Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 17/03/2025, n. 5499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5499 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05499/2025 REG.PROV.COLL.
N. 16018/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16018 del 2023, proposto da
TI S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Mori, Gianmarco Poli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero del Turismo, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Invitalia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Collevecchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IR OB S.r.l., RR S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
– del Decreto MT prot. n.15865/23 del 18.8.2023, pubblicato sul sito web del Ministero del Turismo il 18.9.2023, nella parte in cui non ha esteso anche alla ricorrente – inserendola nell'elenco a esso allegato e facente parte integrante del predetto decreto – la concessione delle agevolazioni in favore dei soggetti richiedenti, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, stanziate per la misura M1-C3, Investimento 4.2.1. del PNRR (doc. 1);
– della nota di Invitalia s.p.a., acquisita al protocollo del Segretariato Generale del Ministero del Turismo in data 16 agosto 2023 con protocollo n. 15797/23, con allegato elenco dei beneficiari ammessi a seguito dello scorrimento dell'elenco delle domande presentate, non conosciuta dalla ricorrente;
– nonché, per quanto occorrere possa, di ogni altro atto antecedente, presupposto, successivo e comunque consequenziale e/o connesso, anche non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Turismo e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Invitalia S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 marzo 2025 il dott. Francesco Mele e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 17 novembre 2023, proposto contro il Ministero del turismo, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e Invitalia s.p.a. nonchè, in qualità di controinteressati, nei confronti di IR OB srl e RR srl, la società TI s.r.l. ha impugnato gli atti in epigrafe indicati, deducendone l’illegittimità e chiedendone l’annullamento.
Con articolata prospettazione parte ricorrente ha lamentato plurimi vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate ed Invitalia s.p.a., deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Con nota del 31 gennaio 2025 il difensore di parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, evidenziando che, con lo scorrimento dell’elenco delle domande presentate, la TI è stata inclusa tra i beneficiari alle agevolazioni ed ha avuto riconosciute le somme oggetto di domanda.
La causa è stata discussa e trattenuta in decisione alla udienza pubblica del 12 marzo 2025.
DIRITTO
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
L’articolo 34 del c.p.a. dispone, al comma 5, che “Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”.
Orbene, nella vicenda in esame il Ministero del turismo, con decreto n. 7251 dell’8 marzo 2024, ha disposto lo scorrimento dell’elenco delle domande ed in tal modo ha incluso la ricorrente tra i beneficiari delle agevolazioni.
L’avvenuta concessione del beneficio richiesto ed il riconoscimento delle somme domandate con l’istanza prot. n. IFIT0003908 ha determinato, dunque, l’integrale soddisfazione della pretesa azionata da parte ricorrente, diretta proprio ad ottenere il beneficio economico in origine negato.
Al Collegio non resta, pertanto, che dichiarare cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mele, Presidente, Estensore
Marianna Scali, Primo Referendario
Giuseppe Bianchi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Mele |
IL SEGRETARIO