Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 06/02/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 215/2022 R.G.
CORTE DI APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 215/2022 R.G., vertente tra
, nato a [...] P.G. (ME) il 20 febbraio 1958 (C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli Avv.ti Daniela Cultrera e Fabio Coppolino, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, in Milazzo (ME) Via G. Medici n. 47,
Appellante contro nata a [...] P.G. (ME) il 18 gennaio 1953 (C.F.: ), CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dagli Avv.ti Claudia Alberto e Ivan Pasquale Orifici, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo, in Barcellona P.G. (ME), via Kennedy n. 133,
Appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 36/2022 emessa, in data 13 gennaio 2022, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in composizione monocratica. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni già formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 18 aprile 2016, conveniva in giudizio, CP_1 innanzi al Tribunale di Barcellona P.G., , esponendo: di essere proprietaria di un'unità Parte_1 immobiliare sita al primo piano del fabbricato sito in Barcellona P.G., Via Papa Giovanni n. 396, pervenutale dal proprio padre, per testamento pubblico del 18 aprile 2005 (rep. Persona_1
31812/3880/101 Notaio ), registrato a Barcellona P.G. il 31 ottobre 2006, trascritto Persona_2 in data 8 novembre 2006 ai n. 47187/26265; che detta unità immobiliare, unitamente agli altri appartamenti dell'intero fabbricato, era rientrata nella massa attiva del fallimento n. 2/2007 R.G. del Tribunale di Barcellona P.G. dichiarato, con sentenza del 19-26 gennaio 2007, in danno della ditta individuale Lembo Carmelo;
che aveva partecipato alla vendita fallimentare dei beni Parte_1 della ditta Lembo, aggiudicandosi la proprietà di due lotti, e precisamente il locale adibito ad attività commerciale, di mq. 298 circa, ubicato al piano terra del fabbricato, in catasto al fg. 56 part. 921 sub 3 (lotto n. 1) e il locale adibito a deposito magazzino, ubicato al piano semi-cantinato del fabbricato,
1
5) ordinare la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del diritto di comproprietà e uso dei beni condominiali da parte della ricorrente;
6) ordinare la consegna delle chiavi del cancello in ferro e della porta vetrina con saracinesca che conduce all'androne condominiale;
7) condannare, altresì, parte resistente al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa, oltre alle spese, diritti ed onorari del presente giudizio con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”. Si costituiva in giudizio , contestando la fondatezza della domanda, di cui chiedeva il Parte_1 rigetto, con vittoria di spese e compensi. Deduceva, in particolare, che il fabbricato di Via Papa Giovanni XXIII n. 358-360 non era mai stato dotato di un'area di parcheggio condominiale e che la piccola la piccola corte (di dimensioni minime) retrostante lo stabile, che controparte assumeva avere natura comune e condominiale, non era mai stata né destinata, né utilizzata, come parcheggio ed era da considerarsi di sua esclusiva proprietà in quanto annessa e facente parte dell'unità al piano semi- cantinato, che era tutta individuata al Catasto al foglio 56 particella 921 sub 2, come risultava dalla planimetria catastale versata in atti (doc.8) e dall'elaborato planimetrico catastale dell'intero fabbricato (doc. 9) oggetto del decreto di trasferimento del 08.10.2010 in suo favore emesso nella procedura fallimentare n. 2/2007 RGF del Tribunale di Barcellona P.G. (doc.10), e come pure chiarito in maniera chiara, inequivocabile e definitiva, dal CTU Ing. , a cui, nell'ambito della stessa Per_4 procedura fallimentare era stato affidato il mandato di specificare se la corte in questione fosse ricompresa nell'immobile acquistato dall'odierno appellante con il decreto di trasferimento in questione (doc. 11).
