Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/06/2025, n. 5704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5704 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. 23967/2021
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Napoli, X Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Anna Maria Pezzullo, in funzione di Giudice monocratico, all'esito della discussione mediante il deposito delle note redatte ex art 127 ter cpc, come introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022, e mod. dal D.lgs. 164/24 preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti, ha pronunziato, mediante redazione contestuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, di seguito riportati, la presente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23967/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Napoli, e vertente
TRA
Parte_1
(C.F. , in persona del Prefetto pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso cui ope legis domicilia, in via Armando Diaz 11
APPELLANTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1 dall' Avv. Aurora Martello, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Portici (NA), Via B. Cellini n. 8/A, come da procura in atti
APPELLATO
Conclusioni delle parti come in atti da intendersi qui per ripetute e trascritte
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso e pedissequo decreto di fissazione d'udienza, ritualmente notificati, la impugnava la sentenza del Giudice di Pace Parte_1 di Napoli n° 6702/2021 pubblicata in data 8/03/2021, con cui quest'ultimo
In primo grado, la , costituitasi a mezzo funzionario, eccepiva Parte_1
l'intempestività del ricorso proposto dal , odierno appellato, oltre che la CP_1 sua infondatezza nel merito.
Il Giudice di Pace, assumendo la tempestività del ricorso sulla scorta della data indicata nella nota di iscrizione a ruolo (23/07/2020), si pronunciava nel merito accogliendo, come anzi detto, le doglianze dell'appellato ed annullando il verbale impugnato.
Interposto appello, la censurava, in primo luogo, la Parte_1 sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui veniva ritenuto tempestivo il ricorso proposto, laddove, di contro, quest'ultimo, come indicato nella preliminare eccezione di inammissibilità, era stato iscritto a ruolo in data 8.09.2020, a fronte della notifica del verbale di contravvenzione avvenuta in data 26.06.2020. In secondo luogo, l'impugnata sentenza veniva censurata anche nella parte in cui il giudice aveva accolto l'avversa opposizione, ritenendo non provata la regolare funzionalità del sistema di rilevazione della velocità.
Si costituiva il deducendo di aver provveduto al pagamento del verbale CP_1 di contravvenzione impugnato e pertanto chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite. Di contro, l'amministrazione appellante insisteva per l'accoglimento dello spiegato gravame, in considerazione del fatto che il verbale in parola comportava anche la decurtazione dei punti dalla patente.
Orbene, pur non essendo stato acquisito il fascicolo di primo grado, benché più volte richiesto, va considerato, in effetti, che le parti erano state autorizzate alla sua ricostruzione (v. ord. del 18/01/2024) sicché la causa può essere decisa sulla base degli atti a disposizione.
Tanto precisato, procedendo all'esame delle doglianze contenute nell'atto d'appello, va, innanzitutto, presa in considerazione l'eccepita cessata materia del contendere proposta dall'appellato, il quale ha documentalmente provato di aver provveduto al pagamento del verbale annullato.
Ora, in via generale, occorre premettere che la pronuncia di cessazione della materia del contendere è un istituto di matrice giurisprudenziale, che non trova espresso riconoscimento nel codice di procedura civile e ricomprende una serie eterogenea di fattispecie caratterizzate dal sopraggiungere, nel corso del processo, di un evento di indole fattuale o processuale che elimina la
- 2 - posizione di contrasto tra le parti facendo venir meno la necessità di una pronuncia giudiziale sull'oggetto originario del processo, la quale diventa, in ragione di tale sopravvenienza, inutile o inattuale. In evidenza, secondo la ricostruzione offerta dalla giurisprudenza di legittimità, la sentenza di cessazione della materia del contendere è una pronuncia in rito, avente natura dichiarativa, con la quale viene decretata l'improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. La statuizione è idonea ad acquisire efficacia di giudicato sull'accertamento del venir meno di tale condizione dell'azione, ma non sulla pretesa fatta valere (Cass. civ., sez. U., 28 settembre 2000 n. 1048; Cass. civ., sez. I, 3 marzo 2006 n. 4714; Cass. civ., sez. III, 31 agosto 2015 n. 17312). Più chiaramente, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
- deve trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte (tra le ultime, Cass., 7.3.97, n. 2038; Cass., 22.1.97, n. 622; Cass., 7.5.95, n. 12614; Cass., 16.9.95, n. 9781; Cass., 11.4.95, n. 4151).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664), deve assumere la forma di sentenza.
Va evidenziato, inoltre, che la statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l'obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr.Cass.civ.sent.n3148/2016). Pur individuata la parte ipoteticamente soccombente, è tuttavia possibile disporre la compensazione delle spese per motivi che, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, devono essere esplicitamente indicati. Come è noto, infatti, a seguito della modifica del 2005, dell'art. 92 c.p.c., comma 2, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono
- 3 - altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Ebbene, osta alla pronuncia di cessata materia del contendere, nel caso di specie, l'assenza del terzo presupposto identificato dalla giurisprudenza ovvero quello per cui tale istituto può trovare applicazione se la situazione sopravvenuta è riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte. In tal senso, la , a mezzo del Parte_1 procuratore dello Stato, ha rappresentato che, oltre alla sanzione pecuniaria, la violazione contestata nel verbale comportava anche la decurtazione dei punti dalla patente, con conseguente interesse da parte dell'amministrazione ad una pronuncia nel merito, onde ottenere la reviviscenza di tale atto annullato dal Giudice di Pace.
