimento recante n. 1847/2015 R.G.E. e volto a far accertare e dichiarare che i crediti portati dalle cartelle nn 01220060002282726000, 01220060009156840000,
01220070002442728000, 01220070006544836000, 01220080001519983000,
01220080003885524000, 01220100015559515000, e 0122014006368817000, per l'importo di €. 6.380,28 non si sono estinti per intervenuta prescrizione e sono pienamente esigibili. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. L' ha dedotto: Controparte_2
a) che, con ricorso depositato in data 8.3.2016, ha proposto opposizione Controparte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatole in data 9.11.2015, chiedendo – previa parziale sospensione dell'esecuzione già avviata - l'accertamento della intervenuta prescrizione di una parte dei crediti e, per l'effetto, dovuta solo la minor somma di €.
4.213,31;
b) che, con ordinanza del 6.12.2016, il G.E. ha accolto l'istanza di sospensione parziale per l'importo di €. 6.380,28 ed ha concesso il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito;
c) che ha introdotto il giudizio di merito avendo interesse Parte_1 ad ottenere una pronuncia nel merito volta al rigetto dell'opposizione proposta, in quanto inammissibile e infondata;
d) che, invero, non ha articolato alcuna contestazione con riguardo alle date Controparte_1 di notifica delle cartelle così come riportate dagli estratti di ruolo prodotti dalla stessa opponente ed alcuna di dette cartelle è stata impugnata nei termini di legge, diventando, in tal modo, esecutiva e inoppugnabile;
e) che, in particolare, avendo ricevuto, ai sensi dell'art. 50 del DPR n. Controparte_1
602/1973 e con riferimento a ciascuno dei crediti contestati, l'avviso/intimazione di pagamento senza aver proposto alcuna impugnativa, è inammissibile per tardività
l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica di detti avvisi ed eccepita solo in sede di opposizione all'esecuzione;
f) che, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione va rigettata con rifermento alla cartella di pagamento n. 01220140006368817000, notificata in data 27.11.2014 per omesso versamento del bollo auto per l'anno 2009, per non essere stata la stessa impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica e per esser divenuta definitiva.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 marzo 2017,
eccependo l'intervenuta prescrizione delle cartelle poste a fondamento Controparte_1 dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dall'agente per la riscossione, in virtù del fatto che la mancata impugnazione della cartella esattoriale non comporta modifica del R.G. nn.502/2017 e 558/2017
termine di prescrizione del tributo a cui la cartella si riferisce, applicandosi lo stesso termine prescrizionale del tributo a cui la cartella si riferisce e non quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Parte convenuta ha dedotto di aver correttamente proposto l'opposizione innanzi al
Giudice della esecuzione nelle forme dell'art. 615 c.p.c., il quale non prevede alcun termine decadenziale, dal momento che con la proposta opposizione non ha contestato nel merito la pretesa azionata con le cartelle, ma ha eccepito l'esistenza di un fatto estintivo, nella specie l'intervenuta prescrizione del credito controverso, maturata successivamente alla notifica della cartella.
In particolare, ha dedotto che, quanto alle cartelle esattoriali n.
01220060002282726000, n. 01220060009156840000 e n. 01220070006544836000, relative ai tributi locali, esse sono state notificate rispettivamente in data 18/02/2006, in data 22/11/06 ed in data 13/12/2007 mentre i relativi avvisi di pagamento in data
6/08/2015, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale prevista per i tributi locali, ai sensi dell'art. 2948 c.c..
Parimenti, quanto alle cartelle esattoriali n. 01220070002442728000, n.
01220080001519983000 e n. 01220080003885524000 e relative a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, esse sono state notificate, rispettivamente in data 8/05/07, in data 25/01/08 e in data 8/03/2008 ed i relativi avvisi di pagamento in data 6/08/15, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale applicabile alle sanzioni amministrative di cui all'art. 28 l. n. 689/1981.
Quanto, infine, alle cartelle esattoriali 01220110004884815000 e n.