Disposta la trattazione e l'istruzione della causa nelle forme ordinarie, il Tribunale di Barcellona P.G., con sentenza n. 490/2020, pubblicata in data 19 giugno 2020, così provvedeva: “Accoglie la domanda
2 proposta da nei confronti di , per le causali e nei limiti di cui in parte CP_1 Parte_1 motiva e, per l'effetto, accerta e dichiara la natura condominiale della piccola corte retrostante il fabbricato sito in Barcellona P.G. Papa Giovanni n. 358-360 (oggi civico n. 396) e della rampa carrabile, con cancello sulla Via Papa Giovanni, nonché accerta e dichiara la natura di area comune di proprietà propria della porta-vetrina con saracinesca di accesso all'androne dello CP_2 stabile di via Papa Giovanni XXIII n. 358-360, con conseguente diritto d'uso spettante (anche) alla ricorrente-attrice e con il conseguente ordine di cessazione delle turbative ostative all'esercizio del pari uso comune della cosa, dichiarando, invece, inammissibile la domanda di risarcimento del danno e rigettando quella di cui al punto n. 4) delle conclusioni del ricorso introduttivo;
condanna parte convenuta soccombente al pagamento della metà delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro € 5.171,50 (di cui € 2.025,00 per fase studio;
€ 1.349,00 per fase introduttiva;
€ 3.560,00 per fase istruttoria;
€ 3.409,00 per fase decisoria, il cui totale, come detto, è da decurtarsi del 50%) a titolo di compensi professionali oltre rimborso al 15%, IVA, CPA come per legge ed euro
278,29 a titolo di spese vive (come da riepilogo in seno alla nota spese alleata) compensando la restante metà per le causali spiegate in narrativa”. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , chiedendo: “In riforma della sentenza Parte_1 impugnata, accogliere l'appello proposto, anche in punto di ammissione di prove e per l'effetto, riformare la sentenza nei termini richiesti, con rigetto di ogni avversa domanda”. Con vittoria di spese e compensi di causa di entrambi i gradi di giudizio.
Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, CP_1
l'inammissibilità dell'appello, ex artt. 348 bis e ter c.p.c., e contestando, nel merito, la fondatezza dei motivi di gravame, di cui ha chiesto il rigetto.
Con ordinanza, ex art. 127 ter c.p.c., comunicata il 19 aprile 2024, la causa è stata assegnata in decisione con la concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In merito all'eccezione di carattere preliminare, occorre osservare che l'appello appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.. 1. Con i primi due motivi di gravame, l'appellante ha dedotto “Violazione articoli 1362 e seguenti del codice civile: errata interpretazione della volontà testamentaria” e “Violazione e/o falsa applicazione art. 1117 c.c.” Ha dedotto che il de cuius, originario costruttore ed unico proprietario dello stabile fino all'esecuzione del testamento - coincidente con la immissione in possesso dei beneficiari, tra cui l'odierna appellata, avvenuta il 15 luglio 2014 - aveva bene identificato le parti comuni dell'edificio, ex art. 1117 c.c., disponendo che “gli appartamenti di cui sopra è disposto vengono lasciati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con l'androne e la scala in comune”. Ha evidenziato come erroneamente il Tribunale avesse ritenuto che la piccola corte retrostante il fabbricato, e la connessa rampa carrabile di accesso, fossero beni rientranti nella previsione di cui all'art. 1117 c.c., per via della loro destinazione funzionale al servizio comune dei condomini, evidenziando, in contrario, come la rampa e la corte fossero invece di esclusiva pertinenza dell'immobile di cui si era reso aggiudicatario parte appellante, come espressamente acclarato dalla perizia redatta dall'Ing. (doc.11), dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte Per_4 dell'Ing. (doc.12 e 13) dalla elencazione, nel testamento (doc.7), delle parti comuni agli Per_5
3 eredi, dalla espressa esclusione dell'immobile per cui è causa dalla disposizione testamentaria (doc.7) e dalla accertata situazione dei luoghi (doc.11-12-13).
Le doglianze, che possono essere unitamente esaminate, sono infondate.
