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Sentenza 29 novembre 2024
Sentenza 29 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 29/11/2024, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2935/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FONTANA ASSUNTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
FONTANA ASSUNTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 6 - vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 04/07/2024
dai coniugi predetti;
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art. 127 c.p.c.;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza presidenziale del 04/09/2023, tenutasi nella forma della trattazione scritta, in seno alla procedura di separazione consensuale RG.N. 3809/2023, omologata con sentenza n.
1404/2023 del 06/09/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
2) Nella ex casa coniugale, sita a Nonantola, Via Prati n. 23 – Lettera 14, interno 1, di proprietà del SI. , continuerà ad abitarvi quest'ultimo; la SI.ra Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 , unitamente alla IA ed al figlio (nato da precedente CP_1 Per_1 Persona_2
relazione della SInora ) ha già trasferito la propria residenza presso la nuova CP_1
abitazione sita in Nonantola (MO), Via Arturo Toscanini n. 52;
3) Per l'acquisto dell'abitazione, il SI. ha stipulato contratto di mutuo Pt_1
allegato (doc. n. 5), relativamente al quale paga un rateo mensile di circa € 800,00, che continuerà a pagare personalmente, sino alla estinzione del mutuo stesso;
4) La IA OR di anni sei, rimane affidata ad entrambi i genitori, Persona_3
ai sensi e per gli effetti della legge n. 54/2006 e continuerà ad abitare con la madre,
presso la nuova abitazione. La responsabilità genitoriale sarà pertanto esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la IA, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo. I
genitori, inoltre, si impegnano, con il massimo spirito collaborativo, a mantenere tra loro relazioni improntate al massimo rispetto ed alla considerazione reciproca,
collaborando attivamente alla crescita di , al fine di assicurare che detta crescita Per_1
avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano, perciò, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione di
, a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei Per_1
rapporti con ciascuno dei genitori ed a tenerla lontana da ogni ipotesi di conflittualità.
Si precisa che, per tutti gli aspetti relativi alla IA OR si fa Persona_3
riferimento espresso, con esplicito ed integrale richiamo, all'allegato Piano genitoriale prodotto (doc. n. 6);
5) Per tutto quanto concerne il diritto di visita del SI. alla IA OR Pt_1
e per la definizione delle vacanze scolastiche, estive e religiose, si fa riferimento Per_1
pagina 3 di 6 a quanto definito nell'allegato Piano genitoriale, da intendersi integralmente richiamato;
6) A titolo di contributo al mantenimento della IA OR , il SI. Per_1 [...]
si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma mensile di € Pt_1 CP_1
250,00 (duecentocinquanta/00), e ciò fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di . Tale importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario da Per_1
effettuarsi sul c/c indicato dalla moglie, come già avviene, entro il giorno dieci di ogni mese. Di anno in anno, tale somma sarà adeguata in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente, secondo gli indici elaborati dall'Istat della Provincia di Modena;
Il SI. inoltre, si farà carico di tutte le spese di natura straordinaria relative Pt_1
alla IA , per la cui individuazione si fa espresso riferimento al Protocollo Per_1
elaborato dal Tribunale di Modena, da intendersi integralmente richiamato nell'allegato Piano Genitoriale;
7) Al contributo al mantenimento, si aggiunge un ulteriore contributo pari ad € 50,00
mensili di buoni per l'acquisto di carburante che il SI. riceve quale benefit Pt_1
dal proprio datore di lavoro e che continuerà a corrispondere alla SI.ra , CP_1
come già ora sta facendo e sino a quando tale benefit sarà effettivamente percepito dal sig. Pt_1
8) L'autovettura Kia Picanto, targata FB 892 TS intestata al SI. ed Parte_1
utilizzata dalla SI.ra , rimane in uso ed a disposizione di quest'ultima. CP_1
Contestualmente, il SI. si impegna, per ulteriori tre anni a continuare a farsi Pt_1
carico di tutte le spese relative a tale autovettura, comprensive a mero titolo esemplificativo del bollo, delle spese di manutenzione ordinaria, dell'assicurazione,
pagina 4 di 6 ecc…, previa comunicazione e conseguente accordo con la SI.ra ; CP_1
successivamente le parti concorderanno di comune accorso se allungare tale periodo;
