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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 26/02/2025, n. 154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 154 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1597/2020 R.G. avente ad oggetto: <
del matrimonio>> promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Canicattì, Via Rudini n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Annaloro presso il cui studio a
Caltanissetta, Via Libertà n. 102, è pure elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._2
Montebello n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Angelo Danesi presso il cui studio a
Caltanissetta, Via La Cittadella n. 100, è pure elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- Interveniente necessario -
Conclusioni delle parti: Per la ricorrente: “Chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia pronunciare la cessazione degli
effetti civili del predetto matrimonio celebrato in Marocco in data 11/08/2006, trascritto nei registri
dello stato civile del Comune di San Cataldo (atto n. 37, P. II, S., Anno 2007), alle condizioni contenute
nell'atto introduttivo, e di seguito riportate:
• “disporre l'affido esclusivo della figlia IN alla madre, a fronte del totale Persona_1
disinteresse mostrato dal SI. nei confronti della stessa, regolamentando le Controparte_1
modalità di visita e incontro con l'altro genitore;
• disporre, a carico del SI. , un contributo a beneficio della figlia IN Controparte_1
nella misura di euro 300,00, e un contributo a beneficio della SI.ra Persona_1 Pt_2
, nella misura di euro 200,00, o quello maggiore o IN che dovesse risultare nel
[...]
corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da
corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
• porre a carico del SI. , nella misura del 50%, le spese mediche non coperte dal S.S.N., CP1
le spese scolastiche, le spese per le attività ricreative e sportive, ed ogni altra spesa ordinaria e
straordinaria che si rendesse necessaria per il mantenimento della figlia;
• disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra , nell'interesse Parte_2
della figlia IN;
Persona_1
• condannare il SI. alla refusione delle spese e degli onorari di lite”.”. Controparte_1
Per il resistente: “Reiectis adversis;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia IN;
Per_1
- autorizzare il padre a incontrare e tenere con sé la figlia IN quando quest'ultima lo vorrà,
d'accordo con l'altro genitore, oppure in mancanza secondo tempi e modalità già esposti nella propria
comparsa di costituzione e memoria difensiva;
- disporre a carico del resistente convenuto, anche alla luce di quanto da ultimo rilevato,
l'obbligo di versare alla ricorrente, in favore della figlia IN un assegno mensile quale Per_1
contributo al mantenimento pari ad € 80,00 mensili, soggetto ad aumento ISTAT come per legge;
- disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, per le esigenze della figlia IN
, il 50% delle spese straordinarie e mediche queste ultime non a carico del SSN;
Per_1
- rigettare la richiesta di porre a carico del resistente un assegno di divorzio in favore della
ricorrente per le motivazioni già esposte e per quelle da ultimo evidenziate;
- nulla disporre in merito all'assegnazione dell'immobile sito in Caltanissetta alla via
Montebello, 40, in precedenza adibito a casa coniugale;
in subordine assegnare il suddetto immobile al
sig. ; Controparte_1
- ci si riporta alle conclusioni rassegnate negli atti depositati nell'interesse del resistente, da
intendersi qui ripetute e trascritte, e su cui si insiste.
Con ogni più ampia riserva di legge.
Salvis juribus”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimetteva alle determinazioni del
Giudice.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, proponeva domanda per la cessazione degli Parte_2
effetti civili del matrimonio contratto con a Fes, in Marocco, l'11.8.2006 e trascritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del comune di San Cataldo al n. 37, parte II, serie C, anno 2007.
Rappresentava, in particolare, che dall'unione coniugale era nata una figlia, il 7.7.2007, e che il Per_1
Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con la sentenza n. 341
del 21.7.2017, divenuta definitiva per omessa impugnazione, cui successivamente non era seguita alcuna riconciliazione.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché disporsi l'affidamento esclusivo a lei della figlia l'assegnazione in proprio favore della casa familiare e la Per_1
previsione, a carico del resistente, dell'obbligo di contribuire al mantenimento proprio e della figlia, versando due assegni mensili dell'importo, rispettivamente, di € 200,00 ed € 300,00, oltre rivalutazione sulla base degli indici ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
La sentenza di separazione personale, in particolare, aveva previsto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, con connessa regolamentazione del diritto di visita del padre, cui veniva posto l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la IN pari ad
€ 150,00 ogni mese, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Nulla era stato disposto in ordine alla casa familiare considerato che la figlia viveva presso altro luogo già dal 2012.
