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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 08/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1179/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Dott. Antonio
Bortoluzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. 1179/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2 entrambi con l'avv. FRANCESCO BERTO contro
PER: società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_1 con sede in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso - Belluno e codice fiscale , R.E.A. TV 421645, P.IVA_1 in seguito anche " ), la con sede in Roma, Via CP_1 Controparte_2
Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F., P. IVA e
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ), quale P.IVA_2 mandataria con rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone del 18/12/2019 (Rep. n. 55730 Persona_1
– Racc. n. 41254) di (breviter Controparte_3
“ ) [società per azioni con unico socio, con sede legale in Controparte_4
Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di pagina 1 di 22 iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso , iscritta all'Albo P.IVA_3 delle Banche al n. 5580 e capogruppo del Gruppo bancario “
[...]
”, aderente al Fondo Controparte_3 Controparte_5
e al Fondo Nazionale di Garanzia, sociale € 71.817.500.000
[...] CP_6 interamente versato], quest'ultima incorporante – a seguito di atto del Notaio
di Conegliano del 26 ottobre 2020, rep. n. 54597/30824, Persona_2 registrato a Treviso il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T – la “ Controparte_7
[già avente sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, codice
[...] fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. , P.IVA_4 quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di
[...]
giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio CP_1 di Milano del 9/12/2019 (Rep. n. 28365 - Racc. n. 12029, Persona_3 registrato a Milano il 9/12/2019 al n. 50268 serie 1T), con gli avv.ti FEDERICA ORONZO e ALBERTO ORONZO
* * *
Conclusioni
Per l'attore/opponente e per la convenuta/opposta: come da verbale dell'odierna udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-
pagina 2 di 22 giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, si espone:
-in data 28/04/2023 veniva notificato a e il Parte_1 CP_8 decreto ingiuntivo 344/2023 del 13/04/2023 nel ricorso 861/2023 RG, promosso da quale mandataria con rappresentanza di Parte_3 Parte_4
a sua volta mandataria con rappresentanza di per il
[...] Controparte_1 pagamento della somma di euro 21.467,90 oltre interessi e spese legali liquidate;
-la convenuta-opposta in ricorso esponeva che ha Parte_1 intrattenuto con il rapporto di finanziamento 5871856200 Controparte_9 del 15/10/2015 per un importo di uero 30.624,00 da restituire in 120 rate mensili di cui 119 di euro 252,00 e una di euro 279,00 secondo le condizioni contrattate e delineate nel piano di ammortamento;
sottoscriveva il contratto quale coobligata;
CP_8
-gli attori-opponenti si rendevano morosi nel pagamento per la somma portata e richiesta in ricorso per decreto ingiuntivo;
acquistava pro soluto i crediti di titolarità di CP_10 Controparte_9 compreso quello vantato nei confronti di e;
Parte_1 CP_8
-gli attori-opponenti sostengono che il decreto ingiuntivo è ingiusto e ingiustificatamente gravatorio per l'inesistenza del credito perchè:
-a-il contratto di finanziamento sopra indicato posto all'origine del credito azionato è caratterizzato dal suo collegamento negoziale con il contratto di fornitura "casa efficiente" sottoscritto il 15.10.1025 con la società 3F service srl, avente ad oggetto un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6,50 KW e batteria d'accumulo d'energia - sistema ibrido baxi - acc. Solar ecplise 9.6. Nella sezione riservata alle caratteristiche del bene/servizio finanziato, il contratto di finanziamento riporta la descrizione della fornitura e i dati di 3F service srl. La banca è stata informata sull'avvio delle opere. La installazione dell'impianto avveniva per scopi privati e non per fini professionali e a a Parte_1 mente dell'art. 3 del codice del consumo deve essere riconosciuto lo status di consumatore, mentre coniuge, ha solo prestato la propria Parte_2 garanzia ed il rapporto è solo accessorio a quello del marito;
pagina 3 di 22 -b-la 3F service srl ha iniziato l'installazione dell'impianto nel dicembre 2015. Ad opera ultimata l'impianto ha manifestato un rendimento mutevole, instabile e con assenza della capacità di accumulo da parte delle batterie. Le richieste di intervento sono rimaste inascoltate da 3F service srl. Solo in data 12/07/2016 è stato inviato un tecnico della G.W.C. SRL che ha effettuato un sopralluogo rilevando che "Solar SE in blocco (installata ad aprile (maggio) non funzionante da 2 mesi - Lavori eseguiti: reset Solar Eclipse contratto assistenza -
Note: Solare Eclipse da sostituire. L'apparecchiatura SOLAR ECLIPSE è stata collocata all'esterno contrariamente a quanto previsto dal manuale di installazione. Dop l'invito ad adempiere 3F Service srl ha ammesso l'esistenza di vizi del sistema di accumulo impegnandosi a una "soluzione risolutiva entro questa settimana", senza però eseguire alcun intervento. Parte_1 contestava l'inadempimento a 3F service srl e comunicava la volontà di risolvere il contratto.
-c-veniva svolto un ATP notificato tanto a 3F service srl che a , Controparte_9 portante il numero 1772/2017 di RG del Tribunale di Rovigo. Si costituivano 3F service srl e P800 srl, mentre e Controparte_9 Controparte_11 rimanevano contumaci. In tale ATP il CTU ha accertato che il generatore fotovoltaico ha una potenza di 6,00 kWp anzichè di 6,50 come indicato nel preventivo del contratto;
che tutti i collegamenti ingresso-uscita al Solar Eclipse erano stati tagliati e mancava la corrispondenza tra le indicazioni sezionatori sull'involucro esterno del quadro e le stringhe collegate;
che un selezionatore era stato proprio tolto dal quadro;
che tutti i convenuti hanno concordato sulla necessità di spostare l'apparecchiatura in luogo adeguato, essendo la stessa in classe IP20, ora esposta agli agenti atmosferici;
che non è stato possibile verificare la scelta corretta dell'inverter relativamente alla massima potenza prodotta dal campo fotovoltaico in mancanza di schemi elettrici;
che non sono presenti i due elaborati obbligatori 1. Schema elettrico del quadro generale, 2.
Schema topografico con individuazione e posizionamento dei pannelli costituenti le stringhe” inoltre la carenza “induce anche a dubitare che durante la realizzazione vi sia stata la necessaria diligenza nel seguire l'ordine di pagina 4 di 22 connessione delle stringhe all'inverter e alla centralina “solar eclipse”; che mancavano la targhetta identificativa CE sul quadro elettrico generale e l'idonea etichettatura di cavi e inverter per l'identificazione delle stringhe e degli inverter rispetto allo schema unifilare di progetto. Pertanto il CTU riteneva che occorresse aggiornare gli elaborati as built dell'impianto; sistemare l'impianto per riportarlo alle condizioni di funzionalità previste da progetto;
produrre la documentazione mancante relativa al quadro elettrico, cioè ricertificare lo stesso per un costo di di
€ 2.500,00; ed ancora sostituire la centralina Solar Eclipse per un costo di €
1.800,00; sostituire le batterie per un costo di € 4.390,00; rimborsare la spesa sostenuta per mancata produzione di energia per un costo di € 4.092,00. Ha sommato complessivamente € 12.782,00 oltre oneri di legge, da addebitare alla parte convenuta 3F service s.r.l. Il procedimento per A.T.P. RG n. 1772/2017 ha poi generato le seguenti spese: fatt. pro-forma 05.11.18 CTU dr. ing. Persona_4 di € 1.234,96; fatt. n. 151/2018 CTP Re.t.i.c.e. s.r.l. di € 1.198,04; fatt. n.
8/2019 avv. F. Berto di € 1.357,62. Che senza il sistema di accumulo l'impianto non può svolgere la funzione per cui è stato acquistato vale a dire coprire il fabbisogno per l'intera giornata e assicurare un'entrata attraverso la cessione dell'energia elettrica non utilizzata.
