Sentenza 17 ottobre 2016
Massime • 1
L'amministrazione vittoriosa nel giudizio di opposizione proposto, ex art. 170, del d.P.R. n. 115 del 2002, avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato, ha diritto, se costituitasi personalmente ovvero a mezzo di funzionario delegato, al rimborso delle sole spese che, documentate e richieste, risultino da apposita nota.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. VI, sentenza 17/10/2016, n. 20980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20980 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2016 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANALIANA 209 80/ 16 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - 2 Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: *PATROCINIO A SPESE DELLO - Presidente - Dott. FELICE MANNA STATO - Rel. Consigliere - Dott. PASQUALE D'ASCOLA Ud. 15/03/2016 - PU Dott. VINCENZO CORRENTI - Consigliere - R.G.N. 5791/2013 hon 20980 Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere - Rep. - Consigliere - Dott. LUIGI ABETE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 5791-2013 proposto da: CE RN PI [...], elettivamente C.U. + C. I. domiciliato in ROMA, VIALE ANGELICO 301, presso lo studio dell'avvocato BASILIO PERUGINI, che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- resistente - n. 5791-13 D'Ascola rel 1 6 9 忪 9 1 16 \ nonchè
contro
AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA - UFFICIO TERRITORIALE ROMA 7 ACILIA;
- intimata - avverso l'ordinanza n. 1809/2012 del TRIBUNALE di VELLETRI del 19/01/2013, depositata il 29/01/2013; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D'ASCOLA; udito l'Avvocato Arturo Perugini (delega avvocato Basilio Perugini) difensore del ricorrente che si riporta agli scritti. n. 5791-13 D'Assola rel 2 IM Fatto e ragioni della decisione 1) BA IN CE si è opposto alla revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale in corso davanti al giudice di pace di Albano Laziale n.769/09. Il Presidente del tribunale di Velletri con provvedimento 29 gennaio 2013 ex art. 99 dpr 115/02 (rg 1809/2012) ha rigettato l'opposizione e ha condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi euro 1200, oltre accessori. cassazione, notificato il 18 CE ha proposto ricorso per febbraio 2013. Il Ministero della Giustizia, patrocinato dall'avvocatura dello Stato, ha depositato "atto di costituzione per la partecipazione alla discussione orale". La causa è stata trattenuta alla Sesta sezione civile e trattata in pubblica udienza. L'unico motivo di ricorso denuncia violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 3 rd 1611/33, lamentando che le spese siano state liquidate per un importo esorbitante, sebbene l'amministrazione si fosse costituita nel giudizio di opposizione rappresentata da un funzionario delegato, al quale non spettavano diritti e onorari da avvocato per le prestazioni giudiziarie in materia civile. Afferma che per il rimborso delle spese vive l'amministrazione liquidabile con ampiadeve presentare una apposita nota, discrezionalità dal giudice competente. 2) Il ricorso è fondato. n. 5791-13 D'Ascola rel 3 Risponde al vero, come da controllo documentale esperito, che l'amministrazione si costituì difesa dall'ufficio legale dell'Agenzia delle Entrate e non a ministero di avvocato. Il provvedimento impugnato, all'ultimo capoversO della motivazione, ha stabilito che le spese in mancanza di notula>> venivano liquidate come da dispositivo. Ora, poiché quando l'amministrazione sta in giudizio personalmente o avvalendosi di funzionario delegato non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato ма soltanto il rimborso delle spese, ove documentate e richieste (Cass. 18066/07), che risultino da apposita nota>> (Cass. 11389/11), il tribunale è incorso in errore. Dal riferimento alla mancanza non di "nota", ma di notula, cioè del documento che viene prodotto dagli avvocati per chiedere la liquidazione delle proprie spese, si evince infatti che il giurisprudenziali tribunale non si è attenuto ai principi ma ha quantificato le spese con riferimento a sopraenunciati, spettanze e competenze degli avvocati. Discende da quanto esposto l'accoglimento del ricorso. Non si può far luogo a decisione di merito, perché manca nel provvedimento impugnato un qualsiasi apprezzamento di merito circa l'attività svolta, che potrà essere ricostruita in sede di rinvio, anche mediante le opportune indicazioni di parte, se già documentate. n. 5791-13 D'Ascola rel Il tribunale provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità РОМ cassa il provvedimento impugnato e La Corte accoglie il ricorso;
rinvia al tribunale di Velletri, che provvederà anche sulla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. consiglio della Sesta 2^ Così deciso in Roma nella Camera di sezione civile tenuta il 15 marzo 2016 Il Consigliere est. Il Presidente dr Pasquale D'Ascola dr Felice Manna вор ом Funzionario Giudiziario BEPOSITATO IN CANCELLERIA Minseoping ODDO 1-7 OTT: 2016- old 1 Funziq o Giudiziario Giuseppina ODDO n. 5791-13 D'Ascola rel