01220140006368817000, relative al mancato pagamento della tasse automobilistiche, esse risultano notificate rispettivamente in data 17/11/2010 ed in data 27/11/2014, mentre il relativo avviso è stato notificato in data 6/08/15 e, applicandosi nella fattispecie in esame la prescrizione triennale di cui all'art. 5, comma 39 del D.L. n. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86 convertito nella L. n. 60/86, le stesse cartelle, in assenza di atti interruttivi risultano prescritte.
Parte convenuta ha, pertanto, fatto rilevare che, a seguito del maturare della prescrizione di cui alle cartelle sopramenzionate, poste a fondamento dell'atto di pignoramento presso terzi per importo complessivo di €. 10.593,59, residuerebbe a suo carico solo un debito della minor somma di € 4.213,31, mentre l'esecuzione per la restante somma di €
6.380,28 deve essere dichiarata illegittima.
Dunque, parte convenuta ha concluso chiedendo, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali per la somma di € 6.380,28 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che l'effettivo credito dell' Parte_1 ammonta ad € 4.213,31. Il tutto con vittoria di spese e competenza di giudizio, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. R.G. nn.502/2017 e 558/2017
4. Ciò posto, riunito al presente procedimento il giudizio recante R.G. n. 558/2017, avente ad oggetto il giudizio di merito introdotto da a seguito dell'accoglimento Controparte_1 dell'istanza di sospensione parziale dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. proposta nel medesimo giudizio di opposizione ex art. 615, co. II, c.p.c. ad atto di pignoramento notificato dall' , all'udienza celebrata in data 25 Parte_1 febbraio 2019, sono stati, poi, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e, non avendo le parti articolato richieste istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato all'udienza del 09 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del
Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Passando ad esaminare il merito della res controversa, va premesso che, con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c., ha proposto innanzi al Tribunale di Avellino – Controparte_1 esecuzioni mobiliari opposizione avverso l'atto di pignoramento presso i terzi notificato in data 9.11.2015 dall' sulla base delle seguenti cartelle Controparte_2 di pagamento: 1) n. 01220060002282726000, relativa al mancato pagamento dell'imposta comunale immobili, notificata in data 18/02/2006; 2) n.
01220060009156840000, relativa al mancato pagamento dell'imposta comunale immobili, notificata in data 22/11/2006; 3) n. 01220070002442728000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 8/05/2007; 4) n. 01220070006544836000, relativa al mancato pagamento della tassa di smaltimento rifiuti, notificata in data 13/12/2007; 5) n.
01220080001519983000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 25/01/2008; 6) n.
01220080003885524000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 8/03/2008; 7) n.
01220100015559515000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 22/09/2010; 8) n.
01220100018463943000, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF notificata in data
18/11/10; 9) n. 01220110004884815000, relativa al mancato pagamento del bollo auto, notificata in data 22/03/11; 10) n. 0122014006368817000, inerente al mancato pagamento del bollo auto e notificata in data 27.11.2014, eccependo l'intervenuta prescrizione di taluni crediti e chiedendo l'accertamento del minor credito di €. 4.213,31.
Gli avvisi di pagamento relativi alle suddette cartelle sono stati notificati in data 06 agosto
2015. R.G. nn.502/2017 e 558/2017
7. Ciò posto, sin dalla memoria n. 1 ex art. 183, co. VI, c.p.c., l' Parte_1
ha dichiarato che “parte dei crediti portati dalle cartelle impugnate” ha
[...] costituito oggetto di annullamento, in quanto le cartelle de quibus contengono tutte le partite di ruolo affidate all' nel periodo previsto dall'art. 4 comma 1 Controparte_3
(“Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al
2010”) del Decreto Legge n. 119/2018 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, convertito dalla
L. n. 136 del 17.12.2018, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il concessionario della riscossione, all'uopo onerato (cfr. ordinanza emessa in data 12 luglio 2021), ha provveduto al deposito degli estratti di ruolo aggiornati, da cui emerge l'intervenuto sgravio.