-d-che l'inadempimento è grave tale da comportare le richiesta di risoluzione perchè oltre al valore monetario della fornitura viziata, va tenuto conto che l'impianto, privato del sistema di accumulo, svolge esclusivamente la sola funzione di procurare la copertura dell'energia durante il giorno e in presenza del necessario irraggiamento solare, quando invece doveva rappresentare un sistema di distribuzione/regolazione che consentiva di “sfruttare tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico di rete. Esso infatti accumula l'energia elettrica prodotta in eccesso dai moduli fotovoltaici ancor prima che essa giunga all'inverter, caricando batterie comuni di qualsiasi tipo (piombo, gel, litio, ecc.) direttamente in corrente continua, per poi riutilizzarla quando serve (di notte o nei momenti di scarso irraggiamento solare) facendo funzionare l'inverter di rete comportandosi come un pannello “irraggiato dal sole” (pag. 11 CTU). Perciò, può affermarsi che l'inadempimento di 3F service s.r.l. ha inciso in misura decisiva nell'economia pagina 5 di 22 complessiva del rapporto di fornitura, poiché l'opera realizzata non permette di soddisfare le necessità quotidiane di energia che dovrà continuare ad essere pagata arrecando un pregiudizio destinato a crescere nel tempo, né consente l'ammortamento dell'impianto. L'inadempimento di 3F service srl è caratterizzato da assoluta mancanza di buona fede perchè era a conoscenza dei vizi di cui era affetta la fornitura e li ha taciuti al proprio cliente, inoltre ha anche tranciato i collegamenti fra i vari componenti dell'impianto sempre all'insaputa del cliente e ha posizionato l'apparecchiatore all'esterno contravvenendo alla Parte_5 indicazioni del manuale del prodotto. Gli attori-opponenti sempre in tema di gravità dell'inadempimento hanno dedotto che "Per chi ha un impianto fotovoltaico, il regime di cessione e prelievo dalla rete, noto come scambio sul posto, non è economicamente vantaggioso. L'energia ceduta alla rete ha, infatti, un prezzo più basso dell'energia acquistata. I pannelli fotovoltaici, a livello di consumo casalingo, vanno a coprire solo parzialmente l'energia richiesta per coprire il fabbisogno della casa e non sostituiscono totalmente il prelievo dalla rete. Per innalzare la quota di autoconsumo, ottimizzando il bilancio energetico familiare, l'unica soluzione è proprio un impianto con accumulo. Attraverso un sistema di storage diventa possibile accumulare l'energia che si produce “a km zero” per utilizzarla solo quando serve. E' possibile così raggiungere una quota significativamente più alta di energia prodotta e consumata direttamente nell'abitazione. Per quanto riguarda l'autoconsumo, un semplice impianto fotovoltaico può permettere di produrre circa il 35% dell'energia che serve alla casa. Con un accumulatore è possibile, invece, raggiungere una quota che può arrivare fino al 80% (https://senec.com/it/blog/sistemi-di-accumulo-fotovoltaico).
Per questa ragione, il sistema di storage rappresenta la parte prevalente della fornitura che avrebbe consentito di recuperare l'intero costo dell'impianto nel corso degli anni."
-e-che secondo l'art. 125 quinquies TUB il consumatore che conclude un contratto di credito collegato all'acquisto di un bene o un servizio ha diritto alla risoluzione del contratto di credito se la fornitura è viziata da un grave inadempimento del fornitore, con obbligo della finanziaria di rimborsare al consumatore le rate del pagina 6 di 22 prestito già pagate e liberazione del consumatore dall'obbligo di rimborsare l'importo già versato dalla banca al fornitore.
-f-che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente sia quelle concernenti la validità dell'originario rapporto sia quelle dirette a far valere l'estinzione del credito;
che tra l'altro l'art. 125 quinquies del D. Lgs.
385/1993 dispone che: "I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito";
Si costituiva la quale contestava i motivi di opposizione al Controparte_2 decreto ingiuntivo chiedendone il rigetto integrale.
A detta di parte convenuta-opposta infatti:
-la 3F service srl è una mera società commerciale che appalta a terzi l'installazione degli impianti che vengono commercializzati da e CP_12 prodotti da P800 SRL;
-le opere di intallazione nel caso di specie sono state delegate alla CP_11
[...]
-l'impianto fotovoltaico in oggetto è stata installato a dicembre 2015;
-solo a gennaio 2017 sono stati denunciati i vizi;
-che pertanto è trascorso un anno dall'avvenuta fornitura e alcun inadempimento può essere eccepito a e alla odierna cessionaria Controparte_9 CP_1
[...]
-che dalla documentazione versata in atti da parte opponente sembra all'opposto che l'impianto fotovoltaico sia stato correttamente installato;
-che il fatto che al momento del sopralluogo del CTU i cavi fossero stati tagliati non può essere addebitato a 3F Service srl, visto che dall'installazione al sopralluogo sono passati ben due anni e mezzo;
-che la ratio legis dell'art. 125-quinquies TUB è quella di liberare il consumatore nel caso di inadempimento di non scarsa importanta del fornitore;
-che nel caso in oggetto non vi è alcun dato da cui emerga con assoluta chiarezza l'inadempimento del fornitore;
-che dalla stessa CTU emerge che l'impianto è funzionante ed infatti il CTU riporta pagina 7 di 22 che “per la verifica di cui al punto 4), alla presenza degli intervenuti e col pieno accordo degli stessi, il sig. ha sostituito i conduttori tagliati, eseguito i Pt_6 collegamenti corretti con nuovi cavi ed effettuare le prove-tipo come da manuale del costruttore Solar Eclipse. L'Ing. ha poi collegato il cavo diagnostica al CP_13 software-installatore registrando l'assenza di allarmi e corretta lettura dei parametri esterni. Infine è stato avviato il Solar Eclipse che si è subito posizionato in modalità carica batterie portando la tensione a 52V come prescritto."
-inoltre il CTU ha dato atto che "non è stata fatta alcuna quantificazione circa il mancato risparmio sul consumo di energia elettrica a partire dal giorno di allacciamento perché non richiesta e perché il sottoscritto CTU non dispone di elementi attendibili per una precisa valutazione”
-che gli agenti atmosferici e le intemperie avrebbero potuto influire sul funzionamento dell'impianto;
-che ammesso e non concesso l'inadempimento lo stesso non può definirsi grave ex art. 1455 c.c.;
-che gli attori-opponenti non hanno chiamato in causa il terzo 3F Service srl, nè prima hanno chiesto la risoluzione del contratto sottoscritto con CP_9
;
[...]
-che è onere di parte opponente, provare l'inadempimento di non scarsa importanza;
-che può dirsi provato solo un malfunzionamento dell'impianto che avrebbe potuto essere facilmente ripristinato;
-che al più la carenza dell'impianto poteva essere ripristinata a seguito di interventi dal costo di euro 2.500,00 come accertato dal CTU;
*
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ed il giudice all'esito dell'udienza del 17.04.2024, emetteva ordinanza con la quale, non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo la causa di rapida soluzione. Rigettava le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto la causa è prettamente documentale atteso anche quanto indicato nel CTU nell'elaborato depositato da parte del ricorrente e fissava udienza al 10.12.2024
pagina 8 di 22 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di note conclusive contenti la precisazione delle conclusioni
Con le note conclusive così le parti precisavano le conclusioni
Parte Opponente
Nel merito:
- In via principale, considerato che la convenuta opposta non ha fornito la prova delle cessioni del credito azionato in giudizio e della sua inclusione nei relativi atti
(cessione da a con avviso pubblicato in Controparte_9 Controparte_10
Gazzetta Uff. del 03.05.2018, Parte Seconda n. 51 e cessione da Controparte_10
a con avviso pubblicato in Gazzetta Uff. del 30.11.2019, Controparte_1
Parte Seconda n. 141) e perciò della reale legittimazione sostanziale ad esigerlo, dichiarare il difetto di titolarità del credito azionato in capo a CP_1
e alla medesima, revocare il decreto opposto e respingere la domanda di
[...] pagamento proposta nei confronti dei sigg. e . Parte_1 Parte_2
- In via subordinata, resa ogni necessaria o opportuna pronuncia di accertamento, rigettata ogni contraria istanza, accertato e dichiarato il diritto degli opponenti alla risoluzione del contratto di finanziamento oggetto di giudizio (n. 5871856200 del 15/10/2015 per l'inadempimento del fornitore da ritenersi CP_9 grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., in applicazione dell'art. 125 quinquies T.U.B. e tenuto conto degli effetti nei confronti del soggetto cessionario del credito, revocare il Decr. Ing. n. 344/2023 del 13.04.23 - RG n. 861/2023 opposto e mandare assolti i sigg. , quale obbligato principale, e Parte_1 Pt_2
, in qualità di coobbligata, dalle domande proposte nei loro confronti in
[...] quanto non sono debitori della somma ingiunta né di altra somma, per i motivi esposti in atti, ovvero per le ragioni che il Giudice riterrà di giustizia.
- In ulteriore via subordinata, in applicazione dell'art. 125 quinquies T.U.B. e tenuto conto degli effetti nei confronti del soggetto cessionario del credito, accertare e dichiarare il diritto degli opponenti alla risoluzione parziale del contratto di finanziamento oggetto di giudizio (n. 5871856200 del 15/10/2015
) per un valore corrispondente al danno arrecato al sig. CP_9 Pt_1 quantificato dal C.T.U. in € 12.782,00, oltre all'importo di € 1.911,80 (Iva) e così
pagina 9 di 22 per l'ammontare complessivo di € 14.693,80, oppure, se questo non fosse ritenuto possibile o ammissibile, per un valore corrispondente a quello della fornitura viziata (€ 10.200,00 - fattura n. 462/2015 all. 9); conseguentemente revocare il Decr. Ing. n. 344/2023 del 13.04.23 - RG n. 861/2023 opposto e mandare assolti in egual misura i sigg. , quale obbligato Parte_1 principale, e , in qualità di coobbligata, dalle domande proposte nei Parte_2 loro confronti in quanto non sono debitori della somma ingiunta, per i fatti accertati in corso di causa e i motivi esposti in atti, ovvero per le ragioni che il
Giudice riterrà di giustizia.
