Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 31/03/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1263/2025vol.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, RG 1263/2025, promosso congiuntamente ex art. 473-bis.51 c.p.c., da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. GATTI MICHELE presso il cui studio sito in VIA CADOPPI N. 10 42124 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata e
(C.F. Parte_2 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. CASSANELLI ROBERTO presso il cui studio sito in VIA GIARDINI 20/2 41124 MODENA ITALIA è elettivamente domiciliato con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI le parti hanno concluso come da ricorso congiunto
Con ricorso congiunto ex art.473-bis.51 c.p.c depositato in data 11/03/2025 le parti hanno chiesto la modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 655/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 31.05 – 01.06/2023 nel procedimento 1719/2023
Il Pubblico Ministero, al quale con comunicazione ricevuta il 14.03.2025 è stata richiesta la formulazione di parere entro 10 giorni, non ha espresso il parere entro il termine assegnato.
Ciò posto le parti hanno concordemente chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
1. I coniugi si autorizzano reciprocamente a vivere separati e liberi di risiedere dove riterranno più opportuno, con obbligo di comunicare ogni variazione della residenza con lettera raccomandata a.r. o tramite posta elettronica con prova di consegna;
2. I Coniugi danno atto di aver provveduto, con atto a ministero del Notaio Dott.ssa in data 27.03.2023, a definire i propri rapporti patrimoniali Persona_1 relativi alla casa coniugale sita in Reggio Emilia (RE), Via Girolda n. 10, già in comproprietà tra i medesimi nella misura del 50% ciascuno, che è oggi di proprietà esclusiva del sig. , come definito e regolamentato in sede di Parte_1 cessazione degli effetti civili del matrimonio;
3. Il sig. continuerà ad impegnarsi a rispettare gli obblighi assunti al Pt_1 momento della firma del nuovo contratto di mutuo ipotecario rep. n. 007169865 stipulato con ed a pagare le rate mensili del detto contratto, ad oggi Parte_3 pari ad Euro 1.125,00 circa al mese, accollandosi integralmente il mutuo residuo, intestato esclusivamente al sig. ; Pt_1
4.L'affidamento della minore resterà condiviso tra i genitori ma la permanenza di sarà esclusivamente presso l'abitazione materna sita Rubiera (RE), in Via Per_2 Cesare Battisti n. 21, ove fisserà la propria residenza;
5. I genitori avranno cura di assistere ed educare secondo un unico ed Per_2 unanime progetto educativo, concordando tra di loro le decisioni più importanti nell'interesse della minore stessa, collaborando affinché quest'ultima possa crescere serena, nell'ambiente socio-culturale abituale, godendo della presenza e dell'assistenza morale e psicologica di entrambi i genitori e della loro rispettiva famiglia di origine;
6.La minore trascorrerà un minimo di 4 giornate al mese con il padre (1 giorno alla settimana, infrasettimanale, durante la vigenza del calendario scolastico, ovvero dalla metà del mese di settembre alla prima settimana del mese di giugno successivo, ed un minimo di 8 giornate al mese (2 giorni alla settimana, infrasettimanali nei restanti periodi dell'anno; Il calendario mensile delle giornate verrà concordato e condiviso dai genitori, nel rispetto delle esigenze lavorative di questi, con almeno 30 giorni di preavviso, di mese in mese;
7. In aggiunta a quanto sopra, la minore trascorrerà un fine settimana a testa con ciascun genitore, a settimane alternate, con decorrenza da sabato a pranzo e fino alla domenica sera dopo cena, per quanto riguarda il periodo scolastico (già individuato nel punto 6 che precede) e con decorrenza dal venerdì prima di cena alla domenica dopo cena, nei restanti periodi dell'anno e/o durante i periodi di festività e/o di eventuali ponti;
8.La minore potrà quindi trascorrere con ciascun genitore:
a) due settimane - anche non consecutive - di vacanza durante il periodo estivo, che i genitori medesimi si impegnano a concordare entro il giorno di pasqua di ogni anno;
b) tre giorni durante il periodo Pasquale, comprensivi, ad anni alterni, dal venerdì Santo al Lunedì dell'Angelo, oppure la settimana di Pasqua verrà alternata con la minore di anno in anno. Per l'anno 2025 sarà il padre ad avere la figlia presso di se;
