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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 1178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1178 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1458/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GENTILE ANTONIO appellante contro
CP_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato TITONE ROSARIA appellato
e
Controparte_2 Controparte_3
appellati contumaci
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 12\6\2019 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale civile di Palermo condannava i convenuti al risarcimento del
1 danno subito da a causa del sinistro dedotto in giudizio, CP_1
pari a complessivi euro 132.218,42, oltre interessi e spese processuali.
La compagnia convenuta generalizzata in epigrafe il capo della sentenza relativo alla liquidazione del danno biologico, ritenuto dall'appellante errato in eccesso.
si costituisce e resiste al gravame. CP_1
La conducente ed il proprietario del veicolo appellati, già contumaci in primo grado, non si costituiscono sebbene ritualmente citato e vanno dichiarati contumaci.
Il primo giudice rilevava che “Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le molteplici lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a una CP_1
inabilità temporanea assoluta di 60 giorni, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 60 giorni (di cui 20 al 75% delle attitudini del soggetto, 20 al 50% e 20 al 25%) e, infine, un danno biologico permanente pari – nel complesso – al 27% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni
(che questo giudice ritiene condivisibili in toto) e ha, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P della compagnia convenuta con riferimento (anche) alla non necessità di sottoporre l'attore ad un nuova risonanza magnetica al rachide lombare ed al ginocchio destro [cfr. relazione cit., pag. 10, e successivi chiarimenti, pagg. 2-3].”
Nel dettaglio, il c.t.u. accertava le seguenti lesioni in capo all'attore, ritenendo sussistente il nesso di causa con il sinistro: “Frattura del soma di
L2 con riduzione in altezza del corpo vertebrale, deformazione a cuneo e prominenza del frammento posteriore che aggetta parzialmente nel canale vertebrale. Frattura di L4lungo la limitante somatica superiore con
2 avvallamento. Trauma distorsivo ginocchio dx con lesione subtotale del legamento crociato anteriore con residua lassità articolare lieve media e frattura a più rime del corpo corno posteriore del menisco mediale”.
In merito alle osservazioni del consulente di parte della compagnia il c.t.u. osservava: la Dott.ssa la quale in sede di operazioni peritali chiedeva Per_1
l'esecuzione di RM del rachide lombare e del ginocchio dx motivando tale richiesta al fine di delibere il contrasto di giudizio tra gli specialisti radiologi delle parti in merito alla riconducibilità delle lesioni vertebrali al sinistro stradale de quo o ad una eventuale preesistenza;
la richiesta di
RM al ginocchio dx veniva invece motivata dalla discordanza tra quadro strumentale e quadro clinico. La Dott.ssa invece riteneva CP_4
che la documentazione agli atti fosse sufficiente ed esaustiva al fine di rispondere ai quesiti del Sig. Giudice.
Lo scrivente C.T.U. dopo ampia riflessione ha deciso di non aderire alla richiesta della Dott.ssa in quanto l'esecuzione di RM del rachide Per_1
lombo-sacrale al fine di datare le lesioni ossee vertebrali in diagnosi avrebbe avuto una ragione di esistere solo a breve distanza dal trauma mentre adesso potrebbe solo rilevare una pregressa lesione ma non databile nel tempo;
per quel che attiene alla RM del ginocchio dx a parere dello scrivente non è utile in quanto il quadro clinico è abbastanza evidente nel senso di un trauma distorsivo con associate lesioni meniscali
e legamentose di medio grado ed assimilabili ad un danno biologico del
8% come peraltro riconosciuto precedentemente dalla Dott.ssa Per_1
stessa.”
Ciò premesso, l'appellante affida il gravame ad un unico motivo: errate conclusioni del c.t.u. in quanto le lesioni vertebrali e la lesione del ginocchio avrebbero meritato un approfondimento diagnostico che non è
3 stato effettuato – risonanza magnetica – al fine di verificare la loro preesistenza rispetto al sinistro.
L'Assicurazione chiede, pertanto, il rinnovo della c.t.u.
La censura è infondata.
Infatti, il c.t.u. nominato nel primo grado del giudizio ha già risposto in modo esauriente, coerente ed approfondito in merito alla questione sollevata, con le considerazioni sopra citate.
La censura proposta dall'appellante non è altro che una mera reiterazione di quanto già sostenuto dalla propria consulente di parte nel primo grado del giudizio.
Pertanto, in questa sede non ci si può che limitare a ribadire quanto sopra richiamato, le cui ragioni si condividono pienamente.
L'appello va dunque rigettato.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
;
[...]
rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_5
sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 12\6\2019;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellato , pari ad euro 3.000,00 oltre spese CP_1
generali, I.V.A. e C.P.A.; dà atto, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n.
115\2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 1 bis del menzionato art. 13).
4 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 29/07/2025.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott. Cristina Midulla Consigliera
Dott. Marinella Laudani Consigliera di cui la terza relatrice ed estensora, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1458/2019 del R.G. di questa Corte di
Appello, promossa in questo grado da
Parte_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato GENTILE ANTONIO appellante contro
CP_1 rappresentato/a e difeso/a dall'avvocato TITONE ROSARIA appellato
e
Controparte_2 Controparte_3
appellati contumaci
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza emessa il 12\6\2019 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., il Tribunale civile di Palermo condannava i convenuti al risarcimento del
1 danno subito da a causa del sinistro dedotto in giudizio, CP_1
pari a complessivi euro 132.218,42, oltre interessi e spese processuali.