In via istruttoria, si chiede:
a) l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. - r.g. n. 1772/2017 del Tribunale di Rovigo (v. all. 22, 23,
24, 25, 26) e l'ammissione quale mezzo di prova nel presente giudizio, peraltro già materialmente acquisito (Cass. n. 6591/2016) dal Giudice riportandone parte del contenuto nell'Ordinanza 23.06.2024;
b) l'ammissione della prova per testi sui capitoli contenuti nella memoria istruttoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 2), c.p.c. del 31.10.23, da intendersi in questo atto integralmente trascritti, con i testi ivi indicati;
c) l'ammissione di una C.T.U. al fine di accertare che l'impianto oggetto di finanziamento è in grado di fornire meno del 50% dell'energia necessaria all'abitazione del sig. secondo il quesito descritto nella memoria ex art. Pt_1
171-ter, comma 1, n. 2), c.p.c. del 31.10.23
Parte Opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione:
- In via preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 10 di 22 - In via istruttoria: rigettare la richiesta di acquisizione degli atti del procedimento di cui al n. R.G. 1772/17 per i motivi su esplicitati.
- sempre in via istruttoria: rigettare la richiesta di prova per testi per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
***
IN MERITO ALLA ECCEZIONE DI LEGITTIMAZIONE DI PARTE
OPPOSTA
L'eccezione formulata da parte attrice-opponente è tardiva.
In sede di opposizione parte attrice-opponente nulla ha eccepito al riguardo.
Anche quanto indicato a pag. 11 dell'atto di opposizione "Gli opponenti non dispongono di alcuna documentazione sugli atti di cessione e sull'inclusione del credito per cui si agisce nelle operazioni di cartolarizzazione e cessione di credito citate nel ricorso per decreto ingiuntivo" è in realtà riferito alle punto 6) dell'opposizione in tema di "Eccezioni opponibili al cessionario del credito".
Ma alcuna conclusione sul punto è stata formulata, tanto che proprio nel merito è stata richiesta la risoluzione del contratto di finanziamento, domanda che in via principale appare del tutto dissonante con una esperita e concreta eccezione di legittimazione attiva in capo ad nella richiesta di emissione del decreto CP_2 ingiuntivo.
Ne consegue che la stessa è tardivamente sollevata e pertanto da rigettarsi, altrimenti dovendosi ritenere compromesso il diritto di difesa di parte convenuta.
sulla potenza dell'impianto
Parte attrice sostiene che 3F Service srl sarebbe gravemente inadempiente anche perchè nel preventivo-proposta di contratto del 15/10/2015 è indicata la potenza di 6,5.
Il CTU ing. nell'ATP ha accertato che l'impianto ha una potenza di 6 kW. Per_4
Ma nelle fatture di vendita 461/2015 e 463/2015 è scritto "potenza pari a circa
6,50 KW" e nella domanda di connessione per impianti di produzioni rivolta ad pagina 11 di 22 di data 03/12/2015 (doc. 7 di parte attrice) è dichiarato che l'impianto è di CP_14
6kW (si veda pag. 3 di 8 di tale allegato).
Ne consegue che alcun inadempimento è stato provato sul punto perchè risulta documentalmente provato che parte attrice ha accettato un impianto per 6 kW.
sui vizi riscontrati in CTU dall'ing. Per_4
Anche in sede di ricorso per ATP le odierni parti attrici-opponenti hanno dedotto che "L'impianto, ad installazione ultimata, ha manifestato un rendimento mutevole e instabile e la completa assenza della capacità di accumulo da parte delle batterie".
In detto ricorso ha sostenuto che "la ditta 3F Service srl ha fornito e installato la batteria d'accumulo di energia E.E.S. FIAMM Solar SE, per il corrispettivo di €
10.200,00 ... omissis ... senza creare conduttori di collegamento all'MPPT
(ingresso inverter)".
Dalla relazione del CTU ing. si evidenzia come lo stesso ricordi che Per_4
"abbiamo due tipologie di sistemi di accumulo per fotovoltaico:
-inverter con accumulo: l'accumulatore, solitamente al litio, viene assemblato nello stesso corpo dell'inverter, occupando pochissimo spazio. L'impatto è minimo, si in termi estetici che in termini di opere di adeguamento;
-pacco batterie esterno: questa soluzione è tipicamente adottata quanto di fa un uso di accumulatori al Piombo-Gel o comunque si utilizzano sistemi di accumulo più economici ma molto ingombranti e che richiedono spazio e complessi interventi di installazione."
Il CTU ha descritto poi il generatore fotovoltaico installato come composto da 26 moduli di silicio policristannilo da 250Wp con una potenza complessiva di 6,00
kWp.
Ha inoltre descritto il sistema di conversione e distribuzione come "costituito da 1 convertitore stativo DC/AV monofase della ditta GROWATT da 6,00 kW. L'inverter dell'impianto è stato installato all'esterno dell'edificio ospitante il campo fotovoltaico in corrispondenza del contatore Enel di produzione. Il sistema di distribuzione/regolazione è costituito dall'apparecchiatura Solar Eclipse che è un
pagina 12 di 22 sistema intelligente per sfruttare tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico di rete".
Tale apparecchiatura "accumula l'energia eletrica prodotta in eccesso dai moduli fotovoltaici ancor prima che essa giunga all'inverter, caricando batterie comuni di qualsiasi tipo (piombo, gel, litio, ecc.) direttamente in corrente continua, per poi riutilizarla quando serve (di notte o nei momento di scarso irragggiamento solare) facendo funzionare l'inverter di rete comportandosi come un "pannello irragiato dal sole"".
Secondo il CTU le operazioni di collaudo sono state eseguite molto affrettatamente.
Al momento del sopralluogo il CTU ha riscontrato che le batterie FIAMM erano scariche, i fusibili sul lato alimentazione batterie fuori servizio (saltati) e di amperaggio di gran lunga inferiore ai valori prescritti e di tipo errato;
tutti i collegamenti ingresso-uscita al Solar Eclipse erano stati tagliati, mancava la corrispondenza tra le indicazioni sezionatori sull'involucro esterno del quadro e le stringhe collegate;
un sezionatore era stato proprio fisicamente tolto dal quadro.
Si legge ancora che "Per la verifica del punto 4) alla presenza degli intervenuti e col pieno accordo degli stessi, il sig. ha sostituito i conduttori tagliati, Pt_7 eseguiti i collegamenti corretti con nuovi cavi ed effettuate le prove-tipo come da manuale costruttore Solar Eclipse.
L'ing. ha poi collegato il cavo diagnostica al software-installatore CP_13 registrando l'assenza di allarmi e corretta lettura dei parametri esterni. Infine è stato avviato il Solare Eclipse che si è subito posizionato in modalità "carica- batterie" portando la tensione a 52V come prescritto".
IL CTU quantificava i costi per "togliere i vizi lamentati e ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto" in euro 2.500,00 così risultanti:
-aggiornare gli elaborati as built dell'impianto euro 500,00;
-sistemazione dell'impianto, per riportarlo alle condizioni di funzionalità previste da progetto euro 500,00;
-prevedere oneri di sicurezza per sistemazione dell'impianto euro 1.000,00;
pagina 13 di 22 -produrre la documentazione mancante relativa al quadro elettrico, cioè ricertificare lo stesso euro 500,00.
Per quanto atteneva l'ulteriore vizio lamentato affermava che "L'onere per la sostituzione della pompa di ricircolo caldaia si ritiene ricompreso nei costi di manutenzione ordinaria e pertanto non liquidabile".
A seguito delle osservazioni il CTU però aggiungeva euro 1.800,00 per la sostituzione della centralina Solar Eclipse;
euro 4.390,00 per la sostituzione delle batterie;
euro 4.092,00 quale mancata produzione.
In atti non risultano le osservazioni di parte ricorrente alla bozza di CTU e pertanto non si riesce a comprendere per quali motivi il CTU ha modificato le proprie conclusioni.
In ogni caso, alla luce della CTU però si può ben osservare come le batterie era funzionanti e che alcuna prova tecnica relativa alla loro necessaria sostituzione sia stata effettuata. Non risulta alcuna prova relativa alla eventuale perdita di capacità di immazzinaggio di energia, dipesa dal preteso e presunto mancato utilizzo, diversa da quella prevista dalla casa costruttrice.
Anche in relazione alla pretesa mancata produzione, non appare che la stessa sia stata fatta con un conteggio tecnico, ma sulla scorta di dati presunti.
Ed infatti nel corpo della CTU si legge anche che "non è stata fatta alcuna quantificazione circa il mancato risparmio sul consumo di energia elettrica a partire dal giorno di allacciamento perché non richiesta e perché il CTU non dispone di elementi attendibili per una precisa valutazione”.
Pertanto in merito alle voci "sostituzione batteria" e "mancata produzione" non si ritiene di condividere quanto indicato dal CTU in risposta alle osservazioni, anche perchè, non si riesce a comprendere, leggendo la CTU dimessa, i motivi della modifica delle conclusioni del CTU.
Per il resto si condivide quanto esposto ed affermato in CTU, anche in merito alla sostituzione del modulo SOLAR ECLIPSE.
Sulla decadenza eccepita da parte opposta
In tema di vendita, le azioni volte a far valere i vizi redibitori e mancanza di qualità sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione di cui agli artt.
pagina 14 di 22 1490 e 1497 c.c., nonché, nell'ipotesi di acquisto di beni di consumo, a quelli più favorevoli per l'acquirente, previsti dall'art. 132 del codice del consumo che al comma secondo prevede che “2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato”.
