TRIB
Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 22/01/2025, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1303/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Casale Monferrato via Luparia 6 ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi professionali ex art. 116
T.U. Spese di Giustizia
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato al convenuto, l'avv.to CP_1 Pt_1
impugnava il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Vercelli in data
24.09.2024, con il quale gli veniva liquidata la somma di euro 630,67 per l'attività professionale (fase di studio e decisionale secondo i valori minimi tariffari con la riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio) svolta in favore di (ammesso Parte_2 al gratuito patrocinio con decreto del 28.09.2023) nell'ambito del procedimento penale RGNR 1932/2022 concluso con sentenza di non luogo a provvedere per essere il reato lui ascritto estinto per intervenute condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p.
Lamenta il difensore di avere inviato a mezzo PEC la richiesta rivolta all'Ufficio
Legale della persona offesa finalizzata alla determinazione ed al Pt_3
versamento del risarcimento danni, ed alla gestione della remissione della querela, che poi la P.O. non ha formalizzato;
che tale attività rientra nella fase introduttiva e conseguentemente compete al difensore il compenso per il suo svolgimento;
chiedeva dunque al Tribunale adito:
-in parziale riforma dell'opposto decreto di liquidazione del Tribunale di Vercelli del
24.09.2024, depositato in data 26.09.2024, notificato in data 26.09.2024, procedere alla liquidazione del compenso per la fase introduttiva, nella misura di € 189,33 (oltre
15% spese generali, oltre CPA ed IVA di legge), già fatta applicazione della riduzione di 1/3 per patrocinio a Spese dello Stato;
- disporre in ogni caso il rimborso a favore dell'istante del contributo unificato e della marca da bollo (€ 98,00 + € 27,00) corrisposti per iscrivere a ruolo il presente giudizio di opposizione, vinte le competenze del giudizio di opposizione ex D.M. 55/2024 e s.m.i..
Alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il
[...]
rimaneva contumace e la controversia veniva discussa e decisa Controparte_1 all'udienza del 15.01.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma riservando il deposito della sentenza nei 30 giorni.
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Sulla base della tariffa professionale vigente può essere riconosciuto il compenso per la “fase introduttiva” in relazione ad attività processuali con funzione introduttiva del giudizio, quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
Orbene, nel caso in esame, la comunicazione inviata via pec dal difensore dell'imputato all'Ufficio legale della persona offesa in cui si dà atto del Pt_3
versamento a titolo risarcitorio della somma di euro 100,00 ai fini della pronuncia di non doversi procedere ex art. 162 ter c.p. non si traduce in alcuna attività processuale tipica della fase introduttiva, potendo al più costituire attività meramente strumentale alla fase decisionale, per la quale è stato già liquidato il compenso e di cui altrimenti costituirebbe una duplicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Vercelli, 21.01.2025 Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SEZIONE CIVILE
Il Giudice dott.ssa Claudia Gentili in funzione di Giudice Unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1303/2024 di R.G. promossa da:
(C.F.: ) difeso da sé stesso Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Casale Monferrato via Luparia 6 ricorrente contro
(C.F.: ) Controparte_1 P.IVA_1
resistente
Oggetto: opposizione a decreto di liquidazione dei compensi professionali ex art. 116
T.U. Spese di Giustizia
*** *** ***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato al convenuto, l'avv.to CP_1 Pt_1
impugnava il decreto di liquidazione emesso dal Tribunale di Vercelli in data
24.09.2024, con il quale gli veniva liquidata la somma di euro 630,67 per l'attività professionale (fase di studio e decisionale secondo i valori minimi tariffari con la riduzione di 1/3 per gratuito patrocinio) svolta in favore di (ammesso Parte_2 al gratuito patrocinio con decreto del 28.09.2023) nell'ambito del procedimento penale RGNR 1932/2022 concluso con sentenza di non luogo a provvedere per essere il reato lui ascritto estinto per intervenute condotte riparatorie ex art. 162 ter c.p.
Lamenta il difensore di avere inviato a mezzo PEC la richiesta rivolta all'Ufficio
Legale della persona offesa finalizzata alla determinazione ed al Pt_3
versamento del risarcimento danni, ed alla gestione della remissione della querela, che poi la P.O. non ha formalizzato;
che tale attività rientra nella fase introduttiva e conseguentemente compete al difensore il compenso per il suo svolgimento;
chiedeva dunque al Tribunale adito:
-in parziale riforma dell'opposto decreto di liquidazione del Tribunale di Vercelli del
24.09.2024, depositato in data 26.09.2024, notificato in data 26.09.2024, procedere alla liquidazione del compenso per la fase introduttiva, nella misura di € 189,33 (oltre
15% spese generali, oltre CPA ed IVA di legge), già fatta applicazione della riduzione di 1/3 per patrocinio a Spese dello Stato;
- disporre in ogni caso il rimborso a favore dell'istante del contributo unificato e della marca da bollo (€ 98,00 + € 27,00) corrisposti per iscrivere a ruolo il presente giudizio di opposizione, vinte le competenze del giudizio di opposizione ex D.M. 55/2024 e s.m.i..
Alla prima udienza, verificata la regolare instaurazione del contraddittorio, il
[...]
rimaneva contumace e la controversia veniva discussa e decisa Controparte_1 all'udienza del 15.01.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. ultimo comma riservando il deposito della sentenza nei 30 giorni.
Il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Sulla base della tariffa professionale vigente può essere riconosciuto il compenso per la “fase introduttiva” in relazione ad attività processuali con funzione introduttiva del giudizio, quali esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie.
Orbene, nel caso in esame, la comunicazione inviata via pec dal difensore dell'imputato all'Ufficio legale della persona offesa in cui si dà atto del Pt_3
versamento a titolo risarcitorio della somma di euro 100,00 ai fini della pronuncia di non doversi procedere ex art. 162 ter c.p. non si traduce in alcuna attività processuale tipica della fase introduttiva, potendo al più costituire attività meramente strumentale alla fase decisionale, per la quale è stato già liquidato il compenso e di cui altrimenti costituirebbe una duplicazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vercelli in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta il ricorso;
spese irripetibili.
Vercelli, 21.01.2025 Il Giudice Unico dott.ssa Claudia Gentili