Sentenza 19 luglio 1999
Massime • 1
In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile, secondo la disciplina dell'art. 40 legge 2359 del 1865, solo quando sussiste un rapporto immediato, e diretto tra la parziale ablazione ed il danno. Onde l'indennizzabilità va esclusa allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, come quelle relative a distanze legali per le costruzioni con tracciati stradali o autostradali, perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità e che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1999, n. 7669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7669 |
| Data del deposito : | 19 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO Presidente
Dott. Enrico PAPA Consigliere
Dott. Ugo VITRONE Cons. relatore
Dott. Donato PLENTEDA Consigliere
Dott. GI MARZIALE Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RD MI CA ved. ER, ER OL, ER AR e ER IT, elettivamente domiciliati in Roma, Via Pierluigi da Palestrina, n. 63, presso l'avv. Mario Contaldi, che unitamente agli avv.ti Luigi Silva e Paolo Crocetta del foro di Genova li rappresentano e difendono per procura in calce al ricorso;
ricorrenti contro
S.p.A. AUTOSTRADE - CONCESSIONI E COSTRUZIONI AUTOSTRADE, in persona del vicepresidente amministratore delegato dott. Bruno Corazza, elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere delle Navi, n. 30, presso l'avv. Federico Sorrentino, che la rappresenta e difende per procura a margine del controricorso;
controricorrente ricorrente incidentale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 136 pubblicata il 24 marzo 1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 marzo 1999 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
uditi gli avv.ti Paolo CROCETTA e BERLIRI per delega dell'avv. Federico SORRENTINO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del primo motivo del ricorso incidentale e per l'inammissibilità, o, in subordine, rigetto del secondo, per l'accoglimento del primo motivo e rigetto del secondo e terzo motivo del ricorso principale;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15 ottobre 1979 RT AN conveniva in giudizio dinanzi alla Corte d'Appello di Genova la S.p.A. Autostrade - Concessioni e Costruzioni Autostrade - proponendo opposizione contro la stima delle indennità di occupazione e di espropriazione di una porzione di mq. 990 di un più ampio appezzamento di terreno.
A seguito del decesso dell'opponente si costituivano in giudizio gli eredi, in persona della vedova PI AR AR e dei figli Paolo, Carlo e TA RT.
Con sentenza non definitiva del 13 febbraio -24 marzo 1997 la corte determinava in L. 78.296.625 l'indennità di espropriazione, salva la detrazione del 40% in caso di mancata accettazione da parte degli espropriati, e riservava ogni ulteriore provvedimento in ordine all'importo definitivo di essa e alla determinazione dell'indennità di occupazione legittima, dichiarando inammissibile la domanda di risarcimento del danno per il periodo di occupazione illegittima. Preliminarmente respingeva l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione sollevata dalla società convenuta in base al rilievo che il RT non era proprietario del terreno al momento della sua espropriazione, ne' lo era mai diventato, osservando non solo che l'espropriazione, promossa nei confronti del precedente proprietario IR GI, era stata portata a termine con l'emanazione del decreto definitivo nei confronti del RT, destinatario della notificazione del provvedimento ablativo e della stima definitiva, ma che, in ogni caso, la carenza originaria di legittimazione attiva era rimasta superata a seguito dell'atto di compravendita stipulato il 23 giugno 1980 dal RT con l'originario proprietario IR GI, il quale aveva espressamente surrogato l'acquirente in tutti i "diritti, ragioni, azioni e pretese, anche per risarcimento di danni nei confronti dell'A.N.A.S., della Soc. Autostrade e di chiunque altro, derivanti dall'occupazione del terreno" ed aveva, perciò, ceduto tutti i diritti derivanti dall'espropriazione di parte del terreno alienato e con essi la legittimazione a farli valere nei confronti di chiunque fosse tenuto al pagamento di indennità o al risarcimento di danni conseguenti all'occupazione e all'espropriazione dell'area suddetta;
ciò in base alla considerazione che la legitimatio ad causam, in quanto condizione dell'azione, doveva sussistere al momento della decisione e poteva quindi anche sopraggiungere nel corso del giudizio.