8. Orbene, a fronte della richiesta di intervenuta cessazione della materia del contendere formulata dell' , la stessa va parzialmente accolta avuto Controparte_2 riguardo a tutte le cartelle esattoriali per le quali è intervenuto lo sgravio fiscale, ad eccezione della cartella n. 0122014006368817000, inerente al mancato pagamento del bollo auto e notificata in data 27.11.2014 e della cartella n. 01220100018463943000, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF notificata in data 18/11/10, per le quali dagli estratti di ruolo si evince che non sono state oggetto di sgravio, ai sensi del D.L. n.
119/18.
Come è noto, “la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso” (v., ex plurimis, cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
Deve aggiungersi che “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto
(anche) d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso di giudizio qualora ne riscontri i presupposti e, cioè, se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. Civ., sez. III sentenza n. 1412 del
21/01/2011).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso, Cass. 4483/2009; Cass. n. 11962/2005; R.G. nn.502/2017 e 558/2017
Cassazione civile sez. un., 21/09/2021, n.25478).
9. Con riguardo alla cartella n. 0122014006368817000, inerente al mancato pagamento del bollo auto e notificata in data 27.11.2014 e della cartella n. 01220100018463943000, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF notificata in data 18/11/10, non oggetto di sgravio, va declinata la giurisdizione in favore del Giudice tributario munito di giurisdizione, in quanto ad oggetto crediti aventi natura di tributi.
Appare, invero, pacifica la natura di tributo del credito IRPEF (Cassazione civile sez. un.
- 18/01/2022, n. 1394) e del bollo auto (Cass. SS.UU. 24/6/2005 n. 13549).
In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere (Cass. Sez. U -,
Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022).
Inoltre, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 23894 del
04/08/2023).
Pertanto, trattandosi di crediti di natura tributaria ed essendo stata eccepito il maturare della prescrizione successiva alla cartella di pagamento e incidenti sulla validità della pretesa fiscale (Cassazione civile sez. un. - 18/01/2022, n. 1394) va declinata la giurisdizione con riguardo alle predette cartelle.
A ciò aggiungasi che non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto e, quindi, di natura processuale (Cass. n. 3432/2016; Cass. n. 19372/2015; Cass. n.
24312/2017) ed ancor meno, per le questioni che - pur rilevabili d'ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. in senso lato, in quanto tali questioni fanno già parte del thema decidendum (Cass. n. 29098/2017), come avvenuto nel caso di specie, in cui il difetto di giurisdizione è stato eccepito dall' Parte_1
nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
[...]
Ne consegue che, con riferimento alle cartelle esattoriali n. 0122014006368817000, inerente al mancato pagamento del bollo auto e notificata in data 27.11.2014 e n.
01220100018463943000, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF notificata in data R.G. nn.502/2017 e 558/2017
18/11/10, non oggetto di sgravio va declinata la giurisdizione in favore del Giudice
Tributario munito di giurisdizione.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della soccombenza “virtuale” reciproca ex art. 92, co. 2, c.p.c., da ravvisarsi nell'introduzione del merito innanzi al giudice non munito di giurisdizione, con riguardo alle cartelle non oggetto di sgravio e nella parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione (quanto alle cartelle esattoriali n. 01220070002442728000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 8/05/2007; n. 01220080001519983000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 25/01/2008; n. 01220080003885524000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data
8/03/2008), atteso che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada è regolata dall'art. 28 della legge 689/1981, secondo la quale il diritto alla riscossione delle multe, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e poiché la presunta violazione al codice della strada si riferisce alle cartelle di pagamento n. 01220070002442728000 notificata in data 8/05/2007, alla cartella di pagamento n. 01220080001519983000 notificata in data 25/01/2008 e alla cartella di pagamento n. 01220080003885524000, notificata in data 8/03/2008 e i relativi avvisi di pagamento sono stati notificati in data 6.08.2015, non avendo l' Parte_1
fornito prova di successivi atti interruttivi della prescrizione, appare evidente
[...] il maturare della prescrizione quinquennale;
ad esclusione della cartella n.
01220100015559515000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 22/09/2010, essendo tale cartella stata notificata in data 22.09.2010 e il relativo avviso di pagamento in data 6.08.2015, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle n.
01220060002282726000, n. 01220060009156840000, n. 01220070002442728000, n.
01220070006544836000, n. 01220080003885524000, n. 01220100015559515000, n.