Occorre premettere, in diritto, che l'art. 1117 c.c. annovera quali parti comuni dell'edificio, se non risulta il contrario dal titolo, tutte le parti necessarie all'uso comune, tra cui sono espressamente annoverati “i cortili”.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante, ha chiarito che “La presunzione di condominialità, ai sensi dell'articolo 1117 del codice civile, del cortile, destinato prevalentemente a dare aria e luce allo stabile comune, non può essere vinta dalla circostanza che a esso si acceda solo dalla proprietà esclusiva di un solo condomino, in quanto l'utilità particolare che deriva da tale fatto non incide sulla destinazione tipica del bene e sullo specifico nesso di accessorietà del cortile rispetto all'edificio La presunzione di condominialità posta dall'articolo 1117 del codice CP_2 civile non è vincibile con qualsiasi prova contraria, ma può essere superata soltanto dalle opposte risultanze del titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali, dal quale deve risultare una chiara e univoca volontà di riservare esclusivamente a uno o più condomini la proprietà di dette parti e di escluderne gli altri”
(ex multis, Cass. Civ., sez. II, 23/10/2024, n. 27481, che ha precisato che “Al fine di escludere la presunzione di comunione pro indiviso del cortile interno di un , è necessario verificare CP_3 se nel titolo costitutivo sussista una chiara e univoca volontà di riservare esclusivamente alle unità abitative la proprietà del cortile”).
Pertanto, la presunzione di condominialità, ex art. 1117 c.c., della corte oggetto di causa, certamente destinata, nella specie, anche a dare aria e luce allo stabile comune, può essere vinta solo alla luce di un “titolo contrario”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e condivisibile, ha precisato che per titolo deve intendersi il primo atto di trasferimento di un'unità immobiliare dell'originario proprietario ad altro soggetto, con conseguente frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali, ove questo contenga in modo chiaro ed inequivoco elementi tali da escludere l'alienazione del diritto di condominio (così, ex plurimis, Cass. Civ., Sez. 2, n. 21440 del 6 luglio
2022).
E' stato precisato che “L'individuazione delle parti comuni (nella specie, i cortili o qualsiasi area scoperta compresa tra i corpi di fabbrica, che serva a dare luce e aria agli ambienti circostanti o sia destinata a spazi verdi, zone di rispetto, parcheggio di autovetture) operata dall'art. 1117 c.c. non si limita a formulare una mera presunzione di comune appartenenza a tutti i condomini, vincibile con qualsiasi prova contraria, potendo essere superata soltanto dalle opposte risultanze di quel determinato titolo che ha dato luogo alla formazione del condominio per effetto del frazionamento dell'edificio in più proprietà individuali” (Cass. Civ., sez. II, 17/02/2020, n. 3852).
E tale non è, nella specie, il decreto di trasferimento emesso, in data 8 ottobre 2010, dal giudice delegato al fallimento della ditta facente capo a con il quale è stato disposto il Persona_1 trasferimento a dei seguenti immobili: “Locale adibito ad attività commerciale, sito Parte_1 in Barcellona P.G. via Papa Giovanni XXIII, n. 358-360, di mq. 298 circa, ubicato al piano terra di un fabbricato a quattro elevazioni fuori terra, che prospetta con cinque vetrine per esposizione, in catasto al fg. 56 part. 921 sub 3” (lotto n. 1); “Locale adibito a deposito/magazzino sito in Barcellona
P.G. via Papa Giovanni XXIII, n. 358-360, ubicato al piano semicantinato di un fabbricato a quattro
4 elevazioni fuori terra, di mq. 340 circa, categoria C/2, in catasto al fg. 56 part. 921 sub 2” (lotto n.
2).
Nel caso di specie, infatti, come correttamente ritenuto dal primo giudice, tale atto deve essere individuato nel testamento pubblico, del 18 aprile 2005 (registrato il 31 ottobre 2006 e trascritto in data 8 novembre 2006), con il quale costruttore e proprietario dell'intero edificio, Persona_1 prima dell'inizio della procedura fallimentare (sentenza del 19-26 gennaio 2007), ha frazionato l'edificio in distinte unità immobiliari, attribuendo ai sei figli - Parte_2 CP_1 [...]
, e - la proprietà esclusiva delle unità Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 abitative site al primo, secondo e terzo piano dell'edificio e - ai soli figli Parte_3 Pt_4
e - la proprietà esclusiva della terrazza di copertura
[...] Parte_5 Parte_6
(sottraendola espressamente agli altri condomini), disponendo, altresì, che “Gli appartamenti di cui sopra ho disposto vengano lasciati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con l'androne e la scala in comune”. L'omessa menzione, tra le porzioni dell'edificio espressamente indicate quali parti “in comune”, della corte oggetto di causa - adiacente all'unità immobiliare posta al piano cantinato, ma dotata di ingresso autonomo dalla pubblica via - non può essere, tuttavia, interpretata quale chiara ed univoca manifestazione della volontà di riservarne la proprietà esclusiva ad uno o più condomini, escludendo gli altri, ovvero di destinarla al servizio esclusivo del proprietario dell'unità immobiliare sita al piano cantinato.
Ed infatti, in relazione alle parti dell'edificio non espressamente destinate ai figli, si Persona_1
è limitato a precisare: “Nulla dispongo del piano terra e piano cantinato del fabbricato”. Tale clausola testamentaria, tuttavia, non consente di ritenere, in modo inequivoco, che il proprietario dell'edificio avesse inteso sottrarre al condominio le parti comuni dell'edificio, di cui all'art. 1117
c.c., collocate al primo piano o al piano cantinato.
Con la conseguenza che non può ritenersi superata la presunzione di condominialità della corte esterna sita al piano cantinato (primo sotto-strada) e della relativa rampa di accesso dalla via pubblica.
Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal difensore, non può ritenersi che la rampa e la corte fossero stati destinati dal proprietario dell'edificio, in modo durevole, a servizio dell'unità immobiliare di cui si era reso aggiudicatario . Parte_1
Tale rapporto pertinenziale, oltre a non emergere dai titoli in atti (compreso il decreto di trasferimento emesso dal G.D. al fallimento, che fa riferimento al solo locale adibito a deposito magazzino, privo di alcuna pertinenza), non può certamente desumersi dalla accertata situazione dei luoghi, posto che dalla documentazione in atti (fotografie e planimetrie) emerge chiaramente che il cortile, pur se adiacente all'unità immobiliare posta al piano cantinato, è dotato di accesso autonomo, attraverso la rampa carrabile, dalla pubblica via, per cui non può ritenersi che, in ragione delle caratteristiche strutturali, fosse obiettivamente destinato al servizio esclusivo di detta unità immobiliare.
E neppure rileva, in senso contrario, l'accertamento del concreto utilizzo del cortile, da parte di precedente al frazionamento dell'edificio, in modo da trarne una maggiore utilità Persona_1 per il magazzino sito al piano cantinato, atteso che l'eventuale sottrazione dell'area alla sua destinazione non è elemento che, ai sensi dell'art. 1117 c.c., può comportare la perdita del requisito della condominialità, dovendosi far riferimento alle caratteristiche intrinseche del bene e non alla sua destinazione funzionale, che può mutare in relazione al diverso utilizzo che i condomini, o il proprietario, intenda farne.
5 Come pure chiarito, in proposito, dalla Suprema Corte di Cassazione, “La sottrazione di un'area cortilizia al comune godimento prima che venisse costituito il con la compravendita degli CP_3 appartamenti, non esclude la successiva presunzione di condominialità del cortile quale parte comune. Difatti, in tal caso, la sottrazione dell'area non muta le caratteristiche proprie di uno spazio la cui funzione essenziale è quella di fornire aria e luce agli edifici condominiali prospicienti” (Cass.
Civ., sez. II, 14/11/2024, n. 29379).