La compagnia convenuta generalizzata in epigrafe il capo della sentenza relativo alla liquidazione del danno biologico, ritenuto dall'appellante errato in eccesso.
si costituisce e resiste al gravame. CP_1
La conducente ed il proprietario del veicolo appellati, già contumaci in primo grado, non si costituiscono sebbene ritualmente citato e vanno dichiarati contumaci.
Il primo giudice rilevava che “Per quanto riguarda la quantificazione dei danni risarcibili, va rilevato che le molteplici lesioni riportate in occasione del sinistro hanno provocato a una CP_1
inabilità temporanea assoluta di 60 giorni, una inabilità temporanea relativa di ulteriori 60 giorni (di cui 20 al 75% delle attitudini del soggetto, 20 al 50% e 20 al 25%) e, infine, un danno biologico permanente pari – nel complesso – al 27% dell'integrità psico-fisica totale, come accertato in modo rigoroso ed esaustivo dal C.T.U. nominato in corso di causa, il quale ha pienamente motivato le proprie conclusioni
(che questo giudice ritiene condivisibili in toto) e ha, altresì, esaurientemente replicato alle osservazioni critiche mosse dal C.T.P della compagnia convenuta con riferimento (anche) alla non necessità di sottoporre l'attore ad un nuova risonanza magnetica al rachide lombare ed al ginocchio destro [cfr. relazione cit., pag. 10, e successivi chiarimenti, pagg. 2-3].”
Nel dettaglio, il c.t.u. accertava le seguenti lesioni in capo all'attore, ritenendo sussistente il nesso di causa con il sinistro: “Frattura del soma di
L2 con riduzione in altezza del corpo vertebrale, deformazione a cuneo e prominenza del frammento posteriore che aggetta parzialmente nel canale vertebrale. Frattura di L4lungo la limitante somatica superiore con
2 avvallamento. Trauma distorsivo ginocchio dx con lesione subtotale del legamento crociato anteriore con residua lassità articolare lieve media e frattura a più rime del corpo corno posteriore del menisco mediale”.
In merito alle osservazioni del consulente di parte della compagnia il c.t.u. osservava: la Dott.ssa la quale in sede di operazioni peritali chiedeva Per_1
l'esecuzione di RM del rachide lombare e del ginocchio dx motivando tale richiesta al fine di delibere il contrasto di giudizio tra gli specialisti radiologi delle parti in merito alla riconducibilità delle lesioni vertebrali al sinistro stradale de quo o ad una eventuale preesistenza;
la richiesta di
RM al ginocchio dx veniva invece motivata dalla discordanza tra quadro strumentale e quadro clinico. La Dott.ssa invece riteneva CP_4
che la documentazione agli atti fosse sufficiente ed esaustiva al fine di rispondere ai quesiti del Sig. Giudice.
Lo scrivente C.T.U. dopo ampia riflessione ha deciso di non aderire alla richiesta della Dott.ssa in quanto l'esecuzione di RM del rachide Per_1
lombo-sacrale al fine di datare le lesioni ossee vertebrali in diagnosi avrebbe avuto una ragione di esistere solo a breve distanza dal trauma mentre adesso potrebbe solo rilevare una pregressa lesione ma non databile nel tempo;
per quel che attiene alla RM del ginocchio dx a parere dello scrivente non è utile in quanto il quadro clinico è abbastanza evidente nel senso di un trauma distorsivo con associate lesioni meniscali
e legamentose di medio grado ed assimilabili ad un danno biologico del
8% come peraltro riconosciuto precedentemente dalla Dott.ssa Per_1
stessa.”
Ciò premesso, l'appellante affida il gravame ad un unico motivo: errate conclusioni del c.t.u. in quanto le lesioni vertebrali e la lesione del ginocchio avrebbero meritato un approfondimento diagnostico che non è
3 stato effettuato – risonanza magnetica – al fine di verificare la loro preesistenza rispetto al sinistro.
L'Assicurazione chiede, pertanto, il rinnovo della c.t.u.
La censura è infondata.
Infatti, il c.t.u. nominato nel primo grado del giudizio ha già risposto in modo esauriente, coerente ed approfondito in merito alla questione sollevata, con le considerazioni sopra citate.
La censura proposta dall'appellante non è altro che una mera reiterazione di quanto già sostenuto dalla propria consulente di parte nel primo grado del giudizio.
Pertanto, in questa sede non ci si può che limitare a ribadire quanto sopra richiamato, le cui ragioni si condividono pienamente.
L'appello va dunque rigettato.
Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite, dichiara la contumacia di e Controparte_2 CP_3
;
[...]
rigetta l'appello proposto da avverso la Controparte_5
sentenza emessa dal Tribunale di Palermo il 12\6\2019;
condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali sostenute dall'appellato , pari ad euro 3.000,00 oltre spese CP_1
generali, I.V.A. e C.P.A.; dà atto, ai sensi dell'art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n.
115\2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato (pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 1 bis del menzionato art. 13).
4 Così deciso a Palermo, nella camera di consiglio della terza sezione civile, il 29/07/2025.
La Cons. est. Il Presidente
Marinella Laudani Antonino Liberto Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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