La disposizione da ultimo richiamata appare applicabile anche nel caso in esame, tanto più che anche i vizi derivanti dall'imperfetta installazione del bene rientrano fra i difetti di conformità secondo la previsione dell'art. 129, comma 5 del codice del consumo che definisce tali anche i difetti derivanti dall'imperfetta installazione del bene di consumo allorché, come nella specie, l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Inoltre, si è evidenziato, in casi analoghi a quello per cui è causa, che la disposizione speciale di cui all'art. 125 quinquies del TUB deve essere raccordata con le norme dettate dal codice del consumo in tema di decadenza del consumatore dal diritto a domandare la risoluzione del contratto di vendita, non potendo considerarsi la stessa avulsa dall'impianto sistematico a cui fa riferimento, anche perché, altrimenti si conseguirebbe un risultato elusivo della previsione normativa, rendendo suscettibile di risoluzione il contratto di finanziamento a valle pur nella impossibilità di risolvere quello di fornitura a monte per l'inutile decorso dei termini per la denuncia o dei termini di prescrizione.
Orbene, a fronte della tempestiva eccezione di decadenza sollevata dalla odierna parte opposta, gli opponenti hanno allegato che, nel caso in esame, considerata la natura dei vizi denunciati e dell'inadempimento della società fornitrice, alcuna decadenza può essergli validamente eccepita.
Come ha ben evidenziato parte attrice-opponente il sig. è venuto a Pt_1 conoscenza dei vizi specifici di cui era affetto l'impianto solo per mezzo del procedimento per A.T.P.
pagina 15 di 22 Sul punto, la S.C. ha statuito: “il termine per la relativa denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno” (Cass. civ.
31.01.2018, n. 2436; Cass. civ. Ordin. 17/10/2017, n. 24486; Cass. civ. Sent.,
22/02/2010), perciò la sua denuncia è in ogni caso tempestiva, tanto più osservando che il procedimento di ATP è stato svolto in contraddittorio con
(rimasta contumace per scelta). Controparte_9
Ed ancora le opere di installazione dell'impianto sono iniziate “ nel Dicembre del
2015” perciò alla data di notifica del ricorso per A.T.P. era maturato un tempo inferiore al periodo di 2 anni prescritto dal Codice del Consumo.
Si rigetta pertanto l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta opposta.
Sulla mancata comunicazione al finanziatore come disposta dall'art
9 delle condizioni generali - conseguenze - vessatorietà
Per espressa previsione pattizia contenuta nell'articolo 9 delle condizioni contrattuali sottoscritte in occasione del finanziamento "in caso di inadempimento da parte dell'operatore commerciale nella fornitura del bene o del servizio individuata nal modulo Richiesta di finanziamento, il cliente ha diritto alla risoluzione del presente contratto, qualora sussistano le seguenti condizioni: a) il cliente abbia inviato all'operatore commerciale formale lettera di messa in mora informando contestualmente la ... omissis ... tale comunicazione dovrà CP_3 essere inviata all'ufficio reclami della banca all'indirizzo riportato al successivo art.
13); b) ai sensi dell'art. 1455 c.c, l'inadempimento da parte dell'operatore commerciale relativamente al contratto di fornitura del summenzionato bene o servizio non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del cliente. A tal riguardo il cliente, a tutela della posizione creditizia della banca, dovrà dare pronta comunicazione a quest'ultima qualora intervenissero nuovi accordi tra il cliente e l'operatore commerciale ... omissis ... contratto di fornitura rispetto al quale la resta terza estranea". CP_3
pagina 16 di 22 E' pacifico che non è stato provato da parte attrice l'invio di alcuna tempestiva comunicazione a "all'uffcio reclami della banca all'indirizzo Parte_8 riportato al successivo art. 13)".
Ma non si tratta certo di un inadempimento che comporta l'impossibilità da parte del finanziato di eccepire vizi della fornitura tali da comportare la risoluzione del contratto ex art. 125 quinquies TUB.
Nel caso affermativo, si tratterebbe di una clausola vessatoria perchè sancirebbe a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, in contrasto con l'art. 125 quinquies TUB.
Sulla sussistenza o meno del grave inadempimento richiesto dall'art.
125 quinquies TUB
Non vi è dubbio alcuno che il contratto di finanziamento è collegato con il contratto di VENDITA dell'impianto di di 3F service srl.
Infatti è pacifico che il contratto di finanziamento era destinato in via esclusiva all'acquisto dell'impianto fotovoltaico.
Risulta altresì che il finanziamento è stato effettuato solo per una parte del valore dell'impianto. Nel contratto di finanziamento viene indicato quale prezzo di acquisto il valore di euro 39.400,00, mentre l'importo del credito finanziato è di euro 21.354,80 (in 120 rate per complessivi euro 30.624,00).
E' altrettando pacifico che parte attrice ha formalmente messo in mora il fornitore
F3 Service srl contestando l'inadempimento.
Il diritto alla risoluzione del contratto di credito però sussiste se e solo se con riferimento al contratto di fornitura ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c..
Il diritto alla risoluzione del contratto di credito di cui al primo comma dell'art. 125 quinquies TUB comporta che il contratto di finanziamento può risolversi senza che debba anteriormente essere risolto quello di fornitura.
Una volta avvenuta la messa in mora del fornitore, l'unico elemento da accertare per poter verificare il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento è la non scarsa importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c.
Stante il richiamo alle condizioni di cui all'art. 1455 c.c., occorre verificare se sussista, incidenter tantum, il diritto degli attori opponenti di domandare la pagina 17 di 22 risoluzione del contratto di vendita avuto riguardo sia al profilo di tempestività dell'azione, sia alla configurabilità di un inadempimento “di non scarsa importanza” da parte della 3F service srl alle obbligazioni scaturenti dal contratto di vendita.
E' pacifico che l'impianto fotovoltaico è stato installato nel Dicembre del 2015 ma,
e che gli opponenti hanno provato di aver denunciato i vizi solo nel Gennaio del
2017.
Posto quanto sopra la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento non può essere accolta, in quanto le circostanze emerse all'esito dell'istruttoria non sono tali da giustificare lo scioglimento del contratto di fornitura, secondo il disposto di cui all'art. 1455 c.c., che trova applicazione anche quando, in materia di contratto di vendita, il compratore, come nella specie, lamenti la mancanza della qualità promesse nella cosa venduta ovvero di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, nel qual caso, ai sensi dell'art. 1497 c.c., il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto “secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”.
Gli artt. 1490 e 1492 c.c. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 c.c., vanno dunque interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Si è chiarito che la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo.
-il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento;
-il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia,
pagina 18 di 22 in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto.
Nella specie, è pacifico che la fornitrice ha provveduto alla consegna e alla installazione dell'impianto fotovoltaico oggetto di vendita.
E' altrettanto pacifico che tale impianto è ancora presso l'immobile di parte opponente.
E' pacifico che i cavi al momento del sopralluogo del CTU ing. in sede di Per_4
ATP, erano stati tagliati.
Nessuna prova però è stata data in merito a chi abbia tagliato o meno detti cavi e dunque non vi è prova di poter addebitare detta circostanza al fornitore/installatore, atteso appunto il lasso temporale trascorso tra il momento dell'installazione e il momento dell'esecuzione dell'ATP.
All'opposto è dimostrato che l'impianto funzionava come risulta proprio dal CTU il quale appunto ha constatato che “per la verifica di cui al punto 4), alla presenza degli intervenuti e col pieno accordo degli stessi, il sig. ha sostituito i Pt_6 conduttori tagliati, eseguito i collegamenti corretti con nuovi cavi ed effettuare le prove-tipo come da manuale del costruttore Solar Eclipse. L'Ing. ha poi CP_13 collegato il cavo diagnostica al software-installatore registrando l'assenza di allarmi e corretta lettura dei parametri esterni. Infine, è stato avviato il Solar
Eclipse che si è subito posizionato in modalità carica batterie portando la tensione
a 52V come prescritto."
Trova invece riscontro che la centralina SOLAR ECLIPSE sia stata montata in un luogo non prescritto dal manuale che ne ha dunque compromesso il funzionamento e la durata.
Infatti se nell'intervento di è del 12/07/2016 è così descritto: Controparte_15
"Motivo intervento - Solar SE in blocco (installato ad aprile/maggio) non funzionante da 2 mesi - Lavori eseguiti - Reset Solar SE contattato assistenza
- Note - Solare SE da sostituire." e nelle successiva relazione RETICE srl è datata 29/03/2017 ed è relativa ad un sopralluogo effettuato in data 27/03/2017, si legge che "L'apparecchiatura "SOLAR ECLIPSE" va rimossa dall'attuale posizione perchè non adatta per posta esterna (grado di protezione IP 20) come
pagina 19 di 22 evidenziato nel manuale di installazione al cap. 2 punto 4 ... omissis ... e al cap. 3 punto 2 ... omissis ..." e che "non si riesce a verificare se le batterie del gruppo di accumulo siano ancora in grado di ricaricarsi e mantenere la carica visto il tempo di inattività. Con molta probabilità a seguito dell'esposizione continuativa dell'apparecchiatura all'umidità e probabilmente alla pioggia avvenuta la scorsa primavera/estata la stessa di è danneggiata", è ben vero che in sede di ATP la ha funzionato. Parte_5
Al punto 3.2. del manuale è espressamente indicato che "Il Solare Eclipse è stato progettato per uso esclusivo in interni".