In questa sede, tuttavia, la ricorrente eccepiva che erano intervenute alcune modifiche rispetto alle condizioni della separazione, particolarmente in ordine alle accresciute esigente della figlia, oltre che con riguardo al miglioramento delle condizioni economiche del resistente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla Controparte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva a tutte le altre domande articolate dalla ricorrente, rispetto alle quali chiedeva che venissero confermate le statuizioni adottate in sede di separazione.
Con l'ordinanza presidenziale del 13.6.2021 venivano confermate le condizioni della sentenza di separazione, senza che venisse proposto reclamo.
Nel proseguo della fase istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie delle parti, con l'ordinanza del 21.2.2022, venivano rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti e si conferiva incarico ai Servizi Sociali presso il comune di Canicattì per effettuare “un'indagine conoscitiva sullo stato di benessere psico-fisico della IN , Persona_1
sui rapporti con entrambe le figure genitoriali (e, in particolare, con il padre) e con il contesto
familiare di riferimento, nonché di verificare se sussistano profili di inadeguatezza nello svolgimento
della funzione genitoriale da parte di ciascuno dei genitori”. A seguito di alcuni rinvii di udienza per il mancato deposito della relazione da parte dei menzionati Servizi, veniva revocata la suddetta ordinanza di conferimento dell'incarico e disposta l'audizione della IN.
All'esito dell'ascolto di le parti chiedevano l'adozione della sentenza non definitiva sullo Per_1
status, insistendo, per il prosieguo, per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità del padre.
Con sentenza parziale del 17-23.3.2023, divenuta definitiva il 4.5.2023, riqualificata la domanda in scioglimento del matrimonio in luogo della chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio,
veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra la ed il . Pt_2 CP1
Contestualmente, con l'ordinanza di rimessione della causa nella fase istruttoria per la decisione sulle ulteriori domande, resa in data 23.3.2023, veniva incaricato il Consultorio familiare di Canicattì di
“effettuare un intervento specialistico per la corresponsabilità dei genitori e di sostegno alla
genitorialità, anche (e soprattutto) al fine di favorire la ripresa del rapporto padre - figlia e di orientare
le scelte dei genitori alla migliore soluzione per la IN, formulando motivate proposte sul possibile
futuro percorso relazionale tra le parti e tra le parti e la IN, nonché in ordine al regime di
affidamento”.
Incaricato di seguito, sullo stesso quesito, anche il Consultorio del comune di Caltanissetta ed esaminate le relazioni da questi rese, sempre nel corso dell'istruttoria, il resistente rilevava di avere subito il ricalcolo della propria pensione e, pertanto, chiedeva la riduzione ad € 80,00 dell'assegno mensile di mantenimento per la propria figlia.
Definita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, dunque, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni avanti trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti depositavano, nel termine assegnato, propria comparsa conclusionale, solamente la parte resistente depositava la memoria di replica.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Come sopra detto, con la sentenza parziale del 17-23.3.2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Restano, pertanto, da esaminare, in questa sede, le domande avanzate dalla ricorrente con riferimento all'affidamento esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa coniugale, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per la IN ed il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
Rispetto alla domanda di affidamento esclusivo della IN formulata dalla ricorrente, la stessa deve essere rigettata.
Al riguardo, è consolidato il principio secondo cui l'affido condiviso rappresenta il regime ordinario dell'affidamento, nella prospettiva della massima tutela della bigenitorialità, di talché
l'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere disposto unicamente in casi residuali, subordinati all'emersione dell'effettiva contrarietà all'interesse del IN dell'affidamento anche all'altro genitore,
la cui assidua e proficua presenza nella vita della prole costituisce valore da tutelarsi in via prevalente e prioritaria. Il criterio fondamentale cui deve attenersi il Giudicante, quindi, è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al minimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del IN.
Dalle risultanze istruttorie del giudizio non è emerso alcun elemento tale da considerare l'affidamento della IN anche al di lei padre in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo di questa. Di contro, la IN stessa, nel corso della sua audizione, ha riferito di non vedere il dal 2021 ma di desiderare ricucire il rapporto con lui e trascorrere del tempo con lui, cui CP1
dichiara di voler bene, perché è sempre suo papà (cfr. le dichiarazioni rese dalla IN nel corso della sua audizione svoltasi all'udienza del 14.3.2023).