01220100018463943000 e n. 01220110004884815000;
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle di pagamento n.
0122014006368817000 e n. 01220100018463943000, sussistendo la giurisdizione della
Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
R.G. nn.502/2017 e 558/2017
3) assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione della causa;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 04 settembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. nn.502/2017 e 558/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani ha emesso la seguente
SENTENZA nelle cause riunite ed iscritte ai nn. 502/2017 e 558/2017 del R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione di terzo all'esecuzione mobiliare, pendenti
TRA
(già Parte_1 Parte_2
- C.F. e P.IVA - in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, con sede in Roma, alla via Giuseppe Grezar n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Anastasia Giglio ( C.F._1
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Avellino, alla via Dante
[...]
n. 50;
ATTRICE
E
(C.F. ), nata l'[...] a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_2 ed ivi residente, alla via Falcone e Borsellino n. 20, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Alessandro Angiolini (C.F.
[...]
) e dall'Avv. Paolo Santiccioli (C.F. ), con i C.F._3 CodiceFiscale_4 quali è elettivamente domiciliata in Cervinara, alla via via Carlo del Balzo n. 75, presso lo studio dell'Avv. Filomena Girardi;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 09 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate, chiedendone l'integrale accoglimento.
La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ex art. 616 c.p.c., ha introdotto il Controparte_2 giudizio di merito a seguito dell'accoglimento da parte del G.E. dell'istanza di sospensione R.G. nn.502/2017 e 558/2017
parziale dell'esecuzione proposta, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., da Controparte_1 nell'ambito del pignoramento presso terzi con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c. introduttivo del procedimento recante n. 1847/2015 R.G.E. e volto a far accertare e dichiarare che i crediti portati dalle cartelle nn 01220060002282726000, 01220060009156840000,
01220070002442728000, 01220070006544836000, 01220080001519983000,
01220080003885524000, 01220100015559515000, e 0122014006368817000, per l'importo di €. 6.380,28 non si sono estinti per intervenuta prescrizione e sono pienamente esigibili. Il tutto con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2. L' ha dedotto: Controparte_2
a) che, con ricorso depositato in data 8.3.2016, ha proposto opposizione Controparte_1 avverso l'atto di pignoramento presso terzi notificatole in data 9.11.2015, chiedendo – previa parziale sospensione dell'esecuzione già avviata - l'accertamento della intervenuta prescrizione di una parte dei crediti e, per l'effetto, dovuta solo la minor somma di €.
4.213,31;
b) che, con ordinanza del 6.12.2016, il G.E. ha accolto l'istanza di sospensione parziale per l'importo di €. 6.380,28 ed ha concesso il termine di giorni sessanta per l'introduzione del giudizio di merito;
c) che ha introdotto il giudizio di merito avendo interesse Parte_1 ad ottenere una pronuncia nel merito volta al rigetto dell'opposizione proposta, in quanto inammissibile e infondata;
d) che, invero, non ha articolato alcuna contestazione con riguardo alle date Controparte_1 di notifica delle cartelle così come riportate dagli estratti di ruolo prodotti dalla stessa opponente ed alcuna di dette cartelle è stata impugnata nei termini di legge, diventando, in tal modo, esecutiva e inoppugnabile;
e) che, in particolare, avendo ricevuto, ai sensi dell'art. 50 del DPR n. Controparte_1
602/1973 e con riferimento a ciascuno dei crediti contestati, l'avviso/intimazione di pagamento senza aver proposto alcuna impugnativa, è inammissibile per tardività
l'eccezione di prescrizione maturata anteriormente alla notifica di detti avvisi ed eccepita solo in sede di opposizione all'esecuzione;
f) che, in ogni caso, l'eccezione di prescrizione va rigettata con rifermento alla cartella di pagamento n. 01220140006368817000, notificata in data 27.11.2014 per omesso versamento del bollo auto per l'anno 2009, per non essere stata la stessa impugnata innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Avellino nel termine di 60 giorni decorrenti dalla notifica e per esser divenuta definitiva.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13 marzo 2017,
eccependo l'intervenuta prescrizione delle cartelle poste a fondamento Controparte_1 dell'atto di pignoramento presso terzi notificato dall'agente per la riscossione, in virtù del fatto che la mancata impugnazione della cartella esattoriale non comporta modifica del R.G. nn.502/2017 e 558/2017
termine di prescrizione del tributo a cui la cartella si riferisce, applicandosi lo stesso termine prescrizionale del tributo a cui la cartella si riferisce e non quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c.