Ciò premesso, la corte dichiarava inammissibile la domanda di risarcimento del danno derivante dall'occupazione dell'area protrattasi oltre il termine di legge, poiché essa non rientrava nella competenza funzionale della corte d'appello, che comprendeva solo le domande dirette alla determinazione delle indennità spettanti per l'occupazione legittima del bene e la sua espropriazione e quelle accessorie, relative agli interessi legali di mora e al risarcimento del maggior danno derivante dalla svalutazione monetaria, ma non si estendeva alle domande risarcitorie da illecito aquiliano, che andavano proposte al giudice di primo grado competente secondo i criteri ordinari della competenza per valore. Per quanto concerneva poi la determinazione dell'indennità di espropriazione, escludeva che nel la specie potesse ravvisarsi, come sostenuto dagli opponenti, la fattispecie dell'espropriazione parziale - la quale presupponeva che la parte espropriata e quella residua fossero componenti di un'unica unità funzionale ed economica o presentassero uno stretto collegamento strumentale ed obbiettivo di modo che il distacco di una parte influenzasse il valore dell'altra - poiché non era stata fornita alcuna prova che la parte residua del fondo avesse perduto le proprie caratteristiche edificatorie per effetto dell'espropriazione, ed affermava che i criteri di valutazione posti a base dell'accertamento del valore di mercato da parte del consulente d'ufficio si sottraevano a tutte le censure sollevate dalla società convenuta. Confermato in via provvisoria l'importo dell'indennità di espropriazione, determinato dal consulente d'ufficio in L. 78.296.625, escludeva allo stato l'ulteriore riduzione del 40%, dovendo consentirsi agli attori l'esercizio del diritto di accettazione riconosciuto dalla Corte costituzionale, previa riconvocazione degli stessi nella successiva fase del giudizio. Affermava, infine, che l'indennità di occupazione legittima doveva essere calcolata in misura corrispondente agli interessi legali sulla somma corrispondente al valore venale del bene espropriato, seppur con riferimento alla data di scadenza dei relativi periodi di occupazione e non alla sola data di inizio dell'occupazione, e ne rimetteva la esatta determinazione alla fase ulteriore del giudizio.
Contro la sentenza non definitiva ricorrono per cassazione PI MI AR ved. RT, RT Paolo, RT Carlo e RT TA con tre motivi illustrati da memoria.
Resiste la S.p.A. Autostrade - Concessione e Costruzioni Autostrade con controricorso contenente ricorso incidentale affidato a due motivi.
I ricorrenti hanno depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va disposta, preliminarmente, la riunione dei ricorsi proposti contro la medesima decisione.
Motivi di ordine logico impongono di esaminare innanzi tutto il primo motivo del ricorso incidentale con il quale la società convenuta denuncia la violazione dell'art. 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc., civ. e, premesso che alla data dell'espropriazione il RT era solo promissario acquirente dell'intera area appartenente al IR e che solo un anno dopo l'intervenuta espropriazione parziale aveva acquistato la proprietà della parte residua, osserva che la cessione dei diritti vantati dall'espropriato nei confronti dell'A.N.A.S. e della Soc. Autostrade non poteva avere l'effetto di attribuire al cessionario la legittimazione ad impugnare la stima dell'indennità di espropriazione, poiché il cedente non era più titolare di tale diritto, essendone decaduto per non aver proposto tempestivamente l'opposizione prevista dalla legge, cosicché il RT, al momento dell'espropriazione, non era titolare di alcun diritto ne' sul bene e spropriato, ne' sull'indennità di espropriazione. Os serva ancora la società che irrilevante doveva ritenersi l'avvenuta notifica del decreto di espropriazione nei confronti del RT poiché questi non aveva alcun diritto sul bene espropriato, ma ne aveva solo rivendicato infondatamente la proprietà, e ribadisce che la cessione dei diritti disposta nel contratto di compravendita dell'area residua non poteva avere l'effetto di trasferire diritti che il cedente non aveva per esserne decaduto.
La censura non può trovare accoglimento poiché, contrariamente a quanto mostra di ritenere la ricorrente incidentale, il IR, originario proprietario del terreno promesso in vendita e poi trasferito al RT, dante causa dei ricorrenti principali, era tuttora titolare, alla data della stipula dell'atto definitivo di compravendita, del diritto di proporre opposizione contro la stima dell'indennità di espropriazione poiché il termine di trenta giorni previsto dall'art. 19 della legge n.865 del 1971 non aveva iniziato il suo decorso non avendo egli mai ricevuto la notificazione dell'avviso di deposito della relazione della commissione che aveva proceduto alla stima dell'indennità definitiva di espropriazione, come risulta pacificamente dalla sentenza impugnata, sicché il suo diritto a sollecitare la determinazione giudiziale dell'indennità con la proposizione dell'opposizione prevista dalla legge restava soggetto all'ordinaria prescrizione decennale.