Dalla relazione del Consultorio familiare di Canicattì, inoltre, è emerso che la IN vorrebbe incontrare di più il padre, anche quando lei viene a Caltanissetta per frequentare la scuola, ma che lui non appare propositivo sul punto. È emerso, altresì, che il accusa difficoltà di eloquio e CP1
comprensione, anche causate da un legame simbiotico di questo con la madre della cui assistenza lo stesso necessita per le sue condizioni di salute (v. relazione Consultorio di Canicattì del 17.10.2023).
Nella relazione del Consultorio familiare di Caltanissetta del 19.2.2024 si legge che “non sembrano
esserci le condizioni affinché [il ] si ponga in maniera propositiva e proattiva nei confronti CP1
della figlia, in atto si limita a rispondere ai messaggi stereotipati e sporadici che la IN gli invia e fa
intendere che continuerà così, salvo modalità più interattive messe in atto da . Il doloroso vissuto Per_1
sia dal punto di vista fisico che psicologico e relazionale che grava sul signor gli impedisce di CP1
aprirsi alla possibilità di un rapporto con la figlia tutto da costruire e dagli esiti incerti”.
Ed ancora, dalla relazione di aggiornamento resa dal Consultorio familiare di Canicattì il
27.3.2024, si apprende che la relazione padre-figlia appare non essere migliorata. ha dichiarato al Per_1
servizio incaricato di avere provato ad attuare una comunicazione attraverso messaggi telefonici e anche in presenza, evidenziando che attraverso la comunicazione scritta riesce meglio a comunicare con il proprio padre. Rilevava sempre, però, poco interesse da parte di questo affermando, comunque, “di
comprendere le difficoltà che [il proprio padre] vive quotidianamente in base alle patologie di cui è
affetto”. Altresì, nella stessa relazione si legge che, a detta della ricorrente, dopo l'interruzione del rapporto padre-figlia per 12 anni, adesso “che la figlia è cresciuta e avendo la possibilità, entrambi
(padre e figlia “se vogliono”), di chiamarsi telefonicamente, con gradualità, tale rapporto, potrebbe
riprendere in maniera autonoma”.
Inoltre, in occasione dell'udienza dell'11.4.2024, la ricorrente personalmente confermava che
CP
, rispetto al tempo dell'introduzione del giudizio, adesso scambia dei messaggi con il padre, non
potendo, d'altra parte, effettuare ulteriori comunicazioni, in ragione delle oggettive patologie del
CP resistente;
rappresenta che, se mai il padre vorrà incontrare , la figlia lo aspetta a braccia aperte,
ma lui non ha iniziative in tal senso” (v. verbale di udienza dell'11.4.2024).
Da tutto quanto esposto, dunque, emerge chiara la difficoltà del ad assumere un CP1
atteggiamento propositivo e proattivo nei confronti della figlia, soprattutto per le proprie patologie cliniche, dovendosi escludere quindi che la condotta del resistente sia riconducibile a disinteresse verso la figlia stessa. Allo stesso modo, inoltre, emerge chiara l'opportunità per entrambi di sviluppare e mantenere un rapporto, seppur di base, senza che da questo possa derivare alcun pregiudizio per la
IN stessa.
In questa situazione, non può assumere valore in senso contrario l'assunto della ricorrente secondo cui il resistente abbia trascurato la figlia non contribuendo mai alle spese straordinarie per la
IN, non risultando agli atti, in presenza di specifica contestazione avversaria, alcuna prova sul punto, ove, peraltro, emerge la regolarità tenuta dal padre - seppur solo degli ultimi anni - nel pagamento dell'assegno ordinario di mantenimento.
Non essendo intervenuta alcuna modifica in tal senso, deve essere confermato il collocamento prevalente della IN presso la casa della madre.
Al riguardo, quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale,
la stessa va rigettata risultando pacifico tra le parti che l'abitazione familiare ha cessato ormai dal 2012
di essere la dimora della IN, che ha vissuto presso altro comune già dal 2012, non dovendo essere tutelato, nel suo interesse alcun habitat domestico.
Circa il regime degli incontri della figlia con il padre, alla luce dell'istruttoria compiuta,
quest'ultimo, per i prossimi cinque mesi e fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, potrà
incontrare la figlia IN liberamente, salva sempre la volontà della figlia stessa e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di questa, e in accordo con la madre, senza che sia necessario fissare un calendario di incontri per il caso di disaccordo, dovendosi sempre privilegiare la volontà della figlia, ormai alle soglie della maggiore età.
