TRIB
Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 02/04/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dr.ssa Sandra Moselli presidente
- dr.ssa Emanuela Gallo giudice rel.
- dr.ssa Concetta Race giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 31.08.2024
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi M. Sanna ed elettivamente domiciliata presso il suo Parte_1
studio legale sito in Barletta, Via Teatini n. 7;
- Ricorrente -
E
rappresentato e difeso dall'avv.to Massimiliano Dileo ed elettivamente domiciliato presso CP_1
il suo studio sito in Barletta, Via Pappalettere n.16;
- Resistente-
E
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani
- INTERVENUTO – i quali hanno contratto matrimonio in Barletta con rito concordatario in data 16.06.2023 (atto n. 58 – Parte II
– Serie A – Anno 2023).
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 31.08.2024, ha chiesto dichiararsi la separazione personale dei Parte_1
coniugi, con affidamento condiviso dei figli minori, regolamentazione degli incontri padre – figli e assegnazione a sé della casa coniugale, ponendo a carico dell' il versamento di un contributo nella CP_1
misura di € 600,00 ( € 300,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
quindi, disporsi in suo favore la percezione dell' assegno unico universale nella misura del
100%.
Instaurato il contraddittorio, con memoria del 11.11.2024, si è costituito il quale, aderendo CP_1
alla domanda di separazione personale dei coniugi, ha chiesto addebitarsi quest' ultima alla , disponendo Pt_1
l'affido condiviso dei figli con collocamento alternato tra i coniugi e mantenimento diretto;
in via subordinata,
disporsi l'affido condiviso con collocamento dei figli presso di sé e conseguente assegnazione della casa coniugale in suo favore, con regolamentazione del diritto di visita per il genitore non collocatario;
quindi,
onerare il genitore non collocatario del mantenimento dei figli nella misura di €700,00 ( €350,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie e alla percezione del 50% dell' assegno unico universale.
Al P.M. è stata data comunicazione della pendenza del procedimento il 13.09.2024 come da attestazione di
Cancelleria.
Depositate le successive memorie ex art.473 bis.17 c.p.c., svolta l'udienza di comparizione, il Giudice relatore con ordinanza del 19.12.2024 ha autorizzato i coniugi a vivere separati, adottando gli opportuni provvedimenti temporanei ed urgenti, formulando contestualmente una proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.
All'udienza del 26.03.2025, le parti, con note depositate in sostituzione di udienza, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni indicate nell' ordinanza 19.12.2025, con la sola modifica del diritto di visita padre – figli, come da essi prevista nelle note scritte del 27.3.2025.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole minore e ravvisato che le clausole relative ai figli minori, non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto del minore deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici tra le parti.
Quanto alle spese di lite, tenuto conto del raggiungimento dell'accordo, va disposta l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio concordatario in Barletta il 16.06.2023 (atto n. 58 – Parte II – Serie A – Anno 2023).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni così come indicate nell' ordinanza del 19.12.204 e modificata dalle parti con note sostitutive di udienza del 27.03.2025, da intendersi qui integralmente trascritte e richiamate;
3) Spese compensate;
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Barletta, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di
Legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 28.3.2025.
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Emanuela Gallo Dott.ssa Sandra Moselli