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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 3351 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 3351 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 1803/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 1803/2020 del Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dagli Parte_1
Avv.ti Savina Campanella e Ruggiero Campanella ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTI
E nella persona del suo procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Longo ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che sulla base delle Parte_1
argomentazioni in atti, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N.
78/2020 del 08.01.2020, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva l'adozione dei provvedimenti pure indicati in atti.
Nelle note depositate in data 22.07.2020, ai fini della partecipazione alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare in data 23.07.2020. l'opponente disconosceva tempestivamente i contratti di fornitura su cui l'opposta basava la propria pretesa creditoria, versati in atti per la prima volta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione dall'opposta, sub allegati nn. 3.1, 3.2 e 3.3 e, in particolare, la sottoscrizione degli stessi a firma di . Parte_1
Di conseguenza, questo Tribunale in diversa composizione provocava il contraddittorio delle parti in ordine a tale disconoscimento al fine di consentire a parte opposta di formulare idonee eccezioni e difese. Tuttavia, l'opposta non formulava l'istanza di verificazione e, anzi, a monte non assumeva nessuna posizione sull'intervenuto disconoscimento.
Fissata l'udienza della precisazione delle conclusioni senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 21.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione, ex art. 190 co. 2 c.p.c., del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2 Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta, essendo fondata.
Va preliminarmente evidenziato che è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita ex art 3 D.L. N.
132/2014, convertito in legge N. 162/2014, sollevata dall'opponente.
Infatti, come, d'altronde, evidenziato dalla difesa dell'opposta, ai sensi dell'art. 3 co.
3 lettera a) D.L. cit., la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo in tema di negoziazione assistita obbligatoria non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Tanto chiarito, carattere decisivo ed assorbente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione riveste proprio la circostanza che non è stata proposta istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., ai sensi del quale “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”.
Ebbene, la Suprema Corte ha opportunamente evidenziato che “a mente dell'art. 216, primo comma, cod. proc. civ., soltanto la parte a cui è opposto il disconoscimento e che intende avvalersi come mezzo di prova della scrittura privata disconosciuta è onerata dalla proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura stessa, con la conseguenza che dalla mancata proposizione di detta istanza non può derivare, a carico della parte che lo ha effettuato, l'inefficacia del detto disconoscimento ed il conseguente tacito riconoscimento della scrittura prodotta” (Cass. Civ., Sez. L,
Sentenza n. 14475 del 19.06.2009).
Ora, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se
3 previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Di conseguenza, in virtù del disconoscimento dei contratti prodotti dall'opposta quali fonti negoziali del diritto di credito azionato dalla medesima parte, della mancata proposizione, da parte dell'opposta, dell'istanza di verificazione e degli effetti collegati a tale omissione dalla giurisprudenza sopra citata, non può ritenersi che parte opposta abbia assolto il proprio onere probatorio, sopra descritto.
Né conclusioni opposte possono essere suffragate dalle fatture in atti.
Ed invero, secondo un altro condivisibile orientamento della Suprema Corte, “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass. Civ. nn.
9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ. nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
Orbene, nel presente giudizio le fatture prodotte dall'opposta sono state contestate dall'opponente. Pertanto, esse non possono essere reputate idonee a fornire la piena prova del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto.
4 Quindi, l'opposizione proposta da deve essere accolta e, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Infine, le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, vanno integralmente compensate tra le parti in causa per l'esistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92
c.p.c., nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto Ingiuntivo N. 78/2020 del 08.01.2020, emesso dal Tribunale di Nola;
- compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
Così deciso in Nola, lì 11.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Alfonso Annunziata, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al N. 1803/2020 del Ruolo Generale, avente ad
oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo e vertente
TRA
, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dagli Parte_1
Avv.ti Savina Campanella e Ruggiero Campanella ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPONENTI
E nella persona del suo procuratore speciale, rappresentata e Controparte_1
difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. Giancarlo Longo ed elettivamente domiciliata come in atti
OPPOSTA
1 CONCLUSIONI: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che sulla base delle Parte_1
argomentazioni in atti, proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo N.
78/2020 del 08.01.2020, emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Nola.
Si costituiva in giudizio l'opposta, che resisteva con le argomentazioni in atti, sulla cui base chiedeva l'adozione dei provvedimenti pure indicati in atti.