Sulla istanza di rideterminazione del contributo di mantenimento a favore della figlia, alla luce delle risultanze di cui ai documenti prodotti dal resistente - da ritenersi ammissibili in quanto di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori – e dai quali emerge che l ha CP3
rideterminato con effetto retroattivo l'importo della pensione di cui beneficia il resistente, stabilendola in circa € 302,00.
Orbene, il suddetto importo risulta sostanzialmente coincidente con quello dallo stesso percepito anche nel corso del giudizio di separazione, per cui può essere confermato, a carico del , il CP1
contributo di mantenimento a favore della figlia pari ad € 150,00, da versarsi entro il giorno Per_1 cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate.
Tuttavia, avuto riguardo alla trattenuta pari ad euro € 126,60 praticata dall , dal mese di CP3
agosto 2022 e per complessive n. 60 rate mensili, sulla pensione erogata al Ristuccia, rendendo la stessa complessivamente pari a circa € 176,00, avuto riguardo alla complessiva situazione reddituale come emerge dagli atti e lo stato di invalidità del resistente, il contributo per il mantenimento della figlia,
limitatamente al periodo che intercorrerà dal deposito della presente sentenza e fino alla scadenza del rimborso rateale di cui sopra, può essere determinato in € 100,00, sempre da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate.
Deve rigettarsi, infine, l'istanza di riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie,
per mancanza di prova della sussistenza dei relativi presupposti previsti dalla legge.
In forza della funzione assistenziale dell'assegno de quo, infatti, il Giudicante deve tener conto dell'autosufficienza economica della parte richiedente nonché dell'adeguatezza dei suoi redditi o dell'impossibilità oggettiva per la stessa di procurarsi entrate di sostentamento. A riguardo, la ricorrente,
la cui domanda di contribuzione economica in suo favore era stata già rigettata in sede di separazione,
non ha provato alcunché, limitandosi a rappresentare il suo stato di disoccupazione, senza fornire alcuna prova circa la propria impossibilità a produrre redditi, anche in funzione della sua età anagrafica, sin dal tempo della separazione, o in relazione alle sue condizioni di salute, trovandosi, peraltro, la parte resistente nella oggettiva carenza di risorse economiche per contribuire al mantenimento della ricorrente.
Relativamente alle spese del giudizio, tenuto conto dei limiti di accoglimento delle domande delle parti, le stesse possono essere compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso depositato il 13.11.2020, iscritto al n. 1597/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia tra i genitori, con collocamento prevalente Per_1
della predetta presso l'abitazione della madre;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente;
- stabilisce, quanto al regime degli incontri, che il padre potrà incontrare la figlia IN
liberamente, in accordo con la madre, tenendo sempre conto della volontà della figlia e delle sue esigenze anche scolastiche;
- pone a carico del resistente, di versare alla parte ricorrente, entro giorno cinque di ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate,
con decorrenza dalla scadenza del rimborso rateale di cui in parte motiva, e di € 100,00 per il periodo che intercorrerà dal deposito della presente sentenza e fino alla scadenza del rimborso rateale di cui in parte motiva, sempre da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate;
- rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente in suo favore;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 14 febbraio 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gabrielle Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
composto dai signori Magistrati:
Dott.ssa Gabriella Canto Presidente
Dott. Marcello Testaquatra Giudice rel.
Dott. Calogero D. Cammarata Giudice
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1597/2020 R.G. avente ad oggetto: <
del matrimonio>> promossa
DA
, nata a [...] il [...], C.F. , residente in Parte_1 C.F._1
Canicattì, Via Rudini n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Annaloro presso il cui studio a
Caltanissetta, Via Libertà n. 102, è pure elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
- Ricorrente -
CONTRO
nato il [...] a [...], C.F. , ivi residente in [...] C.F._2
Montebello n. 40, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Angelo Danesi presso il cui studio a
Caltanissetta, Via La Cittadella n. 100, è pure elettivamente domiciliato, giusta procura in atti.