c) sette giorni durante il periodo di vacanza Natalizio, salvo il diverso accordo, di volta in volta, convenuto tra i genitori. L'anno in cui la minore trascorrerà il giorno della Vigilia con la madre, trascorrerà con il padre il giorno di Natale e tutta Per_2 la settimana coincidente dal termine delle lezioni scolastiche fino al 31 dicembre mattina, mentre trascorrerà con la madre il 31 dicembre e tutta la settimana successiva sino al giorno dell'inizio delle lezioni scolastiche e viceversa l'anno successivo, e così alternativamente di anno in anno, come già concordato in sede di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
9.L'organizzazione delle due settimane di vacanza estive sarà ad esclusivo appannaggio del genitore che porterà con sé la minore che, nel determinare ed organizzare le ferie stesse, ascolterà e valuterà le necessità ed i desideri di . Per_2 Qualora la minore intenderà trascorrere le vacanze estive con i propri amici, invece che insieme ad uno dei genitori nel periodo di sua spettanza, i costi della vacanza saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%, come da protocollo di spese straordinarie, in quanto “gita” o “viaggio” a tutti gli effetti;
10. Il sig. verserà mensilmente alla sig.ra un contributo alimentare Pt_1 Parte_2 per la figlia minore nella misura di Euro 350,00 indicizzabili, con effetto Per_2 retroattivo a far data dal mese di giugno 2024;
11. Il sig. , pertanto, si impegna a corrispondere alla sig.ra Pt_1 Parte_2 l'importo mancante alle spese ordinarie già versate nei mesi precedenti, necessario al raggiungimento del contributo di Euro 350,00, di mese in mese calcolato, a partire da giugno 2024 e fino al mese di Febbraio 2025, mediante versamento della somma risultante in unica soluzione concordata in complessivi € 3.150,00 meno le spese ordinarie già versate dal sig. dal Giugno 2024 al mese di Febbraio 2025, da Pt_1 corrispondersi entro una settimana dal giorno del deposito del presente atto;
12. Le spese straordinarie resteranno a carico di entrambi i genitori, nella misura del 50% e saranno individuate nelle modalità descritte nel protocollo di intesa del Tribunale di Reggio Emilia, con la sola aggiunta tra le spese straordinarie che richiederanno il preventivo accordo di entrambi i genitori le spese per: il conseguimento della patente da parte della figlia e quelle dell'eventuale acquisto di un'autovettura per , quando raggiungerà la maggiore età e conseguirà il titolo Per_2 abilitativo alla guida, oltre alle spese di assicurazione RC e bollo. Il genitore che ha sostenuto tali spese provvederà a chiedere il rimborso della metà all'altro genitore che provvederà al versamento della propria parte entro l'ultimo giorno di ogni mese, ad esibizione di idonea documentazione. 13. I genitori si impegnano affinché le comunicazioni ed i messaggi aventi ad oggetto la figlia minore abbiano risposta in tempi ragionevoli ed in ossequio al principio del buon senso;
14. L'assegno unico maturato e maturando continuerà ad essere percepito nella misura del 100% dal sig. ed il relativo importo continuerà ad essere versato Pt_1 nel libretto postale intestato alla figlia ogni sei mesi (precisamente Gennaio e Per_2 Luglio), come in precedenza concordato;
15. I coniugi ribadiscono di essere economicamente indipendenti e di non avere, pertanto, necessità reciproca di assegno di mantenimento personale;
16. I coniugi dichiarano di non avere né di avanzare ulteriori richieste e/o pretese di natura economica e/o di mantenimento tra loro e dichiarano, altresì, di aver regolato ogni altra questione patrimoniale non avendo pertanto null'altro reciprocamente a che pretendere, salvo quanto sopra esposto al punto 11;
17. I coniugi confermano l'autorizzazione al rilascio del passaporto valido per l'espatrio, così come ribadiscono l'impegno a prestare il reciproco consenso al rinnovo del passaporto valido per l'espatrio della figlia minore, impegnandosi a sottoscrivere, se necessario, ogni documento utile a tale fine.
rilevato che le condizioni concordate tra le parti paiono meritevoli di accoglimento non presentando profili di contrarietà a norme imperative o di ordine pubblico ed avuto riguardo all'interesse morale e materiale della figlia minore cui è garantito un equo apporto da parte di entrambe le figure genitoriali;
ritenuto che le spese di lite vadano compensate tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473bis -51 c.p.c., a parziale modifica delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio n. 655/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Emilia in data 31.05 – 01.06/2023
- Omologa le condizioni concordate tra le parti da 4 a 14 come sopra trascritte
- Prende atto delle condizioni concordate tra le parti da 1 a 3 e da 15 a 17 come sopra trascritte
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite
Così deciso nella Camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 27.03.2025
Il Giudice est. Il Presidente
Chiara Neri Francesco Parisoli