Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 11/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione civile – in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Carlo Salvatore Hamel ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies cpc a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza di discussione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1261 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, nato a [...], in data [...], Parte_1
con gli Avv.ti BERTOLINO ANGELO e MAZZARISI MARIANTONIETTA;
– attore –
CONTRO
, nato in [...], in data [...], Controparte_1
con gli Avv.ti MARABETE GIUSEPPE e GRECO GIOVAN BATTISTA;
– convenuto –
OGGETTO: Cause in materia di rapporti societari - società di persone.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note in sostituzione dell'udienza del giorno 11.3.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva in giudizio per far Parte_1 Controparte_1
accertare l'esistenza di una società di fatto tra i due e ottenere la condanna del convenuto al pagamento della quota di utili spettante
Tribunale di Trapani
Sezione Civile
all'attore per il periodo 2006-2015, oltre alla liquidazione della quota societaria spettantegli dopo l'esercizio del diritto di recesso, comprensiva del valore dell'avviamento commerciale.
A sostegno rappresentava che la società di fatto sarebbe stata costituita tra le parti nel 1976, per l'esercizio di consulenza contabile e amministrativa e di consulenza assicurativa nella forma di subagenzia,
con sede in Valderice. L'attività veniva formalmente intestata al solo sotto la denominazione di “Studio MD”, dove la lettera “D” CP_1
richiamerebbe il cognome del . Le parti avrebbero concordato le Parte_1
quote di partecipazione dei due soci alla società e nella ripartizione degli utili sociali. Il avrebbe concesso in comodato l'immobile della Parte_1
moglie come sede sociale e avrebbe svolto per diversi anni, fino all'interruzione dei rapporti tra le parti, avvenuta nel 2016, attività di consulenza fiscale per la società.
L'attore rappresentava pure di aver introdotto procedimento di ATP
(RG. n. 1390/2021), per il riconoscimento della propria quota parte degli utili per gli anni indicati e la propria quota di liquidazione a seguito dello scioglimento del rapporto societario, all'esito del quale il CTU nominato riconosceva in capo al un credito per utili spettanti per gli anni Parte_1
2006 – 2015 pari ad € 172.078,83 ed un credito a titolo di quota di avviamento pari ad € 51.357,67. Il CTU, inoltre, riconosceva all'attore, a titolo di liquidazione della quota societaria, un importo pari a quello dell'avviamento ossia di € 51.357,67.
Il concludeva, pertanto, chiedendo al Tribunale: Parte_1
“– in via preliminare dichiarare che tra il Sig. ed il Parte_1
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Sig. a partire dall'anno 1979 e sino al 31 dicembre 2015 Controparte_1
è intercorso un rapporto societario di fatto avente ad oggetto l'esercizio di
consulenza contabile, amministrativa e di lavoro e subangenzia di
assicurazioni;
– dichiarare che il Sig. non ha percepito gli utili Parte_1
maturati negli anni 2006 – 2015;
– dichiarare che il Sig. non ha percepito la quota Parte_1
spettante a titolo di avviamento e di liqudazione della quota societaria;
– dichiarare che il Sig. ha maturato un credito Parte_1
complessivo nei confronti del Sig. pari ad € 274.794,17 Controparte_1
così ripartiti:
– € 172.078,83 a titolo di utili spettanti per gli anni 2006 – 2015;
– € 51.357,67a titolo di quota di avviamento;
– € 51.357,67 a titolo di liquidazione della quota societaria.
- condannare conseguentemente il Sig. al pagamento Controparte_1
in favore del Sig. , per le ragioni sopra specificate, della Parte_1
somma complessiva pari ad € 274.794,17”.
Si costituiva in giudizio opponendosi alle domande Controparte_1
avverse, ed, in particolare, contestando la prova dell'esistenza della società di fatto per come prospettata dall'attore, eccependo pure la prescrizione dei crediti vantati da controparte.
Così compendiate le pretese delle parti, la causa viene ora in decisione.
La domanda è infondata.
Per la ragione più liquida, non può ritenersi raggiunta, ad una valutazione critica del compendio istruttorio in atti, la prova dell'esistenza
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di una società di fatto tra le parti per come modulata in citazione.
Per giurisprudenza pacifica, l'esistenza di una società di fatto, quanto ai rapporti interni tra i soci, richiede "una rigorosa valutazione del
complesso delle circostanze idonee a rivelare l'esercizio in comune di una
attività imprenditoriale, quali il fondo comune costituito dai conferimenti
finalizzati all'esercizio congiunto di un'attività economica, l'alea comune dei
guadagni e delle perdite e l'affectio societatis, cioè il vincolo di
collaborazione in vista di detta attività nei confronti dei terzi" (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 05/05/2016, n. 8981, Cassazione civile sez. VI,
13/04/2017, n. 9604, Cassazione civile sez. I, 28/10/2019, n. 27541,
Cassazione civile sez. I, 13/09/2021, n. 24633).