- Resistente -
e con l'intervento del Pubblico Ministero;
- Interveniente necessario -
Conclusioni delle parti: Per la ricorrente: “Chiede che l'On.le Tribunale adito Voglia pronunciare la cessazione degli
effetti civili del predetto matrimonio celebrato in Marocco in data 11/08/2006, trascritto nei registri
dello stato civile del Comune di San Cataldo (atto n. 37, P. II, S., Anno 2007), alle condizioni contenute
nell'atto introduttivo, e di seguito riportate:
• “disporre l'affido esclusivo della figlia IN alla madre, a fronte del totale Persona_1
disinteresse mostrato dal SI. nei confronti della stessa, regolamentando le Controparte_1
modalità di visita e incontro con l'altro genitore;
• disporre, a carico del SI. , un contributo a beneficio della figlia IN Controparte_1
nella misura di euro 300,00, e un contributo a beneficio della SI.ra Persona_1 Pt_2
, nella misura di euro 200,00, o quello maggiore o IN che dovesse risultare nel
[...]
corso del giudizio, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT come per legge e da
corrispondersi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese;
• porre a carico del SI. , nella misura del 50%, le spese mediche non coperte dal S.S.N., CP1
le spese scolastiche, le spese per le attività ricreative e sportive, ed ogni altra spesa ordinaria e
straordinaria che si rendesse necessaria per il mantenimento della figlia;
• disporre l'assegnazione della casa coniugale in favore della SI.ra , nell'interesse Parte_2
della figlia IN;
Persona_1
• condannare il SI. alla refusione delle spese e degli onorari di lite”.”. Controparte_1
Per il resistente: “Reiectis adversis;
- disporre l'affidamento condiviso della figlia IN;
Per_1
- autorizzare il padre a incontrare e tenere con sé la figlia IN quando quest'ultima lo vorrà,
d'accordo con l'altro genitore, oppure in mancanza secondo tempi e modalità già esposti nella propria
comparsa di costituzione e memoria difensiva;
- disporre a carico del resistente convenuto, anche alla luce di quanto da ultimo rilevato,
l'obbligo di versare alla ricorrente, in favore della figlia IN un assegno mensile quale Per_1
contributo al mantenimento pari ad € 80,00 mensili, soggetto ad aumento ISTAT come per legge;
- disporre a carico del resistente l'obbligo di corrispondere, per le esigenze della figlia IN
, il 50% delle spese straordinarie e mediche queste ultime non a carico del SSN;
Per_1
- rigettare la richiesta di porre a carico del resistente un assegno di divorzio in favore della
ricorrente per le motivazioni già esposte e per quelle da ultimo evidenziate;
- nulla disporre in merito all'assegnazione dell'immobile sito in Caltanissetta alla via
Montebello, 40, in precedenza adibito a casa coniugale;
in subordine assegnare il suddetto immobile al
sig. ; Controparte_1
- ci si riporta alle conclusioni rassegnate negli atti depositati nell'interesse del resistente, da
intendersi qui ripetute e trascritte, e su cui si insiste.
Con ogni più ampia riserva di legge.
Salvis juribus”.
Il Pubblico Ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, si rimetteva alle determinazioni del
Giudice.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente notificato, proponeva domanda per la cessazione degli Parte_2
effetti civili del matrimonio contratto con a Fes, in Marocco, l'11.8.2006 e trascritto Controparte_1
nei registri dello stato civile del comune di San Cataldo al n. 37, parte II, serie C, anno 2007.
Rappresentava, in particolare, che dall'unione coniugale era nata una figlia, il 7.7.2007, e che il Per_1
Tribunale di Caltanissetta aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi con la sentenza n. 341
del 21.7.2017, divenuta definitiva per omessa impugnazione, cui successivamente non era seguita alcuna riconciliazione.
Chiedeva, quindi, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché disporsi l'affidamento esclusivo a lei della figlia l'assegnazione in proprio favore della casa familiare e la Per_1
previsione, a carico del resistente, dell'obbligo di contribuire al mantenimento proprio e della figlia, versando due assegni mensili dell'importo, rispettivamente, di € 200,00 ed € 300,00, oltre rivalutazione sulla base degli indici ISTAT e oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
La sentenza di separazione personale, in particolare, aveva previsto l'affidamento condiviso della figlia con collocamento prevalente presso la madre, con connessa regolamentazione del diritto di visita del padre, cui veniva posto l'obbligo di versare un assegno di mantenimento per la IN pari ad
€ 150,00 ogni mese, oltre rivalutazione annuale sulla base degli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole.
Nulla era stato disposto in ordine alla casa familiare considerato che la figlia viveva presso altro luogo già dal 2012.