Pare dunque potersi affermare che l'apparecchiatura non Parte_5 funzionassse correttamente per essere stata a contatto con acqua (pioggia) nella primavera/estate 2016, e ciò per un errato posizionamento della stessa.
Vi è corrispondenza da parte di 3F Service srl della problematica relativa al malfunzionamento del sistema di accumulo con allegazione di comunicazione fra la stessa e la in merito agli accumulatori solareclipse (si veda CP_16 doc. 20 parte opponente).
Ora però la diffida di parte oppponente inviata a del Controparte_9
30/01/2017, indica che "Il grave inadempimento è rappresentato dall'inammissibile malfunzionamento dell'impianto sin dalla data dell'installazione, in particolare il rendimento che si è rivelato inferiore di oltre alla metà rispetto a quello promesso al momento della conclusione del contratto e che dovrebbe essere assicurato dall'impianto di potenza pari a ca 6.50 KW, nonchè per
l'inesistente capacità di accumulo delle batterie."
In tale diffida dunque si lamenta:
-un rendimento inferiore a quello promesso;
-l'inesistente capacità di accumulo delle batterie.
Tali doglianze non sono però state provate.
Nè in punto rendimento, nè in punto incapacità di accumulo delle batterie.
E' vero, invece, che la problematica non era quella di una incapacità di accumulo delle batteria, ma di un malfunzionamento del modulo SOLAR ECPLISE.
pagina 20 di 22 Malfunzionamento facilmente risolvibile con la sua sostituzione e posizionamento in altra sede e conforme a quanto indicato nel manuale d'uso.
Raffrontando il valore del sistema venduto da 3F Service per euro 39.400,00, con l'importo del credito finanziato pari a euro 21.354,80 e il costo per sanare i vizi provati pari a euro 4.300,00 così risultanti
-aggiornare gli elaborati as built dell'impianto euro 500,00;
-sistemazione dell'impianto, per riportarlo alle condizioni di funzionalità previste da progetto euro 500,00;
-prevedere oneri di sicurezza per sistemazione dell'impianto euro 1.000,00;
-produrre la documentazione mancante relativa al quadro elettrico, cioè ricertificare lo stesso euro 500,00;
-sostituzione modulo SOLAR ECLIPSE euro 1.800,00. non si ritengo sussistere quesi gravi vizi che integrano la fattispecie prevista dall'art. 125 quinquies TUB legittimante la risoluzione del contratto di finanziamento.
Nè può ridursi il valore del contratto di finanziamento in parte, in quanto non previsto dall'articolo sopra citato.
Infatti la risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile in presenza di un adempimento parziale del contratto di fornitura con oggetto frazionabile.
Nel caso di specie invece l'oggetto del contratto è un sistema un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6,50 KW e batteria d'accumulo di energia - sistema ibrido baxi - acc. Solar eclipse 9.6 e il finanziamento è solo per parte di detto impianto e senza distinzione di valore tra i vari componenti lo stesso.
Ne consegue che la opposizione al decreto ingiuntivo è infondata in fatto e in diritto e andrà rigettata.
SULLE SPESE DI LITE
Le eccezioni di decadenza formulate da parte opposta sono state rigettate, come
è rigettata la domanda di parte attrice.
Ne consegue che le spese di lite stante la reciproca soccombenza vanno integralmente compensate
P.Q.M.
pagina 21 di 22 Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
RESPINGE l'opposizione e CONFERMA in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 344/2023 del 13.04.23 - RG n. 861/2023, emesso il 11.04.23 dal
Tribunale di Rovigo per i motivi sopra indicati.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva come per legge.
Rovigo, 08/04/2025 IL GOP ANTONIO BORTOLUZZI
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROVIGO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. Dott. Antonio
Bortoluzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la presente
SENTENZA definitiva nella causa n. 1179/2023 R.G. promossa da:
nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
e C.F._1
nata a [...] il [...], c.f. Parte_2
C.F._2 entrambi con l'avv. FRANCESCO BERTO contro
PER: società a responsabilità limitata con socio unico, Controparte_1 con sede in Conegliano, via V. Alfieri n. 1, numero di iscrizione al registro delle imprese di Treviso - Belluno e codice fiscale , R.E.A. TV 421645, P.IVA_1 in seguito anche " ), la con sede in Roma, Via CP_1 Controparte_2
Gino Nais 16, in persona del legale rappresentante pro tempore (C.F., P. IVA e
Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ), quale P.IVA_2 mandataria con rappresentanza in forza di procura autenticata nella firma per atto del Notaio di Pordenone del 18/12/2019 (Rep. n. 55730 Persona_1
– Racc. n. 41254) di (breviter Controparte_3
“ ) [società per azioni con unico socio, con sede legale in Controparte_4
Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di pagina 1 di 22 iscrizione nel Registro delle Imprese di Treviso , iscritta all'Albo P.IVA_3 delle Banche al n. 5580 e capogruppo del Gruppo bancario “
[...]
”, aderente al Fondo Controparte_3 Controparte_5
e al Fondo Nazionale di Garanzia, sociale € 71.817.500.000
[...] CP_6 interamente versato], quest'ultima incorporante – a seguito di atto del Notaio
di Conegliano del 26 ottobre 2020, rep. n. 54597/30824, Persona_2 registrato a Treviso il 26 ottobre 2020 n. 29243 serie 1T – la “ Controparte_7
[già avente sede in Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, codice
[...] fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Treviso n. , P.IVA_4 quest'ultima, a propria volta, mandataria con rappresentanza di
[...]
giusta procura autenticata nella firma per atto a rogito del Notaio CP_1 di Milano del 9/12/2019 (Rep. n. 28365 - Racc. n. 12029, Persona_3 registrato a Milano il 9/12/2019 al n. 50268 serie 1T), con gli avv.ti FEDERICA ORONZO e ALBERTO ORONZO
* * *
Conclusioni
Per l'attore/opponente e per la convenuta/opposta: come da verbale dell'odierna udienza;
MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal redigere lo svolgimento del processo;
ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem;
osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata;
che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-
pagina 2 di 22 giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante, si espone:
-in data 28/04/2023 veniva notificato a e il Parte_1 CP_8 decreto ingiuntivo 344/2023 del 13/04/2023 nel ricorso 861/2023 RG, promosso da quale mandataria con rappresentanza di Parte_3 Parte_4
a sua volta mandataria con rappresentanza di per il
[...] Controparte_1 pagamento della somma di euro 21.467,90 oltre interessi e spese legali liquidate;
-la convenuta-opposta in ricorso esponeva che ha Parte_1 intrattenuto con il rapporto di finanziamento 5871856200 Controparte_9 del 15/10/2015 per un importo di uero 30.624,00 da restituire in 120 rate mensili di cui 119 di euro 252,00 e una di euro 279,00 secondo le condizioni contrattate e delineate nel piano di ammortamento;
sottoscriveva il contratto quale coobligata;
CP_8
-gli attori-opponenti si rendevano morosi nel pagamento per la somma portata e richiesta in ricorso per decreto ingiuntivo;
acquistava pro soluto i crediti di titolarità di CP_10 Controparte_9 compreso quello vantato nei confronti di e;
Parte_1 CP_8
-gli attori-opponenti sostengono che il decreto ingiuntivo è ingiusto e ingiustificatamente gravatorio per l'inesistenza del credito perchè:
-a-il contratto di finanziamento sopra indicato posto all'origine del credito azionato è caratterizzato dal suo collegamento negoziale con il contratto di fornitura "casa efficiente" sottoscritto il 15.10.1025 con la società 3F service srl, avente ad oggetto un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6,50 KW e batteria d'accumulo d'energia - sistema ibrido baxi - acc. Solar ecplise 9.6. Nella sezione riservata alle caratteristiche del bene/servizio finanziato, il contratto di finanziamento riporta la descrizione della fornitura e i dati di 3F service srl. La banca è stata informata sull'avvio delle opere. La installazione dell'impianto avveniva per scopi privati e non per fini professionali e a a Parte_1 mente dell'art. 3 del codice del consumo deve essere riconosciuto lo status di consumatore, mentre coniuge, ha solo prestato la propria Parte_2 garanzia ed il rapporto è solo accessorio a quello del marito;
pagina 3 di 22 -b-la 3F service srl ha iniziato l'installazione dell'impianto nel dicembre 2015. Ad opera ultimata l'impianto ha manifestato un rendimento mutevole, instabile e con assenza della capacità di accumulo da parte delle batterie. Le richieste di intervento sono rimaste inascoltate da 3F service srl. Solo in data 12/07/2016 è stato inviato un tecnico della G.W.C. SRL che ha effettuato un sopralluogo rilevando che "Solar SE in blocco (installata ad aprile (maggio) non funzionante da 2 mesi - Lavori eseguiti: reset Solar Eclipse contratto assistenza -
Note: Solare Eclipse da sostituire. L'apparecchiatura SOLAR ECLIPSE è stata collocata all'esterno contrariamente a quanto previsto dal manuale di installazione. Dop l'invito ad adempiere 3F Service srl ha ammesso l'esistenza di vizi del sistema di accumulo impegnandosi a una "soluzione risolutiva entro questa settimana", senza però eseguire alcun intervento. Parte_1 contestava l'inadempimento a 3F service srl e comunicava la volontà di risolvere il contratto.