Parte convenuta ha dedotto di aver correttamente proposto l'opposizione innanzi al
Giudice della esecuzione nelle forme dell'art. 615 c.p.c., il quale non prevede alcun termine decadenziale, dal momento che con la proposta opposizione non ha contestato nel merito la pretesa azionata con le cartelle, ma ha eccepito l'esistenza di un fatto estintivo, nella specie l'intervenuta prescrizione del credito controverso, maturata successivamente alla notifica della cartella.
In particolare, ha dedotto che, quanto alle cartelle esattoriali n.
01220060002282726000, n. 01220060009156840000 e n. 01220070006544836000, relative ai tributi locali, esse sono state notificate rispettivamente in data 18/02/2006, in data 22/11/06 ed in data 13/12/2007 mentre i relativi avvisi di pagamento in data
6/08/2015, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale prevista per i tributi locali, ai sensi dell'art. 2948 c.c..
Parimenti, quanto alle cartelle esattoriali n. 01220070002442728000, n.
01220080001519983000 e n. 01220080003885524000 e relative a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, esse sono state notificate, rispettivamente in data 8/05/07, in data 25/01/08 e in data 8/03/2008 ed i relativi avvisi di pagamento in data 6/08/15, con conseguente maturazione della prescrizione quinquennale applicabile alle sanzioni amministrative di cui all'art. 28 l. n. 689/1981.
Quanto, infine, alle cartelle esattoriali 01220110004884815000 e n.
01220140006368817000, relative al mancato pagamento della tasse automobilistiche, esse risultano notificate rispettivamente in data 17/11/2010 ed in data 27/11/2014, mentre il relativo avviso è stato notificato in data 6/08/15 e, applicandosi nella fattispecie in esame la prescrizione triennale di cui all'art. 5, comma 39 del D.L. n. 953/82, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/86 convertito nella L. n. 60/86, le stesse cartelle, in assenza di atti interruttivi risultano prescritte.
Parte convenuta ha, pertanto, fatto rilevare che, a seguito del maturare della prescrizione di cui alle cartelle sopramenzionate, poste a fondamento dell'atto di pignoramento presso terzi per importo complessivo di €. 10.593,59, residuerebbe a suo carico solo un debito della minor somma di € 4.213,31, mentre l'esecuzione per la restante somma di €
6.380,28 deve essere dichiarata illegittima.
Dunque, parte convenuta ha concluso chiedendo, di accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle cartelle esattoriali per la somma di € 6.380,28 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che l'effettivo credito dell' Parte_1 ammonta ad € 4.213,31. Il tutto con vittoria di spese e competenza di giudizio, con attribuzione in favore dei difensori dichiaratisi anticipatari. R.G. nn.502/2017 e 558/2017
4. Ciò posto, riunito al presente procedimento il giudizio recante R.G. n. 558/2017, avente ad oggetto il giudizio di merito introdotto da a seguito dell'accoglimento Controparte_1 dell'istanza di sospensione parziale dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c. proposta nel medesimo giudizio di opposizione ex art. 615, co. II, c.p.c. ad atto di pignoramento notificato dall' , all'udienza celebrata in data 25 Parte_1 febbraio 2019, sono stati, poi, assegnati i termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c. e, non avendo le parti articolato richieste istruttorie ed essendo la causa matura per la decisione, il presente giudizio è stato, in ultimo, rinviato all'udienza del 09 giugno 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed ivi trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5. In via preliminare, si dà atto che la scrivente è subentrata al precedente magistrato titolare del ruolo a far data dal 18 novembre 2020, giusta decreto del Presidente del
Tribunale di Avellino reso in pari data.