In questa sede, tuttavia, la ricorrente eccepiva che erano intervenute alcune modifiche rispetto alle condizioni della separazione, particolarmente in ordine alle accresciute esigente della figlia, oltre che con riguardo al miglioramento delle condizioni economiche del resistente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il quale aderiva alla Controparte_1
pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ma si opponeva a tutte le altre domande articolate dalla ricorrente, rispetto alle quali chiedeva che venissero confermate le statuizioni adottate in sede di separazione.
Con l'ordinanza presidenziale del 13.6.2021 venivano confermate le condizioni della sentenza di separazione, senza che venisse proposto reclamo.
Nel proseguo della fase istruttoria, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e depositate le relative memorie delle parti, con l'ordinanza del 21.2.2022, venivano rigettate le istanze istruttorie articolate dalle parti e si conferiva incarico ai Servizi Sociali presso il comune di Canicattì per effettuare “un'indagine conoscitiva sullo stato di benessere psico-fisico della IN , Persona_1
sui rapporti con entrambe le figure genitoriali (e, in particolare, con il padre) e con il contesto
familiare di riferimento, nonché di verificare se sussistano profili di inadeguatezza nello svolgimento
della funzione genitoriale da parte di ciascuno dei genitori”. A seguito di alcuni rinvii di udienza per il mancato deposito della relazione da parte dei menzionati Servizi, veniva revocata la suddetta ordinanza di conferimento dell'incarico e disposta l'audizione della IN.
All'esito dell'ascolto di le parti chiedevano l'adozione della sentenza non definitiva sullo Per_1
status, insistendo, per il prosieguo, per l'avvio di un percorso di sostegno alla genitorialità del padre.
Con sentenza parziale del 17-23.3.2023, divenuta definitiva il 4.5.2023, riqualificata la domanda in scioglimento del matrimonio in luogo della chiesta cessazione degli effetti civili del matrimonio,
veniva dichiarato lo scioglimento del matrimonio tra la ed il . Pt_2 CP1
Contestualmente, con l'ordinanza di rimessione della causa nella fase istruttoria per la decisione sulle ulteriori domande, resa in data 23.3.2023, veniva incaricato il Consultorio familiare di Canicattì di
“effettuare un intervento specialistico per la corresponsabilità dei genitori e di sostegno alla
genitorialità, anche (e soprattutto) al fine di favorire la ripresa del rapporto padre - figlia e di orientare
le scelte dei genitori alla migliore soluzione per la IN, formulando motivate proposte sul possibile
futuro percorso relazionale tra le parti e tra le parti e la IN, nonché in ordine al regime di
affidamento”.
Incaricato di seguito, sullo stesso quesito, anche il Consultorio del comune di Caltanissetta ed esaminate le relazioni da questi rese, sempre nel corso dell'istruttoria, il resistente rilevava di avere subito il ricalcolo della propria pensione e, pertanto, chiedeva la riduzione ad € 80,00 dell'assegno mensile di mantenimento per la propria figlia.
Definita la fase istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19.9.2024, sostituita con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito della suddetta udienza, dunque, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni avanti trascritte, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. Entrambe le parti depositavano, nel termine assegnato, propria comparsa conclusionale, solamente la parte resistente depositava la memoria di replica.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Come sopra detto, con la sentenza parziale del 17-23.3.2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra le odierne parti in causa.
Restano, pertanto, da esaminare, in questa sede, le domande avanzate dalla ricorrente con riferimento all'affidamento esclusivo della figlia, l'assegnazione della casa coniugale, la rideterminazione dell'assegno di mantenimento per la IN ed il riconoscimento di un assegno divorzile in suo favore.
Rispetto alla domanda di affidamento esclusivo della IN formulata dalla ricorrente, la stessa deve essere rigettata.
Al riguardo, è consolidato il principio secondo cui l'affido condiviso rappresenta il regime ordinario dell'affidamento, nella prospettiva della massima tutela della bigenitorialità, di talché
l'affidamento ad uno solo dei genitori deve essere disposto unicamente in casi residuali, subordinati all'emersione dell'effettiva contrarietà all'interesse del IN dell'affidamento anche all'altro genitore,
la cui assidua e proficua presenza nella vita della prole costituisce valore da tutelarsi in via prevalente e prioritaria. Il criterio fondamentale cui deve attenersi il Giudicante, quindi, è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione più idonea a ridurre al minimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del IN.
