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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 14/04/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1199/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi,
avente ad oggetto “Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
pagina 1 di 7 , nata a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Carducci nr. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Deperu ( ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Zanfarino nr. 7;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] ( ), residente in [...]d'Agultu CP_1 C.F._3
(SS), Via Sedini nr. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Bianco ( ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Corso Matteotti nr. 53;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di accordo depositato al telematico l'8 aprile 2025;
per il PM: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Con Sentenza parziale sullo status , dichiarare la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto in Bulzi tra la sig.ra e il sig. , trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello stato civile del Comune di Bulzi anno 2006, parte II, serie A, n. 1 ; nel merito 2) porre a
carico del e in favore della figlia , maggiorenne ma economicamente CP_1 Persona_1
non indipendente, un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5
di ogni mese sul conto corrente della NO . 3) porre le spese straordinarie per Parte_1
compresa la retta di iscrizione al 5° anno del Liceo Linguistico presso l'Istituto Europa, a Per_1
carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) il sig.
[...]
si associa alla domanda di pronuncia parziale di sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, come richiesto da controparte al punto n. 1 delle domande da essa formulate 2) Si offre di
versare direttamente a la somma di € 250,00 entro il giorno 30 di ogni mese, oltre alla Per_1
metà delle spese straordinarie”.
Con nota di deposito dell'8 aprile 2025, i coniugi, in via congiunta, depositavano verbale di accordo sottoscritto dai medesimi, con il quale davano atto di non volersi riconciliare, ma di volere definire in via consensuale il presente procedimento, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta, come segue:
pagina 3 di 7 All'udienza del 10 aprile 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto nel predetto verbale di accordo, chiedendo di trattenere la causa in decisione, e di accogliere le conclusioni rassegnate dalle stesse in via congiunta, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio per la decisione.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può
essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza
passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione
consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata
almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della
pagina 4 di 7 domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei
coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale,
anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata
nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale
dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di
separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della
separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 7 gennaio 2006 a Bulzi, iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, Atto Nr. 1 parte 2 serie A - anno 2006.
Le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di diritto pubblico.
Vista la natura familiare della causa, i rapporti tra le parti, e la definizione in via consensuale del presente procedimento, si ritiene doversi compensare integralmente tra le medesime le spese di lite.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
pagina 5 di 7 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 7 gennaio 2006 a Bulzi (SS),
tra:
, nata il [...] a [...]; Parte_1
E
, nato il [...] a [...]; CP_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bulzi, Atto Nr. 1, parte 2, serie A - anno
2006;
alle seguenti:
CONDIZIONI
pagina 6 di 7
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 12 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TEMPIO PAUSANIA
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Alessandro Di Giacomo, Presidente;
Dott. Claudio Cozzella, Giudice;
Dott.ssa Micol Menconi, Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 1199/2024 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi,
avente ad oggetto “Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promosso da:
pagina 1 di 7 , nata a [...] il [...] ( ), residente in [...] C.F._1
Carducci nr. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Ida Deperu ( ), elettivamente C.F._2
domiciliata presso lo studio del difensore, in Sassari, Via Zanfarino nr. 7;
ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] ( ), residente in [...]d'Agultu CP_1 C.F._3
(SS), Via Sedini nr. 3, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Bianco ( ), C.F._4
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Tempio Pausania, Corso Matteotti nr. 53;
resistente
con l'intervento ex lege del PM in sede;
CONCLUSIONI
per le parti: come da verbale di accordo depositato al telematico l'8 aprile 2025;
per il PM: nulla ha opposto.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 2 di 7 Con il ricorso indicato in epigrafe, parte ricorrente chiedeva, all'intestato Tribunale, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Con Sentenza parziale sullo status , dichiarare la cessazione degli effetti
civili del matrimonio contratto in Bulzi tra la sig.ra e il sig. , trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dello stato civile del Comune di Bulzi anno 2006, parte II, serie A, n. 1 ; nel merito 2) porre a
carico del e in favore della figlia , maggiorenne ma economicamente CP_1 Persona_1
non indipendente, un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5
di ogni mese sul conto corrente della NO . 3) porre le spese straordinarie per Parte_1
compresa la retta di iscrizione al 5° anno del Liceo Linguistico presso l'Istituto Europa, a Per_1
carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno”.
Si costituiva parte resistente, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) il sig.
[...]
si associa alla domanda di pronuncia parziale di sentenza di cessazione degli effetti civili del CP_1
matrimonio, come richiesto da controparte al punto n. 1 delle domande da essa formulate 2) Si offre di
versare direttamente a la somma di € 250,00 entro il giorno 30 di ogni mese, oltre alla Per_1
metà delle spese straordinarie”.
Con nota di deposito dell'8 aprile 2025, i coniugi, in via congiunta, depositavano verbale di accordo sottoscritto dai medesimi, con il quale davano atto di non volersi riconciliare, ma di volere definire in via consensuale il presente procedimento, alle condizioni dagli stessi rassegnate in via congiunta, come segue:
pagina 3 di 7 All'udienza del 10 aprile 2025, le parti si richiamavano a quanto già dedotto nel predetto verbale di accordo, chiedendo di trattenere la causa in decisione, e di accogliere le conclusioni rassegnate dalle stesse in via congiunta, con rinuncia ai termini di cui all'art. 473 bis 28 c.p.c..
Il Giudice Relatore, ritenuta la causa matura per la decisione, si riservava di riferirla al Collegio per la decisione.
*****
Il Collegio ritiene che la domanda sia fondata e meritevole, pertanto, di accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, nr. 2, lett. b), L.
1.12.70 nr. 898, e successive modificazioni, ai sensi del quale “Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può
essere domandato da uno dei coniugi (…) 2) nei casi in cui: (…) b) è stata pronunciata con sentenza
passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione
consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata
almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della
pagina 4 di 7 domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono
essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei
coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale,
anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata
nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un
avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale
dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di
separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio,
quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della
separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta”.
Nella specie, dunque, è decorso già il lasso temporale richiesto dalla legge, e da quella data è perdurato lo stato di separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
Verificata l'esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, e rilevato che la comunione morale e materiale fra i coniugi è cessata, come si evince dal lasso di tempo trascorso dalla separazione senza che vi sia intervenuta riconciliazione, ritiene il Collegio doversi dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti il 7 gennaio 2006 a Bulzi, iscritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del predetto Comune, Atto Nr. 1 parte 2 serie A - anno 2006.
Le condizioni rassegnate dalle parti in via congiunta possono essere integralmente recepite nel dispositivo della presente sentenza, non essendovi contrarietà a norme imperative, o di diritto pubblico.
Vista la natura familiare della causa, i rapporti tra le parti, e la definizione in via consensuale del presente procedimento, si ritiene doversi compensare integralmente tra le medesime le spese di lite.
Per quanto sopra esposto;
visto l'art. 8, Legge 6/3/1987 nr 74;
visto l'art. 3 nr. 2 lettera b), della Legge 898/70;
pagina 5 di 7 il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato il 7 gennaio 2006 a Bulzi (SS),
tra:
, nata il [...] a [...]; Parte_1
E
, nato il [...] a [...]; CP_1
iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Bulzi, Atto Nr. 1, parte 2, serie A - anno
2006;
alle seguenti:
CONDIZIONI
pagina 6 di 7
COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite;
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238, in conformità dell'art. 10 L.
1.12.70 n. 898, e successive modificazioni;
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica del 12 aprile 2025
Il Giudice Relatore, Dott.ssa Micol Menconi
Il Presidente, Dott. Alessandro Di Giacomo
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