Ancora, “l''esistenza di una società di fatto, nel rapporto tra i soci, non
può essere desunta soltanto dalle dichiarazioni rese dalle persone
coinvolte, essendo necessaria la dimostrazione, eventualmente anche con
prove orali o mediante presunzioni, del patto sociale e dei suoi elementi
costitutivi, quali: il fondo comune, l'esercizio congiunto di un'attività
economica, l'alea comune dei guadagni e delle perdite, il vincolo di
collaborazione in vista di detta attività. (Fattispecie relativa ad avviso di
accertamento con cui veniva disposta la ripresa a tassazione sulla base di
maggiori redditi derivanti - secondo l'Agenzia delle entrate - dalla
partecipazione del contribuente ad una società di fatto)” (cfr. Cassazione
civile sez. VI, 15/09/2020, n. 19234).
Ciò posto, gli elementi emersi dall'istruttoria non risultano sufficienti a dimostrare l'esistenza dell'asserito rapporto societario di fatto tra le parti.
Ed infatti:
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1) l'esercizio di attività lavorativa in favore della società da parte del
[...]
, quale consulente fiscale e contabile, che emergerebbe dalle prove Pt_1
orali (in disparte la questione dell'ammissibilità della testimonianza del coniuge dell'attore, in regime di comunione legale), non è indice univoco dell'esistenza di un vincolo societario, potendosi inquadrare anche in altre tipologie di rapporti, ed, in particolare, nell'ambito di un contratto d'opera professionale, per come argomentato dal convenuto. D'altronde, l'assenza di certificazioni o iscrizioni ad albi di cui il risultasse titolare e il Parte_1
fatto che fosse dipendente pubblico sono elementi che possono orientare negativamente nel valutare la pretesa esistenza della società occulta, in quanto l'apporto principale del socio (la prestazione lavorativa) avrebbe avuto ad oggetto attività che il non era abilitato a svolgere. Si Parte_1
dovrebbe, infatti, ipotizzare un accordo tra due soci per lo svolgimento di attività di impresa in comune, con il conferimento di uno dei due integrato da attività lavorativa in assenza di particolari qualifiche e delle necessarie autorizzazioni di legge;
2) l'altro conferimento da parte dell'attore sarebbe consistito nella concessione in godimento alla società di un immobile, adibito a sede sociale;
in questo caso, però, è pacifico tra le parti che l'immobile in questione non risultasse intestato al , ma alla moglie, così da Parte_1
escludere la rilevanza di tale apporto ai fini della prova dell'esistenza di un rapporto societario tra l'attore e il con riferimento al CP_1
requisito della costituzione di un fondo comune;
3) non c'è prova di altri elementi da cui desumere l'esistenza di un rapporto societario di fatto tra le parti, quali conti cointestati o
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prestazione di fidejussioni o altre garanzie da parte del in favore Parte_1
del per l'attività di impresa da lui svolta;
CP_1
4) la denominazione sociale “Studio MD” risulta neutra e non riconduce univocamente al cognome del;
Parte_1
5) non risulta provato che, nel decennio 2005/2015, il si sia Parte_1
ingerito nella gestione della asserita società o abbia esercitato diritti di controllo spettanti ai soci non amministratori;
5.1) sul punto precedente, il documento n. 7 allegato alla citazione si concreta in un foglio di appunti, privo di valore formale, riportante dati numerici vari e non riconducibili univocamente all'attività di impresa del né chiaramente riferibili al contributo apportato dal;
CP_1 Parte_1
tale documento non può in alcun modo considerarsi sufficiente a provare l'esistenza di un accordo per la ripartizione di utili tra i soci, anche in assenza di riscontri ulteriori, eventualmente desumibili dalle prova orali,
sul suo pieno significato;
Per_ 5.2) sempre in ordine al punto 5, la dicitura “Conteggio con (spese
sostenute sino ad oggi)”, che viene riportata in diverse righe dell'allegato 9
alla citazione, non è decisiva a dimostrare una cogestione dell'attività
sociale e un contributo alle spese della società da parte del , Parte_1
risultando del tutto generica e priva di riferimenti a spese concrete che potrebbero essere state sostenute dall'attore per l'esercizio dell'attività di impresa.
In definitiva, la domanda attorea va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
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Le spese di CTU nel procedimento di ATP vanno poste definitivamente a carico dell'attore.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- Rigetta la domanda attorea.
- Condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, liquidate in complessivi euro 3.480,00, per compensi ed esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
- Pone le spese di C.T.U. nel procedimento di ATP definitivamente a carico dell'attore.
Così deciso in Trapani in data 11/04/2025.
Il Giudice
Carlo Salvatore Hamel
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