Dalle risultanze istruttorie del giudizio non è emerso alcun elemento tale da considerare l'affidamento della IN anche al di lei padre in concreto pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo di questa. Di contro, la IN stessa, nel corso della sua audizione, ha riferito di non vedere il dal 2021 ma di desiderare ricucire il rapporto con lui e trascorrere del tempo con lui, cui CP1
dichiara di voler bene, perché è sempre suo papà (cfr. le dichiarazioni rese dalla IN nel corso della sua audizione svoltasi all'udienza del 14.3.2023).
Dalla relazione del Consultorio familiare di Canicattì, inoltre, è emerso che la IN vorrebbe incontrare di più il padre, anche quando lei viene a Caltanissetta per frequentare la scuola, ma che lui non appare propositivo sul punto. È emerso, altresì, che il accusa difficoltà di eloquio e CP1
comprensione, anche causate da un legame simbiotico di questo con la madre della cui assistenza lo stesso necessita per le sue condizioni di salute (v. relazione Consultorio di Canicattì del 17.10.2023).
Nella relazione del Consultorio familiare di Caltanissetta del 19.2.2024 si legge che “non sembrano
esserci le condizioni affinché [il ] si ponga in maniera propositiva e proattiva nei confronti CP1
della figlia, in atto si limita a rispondere ai messaggi stereotipati e sporadici che la IN gli invia e fa
intendere che continuerà così, salvo modalità più interattive messe in atto da . Il doloroso vissuto Per_1
sia dal punto di vista fisico che psicologico e relazionale che grava sul signor gli impedisce di CP1
aprirsi alla possibilità di un rapporto con la figlia tutto da costruire e dagli esiti incerti”.
Ed ancora, dalla relazione di aggiornamento resa dal Consultorio familiare di Canicattì il
27.3.2024, si apprende che la relazione padre-figlia appare non essere migliorata. ha dichiarato al Per_1
servizio incaricato di avere provato ad attuare una comunicazione attraverso messaggi telefonici e anche in presenza, evidenziando che attraverso la comunicazione scritta riesce meglio a comunicare con il proprio padre. Rilevava sempre, però, poco interesse da parte di questo affermando, comunque, “di
comprendere le difficoltà che [il proprio padre] vive quotidianamente in base alle patologie di cui è
affetto”. Altresì, nella stessa relazione si legge che, a detta della ricorrente, dopo l'interruzione del rapporto padre-figlia per 12 anni, adesso “che la figlia è cresciuta e avendo la possibilità, entrambi
(padre e figlia “se vogliono”), di chiamarsi telefonicamente, con gradualità, tale rapporto, potrebbe
riprendere in maniera autonoma”.
Inoltre, in occasione dell'udienza dell'11.4.2024, la ricorrente personalmente confermava che
CP
, rispetto al tempo dell'introduzione del giudizio, adesso scambia dei messaggi con il padre, non
potendo, d'altra parte, effettuare ulteriori comunicazioni, in ragione delle oggettive patologie del
CP resistente;
rappresenta che, se mai il padre vorrà incontrare , la figlia lo aspetta a braccia aperte,
ma lui non ha iniziative in tal senso” (v. verbale di udienza dell'11.4.2024).
Da tutto quanto esposto, dunque, emerge chiara la difficoltà del ad assumere un CP1
atteggiamento propositivo e proattivo nei confronti della figlia, soprattutto per le proprie patologie cliniche, dovendosi escludere quindi che la condotta del resistente sia riconducibile a disinteresse verso la figlia stessa. Allo stesso modo, inoltre, emerge chiara l'opportunità per entrambi di sviluppare e mantenere un rapporto, seppur di base, senza che da questo possa derivare alcun pregiudizio per la
IN stessa.
In questa situazione, non può assumere valore in senso contrario l'assunto della ricorrente secondo cui il resistente abbia trascurato la figlia non contribuendo mai alle spese straordinarie per la
IN, non risultando agli atti, in presenza di specifica contestazione avversaria, alcuna prova sul punto, ove, peraltro, emerge la regolarità tenuta dal padre - seppur solo degli ultimi anni - nel pagamento dell'assegno ordinario di mantenimento.
Non essendo intervenuta alcuna modifica in tal senso, deve essere confermato il collocamento prevalente della IN presso la casa della madre.