Nelle note depositate in data 22.07.2020, ai fini della partecipazione alla prima udienza, tenutasi in modalità cartolare in data 23.07.2020. l'opponente disconosceva tempestivamente i contratti di fornitura su cui l'opposta basava la propria pretesa creditoria, versati in atti per la prima volta in allegato alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di opposizione dall'opposta, sub allegati nn. 3.1, 3.2 e 3.3 e, in particolare, la sottoscrizione degli stessi a firma di . Parte_1
Di conseguenza, questo Tribunale in diversa composizione provocava il contraddittorio delle parti in ordine a tale disconoscimento al fine di consentire a parte opposta di formulare idonee eccezioni e difese. Tuttavia, l'opposta non formulava l'istanza di verificazione e, anzi, a monte non assumeva nessuna posizione sull'intervenuto disconoscimento.
Fissata l'udienza della precisazione delle conclusioni senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza del 21.10.2025 la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione, ex art. 190 co. 2 c.p.c., del termine di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
2 Ciò posto, l'opposizione deve essere accolta, essendo fondata.
Va preliminarmente evidenziato che è infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della negoziazione assistita ex art 3 D.L. N.
132/2014, convertito in legge N. 162/2014, sollevata dall'opponente.
Infatti, come, d'altronde, evidenziato dalla difesa dell'opposta, ai sensi dell'art. 3 co.
3 lettera a) D.L. cit., la disposizione di cui al comma 1 del medesimo articolo in tema di negoziazione assistita obbligatoria non si applica “nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione”.
Tanto chiarito, carattere decisivo ed assorbente ai fini dell'accoglimento dell'opposizione riveste proprio la circostanza che non è stata proposta istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., ai sensi del quale “la parte che intende valersi della scrittura disconosciuta deve chiederne la verificazione, proponendo i mezzi di prova che ritiene utili e producendo o indicando le scritture che possono servire di comparazione”.
Ebbene, la Suprema Corte ha opportunamente evidenziato che “a mente dell'art. 216, primo comma, cod. proc. civ., soltanto la parte a cui è opposto il disconoscimento e che intende avvalersi come mezzo di prova della scrittura privata disconosciuta è onerata dalla proposizione dell'istanza di verificazione della scrittura stessa, con la conseguenza che dalla mancata proposizione di detta istanza non può derivare, a carico della parte che lo ha effettuato, l'inefficacia del detto disconoscimento ed il conseguente tacito riconoscimento della scrittura prodotta” (Cass. Civ., Sez. L,
Sentenza n. 14475 del 19.06.2009).
Ora, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se
3 previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n.
13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Di conseguenza, in virtù del disconoscimento dei contratti prodotti dall'opposta quali fonti negoziali del diritto di credito azionato dalla medesima parte, della mancata proposizione, da parte dell'opposta, dell'istanza di verificazione e degli effetti collegati a tale omissione dalla giurisprudenza sopra citata, non può ritenersi che parte opposta abbia assolto il proprio onere probatorio, sopra descritto.
Né conclusioni opposte possono essere suffragate dalle fatture in atti.
Ed invero, secondo un altro condivisibile orientamento della Suprema Corte, “le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini della emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture - ancorché annotate nei libri obbligatori (cfr. Cass. Civ. nn.
9593/2004, 8126/2004, 10160/99) - essendo documenti formati dalla stessa parte che intende avvalersene, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure la inversione dell'onere della prova in caso di contestazione sull'an o sul quantum del credito vantato in giudizio” (cfr. Cass. Civ. nn. 9685/2000, 5573/97, 3261/79, 3090/79, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9593/2004, 8126/2004).
Orbene, nel presente giudizio le fatture prodotte dall'opposta sono state contestate dall'opponente. Pertanto, esse non possono essere reputate idonee a fornire la piena prova del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto.
4 Quindi, l'opposizione proposta da deve essere accolta e, per Parte_1
l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato.
Infine, le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio, vanno integralmente compensate tra le parti in causa per l'esistenza di altre (rispetto a quelle espressamente previste dalla succitata norma) gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92
c.p.c., nel suo testo conseguente dalla Sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale.
Le summenzionate ragioni ulteriori nel senso sopra precisato, in particolare, vanno ravvisate nel fatto che la presente lite implica la risoluzione di questioni dall'esito incerto e di non irrilevante complessità.
Deve ritenersi assorbita ogni altra questione, in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1
Decreto Ingiuntivo N. 78/2020 del 08.01.2020, emesso dal Tribunale di Nola;
- compensa integralmente tra le parti in causa le spese di lite, ivi comprese quelle del procedimento monitorio.
Così deciso in Nola, lì 11.12.2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Annunziata
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