Articolo 2178 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2161Articolo 2179
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9 ottobre 2010
Art. 2178. Estensione delle norme sul computo del servizio effettivo e sul trattamento economico di ausiliaria al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia 1. Al personale dei disciolti Corpi delle Guardie di Pubblica sicurezza e degli Agenti di custodia, si applicano le disposizioni in materia di computo del servizio effettivo di cui all'articolo 1847 e quelle sul trattamento economico di ausiliaria di cui agli articoli 1864, 1870, 1871, 1872, 1874 e 1875.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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