-c-veniva svolto un ATP notificato tanto a 3F service srl che a , Controparte_9 portante il numero 1772/2017 di RG del Tribunale di Rovigo. Si costituivano 3F service srl e P800 srl, mentre e Controparte_9 Controparte_11 rimanevano contumaci. In tale ATP il CTU ha accertato che il generatore fotovoltaico ha una potenza di 6,00 kWp anzichè di 6,50 come indicato nel preventivo del contratto;
che tutti i collegamenti ingresso-uscita al Solar Eclipse erano stati tagliati e mancava la corrispondenza tra le indicazioni sezionatori sull'involucro esterno del quadro e le stringhe collegate;
che un selezionatore era stato proprio tolto dal quadro;
che tutti i convenuti hanno concordato sulla necessità di spostare l'apparecchiatura in luogo adeguato, essendo la stessa in classe IP20, ora esposta agli agenti atmosferici;
che non è stato possibile verificare la scelta corretta dell'inverter relativamente alla massima potenza prodotta dal campo fotovoltaico in mancanza di schemi elettrici;
che non sono presenti i due elaborati obbligatori 1. Schema elettrico del quadro generale, 2.
Schema topografico con individuazione e posizionamento dei pannelli costituenti le stringhe” inoltre la carenza “induce anche a dubitare che durante la realizzazione vi sia stata la necessaria diligenza nel seguire l'ordine di pagina 4 di 22 connessione delle stringhe all'inverter e alla centralina “solar eclipse”; che mancavano la targhetta identificativa CE sul quadro elettrico generale e l'idonea etichettatura di cavi e inverter per l'identificazione delle stringhe e degli inverter rispetto allo schema unifilare di progetto. Pertanto il CTU riteneva che occorresse aggiornare gli elaborati as built dell'impianto; sistemare l'impianto per riportarlo alle condizioni di funzionalità previste da progetto;
produrre la documentazione mancante relativa al quadro elettrico, cioè ricertificare lo stesso per un costo di di
€ 2.500,00; ed ancora sostituire la centralina Solar Eclipse per un costo di €
1.800,00; sostituire le batterie per un costo di € 4.390,00; rimborsare la spesa sostenuta per mancata produzione di energia per un costo di € 4.092,00. Ha sommato complessivamente € 12.782,00 oltre oneri di legge, da addebitare alla parte convenuta 3F service s.r.l. Il procedimento per A.T.P. RG n. 1772/2017 ha poi generato le seguenti spese: fatt. pro-forma 05.11.18 CTU dr. ing. Persona_4 di € 1.234,96; fatt. n. 151/2018 CTP Re.t.i.c.e. s.r.l. di € 1.198,04; fatt. n.
8/2019 avv. F. Berto di € 1.357,62. Che senza il sistema di accumulo l'impianto non può svolgere la funzione per cui è stato acquistato vale a dire coprire il fabbisogno per l'intera giornata e assicurare un'entrata attraverso la cessione dell'energia elettrica non utilizzata.
-d-che l'inadempimento è grave tale da comportare le richiesta di risoluzione perchè oltre al valore monetario della fornitura viziata, va tenuto conto che l'impianto, privato del sistema di accumulo, svolge esclusivamente la sola funzione di procurare la copertura dell'energia durante il giorno e in presenza del necessario irraggiamento solare, quando invece doveva rappresentare un sistema di distribuzione/regolazione che consentiva di “sfruttare tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico di rete. Esso infatti accumula l'energia elettrica prodotta in eccesso dai moduli fotovoltaici ancor prima che essa giunga all'inverter, caricando batterie comuni di qualsiasi tipo (piombo, gel, litio, ecc.) direttamente in corrente continua, per poi riutilizzarla quando serve (di notte o nei momenti di scarso irraggiamento solare) facendo funzionare l'inverter di rete comportandosi come un pannello “irraggiato dal sole” (pag. 11 CTU). Perciò, può affermarsi che l'inadempimento di 3F service s.r.l. ha inciso in misura decisiva nell'economia pagina 5 di 22 complessiva del rapporto di fornitura, poiché l'opera realizzata non permette di soddisfare le necessità quotidiane di energia che dovrà continuare ad essere pagata arrecando un pregiudizio destinato a crescere nel tempo, né consente l'ammortamento dell'impianto. L'inadempimento di 3F service srl è caratterizzato da assoluta mancanza di buona fede perchè era a conoscenza dei vizi di cui era affetta la fornitura e li ha taciuti al proprio cliente, inoltre ha anche tranciato i collegamenti fra i vari componenti dell'impianto sempre all'insaputa del cliente e ha posizionato l'apparecchiatore all'esterno contravvenendo alla Parte_5 indicazioni del manuale del prodotto. Gli attori-opponenti sempre in tema di gravità dell'inadempimento hanno dedotto che "Per chi ha un impianto fotovoltaico, il regime di cessione e prelievo dalla rete, noto come scambio sul posto, non è economicamente vantaggioso. L'energia ceduta alla rete ha, infatti, un prezzo più basso dell'energia acquistata. I pannelli fotovoltaici, a livello di consumo casalingo, vanno a coprire solo parzialmente l'energia richiesta per coprire il fabbisogno della casa e non sostituiscono totalmente il prelievo dalla rete. Per innalzare la quota di autoconsumo, ottimizzando il bilancio energetico familiare, l'unica soluzione è proprio un impianto con accumulo. Attraverso un sistema di storage diventa possibile accumulare l'energia che si produce “a km zero” per utilizzarla solo quando serve. E' possibile così raggiungere una quota significativamente più alta di energia prodotta e consumata direttamente nell'abitazione. Per quanto riguarda l'autoconsumo, un semplice impianto fotovoltaico può permettere di produrre circa il 35% dell'energia che serve alla casa. Con un accumulatore è possibile, invece, raggiungere una quota che può arrivare fino al 80% (https://senec.com/it/blog/sistemi-di-accumulo-fotovoltaico).
Per questa ragione, il sistema di storage rappresenta la parte prevalente della fornitura che avrebbe consentito di recuperare l'intero costo dell'impianto nel corso degli anni."
-e-che secondo l'art. 125 quinquies TUB il consumatore che conclude un contratto di credito collegato all'acquisto di un bene o un servizio ha diritto alla risoluzione del contratto di credito se la fornitura è viziata da un grave inadempimento del fornitore, con obbligo della finanziaria di rimborsare al consumatore le rate del pagina 6 di 22 prestito già pagate e liberazione del consumatore dall'obbligo di rimborsare l'importo già versato dalla banca al fornitore.
-f-che il debitore ceduto può opporre al cessionario le eccezioni opponibili al cedente sia quelle concernenti la validità dell'originario rapporto sia quelle dirette a far valere l'estinzione del credito;
che tra l'altro l'art. 125 quinquies del D. Lgs.
385/1993 dispone che: "I diritti previsti dal presente articolo possono essere fatti valere anche nei confronti del terzo al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito";
Si costituiva la quale contestava i motivi di opposizione al Controparte_2 decreto ingiuntivo chiedendone il rigetto integrale.
A detta di parte convenuta-opposta infatti:
-la 3F service srl è una mera società commerciale che appalta a terzi l'installazione degli impianti che vengono commercializzati da e CP_12 prodotti da P800 SRL;
-le opere di intallazione nel caso di specie sono state delegate alla CP_11
[...]
-l'impianto fotovoltaico in oggetto è stata installato a dicembre 2015;
-solo a gennaio 2017 sono stati denunciati i vizi;
-che pertanto è trascorso un anno dall'avvenuta fornitura e alcun inadempimento può essere eccepito a e alla odierna cessionaria Controparte_9 CP_1
[...]
-che dalla documentazione versata in atti da parte opponente sembra all'opposto che l'impianto fotovoltaico sia stato correttamente installato;
-che il fatto che al momento del sopralluogo del CTU i cavi fossero stati tagliati non può essere addebitato a 3F Service srl, visto che dall'installazione al sopralluogo sono passati ben due anni e mezzo;
-che la ratio legis dell'art. 125-quinquies TUB è quella di liberare il consumatore nel caso di inadempimento di non scarsa importanta del fornitore;
-che nel caso in oggetto non vi è alcun dato da cui emerga con assoluta chiarezza l'inadempimento del fornitore;
-che dalla stessa CTU emerge che l'impianto è funzionante ed infatti il CTU riporta pagina 7 di 22 che “per la verifica di cui al punto 4), alla presenza degli intervenuti e col pieno accordo degli stessi, il sig. ha sostituito i conduttori tagliati, eseguito i Pt_6 collegamenti corretti con nuovi cavi ed effettuare le prove-tipo come da manuale del costruttore Solar Eclipse. L'Ing. ha poi collegato il cavo diagnostica al CP_13 software-installatore registrando l'assenza di allarmi e corretta lettura dei parametri esterni. Infine è stato avviato il Solar Eclipse che si è subito posizionato in modalità carica batterie portando la tensione a 52V come prescritto."
-inoltre il CTU ha dato atto che "non è stata fatta alcuna quantificazione circa il mancato risparmio sul consumo di energia elettrica a partire dal giorno di allacciamento perché non richiesta e perché il sottoscritto CTU non dispone di elementi attendibili per una precisa valutazione”
-che gli agenti atmosferici e le intemperie avrebbero potuto influire sul funzionamento dell'impianto;
-che ammesso e non concesso l'inadempimento lo stesso non può definirsi grave ex art. 1455 c.c.;
-che gli attori-opponenti non hanno chiamato in causa il terzo 3F Service srl, nè prima hanno chiesto la risoluzione del contratto sottoscritto con CP_9
;
[...]
