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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/05/2025, n. 2064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2064 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 81/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
1) Dott.ssa Alessandra tabarro Presidente
2) Dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice rel/est
3) Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 81 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025, avente ad oggetto: separazione dei coniugi e divorzio ai sensi dell'art 473 bis 49 c.p.c.
TRA
, nata a [...] il Parte_1
26.01.1960, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Giuseppe Nasti, c.f. , presso il cui studio Marano di C.F._2
NA (NA) al Corso Umberto n. 214, elettivamente domicilia, in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato
RICORRENTE
E
1 nato ad Annaba in [...] il [...], c.f. Controparte_1
C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di NA Nord
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: All'udienza del 23.05.2025, il procuratore della ricorrente si riportava ai propri scritti e alla documentazione versata agli atti, e chiedeva assegnarsi la causa in decisione.
Il PM apponeva il visto in data 11.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso cumulativo ex art. 473 bis 49 c.p.c depositato in data 07.01.2025, la ricorrente , premesso di aver contratto matrimonio con Parte_1
in Marano di NA (NA) il 13/10/2014, dedotta una crisi Controparte_1
coniugale tale da rendere impossibile la prosecuzione del coniugio, chiedeva all'intestato Tribunale la pronuncia della separazione dei coniugi, senza statuizioni accessorie, e previo decorso dei termini di legge, emettere sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
All'udienza di comparizione delle parti del 23.05.2025 nessuno compariva per il resistente;
non potendo pertanto esperire il tentativo di conciliazione, il Giudice procedeva al libero interrogatorio della ricorrente la quale si riportava al ricorso e dichiarava che non aveva più notizie del marito dal 2017 e che i figli nati dall'unione erano maggiorenni ed economicamente autosufficienti
Il Giudice, non essendovi richieste accessorie ed istruttorie, ritenuta la causa
2 matura per la decisione la rimetteva al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 473 bis 22 c.p.c.,.
La domanda di separazione è fondata e merita pertanto accoglimento.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di Controparte_1
ritualmente citato e non comparso.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
Sorregge tale convincimento il clima di tensione e di intolleranza determinatosi ormai irreversibilmente tra le parti, quale si desume dalla condotta processuale delle parti stesse ed in particolare dall'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione e dal tempo già trascorso dalla separazione di fatto. Elementi tutti dai quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art 151 cc. per la pronunziata la loro separazione personale ai sensi del primo comma del predetto articolo.
Non vi sono richieste accessorie.
La ricorrente ha avanzato nell'atto introduttivo domanda cumulativa finalizzata alla pronuncia del divorzio, per cui il Collegio con separata ordinanza provvederà alla rimessione sul ruolo.
Ai sensi dell'art. 191 cc va disposto lo scioglimento della comunione legale.
Spese alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso di separazione, ogni contraria istanza
3 disattesa, così provvede:
a) pronuncia la separazione personale dei coniugi , Parte_1
nata a [...] il [...], e CP_1
nato ad Annaba in [...] il [...], ai sensi dell'art. 151
[...]
co. 1 c.c., ciò a tutti gli effetti di legge;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69, lett. D, D.p.r. 3-11-2000 n. 396
(Ordinamento dello stato civile) all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Marano di NA (NA) nonché per gli eventuali adempimenti previsti all'art. 191 del c.c., come modificato dall'art. 2 della legge n. 55/2015, in tema di comunicazione al competente Ufficiale di Stato Civile, ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione (Atto n. 35, parte 1, Serie A, anno 2014);
c) provvede con separata ordinanza in ordine al prosieguo;
d) spese alla pronuncia definitiva.
Così deciso in Aversa nella camera di consiglio del 28.05.2025
Il Presidente
Dr.ssa Alessandra Tabarro
Il Giudice est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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