6. Passando ad esaminare il merito della res controversa, va premesso che, con ricorso ex art. 615, co. 2, c.p.c., ha proposto innanzi al Tribunale di Avellino – Controparte_1 esecuzioni mobiliari opposizione avverso l'atto di pignoramento presso i terzi notificato in data 9.11.2015 dall' sulla base delle seguenti cartelle Controparte_2 di pagamento: 1) n. 01220060002282726000, relativa al mancato pagamento dell'imposta comunale immobili, notificata in data 18/02/2006; 2) n.
01220060009156840000, relativa al mancato pagamento dell'imposta comunale immobili, notificata in data 22/11/2006; 3) n. 01220070002442728000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 8/05/2007; 4) n. 01220070006544836000, relativa al mancato pagamento della tassa di smaltimento rifiuti, notificata in data 13/12/2007; 5) n.
01220080001519983000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 25/01/2008; 6) n.
01220080003885524000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 8/03/2008; 7) n.
01220100015559515000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 22/09/2010; 8) n.
01220100018463943000, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF notificata in data
18/11/10; 9) n. 01220110004884815000, relativa al mancato pagamento del bollo auto, notificata in data 22/03/11; 10) n. 0122014006368817000, inerente al mancato pagamento del bollo auto e notificata in data 27.11.2014, eccependo l'intervenuta prescrizione di taluni crediti e chiedendo l'accertamento del minor credito di €. 4.213,31.
Gli avvisi di pagamento relativi alle suddette cartelle sono stati notificati in data 06 agosto
2015. R.G. nn.502/2017 e 558/2017
7. Ciò posto, sin dalla memoria n. 1 ex art. 183, co. VI, c.p.c., l' Parte_1
ha dichiarato che “parte dei crediti portati dalle cartelle impugnate” ha
[...] costituito oggetto di annullamento, in quanto le cartelle de quibus contengono tutte le partite di ruolo affidate all' nel periodo previsto dall'art. 4 comma 1 Controparte_3
(“Stralcio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al
2010”) del Decreto Legge n. 119/2018 recante "Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2018, convertito dalla
L. n. 136 del 17.12.2018, chiedendo dichiararsi cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
Il concessionario della riscossione, all'uopo onerato (cfr. ordinanza emessa in data 12 luglio 2021), ha provveduto al deposito degli estratti di ruolo aggiornati, da cui emerge l'intervenuto sgravio.
8. Orbene, a fronte della richiesta di intervenuta cessazione della materia del contendere formulata dell' , la stessa va parzialmente accolta avuto Controparte_2 riguardo a tutte le cartelle esattoriali per le quali è intervenuto lo sgravio fiscale, ad eccezione della cartella n. 0122014006368817000, inerente al mancato pagamento del bollo auto e notificata in data 27.11.2014 e della cartella n. 01220100018463943000, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF notificata in data 18/11/10, per le quali dagli estratti di ruolo si evince che non sono state oggetto di sgravio, ai sensi del D.L. n.
119/18.
Come è noto, “la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso” (v., ex plurimis, cass. Civ., sez. Lavoro, sentenza n. 1089 del 24/01/2003).
Deve aggiungersi che “il giudice può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto
(anche) d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso di giudizio qualora ne riscontri i presupposti e, cioè, se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendosi provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale” (Cass. Civ., sez. III sentenza n. 1412 del
21/01/2011).
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere, le spese di lite vanno liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale” (cfr. in tal senso, Cass. 4483/2009; Cass. n. 11962/2005; R.G. nn.502/2017 e 558/2017
Cassazione civile sez. un., 21/09/2021, n.25478).
9. Con riguardo alla cartella n. 0122014006368817000, inerente al mancato pagamento del bollo auto e notificata in data 27.11.2014 e della cartella n. 01220100018463943000, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF notificata in data 18/11/10, non oggetto di sgravio, va declinata la giurisdizione in favore del Giudice tributario munito di giurisdizione, in quanto ad oggetto crediti aventi natura di tributi.
Appare, invero, pacifica la natura di tributo del credito IRPEF (Cassazione civile sez. un.
- 18/01/2022, n. 1394) e del bollo auto (Cass. SS.UU. 24/6/2005 n. 13549).