Passando, dunque, all'esame dei motivi d'appello, va ritenuta infondata la doglianza relativa all'intempestività del ricorso proposto in primo grado. La giurisprudenza, ormai unanimemente, riconosce, infatti, che “L'opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della L. n. 689 del 1981 può essere proposta - a seguito della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del D.Lgs. n. 150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva - alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della l. n. 890 del 1982 - qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso. Ne consegue che, in tal caso, la data d'inizio della lite, anche ai fini dell'individuazione del termine lungo di impugnazione, in rapporto al discrimine temporale segnato dall'inizio del giudizio prima o dopo il 4 luglio 2009 (quale data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, che all'art. 46, comma 17, ha ridotto da un anno a sei mesi il termine ex art. 327 c.p.c.), va correlata a quella di spedizione del ricorso e non a quella di materiale recezione del piego da parte della cancelleria, con l'iscrizione a ruolo”(cfr. Cassazione civile, sez. VI, 09/04/2021, n. 9486). Alla luce di tale orientamento, cui questo Giudice ritiene di aderire, deve ritenersi infondata l'eccezione della intempestività dell'opposizione proposta, in quanto basata, erroneamente, sulla data di iscrizione a ruolo della causa ad opera della cancelleria del Giudice di Pace (8.09.2020), in luogo di quella di spedizione del ricorso avvenuta tramite pec (24/07/2020), laddove, poi, pacificamente, il verbale di contravvenzione era stato notificato in data 26/06/2020. Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado risulta ritualmente spedito a mezzo
- 4 - pec in data 24.7.2020, dunque entro trenta giorni dalla notifica del verbale di contravvenzione (26.06.2020) e, pertanto, tempestivo.
Quanto al secondo motivo d'appello, come sopra rammentato, la ha Parte_1 censurato la sentenza del Giudice di prime cure nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto non provata la regolare funzionalità del sistema di rilevazione della velocità.
Ebbene, giova, innanzitutto, evidenziare, per quanto rileva in questa sede, che in punto di riparto dell'onere probatorio, non è l'amministrazione che deve fornire la prova del corretto funzionamento dell'apparecchiatura con la quale è stata rilevata l'infrazione di eccesso di velocità, ma è l'opponente che deve fornire la dimostrazione del difetto di funzionamento del dispositivo. Ciò in quanto l'accertamento delle violazioni delle norme sulla velocità deve ritenersi provato sulla base della verbalizzazione dei rilievi delle apparecchiature previste dall'art.142 CdS, atteso che il verbale fa fede fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi, mentre le risultanze di essi valgono fino a prova contraria, che può essere data dall'opponente con la dimostrazione del difetto di funzionamento di tali dispositivi da fornirsi in base alle concrete circostanze di fatto (cfr. Cass. 23.3.2006, n. 6569; 26.4.2005, n. 8675).
Ora, sia l'amministrazione appellante sia la parte appellata, come risulta dagli atti del giudizio, hanno prodotto in primo grado il verbale di contravvenzione contestato, da cui risulta in modo chiaro e puntuale l'infrazione commessa (con indicazione del numero di targa del veicolo, del luogo, ora e data), gli articoli del codice della strada violati e l'entità della sanzione comminata. Per converso, l'appellato non ha offerto alcun elemento probatorio a sostegno del malfunzionamento dell'apparecchio di misurazione della velocità, limitandosi a generiche quanto formali contestazioni sul punto. Ne consegue, quindi, sotto quest'aspetto, che il Giudice di prime cure non ha fatto buon governo dei principi enucleati dalla Corte di Cassazione, in punto di riparto dell'onere probatorio, con la conseguenza che la motivazione da costui fornita sul punto va integralmente riformata, ritenendo, di contro, che l'amministrazione appellante abbia fornito piena prova dei fatti posti a fondamento della pretesa creditoria avanzata.
Alla stregua delle considerazioni svolte, l'appello proposto va dunque accolto, con ogni conseguenza in punto di spese di lite. Esse seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo;
in relazione alle spese di lite di primo grado, nulla, essendosi la costituitasi in quella sede a mezzo Parte_1 funzionario (cfr. Cass. 27/8/2007, n. 18066; Cass. 11389/11; Cass. n. 20980/16 secondo cui l'Autorità amministrativa, quando sta in giudizio
- 5 - personalmente o avvalendosi di un funzionario delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente che sia soccombente al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, ma soltanto il rimborso delle spese, ove richieste e documentate); mentre, per quelle del presente grado di giudizio, si applicano i parametri minimi, stante la modestissima entità delle questioni trattate, previsti dal D.M. 55/2014 per lo scaglione di valore in cui ricade la controversia.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Napoli, sezione 10acivile, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, così decide:
a) Accoglie l'appello proposto dalla Parte_1
e per l'effetto, in riforma della sentenza del
[...]
Giudice di Pace di Napoli n° 6702/2021, conferma il verbale di contravvenzione n. SCV0006284904 del 18.3.2020; b) Nulla per le spese di primo grado;
c) Condanna l'appellato al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'appellante che liquida complessivamente in € 64,50 per esborsi ed € 332 per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Napoli, il 09/06/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Anna Maria Pezzullo
- 6 -