-che è onere di parte opponente, provare l'inadempimento di non scarsa importanza;
-che può dirsi provato solo un malfunzionamento dell'impianto che avrebbe potuto essere facilmente ripristinato;
-che al più la carenza dell'impianto poteva essere ripristinata a seguito di interventi dal costo di euro 2.500,00 come accertato dal CTU;
*
Le parti depositavano le memorie ex art. 171 ter c.p.c., ed il giudice all'esito dell'udienza del 17.04.2024, emetteva ordinanza con la quale, non concedeva la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto essendo la causa di rapida soluzione. Rigettava le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto la causa è prettamente documentale atteso anche quanto indicato nel CTU nell'elaborato depositato da parte del ricorrente e fissava udienza al 10.12.2024
pagina 8 di 22 per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c., concedendo termine per il deposito di note conclusive contenti la precisazione delle conclusioni
Con le note conclusive così le parti precisavano le conclusioni
Parte Opponente
Nel merito:
- In via principale, considerato che la convenuta opposta non ha fornito la prova delle cessioni del credito azionato in giudizio e della sua inclusione nei relativi atti
(cessione da a con avviso pubblicato in Controparte_9 Controparte_10
Gazzetta Uff. del 03.05.2018, Parte Seconda n. 51 e cessione da Controparte_10
a con avviso pubblicato in Gazzetta Uff. del 30.11.2019, Controparte_1
Parte Seconda n. 141) e perciò della reale legittimazione sostanziale ad esigerlo, dichiarare il difetto di titolarità del credito azionato in capo a CP_1
e alla medesima, revocare il decreto opposto e respingere la domanda di
[...] pagamento proposta nei confronti dei sigg. e . Parte_1 Parte_2
- In via subordinata, resa ogni necessaria o opportuna pronuncia di accertamento, rigettata ogni contraria istanza, accertato e dichiarato il diritto degli opponenti alla risoluzione del contratto di finanziamento oggetto di giudizio (n. 5871856200 del 15/10/2015 per l'inadempimento del fornitore da ritenersi CP_9 grave ai sensi dell'art. 1455 c.c., in applicazione dell'art. 125 quinquies T.U.B. e tenuto conto degli effetti nei confronti del soggetto cessionario del credito, revocare il Decr. Ing. n. 344/2023 del 13.04.23 - RG n. 861/2023 opposto e mandare assolti i sigg. , quale obbligato principale, e Parte_1 Pt_2
, in qualità di coobbligata, dalle domande proposte nei loro confronti in
[...] quanto non sono debitori della somma ingiunta né di altra somma, per i motivi esposti in atti, ovvero per le ragioni che il Giudice riterrà di giustizia.
- In ulteriore via subordinata, in applicazione dell'art. 125 quinquies T.U.B. e tenuto conto degli effetti nei confronti del soggetto cessionario del credito, accertare e dichiarare il diritto degli opponenti alla risoluzione parziale del contratto di finanziamento oggetto di giudizio (n. 5871856200 del 15/10/2015
) per un valore corrispondente al danno arrecato al sig. CP_9 Pt_1 quantificato dal C.T.U. in € 12.782,00, oltre all'importo di € 1.911,80 (Iva) e così
pagina 9 di 22 per l'ammontare complessivo di € 14.693,80, oppure, se questo non fosse ritenuto possibile o ammissibile, per un valore corrispondente a quello della fornitura viziata (€ 10.200,00 - fattura n. 462/2015 all. 9); conseguentemente revocare il Decr. Ing. n. 344/2023 del 13.04.23 - RG n. 861/2023 opposto e mandare assolti in egual misura i sigg. , quale obbligato Parte_1 principale, e , in qualità di coobbligata, dalle domande proposte nei Parte_2 loro confronti in quanto non sono debitori della somma ingiunta, per i fatti accertati in corso di causa e i motivi esposti in atti, ovvero per le ragioni che il
Giudice riterrà di giustizia.
In via istruttoria, si chiede:
a) l'acquisizione del fascicolo relativo all'accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c. - r.g. n. 1772/2017 del Tribunale di Rovigo (v. all. 22, 23,
24, 25, 26) e l'ammissione quale mezzo di prova nel presente giudizio, peraltro già materialmente acquisito (Cass. n. 6591/2016) dal Giudice riportandone parte del contenuto nell'Ordinanza 23.06.2024;
b) l'ammissione della prova per testi sui capitoli contenuti nella memoria istruttoria ex art. 171-ter, comma 1, n. 2), c.p.c. del 31.10.23, da intendersi in questo atto integralmente trascritti, con i testi ivi indicati;
c) l'ammissione di una C.T.U. al fine di accertare che l'impianto oggetto di finanziamento è in grado di fornire meno del 50% dell'energia necessaria all'abitazione del sig. secondo il quesito descritto nella memoria ex art. Pt_1
171-ter, comma 1, n. 2), c.p.c. del 31.10.23
Parte Opposta
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, ragione ed eccezione:
- In via preliminare: accertare che l'opposizione non è fondata su prova scritta e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- Nel merito: rigettare l'opposizione proposta in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
pagina 10 di 22 - In via istruttoria: rigettare la richiesta di acquisizione degli atti del procedimento di cui al n. R.G. 1772/17 per i motivi su esplicitati.
- sempre in via istruttoria: rigettare la richiesta di prova per testi per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre IVA e CPA.
Chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
***
IN MERITO ALLA ECCEZIONE DI LEGITTIMAZIONE DI PARTE
OPPOSTA
L'eccezione formulata da parte attrice-opponente è tardiva.
In sede di opposizione parte attrice-opponente nulla ha eccepito al riguardo.
Anche quanto indicato a pag. 11 dell'atto di opposizione "Gli opponenti non dispongono di alcuna documentazione sugli atti di cessione e sull'inclusione del credito per cui si agisce nelle operazioni di cartolarizzazione e cessione di credito citate nel ricorso per decreto ingiuntivo" è in realtà riferito alle punto 6) dell'opposizione in tema di "Eccezioni opponibili al cessionario del credito".
Ma alcuna conclusione sul punto è stata formulata, tanto che proprio nel merito è stata richiesta la risoluzione del contratto di finanziamento, domanda che in via principale appare del tutto dissonante con una esperita e concreta eccezione di legittimazione attiva in capo ad nella richiesta di emissione del decreto CP_2 ingiuntivo.
Ne consegue che la stessa è tardivamente sollevata e pertanto da rigettarsi, altrimenti dovendosi ritenere compromesso il diritto di difesa di parte convenuta.
sulla potenza dell'impianto
Parte attrice sostiene che 3F Service srl sarebbe gravemente inadempiente anche perchè nel preventivo-proposta di contratto del 15/10/2015 è indicata la potenza di 6,5.
Il CTU ing. nell'ATP ha accertato che l'impianto ha una potenza di 6 kW. Per_4
Ma nelle fatture di vendita 461/2015 e 463/2015 è scritto "potenza pari a circa
6,50 KW" e nella domanda di connessione per impianti di produzioni rivolta ad pagina 11 di 22 di data 03/12/2015 (doc. 7 di parte attrice) è dichiarato che l'impianto è di CP_14
6kW (si veda pag. 3 di 8 di tale allegato).
Ne consegue che alcun inadempimento è stato provato sul punto perchè risulta documentalmente provato che parte attrice ha accettato un impianto per 6 kW.
Anche in sede di ricorso per ATP le odierni parti attrici-opponenti hanno dedotto che "L'impianto, ad installazione ultimata, ha manifestato un rendimento mutevole e instabile e la completa assenza della capacità di accumulo da parte delle batterie".
In detto ricorso ha sostenuto che "la ditta 3F Service srl ha fornito e installato la batteria d'accumulo di energia E.E.S. FIAMM Solar SE, per il corrispettivo di €
10.200,00 ... omissis ... senza creare conduttori di collegamento all'MPPT
(ingresso inverter)".
Dalla relazione del CTU ing. si evidenzia come lo stesso ricordi che Per_4
"abbiamo due tipologie di sistemi di accumulo per fotovoltaico:
-inverter con accumulo: l'accumulatore, solitamente al litio, viene assemblato nello stesso corpo dell'inverter, occupando pochissimo spazio. L'impatto è minimo, si in termi estetici che in termini di opere di adeguamento;
-pacco batterie esterno: questa soluzione è tipicamente adottata quanto di fa un uso di accumulatori al Piombo-Gel o comunque si utilizzano sistemi di accumulo più economici ma molto ingombranti e che richiedono spazio e complessi interventi di installazione."
Il CTU ha descritto poi il generatore fotovoltaico installato come composto da 26 moduli di silicio policristannilo da 250Wp con una potenza complessiva di 6,00
kWp.
Ha inoltre descritto il sistema di conversione e distribuzione come "costituito da 1 convertitore stativo DC/AV monofase della ditta GROWATT da 6,00 kW. L'inverter dell'impianto è stato installato all'esterno dell'edificio ospitante il campo fotovoltaico in corrispondenza del contatore Enel di produzione. Il sistema di distribuzione/regolazione è costituito dall'apparecchiatura Solar Eclipse che è un
pagina 12 di 22 sistema intelligente per sfruttare tutta l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico di rete".