9) I coniugi dichiarano di rinunciare ad assegni di mantenimento e/o alimentari l'uno nei confronti dell'altra, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento;
sul punto, sono stati allegati ai sensi di legge Modelli 730 relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 del SI. (doc. n. 7-9) Pt_1
mentre della SI.ra sono stati allegati il Modello 730/2022 (doc. n. 10) non CP_1
avendo, in tali periodi di imposta, effettuato alcuna dichiarazione dei redditi;
10) I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo, essendo entrambi economicamente indipendenti;
11) Per quanto non previsto e per quanto dovesse sopravvenire, i coniugi si assicurano la più leale collaborazione;
12) I coniugi reciprocamente riconoscono di avere già provveduto a dividere tutti i beni mobili ed immobili comuni e a dare attuazione a quanto espressamente previsto nel verbale di separazione consensuale;
13) Per quanto non previsto e per quanto dovesse sopravvenire, i coniugi si assicurano la più leale collaborazione;
14) Le spese legali saranno suddivise al 50% tra i coniugi”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASTELVETRO DI
MODENA (MO) il 24/07/2016 fra , nato a [...]_1
(MO) il 09/01/1977, e , nata a [...] il [...] CP_1
pagina 5 di 6 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI
MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2016 Atto n. 33 Parte II Serie
C
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore
dott.ssa Susanna Zavaglia Giudice
dott. Eugenio Bolondi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 2935/2024 vg promosso dai coniugi:
C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FONTANA ASSUNTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
, C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
FONTANA ASSUNTA, con domicilio eletto presso lo studio del proprio difensore
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
pagina 1 di 6 - vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata il 04/07/2024
dai coniugi predetti;
- Considerato che con separato decreto è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio e deposito telematico di note scritte, con successiva diretta adozione del provvedimento, e quindi senza comparizione in aula dinanzi al giudice, come consentito dall'art. 127 c.p.c.;
- dato atto che le parti hanno depositato nel termine assegnato dichiarazione sottoscritta nella quale ognuna di esse ha dichiarato di non volersi riconciliare con il coniuge e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso o successivamente modificate;
- rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dall'art. 1 della legge 06 maggio 2015 n. 55,
essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dall'udienza presidenziale del 04/09/2023, tenutasi nella forma della trattazione scritta, in seno alla procedura di separazione consensuale RG.N. 3809/2023, omologata con sentenza n.
1404/2023 del 06/09/2023;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- dato atto che il ricorso veniva comunicato al PM;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1) I coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro a titolo di contributo al mantenimento;
2) Nella ex casa coniugale, sita a Nonantola, Via Prati n. 23 – Lettera 14, interno 1, di proprietà del SI. , continuerà ad abitarvi quest'ultimo; la SI.ra Parte_1 CP_1
pagina 2 di 6 , unitamente alla IA ed al figlio (nato da precedente CP_1 Per_1 Persona_2
relazione della SInora ) ha già trasferito la propria residenza presso la nuova CP_1
abitazione sita in Nonantola (MO), Via Arturo Toscanini n. 52;
3) Per l'acquisto dell'abitazione, il SI. ha stipulato contratto di mutuo Pt_1
allegato (doc. n. 5), relativamente al quale paga un rateo mensile di circa € 800,00, che continuerà a pagare personalmente, sino alla estinzione del mutuo stesso;
4) La IA OR di anni sei, rimane affidata ad entrambi i genitori, Persona_3
ai sensi e per gli effetti della legge n. 54/2006 e continuerà ad abitare con la madre,
presso la nuova abitazione. La responsabilità genitoriale sarà pertanto esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la IA, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte di comune accordo. I
genitori, inoltre, si impegnano, con il massimo spirito collaborativo, a mantenere tra loro relazioni improntate al massimo rispetto ed alla considerazione reciproca,
collaborando attivamente alla crescita di , al fine di assicurare che detta crescita Per_1
avvenga in un ambiente equilibrato e sereno. Essi si obbligano, perciò, a consultarsi l'uno con l'altro in merito ad ogni decisione che coinvolga la vita e l'educazione di
, a seguire principi educativi comuni in modo da non creare confusione nei Per_1
rapporti con ciascuno dei genitori ed a tenerla lontana da ogni ipotesi di conflittualità.