In relazione alle controversie aventi ad oggetto una opposizione proposta da un privato avverso l'esecuzione intrapresa da un soggetto pubblico con una intimazione di pagamento contenuta in una cartella esattoriale, al fine di individuare se la giurisdizione appartenga al giudice tributario o al giudice ordinario non rileva lo strumento utilizzato per procedere alla riscossione ma la natura del credito fatto valere (Cass. Sez. U -,
Ordinanza n. 16986 del 25/05/2022).
Inoltre, in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 23894 del
04/08/2023).
Pertanto, trattandosi di crediti di natura tributaria ed essendo stata eccepito il maturare della prescrizione successiva alla cartella di pagamento e incidenti sulla validità della pretesa fiscale (Cassazione civile sez. un. - 18/01/2022, n. 1394) va declinata la giurisdizione con riguardo alle predette cartelle.
A ciò aggiungasi che non sussiste un obbligo per il giudice di sollecitare la previa instaurazione del contraddittorio quando la questione rilevata d'ufficio sia di mero diritto e, quindi, di natura processuale (Cass. n. 3432/2016; Cass. n. 19372/2015; Cass. n.
24312/2017) ed ancor meno, per le questioni che - pur rilevabili d'ufficio - siano state introdotte dalle parti sotto forma di eccezione c.d. in senso lato, in quanto tali questioni fanno già parte del thema decidendum (Cass. n. 29098/2017), come avvenuto nel caso di specie, in cui il difetto di giurisdizione è stato eccepito dall' Parte_1
nella prima memoria ex art. 183 c.p.c..
[...]
Ne consegue che, con riferimento alle cartelle esattoriali n. 0122014006368817000, inerente al mancato pagamento del bollo auto e notificata in data 27.11.2014 e n.
01220100018463943000, relativa al mancato pagamento dell'IRPEF notificata in data R.G. nn.502/2017 e 558/2017
18/11/10, non oggetto di sgravio va declinata la giurisdizione in favore del Giudice
Tributario munito di giurisdizione.
10. Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, esse vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione della soccombenza “virtuale” reciproca ex art. 92, co. 2, c.p.c., da ravvisarsi nell'introduzione del merito innanzi al giudice non munito di giurisdizione, con riguardo alle cartelle non oggetto di sgravio e nella parziale fondatezza dell'eccezione di prescrizione (quanto alle cartelle esattoriali n. 01220070002442728000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 8/05/2007; n. 01220080001519983000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 25/01/2008; n. 01220080003885524000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data
8/03/2008), atteso che la prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal codice della strada è regolata dall'art. 28 della legge 689/1981, secondo la quale il diritto alla riscossione delle multe, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e poiché la presunta violazione al codice della strada si riferisce alle cartelle di pagamento n. 01220070002442728000 notificata in data 8/05/2007, alla cartella di pagamento n. 01220080001519983000 notificata in data 25/01/2008 e alla cartella di pagamento n. 01220080003885524000, notificata in data 8/03/2008 e i relativi avvisi di pagamento sono stati notificati in data 6.08.2015, non avendo l' Parte_1
fornito prova di successivi atti interruttivi della prescrizione, appare evidente
[...] il maturare della prescrizione quinquennale;
ad esclusione della cartella n.
01220100015559515000, relativa al mancato pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, notificata in data 22/09/2010, essendo tale cartella stata notificata in data 22.09.2010 e il relativo avviso di pagamento in data 6.08.2015, con conseguente rigetto dell'eccezione di prescrizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Dichiara parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alle cartelle n.
01220060002282726000, n. 01220060009156840000, n. 01220070002442728000, n.
01220070006544836000, n. 01220080003885524000, n. 01220100015559515000, n.
01220100018463943000 e n. 01220110004884815000;
2) dichiara il proprio difetto di giurisdizione con riguardo alle cartelle di pagamento n.
0122014006368817000 e n. 01220100018463943000, sussistendo la giurisdizione della
Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio;
R.G. nn.502/2017 e 558/2017
3) assegna il termine di tre mesi dalla comunicazione della sentenza per la riassunzione della causa;
4) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in data 04 settembre 2025
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani R.G. nn.502/2017 e 558/2017