Ciò premesso, attesa la natura disponibile del diritto alla giusta indennità di espropriazione, deve ritenersi del tutto valida la cessione di tale diritto all'acquirente della residua parte del terreno promesso in vendita e parzialmente espropriato, com'è confermato dal tenore della norma che attribuisce il diritto a proporre opposizione ai proprietari e agli altri interessati i quali sono non solo i titolari di diritti reali limitati sull'area espropriata o i coltivatori diretti della medesima, ma anche i cessionari del diritto alla giusta indennità spettante agli espropriati.
Merita conferma, perciò, la pronuncia impugnata nella parte in cui ha affermato che il RT aveva acquistato, per effetto della stipula dell'atto definitivo di compravendita con cessione dei diritti derivanti dall'occupazione parziale del fondo promesso in vendita, la legittimazione a proporre l'opposizione alla stima, originariamente mancante.
Respinto il primo motivo del ricorso incidentale vanno prese in esame le censure mosse da entrambe le parti contro la determinazione del valore dell'area espropriata.
Col secondo motivo del ricorso incidentale la S.p.A. Autostrade denuncia la violazione dell'art. 39 della legge 25 giugno 1865, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e sostiene che la sentenza impugnata, avendo fatte proprie la conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio che aveva determinato in L. 1.250.00/mq. il valore del suolo espropriato calcolando nella percentuale del 22% l'incidenza del valore del suolo rispetto al fabbricato che sarebbe stato realizzabile, erano incorsi nel vizio di violazione di legge, in quanto il consulente tecnico d'ufficio non aveva proceduto alla sue valutazioni con il metodo sintetico-comparativo, bensì sulla scorta di valutazioni personali del tutto indimostrate. La censura non può trovare accoglimento poiché la società ricorrente, sotto il pretesto della denuncia di una inesistente violazione di legge - in quanto nessuna norma prescrive l'adozione di un determinato metodo per la determinazione del valore di mercato dei beni espropriati - ripropone in forma succinta le medesime censure già sollevate nel giudizio di merito, e diffusamente illustrate, contro l'operato del consulente tecnico d'ufficio, le quali sono state puntualmente esaminate dalla sentenza impugnata che le rigettate con ampia e corretta motivazione (pagg. 15 e 16) la quale si sottrae pertanto ad ogni censura.
Con il secondo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione e l'errata applicazione dell'art. 40 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.
e si sostiene che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente affermato che per effetto dell'espropriazione la parte residua del fondo non avrebbe subito alcun pregiudizio agli effetti del calcolo dell'indennità poiché, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici del merito, risulterebbe dagli atti la prova documentale costituita da una lettera del Comune di Arenzano, prodotta dai ricorrenti, secondo cui il progetto edificatorio relativo all'area residua non era stato approvato in quanto, per effetto della realizzazione dell'opera pubblica essa era insufficiente a garantire l'indice massimo di volumetria consentito dallo strumento urbanistico vigente. La censura non può trovare accoglimento alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo cui in caso di espropriazione parziale la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile, secondo la disciplina dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865, solo quando esiste un rapporto immediato e diretto tra l'espropriazione parziale e il danno lamentato, sicché l'indennizzabilità va esclusa quando il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, come quella relativa alla distanza minima imposta dalla legge per le costruzioni e i manufatti a confine con tracciati autostradali, trattandosi di obblighi e limitazioni a carattere generale che gravano indifferenziatamente, e indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che vengano a trovarsi in una posizione di vicinanza con l'opera pubblica realizzata o da realizzare (Cass. 26 febbraio 1979, n. 1255; 23 giugno 1980, n. 3932; 10 agosto 1982, n. 4470; 21 aprile 1983, n. 2742; 14 luglio 1983, n. 830; 9 agosto 1985, n. 4410; 22 marzo 1990, n. 2392; 19 giugno 1992, n. 7563). Da ciò consegue che l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui non è ravvisabile alcun rapporto immediato e diretto tra l'espropriazione parziale e il pregiudizio per la residua parte del fondo, dev'essere ribadita alla luce della giurisprudenza innanzi citata.
Respinte le censure contro la valutazione dell'indennità di espropriazione - e salva restando la determinazione dell'indennità di occupazione legittima in ordine alla quale nessuna impugnazione è stata proposta - dev'essere preso in esame il primo motivo del ricorso principale, con il quale viene denunciata la violazione e la falsa applicazione dell'art. 5 bis della legge 8 agosto 1992, n. 359, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. e si sostiene che erroneamente la sentenza impugnata avrebbe determinato l'indennità di espropriazione rimettendo le parti in istruttoria per consentire agli opponentì l'accettazione dell'indennità al fine di sottrarsi alla decurtazione di legge del 40%.
La censura merita accoglimento poiché la sentenza impugnata mostra di aver frainteso la portata della sentenza della Corte costituzionale la quale ha conferito a coloro che abbiano fatto opposizione alla stima determinata originariamente sulla base del valore venale dell'area il diritto di accettare la stima dell'indennità determinata secondo la disciplina sopravvenuta sottraendosi alla decurtazione del 40% prevista a carico dei soggetti espropriati dopo l'entrata in vigore della nuova normativa. Va considerato i infatti ) che, secondo l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'istituto dell'accettazione introdotto dalla Corte costituzionale per porre rimedio alla disparità di trattamento tra i soggetti che avevano subito l'espropriazione prima dell'entrata in vigore della legge n.359 del 1992, i quali avrebbero dovuto subire necessariamente la decurtazione dell'indennità determinata secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta, applicabile ai giudizi in corso, e quelli che sarebbero stati espropriati successivamente, i quali avrebbero invece potuto sottrarvisi addivenendo alla cessione volontaria del bene espropriando, va inteso nel senso che a carico dell'espropriante è stato posto l'onere di formulare una nuova offerta dell'indennità spettante all'espropriato secondo i criteri introdotti dalla legge sopravvenuta al fine di consentirgli di accettare l'indennità offerta e sottrarsi alla decurtazione dell'indennità liquidata nel corso del giudizio, non essendo ipotizzabile accettazione se non in relazione ad una proposta proveniente dall'espropriante. Ne consegue che l'accettazione ha per oggetto non già l'indennità determinata in sede giudiziale nel contraddittorio delle parti, come mostra di ritenere la sentenza impugnata, ne' quella originariamente offerta e rifiutata dall'opponente, bensì quella determinata dall'espropriante secondo i nuovi criteri, che dev'essere offerta all'espropriato:
pertanto, qualora nel giudizio per la determinazione della giusta indennità l'espropriante non abbia formulato una nuova offerta dell'indennità determinata secondo i nuovi criteri, il giudice deve astenersi da qualsiasi decurtazione dell'importo determinato in sede giudiziale, poiché ciò è consentito solo nel caso di mancata accettazione di una specifica proposta formulata dall'espropriante nel quadro di un accordo negoziale di natura transattiva, il quale non può concludersi se l'espropriato non è stato posto in grado di accettare una proposta formulata dall'espropriante. E, poiché nella specie nessuna proposta è stata formulata dalla S.p.A. Autostrade, dev'essere liquidata agli espropriati l'indennità di espropriazione giudizialmente determinata senza alcuna decurtazione, prescindendo da ogni rinvio per consentire la accettazione dell'indennità giudizialmente determinata. L'accoglimento del primo motivo del ricorso principale consente di passare all'esame del terzo motivo con il quale si denuncia al violazione e la falsa applicazione dell'art. 38 cod. proc. civ. e dell'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., sotto il profilo che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la domanda di liquidazione del risarcimento del danno per l'occupazione illegittima in luogo di dichiararsi incompetente, e ciò al solo fine di evitare una preclusione con riferimento all'eventuale riassunzione del giudizio dinanzì al tribunale.
La censura è inammissibile poiché la legge non tutela l'interesse della parte alla mera correttezza formale della pronuncia impugnata: ciò premesso, la pronuncia di inammissibilità della domanda in quanto rivolta a giudice incompetente non tollera altra interpretazione se non quella di una dichiarazione di incompetenza, senza alcuna possibile preclusione della riassunzione del giudizio dinanzi al giudice indicato quale giudice competente, come risulta con ogni chiarezza dalla motivazione della sentenza impugnata (pag. 12).
In conclusione, previo rigetto del ricorso incidentale, il ricorso principale merita accoglimento limitatamente al primo motivo e, rigettati il secondo e il terzo motivo, la sentenza impugnata dev'essere cassata limitatamente alle statuizioni relative alla liquidazione dell'indennità di espropriazione. Non essendo, inoltre, necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte adita può pronunciare nel merito liquidando l'indennità di espropriazione spettante agli opponenti nella misura di L. 78.296.625, con gli interessi legali dall'avvenuta espropriazione ed ogni ulteriore statuizione accessoria.
Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo e il terzo nonché il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al mezzo accolto e, pronunziando nel merito, determina in L. 78.296.625 l'indennità di espropriazione dovuta ai ricorrenti, oltre gli interessi legali dalla data dell'avvenuta espropriazione, e ne ordina il deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti. Condanna la resistente al pagamento delle spese dell'intero giudizio che liquida rispettivamente in L. 425.000 per spese, L.
2.520.000 per diritti e L.
8.000.000 per onorario per il giudizio di merito, e in ulteriori complessive L.456.200 per spese, oltre L.
3.500.000 per onorario per il giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 luglio 1999