Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1999, n. 7669
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Sentenza 19 luglio 1999

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In caso di espropriazione parziale, la diminuzione di valore subita dalla parte residua del fondo è indennizzabile, secondo la disciplina dell'art. 40 legge 2359 del 1865, solo quando sussiste un rapporto immediato, e diretto tra la parziale ablazione ed il danno. Onde l'indennizzabilità va esclusa allorché il deprezzamento sia dovuto a limitazioni legali della proprietà, come quelle relative a distanze legali per le costruzioni con tracciati stradali o autostradali, perdite di visuali e simili, che non eccedano la normale tollerabilità e che non colpiscano in modo specifico e differenziato la porzione residua del fondo, risolvendosi in obblighi o limitazioni di carattere generale che gravano, indipendentemente dall'intervento ablatorio, su tutti i beni che si trovino in una certa posizione di vicinanza rispetto all'opera pubblica realizzata o da realizzare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 19/07/1999, n. 7669
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7669
    Data del deposito : 19 luglio 1999

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