Al riguardo, quanto alla domanda avanzata dalla ricorrente di assegnazione della casa coniugale,
la stessa va rigettata risultando pacifico tra le parti che l'abitazione familiare ha cessato ormai dal 2012
di essere la dimora della IN, che ha vissuto presso altro comune già dal 2012, non dovendo essere tutelato, nel suo interesse alcun habitat domestico.
Circa il regime degli incontri della figlia con il padre, alla luce dell'istruttoria compiuta,
quest'ultimo, per i prossimi cinque mesi e fino al raggiungimento della maggiore età della figlia, potrà
incontrare la figlia IN liberamente, salva sempre la volontà della figlia stessa e compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici di questa, e in accordo con la madre, senza che sia necessario fissare un calendario di incontri per il caso di disaccordo, dovendosi sempre privilegiare la volontà della figlia, ormai alle soglie della maggiore età.
Sulla istanza di rideterminazione del contributo di mantenimento a favore della figlia, alla luce delle risultanze di cui ai documenti prodotti dal resistente - da ritenersi ammissibili in quanto di formazione successiva alla scadenza dei termini istruttori – e dai quali emerge che l ha CP3
rideterminato con effetto retroattivo l'importo della pensione di cui beneficia il resistente, stabilendola in circa € 302,00.
Orbene, il suddetto importo risulta sostanzialmente coincidente con quello dallo stesso percepito anche nel corso del giudizio di separazione, per cui può essere confermato, a carico del , il CP1
contributo di mantenimento a favore della figlia pari ad € 150,00, da versarsi entro il giorno Per_1 cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate.
Tuttavia, avuto riguardo alla trattenuta pari ad euro € 126,60 praticata dall , dal mese di CP3
agosto 2022 e per complessive n. 60 rate mensili, sulla pensione erogata al Ristuccia, rendendo la stessa complessivamente pari a circa € 176,00, avuto riguardo alla complessiva situazione reddituale come emerge dagli atti e lo stato di invalidità del resistente, il contributo per il mantenimento della figlia,
limitatamente al periodo che intercorrerà dal deposito della presente sentenza e fino alla scadenza del rimborso rateale di cui sopra, può essere determinato in € 100,00, sempre da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate.
Deve rigettarsi, infine, l'istanza di riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della moglie,
per mancanza di prova della sussistenza dei relativi presupposti previsti dalla legge.
In forza della funzione assistenziale dell'assegno de quo, infatti, il Giudicante deve tener conto dell'autosufficienza economica della parte richiedente nonché dell'adeguatezza dei suoi redditi o dell'impossibilità oggettiva per la stessa di procurarsi entrate di sostentamento. A riguardo, la ricorrente,
la cui domanda di contribuzione economica in suo favore era stata già rigettata in sede di separazione,
non ha provato alcunché, limitandosi a rappresentare il suo stato di disoccupazione, senza fornire alcuna prova circa la propria impossibilità a produrre redditi, anche in funzione della sua età anagrafica, sin dal tempo della separazione, o in relazione alle sue condizioni di salute, trovandosi, peraltro, la parte resistente nella oggettiva carenza di risorse economiche per contribuire al mantenimento della ricorrente.
Relativamente alle spese del giudizio, tenuto conto dei limiti di accoglimento delle domande delle parti, le stesse possono essere compensate interamente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sul ricorso depositato il 13.11.2020, iscritto al n. 1597/2020
R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- dispone l'affidamento condiviso della figlia tra i genitori, con collocamento prevalente Per_1
della predetta presso l'abitazione della madre;
- rigetta la domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente;
- stabilisce, quanto al regime degli incontri, che il padre potrà incontrare la figlia IN
liberamente, in accordo con la madre, tenendo sempre conto della volontà della figlia e delle sue esigenze anche scolastiche;
- pone a carico del resistente, di versare alla parte ricorrente, entro giorno cinque di ogni mese, un contributo per il mantenimento della figlia pari ad € 150,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate e documentate,
con decorrenza dalla scadenza del rimborso rateale di cui in parte motiva, e di € 100,00 per il periodo che intercorrerà dal deposito della presente sentenza e fino alla scadenza del rimborso rateale di cui in parte motiva, sempre da versarsi entro il giorno cinque di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, previamente concordate e documentate;
- rigetta la domanda di riconoscimento di assegno divorzile avanzata dalla ricorrente in suo favore;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso, nella Camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 14 febbraio 2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gabrielle Canto
Il Giudice est.
Dott. Marcello Testaquatra