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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/04/2025, n. 524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 524 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 460/2025
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 460/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DI NICOLANTONIO SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'On.le Tribunale adito Voglia, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 24.03.2014 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Zeccone ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zeccone di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza chiedendo il mantenimento delle condizioni di separazione consensuale come da omologa del Tribunale di Pavia in data 23.02.2018 ovvero:
1) I ricorrenti vivranno separati nel mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi, congruo preavviso, ogni eventuale cambiamento di residenza della figlia minore;
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la madre e con facoltà per il padre di frequentarla e farle visita, ogni qual volta lo desideri, previo accordo con l signora Pt_2 3) A weekend alternati, il signor potrà avere presso di sé la bambina dalle ore 10 del Pt_1 sabato sino alle ore 19 della domenica, impegnandosi e prelevarla e ricondurla presso la residenza della madre. Nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con la madre, il signor , Pt_1 potrà tenere con sé un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, Per_1 prelevandola all'uscita da scuola e riaccompagnandola presso l'abitazione della Signora Pt_2 entro le ore 19:00;
4) Durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con il padre due settimane di vacanza, Per_1 anche non continuative, tra i mesi di giugno e agosto, da concordare preventivamente con la signora entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di sovrapposizione dei periodi scelti Pt_2 negli anni dispari prevarrà il periodo scelto dalla madre e negli anni pari il periodo scelto dal padre;
5) Per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà dal 23 dicembre sino al 27 Per_1 dicembre con la madre e dal 28 dicembre ore 10 del mattino sino al 3 gennaio ore 19 con il padre, il quale non è interessato a celebrare le ricorrenze della tradizione cristiano cattolica;
6) Il giorno dell'Epifania e le altre festività verranno trascorsa ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
la minore, trascorrerà le vacanze pasquali sino al Lunedì dell'Angelo con la madre e il restante periodo con il padre;
7) Il signor si obbliga a corrispondere alla moglie, a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_1 corrente iban: [...], intestato alla signora presso intesa San Pt_2
Paolo di San Genesio, la somma mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese extra assegno come stabilito dal Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia;
8) La signora a atto di aver ottemperato a quanto previsto e stabilito al punto del verbale Pt_2 di separazione consensuale riguardo il trasferimento della propria quota di proprietà dell'immobile e del box siti in Zeccone e meglio specificati nel verbale di cui sopra e già prodotto unitamente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
9) Il Signor da atto e conferma il suo impegno a provvedere al pagamento integrale Pt_1 delle rate di mutuo fondiario (rogito del Notaio ep 75.311 racc. 40.391) come meglio Per_2 specificato nel verbale di separazione consensuale prodotto con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
10) Il Signor conferma quanto indicato al punto 9) del verbale di separazione Pt_1 consensuale in relazione al versamento da parte sua delle rate relative al prestito stipulato con
Santander Consumer Bank;
11) La signora a atto di aver provveduto a quanto indicato al punto 10 del verbale di Pt_2 separazione consensuale ovvero di ave trasferito al Signor la propria quota di proprietà CP_1 dell'autovettura Peugeot 308 tg ES898JV e di aver ricevuto quanto pattuito quale corrispettivo per la cessione.
**** Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Pavia in data 23.02.2018.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (06.04.2014) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 26/01/2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Zeccone in data 24/03/2014 (atto n. 3, Parte I, del
[...] Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Zeccone (PV)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Zeccone (PV), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 03 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 26/01/2025 nella causa civile di I Grado iscritta al N. 460/2025 R.G. vertente tra:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
E
(C.F. ), nata in [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. DI NICOLANTONIO SILVIA ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – in persona del Procuratore della Repubblica Dott. Salvatore Bellomo OGGETTO: Divorzio congiunto - scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE che l'On.le Tribunale adito Voglia, verificate le condizioni di legge, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 24.03.2014 e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di Zeccone ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Zeccone di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza chiedendo il mantenimento delle condizioni di separazione consensuale come da omologa del Tribunale di Pavia in data 23.02.2018 ovvero:
1) I ricorrenti vivranno separati nel mutuo rispetto e con l'obbligo di comunicarsi, congruo preavviso, ogni eventuale cambiamento di residenza della figlia minore;
2) La figlia minore è affidata ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso Per_1 la madre e con facoltà per il padre di frequentarla e farle visita, ogni qual volta lo desideri, previo accordo con l signora Pt_2 3) A weekend alternati, il signor potrà avere presso di sé la bambina dalle ore 10 del Pt_1 sabato sino alle ore 19 della domenica, impegnandosi e prelevarla e ricondurla presso la residenza della madre. Nelle settimane in cui la bambina trascorrerà il fine settimana con la madre, il signor , Pt_1 potrà tenere con sé un pomeriggio a settimana, preferibilmente il mercoledì, Per_1 prelevandola all'uscita da scuola e riaccompagnandola presso l'abitazione della Signora Pt_2 entro le ore 19:00;
4) Durante il periodo estivo, la figlia trascorrerà con il padre due settimane di vacanza, Per_1 anche non continuative, tra i mesi di giugno e agosto, da concordare preventivamente con la signora entro il 30 aprile di ciascun anno. In caso di sovrapposizione dei periodi scelti Pt_2 negli anni dispari prevarrà il periodo scelto dalla madre e negli anni pari il periodo scelto dal padre;
5) Per quanto concerne le festività natalizie, trascorrerà dal 23 dicembre sino al 27 Per_1 dicembre con la madre e dal 28 dicembre ore 10 del mattino sino al 3 gennaio ore 19 con il padre, il quale non è interessato a celebrare le ricorrenze della tradizione cristiano cattolica;
6) Il giorno dell'Epifania e le altre festività verranno trascorsa ad anni alterni con ciascuno dei genitori;
la minore, trascorrerà le vacanze pasquali sino al Lunedì dell'Angelo con la madre e il restante periodo con il padre;
7) Il signor si obbliga a corrispondere alla moglie, a mezzo bonifico bancario sul conto Pt_1 corrente iban: [...], intestato alla signora presso intesa San Pt_2
Paolo di San Genesio, la somma mensile di € 350,00, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat, entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese extra assegno come stabilito dal Protocollo tra il Tribunale di Pavia e il
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pavia;
8) La signora a atto di aver ottemperato a quanto previsto e stabilito al punto del verbale Pt_2 di separazione consensuale riguardo il trasferimento della propria quota di proprietà dell'immobile e del box siti in Zeccone e meglio specificati nel verbale di cui sopra e già prodotto unitamente al ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
9) Il Signor da atto e conferma il suo impegno a provvedere al pagamento integrale Pt_1 delle rate di mutuo fondiario (rogito del Notaio ep 75.311 racc. 40.391) come meglio Per_2 specificato nel verbale di separazione consensuale prodotto con il ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
10) Il Signor conferma quanto indicato al punto 9) del verbale di separazione Pt_1 consensuale in relazione al versamento da parte sua delle rate relative al prestito stipulato con
Santander Consumer Bank;
11) La signora a atto di aver provveduto a quanto indicato al punto 10 del verbale di Pt_2 separazione consensuale ovvero di ave trasferito al Signor la propria quota di proprietà CP_1 dell'autovettura Peugeot 308 tg ES898JV e di aver ricevuto quanto pattuito quale corrispettivo per la cessione.
**** Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto del Tribunale di Pavia in data 23.02.2018.
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della figlia (06.04.2014) e, per le restanti Per_1 pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
III. Spese di lite compensate.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
e con ricorso depositato in data 26/01/2025, così
[...] Parte_2 provvede:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e a Zeccone in data 24/03/2014 (atto n. 3, Parte I, del
[...] Parte_2 registro degli atti di matrimonio del Comune di Zeccone (PV)), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Zeccone (PV), affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 03 aprile 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona