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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/06/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Giuseppe Staglianò Presidente dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinellla Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 3448/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 5/6/2025, vertente tra
in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, TE
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso la Direzione Affari Legali della società, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Anna Bonsera e Stefania Stazzi giusta procura generale alle liti a rogito Notar di Roma del 29/3/2017, rep. n. Persona_1
52163, Racc. n. 14154;
Appellante
e
e , elettivamente domiciliate in Roma, Via Arno Controparte_1 Controparte_2
n. 88, presso lo studio dell'Avv. Camillo Ungari Trasatti, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellate
Oggetto: spese processuali. Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sigg.re e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma assumendo che TE quest'ultima si era resa inadempiente all'obbligo di rimborso assunto all'atto dell'emissione di tre
Buoni Fruttiferi Postali (serie “O”, nn. 000492, 000493 e 000494) acquistati dalle attrici in data
14/1/1986, chiedendo che fosse condannata al pagamento, in loro favore, della TE complessiva somma di Euro 107.400,21 (come calcolata sulla scorta della tabella stampata sul retro di essi, recante le condizioni di rendimento dei titoli); il tutto con l'ulteriore condanna della società convenuta a procedere alla pubblicazione dell'emananda sentenza su tre quotidiani a tiratura nazionale e sul sito www.poste.it, oltre a rifondere le spese processuali.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, contestando la liquidazione dei TE suddetti buoni postali come richiesta dalle attrici, sostenendo che, trattandosi di buoni emessi nell'anno 1986, dovesse trovare applicazione l'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e, quindi, che dovessero trovare applicazione i saggi di rendimento stabiliti in misura inferiore dal D.M. Tesoro del
13/6/1986.
All'esito del giudizio, il Tribunale, con sentenza n. 2094/2019, dopo aver ritenuto l'applicabilità dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, affermava che nel caso di specie dovessero trovare applicazione, dalla data del 1/1/1987, le condizioni stabilite dal D.M. Tesoro del 13/6/1986 (che aveva disposto la riduzione dei tassi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio per tutte le serie precedenti rispetto a quella contraddistinta con la lettera “Q”) e, stante la domanda di condanna formulata dalle attrici, riconosceva in favore di queste ultime il diritto a vedersi accordato il valore di relativo rimborso;
quindi, alla luce del prospetto depositato da in ossequio TE alla precedente ordinanza del 16/5/2019, condannava quest'ultima al pagamento, in favore delle sigg.re e della complessiva somma di Euro 48.410,28, oltre interessi CP_1 CP_2 calcolati in base al medesimo criterio a decorrere dall'1/1/2016 sino al saldo, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso tale TE decisione, assumendone la parziale erroneità ed ingiustizia.
Dopo aver riepilogato gli antecedenti di causa, l'appellante, con un unico motivo di doglianza, lamentava l'erroneità della statuizione con cui era stata disposta la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
In particolare, nel rammentare di non essersi mai sottratta all'obbligo di corresponsione degli importi dovuti a titolo di rimborso ai sensi del D.M. Tesoro 13/6/1986, e che il “petitutm” della domanda azionata dalle attrici aveva avuto inequivocabilmente ad oggetto la condanna al pagamento della somma di Euro 107.400,21, lamentava che il giudicante di TE prime cure avesse immotivatamente posto le spese processuali a suo carico benché non solo la resistenza in giudizio non fosse stata caratterizzata da temerarietà, ma le attrici fossero anche risultate del tutto soccombenti.
Pertanto, nel sostenere che la ricostruzione normativa eccepita avesse trovato pieno conforto nell'impugnata sentenza, e che le ragioni poste a suo fondamento fossero state ulteriormente suffragate anche dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 3963/2019) e dalla unanime giurisprudenza di merito, l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna delle sigg.re e Controparte_1
in solido tra loro, alla restituzione di quanto già percepito a titolo di spese Controparte_2 processuali in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitesi in giudizio, le sigg.re e “in primis”, eccepivano Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello in quanto, avendo fatto acquiescenza a tutti gli TE altri capi della sentenza, la condanna alla rifusione delle spese processuali, “in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il Giudice in ogni fase del processo”, non avrebbe potuto essere sindacata, essendo limitata solo all'ipotesi della modifica della “decisione principale”, salva la manifesta abnormità della statuizione, da identificarsi solo “nell'erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna”; a ciò, poi, andava aggiunto anche il contegno processuale serbato da che, seppur TE ritualmente invitata a partecipare alla procedura di mediazione, aveva ritenuto di non partecipare all'incontro.
Pertanto, le appellate concludevano chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado di appello.
All'udienza del 5/6/2024, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura della sentenza a fine udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente dev'essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalle appellate.
Infatti, se è pur vero che avendo limitato la propria censura alla statuizione di TE condanna al pagamento delle spese processuali, ha comunque prestato acquiescenza alla sottostante statuizione di condanna al versamento del valore di rimborso dei buoni postali in applicazione delle condizioni previste dal D.M. Tesoro del 13/6/1986, è altresì vero che la stessa ha senz'altro il diritto di lamentare l'asserita erroneità della statuizione con cui è stata condannata al pagamento delle spese processuali;
infatti, ha sostenuto che tale condanna TE sarebbe stata adottata benché fosse risultata sostanzialmente vittoriosa, stante l'avvenuta adesione, da parte del giudicante di prime cure, alla ricostruzione normativa da lei opposta alle attrici già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado (fondata sull'applicazione della riduzione dei tassi di interesse stabiliti dal suindicato decreto).
Ciò premesso, nel merito va evidenziato che il Tribunale, aderendo alla prospettazione difensiva di anziché accogliere la domanda delle attrici nella misura richiesta di Euro TE
107.400,21, oltre interessi da 15/1/2016, sulla scorta di un conteggio formulato in corso di causa dalla società ha condannato la stessa al pagamento, in favore delle attrici, della minor somma di
Euro 48.410,28, oltre interessi dall'1/11/2016 sino al saldo.
Sul punto giova osservare che, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..” (Cass. SS.UU. n. 32061/2022; nello stesso senso, da ultimo, vedi anche Cass. n. 13827/2024).
In particolare, le Sezioni Unite, nel comporre un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto di circoscrivere “la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”; secondo la
Suprema Corte, tale orientamento, “oltre a risultare maggiormente conforme alla disciplina dettata dal codice di rito, orientata in senso favorevole ad una limitazione della discrezionalità spettante al giudice in materia di regolamentazione delle spese processuali, prospetta una regola di facile e pronta applicazione, idonea a garantire il pieno dispiegamento del diritto alla tutela giurisdizionale, evitando, nel contempo, incertezze operative foriere d'impugnazioni limitate alle spese, in linea con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che impone di preferire, per quanto possibile, soluzioni mirate al contenimento delle fasi e dei tempi del giudizio”.
Con riferimento al caso di specie, va osservato che a seguito del reclamo TE proposto dalle attrici per ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi nella misura da loro auspicata, con la nota del 21/4/2016 (PB2016042949) si limitò solo ad illustrare le ragioni per cui detta liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata in misura inferiore, ricostruendo correttamente la normativa effettivamente applicabile, senza però mai manifestare la disponibilità a versare alle sigg.re quantomeno l'importo ridotto;
identico atteggiamento, poi, venne Parte_2 sostanzialmente ribadito in occasione dell'invito a partecipare alla procedura di mediazione, allorché con nota del 12/12/2016, declinò l'invito a partecipare all'incontro TE previsto per il 22/12/2016, limitandosi a dichiarare di aver “già fornito dettagliata risposta nel merito al legale delle clienti”, di cui veniva fatta allegazione alla nota stessa.
Inoltre, una volta introdotto il giudizio da parte delle attrici, la società convenuta, dopo aver eccepito il proprio difetto di legittimazione a contraddire, si limitò solo a resistere alla domanda, chiedendone “sic et simpliciter” il rigetto;
fu solo dopo l'intervenuta pronunzia, in data 16/5/2019, di un'apposita ordinanza da parte del Tribunale, che si risolse finalmente a TE depositare un prospetto contenente l'indicazione delle somme da rimborsare in concreto per ciascun titolo.
Ne consegue che, non avendo mai manifestato una disponibilità all'immediato TE rimborso delle somme quanto meno in misura ridotta, e non avendo mai neanche formulato in corso di causa un'offerta in tal senso, dev'essere condivisa la decisione del Tribunale che, in accoglimento della domanda di condanna avanzata dalle attrici, ha posto anche le spese processuali a carico di costei, da reputarsi a tutti gli effetti tecnicamente soccombente.
Ne consegue che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, vengono liquidate nel minimo, facendo applicazione dello scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore tra Euro 5.001,00 ed Euro 26.000,00.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti di e TE Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20947/19, che conferma;
Controparte_2 condanna a rifondere alle appellate, in solido tra loro, le spese del grado di TE appello, che vengono liquidate in Euro 5.809,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 5/6/2025. Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – I° Collegio
così composta: dott. Giuseppe Staglianò Presidente dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere rel. dott.ssa Matilde Carpinellla Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies c.p.c.
nella causa civile di nuovo rito di II grado iscritta al n. 3448/2020 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, posta in deliberazione all'udienza del 5/6/2025, vertente tra
in persona del Presidente e legale rappresentante “pro tempore”, TE
elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europa n. 190, presso la Direzione Affari Legali della società, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti Anna Bonsera e Stefania Stazzi giusta procura generale alle liti a rogito Notar di Roma del 29/3/2017, rep. n. Persona_1
52163, Racc. n. 14154;
Appellante
e
e , elettivamente domiciliate in Roma, Via Arno Controparte_1 Controparte_2
n. 88, presso lo studio dell'Avv. Camillo Ungari Trasatti, che le rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
Appellate
Oggetto: spese processuali. Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, le sigg.re e Controparte_1 Controparte_2 convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Roma assumendo che TE quest'ultima si era resa inadempiente all'obbligo di rimborso assunto all'atto dell'emissione di tre
Buoni Fruttiferi Postali (serie “O”, nn. 000492, 000493 e 000494) acquistati dalle attrici in data
14/1/1986, chiedendo che fosse condannata al pagamento, in loro favore, della TE complessiva somma di Euro 107.400,21 (come calcolata sulla scorta della tabella stampata sul retro di essi, recante le condizioni di rendimento dei titoli); il tutto con l'ulteriore condanna della società convenuta a procedere alla pubblicazione dell'emananda sentenza su tre quotidiani a tiratura nazionale e sul sito www.poste.it, oltre a rifondere le spese processuali.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, contestando la liquidazione dei TE suddetti buoni postali come richiesta dalle attrici, sostenendo che, trattandosi di buoni emessi nell'anno 1986, dovesse trovare applicazione l'art. 173 d.P.R. n. 156/1973 e, quindi, che dovessero trovare applicazione i saggi di rendimento stabiliti in misura inferiore dal D.M. Tesoro del
13/6/1986.
All'esito del giudizio, il Tribunale, con sentenza n. 2094/2019, dopo aver ritenuto l'applicabilità dell'art. 173 d.P.R. n. 156/1973, affermava che nel caso di specie dovessero trovare applicazione, dalla data del 1/1/1987, le condizioni stabilite dal D.M. Tesoro del 13/6/1986 (che aveva disposto la riduzione dei tassi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio per tutte le serie precedenti rispetto a quella contraddistinta con la lettera “Q”) e, stante la domanda di condanna formulata dalle attrici, riconosceva in favore di queste ultime il diritto a vedersi accordato il valore di relativo rimborso;
quindi, alla luce del prospetto depositato da in ossequio TE alla precedente ordinanza del 16/5/2019, condannava quest'ultima al pagamento, in favore delle sigg.re e della complessiva somma di Euro 48.410,28, oltre interessi CP_1 CP_2 calcolati in base al medesimo criterio a decorrere dall'1/1/2016 sino al saldo, oltre alla rifusione delle spese processuali.
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso tale TE decisione, assumendone la parziale erroneità ed ingiustizia.
Dopo aver riepilogato gli antecedenti di causa, l'appellante, con un unico motivo di doglianza, lamentava l'erroneità della statuizione con cui era stata disposta la sua condanna al pagamento delle spese processuali.
In particolare, nel rammentare di non essersi mai sottratta all'obbligo di corresponsione degli importi dovuti a titolo di rimborso ai sensi del D.M. Tesoro 13/6/1986, e che il “petitutm” della domanda azionata dalle attrici aveva avuto inequivocabilmente ad oggetto la condanna al pagamento della somma di Euro 107.400,21, lamentava che il giudicante di TE prime cure avesse immotivatamente posto le spese processuali a suo carico benché non solo la resistenza in giudizio non fosse stata caratterizzata da temerarietà, ma le attrici fossero anche risultate del tutto soccombenti.
Pertanto, nel sostenere che la ricostruzione normativa eccepita avesse trovato pieno conforto nell'impugnata sentenza, e che le ragioni poste a suo fondamento fossero state ulteriormente suffragate anche dalle SS.UU. della Corte di Cassazione (n. 3963/2019) e dalla unanime giurisprudenza di merito, l'appellante concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la condanna delle sigg.re e Controparte_1
in solido tra loro, alla restituzione di quanto già percepito a titolo di spese Controparte_2 processuali in esecuzione della sentenza di primo grado, nonché alla rifusione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitesi in giudizio, le sigg.re e “in primis”, eccepivano Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità dell'appello in quanto, avendo fatto acquiescenza a tutti gli TE altri capi della sentenza, la condanna alla rifusione delle spese processuali, “in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il Giudice in ogni fase del processo”, non avrebbe potuto essere sindacata, essendo limitata solo all'ipotesi della modifica della “decisione principale”, salva la manifesta abnormità della statuizione, da identificarsi solo “nell'erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna”; a ciò, poi, andava aggiunto anche il contegno processuale serbato da che, seppur TE ritualmente invitata a partecipare alla procedura di mediazione, aveva ritenuto di non partecipare all'incontro.
Pertanto, le appellate concludevano chiedendo la declaratoria d'inammissibilità dell'appello e, nel merito, il rigetto dello spiegato gravame, con vittoria delle spese del grado di appello.
All'udienza del 5/6/2024, dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa è stata decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con lettura della sentenza a fine udienza.
Motivi della decisione
Preliminarmente dev'essere disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dalle appellate.
Infatti, se è pur vero che avendo limitato la propria censura alla statuizione di TE condanna al pagamento delle spese processuali, ha comunque prestato acquiescenza alla sottostante statuizione di condanna al versamento del valore di rimborso dei buoni postali in applicazione delle condizioni previste dal D.M. Tesoro del 13/6/1986, è altresì vero che la stessa ha senz'altro il diritto di lamentare l'asserita erroneità della statuizione con cui è stata condannata al pagamento delle spese processuali;
infatti, ha sostenuto che tale condanna TE sarebbe stata adottata benché fosse risultata sostanzialmente vittoriosa, stante l'avvenuta adesione, da parte del giudicante di prime cure, alla ricostruzione normativa da lei opposta alle attrici già prima dell'introduzione del giudizio di primo grado (fondata sull'applicazione della riduzione dei tassi di interesse stabiliti dal suindicato decreto).
Ciò premesso, nel merito va evidenziato che il Tribunale, aderendo alla prospettazione difensiva di anziché accogliere la domanda delle attrici nella misura richiesta di Euro TE
107.400,21, oltre interessi da 15/1/2016, sulla scorta di un conteggio formulato in corso di causa dalla società ha condannato la stessa al pagamento, in favore delle attrici, della minor somma di
Euro 48.410,28, oltre interessi dall'1/11/2016 sino al saldo.
Sul punto giova osservare che, secondo il più recente insegnamento della Suprema Corte di
Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c..” (Cass. SS.UU. n. 32061/2022; nello stesso senso, da ultimo, vedi anche Cass. n. 13827/2024).
In particolare, le Sezioni Unite, nel comporre un precedente contrasto giurisprudenziale, hanno ritenuto di circoscrivere “la fattispecie della soccombenza reciproca all'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti, ritenendola configurabile anche in presenza di un'unica domanda articolata in più capi, dei quali soltanto alcuni siano stati accolti, ed escludendola invece nel caso in cui sia stata proposta una domanda articolata in un unico capo, il cui accoglimento, anche in misura sensibilmente ridotta, non consente la condanna della parte risultata comunque vittoriosa al pagamento delle spese processuali, potendone giustificare, al più, la compensazione totale o parziale”; secondo la
Suprema Corte, tale orientamento, “oltre a risultare maggiormente conforme alla disciplina dettata dal codice di rito, orientata in senso favorevole ad una limitazione della discrezionalità spettante al giudice in materia di regolamentazione delle spese processuali, prospetta una regola di facile e pronta applicazione, idonea a garantire il pieno dispiegamento del diritto alla tutela giurisdizionale, evitando, nel contempo, incertezze operative foriere d'impugnazioni limitate alle spese, in linea con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall'art. 111, secondo comma, Cost., che impone di preferire, per quanto possibile, soluzioni mirate al contenimento delle fasi e dei tempi del giudizio”.
Con riferimento al caso di specie, va osservato che a seguito del reclamo TE proposto dalle attrici per ottenere il rimborso dei buoni postali fruttiferi nella misura da loro auspicata, con la nota del 21/4/2016 (PB2016042949) si limitò solo ad illustrare le ragioni per cui detta liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata in misura inferiore, ricostruendo correttamente la normativa effettivamente applicabile, senza però mai manifestare la disponibilità a versare alle sigg.re quantomeno l'importo ridotto;
identico atteggiamento, poi, venne Parte_2 sostanzialmente ribadito in occasione dell'invito a partecipare alla procedura di mediazione, allorché con nota del 12/12/2016, declinò l'invito a partecipare all'incontro TE previsto per il 22/12/2016, limitandosi a dichiarare di aver “già fornito dettagliata risposta nel merito al legale delle clienti”, di cui veniva fatta allegazione alla nota stessa.
Inoltre, una volta introdotto il giudizio da parte delle attrici, la società convenuta, dopo aver eccepito il proprio difetto di legittimazione a contraddire, si limitò solo a resistere alla domanda, chiedendone “sic et simpliciter” il rigetto;
fu solo dopo l'intervenuta pronunzia, in data 16/5/2019, di un'apposita ordinanza da parte del Tribunale, che si risolse finalmente a TE depositare un prospetto contenente l'indicazione delle somme da rimborsare in concreto per ciascun titolo.
Ne consegue che, non avendo mai manifestato una disponibilità all'immediato TE rimborso delle somme quanto meno in misura ridotta, e non avendo mai neanche formulato in corso di causa un'offerta in tal senso, dev'essere condivisa la decisione del Tribunale che, in accoglimento della domanda di condanna avanzata dalle attrici, ha posto anche le spese processuali a carico di costei, da reputarsi a tutti gli effetti tecnicamente soccombente.
Ne consegue che l'appello, totalmente infondato, dev'essere rigettato.
Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e, stante la non particolare difficoltà delle questioni giuridiche affrontate, vengono liquidate nel minimo, facendo applicazione dello scaglione previsto dal D.M. n. 55/2014 per le cause di valore tra Euro 5.001,00 ed Euro 26.000,00.
Trattandosi di causa iscritta a ruolo successivamente al 31-1-2013, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello proposto da nei confronti di e TE Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 20947/19, che conferma;
Controparte_2 condanna a rifondere alle appellate, in solido tra loro, le spese del grado di TE appello, che vengono liquidate in Euro 5.809,00 per competenze professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.; dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, come introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012, per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma, lì 5/6/2025. Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Staglianò