Né appaiono decisive, in merito alla natura pertinenziale del cortile, le valutazioni espresse dall'Ing.
nell'ambito della procedura fallimentare, basate esclusivamente sulla planimetria catastale, Per_4 atteso che, come bene chiarito dall'Arch. - incaricato, nell'ambito della stessa procedura, di CP_4 identificare, descrivere e stimare gli immobili acquisiti alla matta attiva fallimentare - l'originario progetto di costruzione del fabbricato - approvato dal Comune di Barcellona Pozzo di Gotto in data
27 gennaio 1975, con rilascio di concessione edilizia n. 2347 - prevedeva la realizzazione di un parcheggio al piano seminterrato e, soprattutto, nel progetto di variante allegato all'istanza di concessione in sanatoria, rilasciata dallo stesso Comune in data 21 aprile 1998, la corte oggetto di causa risultava destinata a parcheggio (Allegato n. 11).
Inoltre, nella stessa relazione, il consulente ha bene descritto il locale adibito a deposito magazzino, cat. C2, ubicato al piano semicantinato del fabbricato, di mq. 340 circa - costituente il lotto n. 2 trasferito, con decreto emesso in data 8 ottobre 2010, a - indicandone i confini “a sud Parte_1 con un'area destinata a parcheggio, ad ovest con la rampa carrabile che delimita il confine…”.
Per cui deve escludersi, altresì, che tali parti condominiali dell'edificio siano state trasferite a Parte_1
, autonomamente o quali pertinenze del locale sito al piano cantinato.
[...]
2. Dalle superiori argomentazioni deriva l'infondatezza del terzo motivo di appello, con cui il difensore ha lamentato la violazione degli artt. 2912 e 818 c.c., in ragione della pretesa natura pertinenziale della corte oggetto di causa, affermata dall'Ing. sulla base delle sole risultanze Per_4 catastali, ma da escludersi, come già esposto, in base ai titoli e alla situazione dei luoghi.
E deriva, altresì l'infondatezza del quarto motivo di appello, concernente la violazione dell'art. 2697
c.c., potendosi ritenere provata, come già esposto, la circostanza che nel progetto di variante allegato all'istanza di concessione in sanatoria, rilasciata dallo stesso in data 21 aprile 1998, la corte CP_5 oggetto di causa risultasse destinata a parcheggio. E tale circostanza, oltre che dalle consulenze in atti, si evince chiaramente dalla documentazione tempestivamente depositata dall'attrice nel corso del primo grado del giudizio (doc. 6 bis), da cui risulta, non solo la presentazione dell'istanza di concessione in sanatoria e dell'allegato progettuale di variante, ma anche l'approvazione (ancorché con precisazioni) del progetto stesso da parte del Controparte_6
In ogni caso, come pure evidenziato, a prescindere dalla destinazione a parcheggio condominiale, la natura condominiale della corte oggetto di causa deriva dalla presunzione di cui all'art. 1117 c.c., trattandosi di uno spazio cortilizio destinato, in via prioritaria, a dare luce ed aria all'edificio prospiciente.
Corretta, appare, inoltre, la mancata ammissione, da parte del Tribunale, della prova testimoniale, intesa a dimostrare che il cortile non fosse mai stato, in concreto, adibito a parcheggio.
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Quanto esposto conduce al rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata, anche in punto di spese, correttamente compensate per metà tra le parti, in ragione del parziale accoglimento della domanda articolata in più capi, con condanna del resistente al pagamento della rimanente porzione.
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In ossequio al principio di soccombenza, l'appellante va condannato alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio che - seguendo i parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato con D. M. n. 147/22 per il giudizio di appello), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 4.996,00
(di cui € 1.029,00, per la fase di studio, € 709,00, per la fase introduttiva, € 1.523,00, per la fase di trattazione, ed € 1.735,00 per la fase decisionale), per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza n. 36/2022 emessa, in data 13 gennaio 2022, dal Tribunale di Parte_1
Barcellona Pozzo di Gotto, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 4.996,00, per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge.
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
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