Si precisa che, per tutti gli aspetti relativi alla IA OR si fa Persona_3
riferimento espresso, con esplicito ed integrale richiamo, all'allegato Piano genitoriale prodotto (doc. n. 6);
5) Per tutto quanto concerne il diritto di visita del SI. alla IA OR Pt_1
e per la definizione delle vacanze scolastiche, estive e religiose, si fa riferimento Per_1
pagina 3 di 6 a quanto definito nell'allegato Piano genitoriale, da intendersi integralmente richiamato;
6) A titolo di contributo al mantenimento della IA OR , il SI. Per_1 [...]
si impegna a corrispondere alla SI.ra la somma mensile di € Pt_1 CP_1
250,00 (duecentocinquanta/00), e ciò fino al raggiungimento della piena indipendenza economica di . Tale importo verrà corrisposto mediante bonifico bancario da Per_1
effettuarsi sul c/c indicato dalla moglie, come già avviene, entro il giorno dieci di ogni mese. Di anno in anno, tale somma sarà adeguata in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente, secondo gli indici elaborati dall'Istat della Provincia di Modena;
Il SI. inoltre, si farà carico di tutte le spese di natura straordinaria relative Pt_1
alla IA , per la cui individuazione si fa espresso riferimento al Protocollo Per_1
elaborato dal Tribunale di Modena, da intendersi integralmente richiamato nell'allegato Piano Genitoriale;
7) Al contributo al mantenimento, si aggiunge un ulteriore contributo pari ad € 50,00
mensili di buoni per l'acquisto di carburante che il SI. riceve quale benefit Pt_1
dal proprio datore di lavoro e che continuerà a corrispondere alla SI.ra , CP_1
come già ora sta facendo e sino a quando tale benefit sarà effettivamente percepito dal sig. Pt_1
8) L'autovettura Kia Picanto, targata FB 892 TS intestata al SI. ed Parte_1
utilizzata dalla SI.ra , rimane in uso ed a disposizione di quest'ultima. CP_1
Contestualmente, il SI. si impegna, per ulteriori tre anni a continuare a farsi Pt_1
carico di tutte le spese relative a tale autovettura, comprensive a mero titolo esemplificativo del bollo, delle spese di manutenzione ordinaria, dell'assicurazione,
pagina 4 di 6 ecc…, previa comunicazione e conseguente accordo con la SI.ra ; CP_1
successivamente le parti concorderanno di comune accorso se allungare tale periodo;
9) I coniugi dichiarano di rinunciare ad assegni di mantenimento e/o alimentari l'uno nei confronti dell'altra, avendo ciascuno di essi adeguati redditi propri ed essendo in grado di provvedere al proprio sostentamento;
sul punto, sono stati allegati ai sensi di legge Modelli 730 relativi agli anni 2021, 2022 e 2023 del SI. (doc. n. 7-9) Pt_1
mentre della SI.ra sono stati allegati il Modello 730/2022 (doc. n. 10) non CP_1
avendo, in tali periodi di imposta, effettuato alcuna dichiarazione dei redditi;
10) I coniugi dichiarano di aver così regolato ogni rapporto patrimoniale originante dal loro rapporto coniugale, e in ogni caso ribadiscono di non avere null'altro a pretendere reciprocamente a nessun titolo, essendo entrambi economicamente indipendenti;
11) Per quanto non previsto e per quanto dovesse sopravvenire, i coniugi si assicurano la più leale collaborazione;
12) I coniugi reciprocamente riconoscono di avere già provveduto a dividere tutti i beni mobili ed immobili comuni e a dare attuazione a quanto espressamente previsto nel verbale di separazione consensuale;
13) Per quanto non previsto e per quanto dovesse sopravvenire, i coniugi si assicurano la più leale collaborazione;
14) Le spese legali saranno suddivise al 50% tra i coniugi”.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
1. pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato in CASTELVETRO DI
MODENA (MO) il 24/07/2016 fra , nato a [...]_1
(MO) il 09/01/1977, e , nata a [...] il [...] CP_1
pagina 5 di 6 alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CASTELVETRO DI
MODENA (MO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune Anno 2016 Atto n. 33 Parte II Serie
C
3. dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 12/11/2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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