Tale apparecchiatura "accumula l'energia eletrica prodotta in eccesso dai moduli fotovoltaici ancor prima che essa giunga all'inverter, caricando batterie comuni di qualsiasi tipo (piombo, gel, litio, ecc.) direttamente in corrente continua, per poi riutilizarla quando serve (di notte o nei momento di scarso irragggiamento solare) facendo funzionare l'inverter di rete comportandosi come un "pannello irragiato dal sole"".
Secondo il CTU le operazioni di collaudo sono state eseguite molto affrettatamente.
Al momento del sopralluogo il CTU ha riscontrato che le batterie FIAMM erano scariche, i fusibili sul lato alimentazione batterie fuori servizio (saltati) e di amperaggio di gran lunga inferiore ai valori prescritti e di tipo errato;
tutti i collegamenti ingresso-uscita al Solar Eclipse erano stati tagliati, mancava la corrispondenza tra le indicazioni sezionatori sull'involucro esterno del quadro e le stringhe collegate;
un sezionatore era stato proprio fisicamente tolto dal quadro.
Si legge ancora che "Per la verifica del punto 4) alla presenza degli intervenuti e col pieno accordo degli stessi, il sig. ha sostituito i conduttori tagliati, Pt_7 eseguiti i collegamenti corretti con nuovi cavi ed effettuate le prove-tipo come da manuale costruttore Solar Eclipse.
L'ing. ha poi collegato il cavo diagnostica al software-installatore CP_13 registrando l'assenza di allarmi e corretta lettura dei parametri esterni. Infine è stato avviato il Solare Eclipse che si è subito posizionato in modalità "carica- batterie" portando la tensione a 52V come prescritto".
IL CTU quantificava i costi per "togliere i vizi lamentati e ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto" in euro 2.500,00 così risultanti:
-aggiornare gli elaborati as built dell'impianto euro 500,00;
-sistemazione dell'impianto, per riportarlo alle condizioni di funzionalità previste da progetto euro 500,00;
-prevedere oneri di sicurezza per sistemazione dell'impianto euro 1.000,00;
pagina 13 di 22 -produrre la documentazione mancante relativa al quadro elettrico, cioè ricertificare lo stesso euro 500,00.
Per quanto atteneva l'ulteriore vizio lamentato affermava che "L'onere per la sostituzione della pompa di ricircolo caldaia si ritiene ricompreso nei costi di manutenzione ordinaria e pertanto non liquidabile".
A seguito delle osservazioni il CTU però aggiungeva euro 1.800,00 per la sostituzione della centralina Solar Eclipse;
euro 4.390,00 per la sostituzione delle batterie;
euro 4.092,00 quale mancata produzione.
In atti non risultano le osservazioni di parte ricorrente alla bozza di CTU e pertanto non si riesce a comprendere per quali motivi il CTU ha modificato le proprie conclusioni.
In ogni caso, alla luce della CTU però si può ben osservare come le batterie era funzionanti e che alcuna prova tecnica relativa alla loro necessaria sostituzione sia stata effettuata. Non risulta alcuna prova relativa alla eventuale perdita di capacità di immazzinaggio di energia, dipesa dal preteso e presunto mancato utilizzo, diversa da quella prevista dalla casa costruttrice.
Anche in relazione alla pretesa mancata produzione, non appare che la stessa sia stata fatta con un conteggio tecnico, ma sulla scorta di dati presunti.
Ed infatti nel corpo della CTU si legge anche che "non è stata fatta alcuna quantificazione circa il mancato risparmio sul consumo di energia elettrica a partire dal giorno di allacciamento perché non richiesta e perché il CTU non dispone di elementi attendibili per una precisa valutazione”.
Pertanto in merito alle voci "sostituzione batteria" e "mancata produzione" non si ritiene di condividere quanto indicato dal CTU in risposta alle osservazioni, anche perchè, non si riesce a comprendere, leggendo la CTU dimessa, i motivi della modifica delle conclusioni del CTU.
Per il resto si condivide quanto esposto ed affermato in CTU, anche in merito alla sostituzione del modulo SOLAR ECLIPSE.
In tema di vendita, le azioni volte a far valere i vizi redibitori e mancanza di qualità sono soggette ai termini di decadenza e di prescrizione di cui agli artt.
pagina 14 di 22 1490 e 1497 c.c., nonché, nell'ipotesi di acquisto di beni di consumo, a quelli più favorevoli per l'acquirente, previsti dall'art. 132 del codice del consumo che al comma secondo prevede che “2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall'articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto o lo ha occultato”.
La disposizione da ultimo richiamata appare applicabile anche nel caso in esame, tanto più che anche i vizi derivanti dall'imperfetta installazione del bene rientrano fra i difetti di conformità secondo la previsione dell'art. 129, comma 5 del codice del consumo che definisce tali anche i difetti derivanti dall'imperfetta installazione del bene di consumo allorché, come nella specie, l'installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore o sotto la sua responsabilità.
Inoltre, si è evidenziato, in casi analoghi a quello per cui è causa, che la disposizione speciale di cui all'art. 125 quinquies del TUB deve essere raccordata con le norme dettate dal codice del consumo in tema di decadenza del consumatore dal diritto a domandare la risoluzione del contratto di vendita, non potendo considerarsi la stessa avulsa dall'impianto sistematico a cui fa riferimento, anche perché, altrimenti si conseguirebbe un risultato elusivo della previsione normativa, rendendo suscettibile di risoluzione il contratto di finanziamento a valle pur nella impossibilità di risolvere quello di fornitura a monte per l'inutile decorso dei termini per la denuncia o dei termini di prescrizione.
Orbene, a fronte della tempestiva eccezione di decadenza sollevata dalla odierna parte opposta, gli opponenti hanno allegato che, nel caso in esame, considerata la natura dei vizi denunciati e dell'inadempimento della società fornitrice, alcuna decadenza può essergli validamente eccepita.
Come ha ben evidenziato parte attrice-opponente il sig. è venuto a Pt_1 conoscenza dei vizi specifici di cui era affetto l'impianto solo per mezzo del procedimento per A.T.P.
pagina 15 di 22 Sul punto, la S.C. ha statuito: “il termine per la relativa denuncia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti, e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno” (Cass. civ.
31.01.2018, n. 2436; Cass. civ. Ordin. 17/10/2017, n. 24486; Cass. civ. Sent.,
22/02/2010), perciò la sua denuncia è in ogni caso tempestiva, tanto più osservando che il procedimento di ATP è stato svolto in contraddittorio con
(rimasta contumace per scelta). Controparte_9
Ed ancora le opere di installazione dell'impianto sono iniziate “ nel Dicembre del
2015” perciò alla data di notifica del ricorso per A.T.P. era maturato un tempo inferiore al periodo di 2 anni prescritto dal Codice del Consumo.
Si rigetta pertanto l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta opposta.
9 delle condizioni generali - conseguenze - vessatorietà
Per espressa previsione pattizia contenuta nell'articolo 9 delle condizioni contrattuali sottoscritte in occasione del finanziamento "in caso di inadempimento da parte dell'operatore commerciale nella fornitura del bene o del servizio individuata nal modulo Richiesta di finanziamento, il cliente ha diritto alla risoluzione del presente contratto, qualora sussistano le seguenti condizioni: a) il cliente abbia inviato all'operatore commerciale formale lettera di messa in mora informando contestualmente la ... omissis ... tale comunicazione dovrà CP_3 essere inviata all'ufficio reclami della banca all'indirizzo riportato al successivo art.
13); b) ai sensi dell'art. 1455 c.c, l'inadempimento da parte dell'operatore commerciale relativamente al contratto di fornitura del summenzionato bene o servizio non abbia scarsa importanza avuto riguardo all'interesse del cliente. A tal riguardo il cliente, a tutela della posizione creditizia della banca, dovrà dare pronta comunicazione a quest'ultima qualora intervenissero nuovi accordi tra il cliente e l'operatore commerciale ... omissis ... contratto di fornitura rispetto al quale la resta terza estranea". CP_3
pagina 16 di 22 E' pacifico che non è stato provato da parte attrice l'invio di alcuna tempestiva comunicazione a "all'uffcio reclami della banca all'indirizzo Parte_8 riportato al successivo art. 13)".
Ma non si tratta certo di un inadempimento che comporta l'impossibilità da parte del finanziato di eccepire vizi della fornitura tali da comportare la risoluzione del contratto ex art. 125 quinquies TUB.
Nel caso affermativo, si tratterebbe di una clausola vessatoria perchè sancirebbe a carico del consumatore decadenze e limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, in contrasto con l'art. 125 quinquies TUB.
125 quinquies TUB
Non vi è dubbio alcuno che il contratto di finanziamento è collegato con il contratto di VENDITA dell'impianto di di 3F service srl.
Infatti è pacifico che il contratto di finanziamento era destinato in via esclusiva all'acquisto dell'impianto fotovoltaico.
Risulta altresì che il finanziamento è stato effettuato solo per una parte del valore dell'impianto. Nel contratto di finanziamento viene indicato quale prezzo di acquisto il valore di euro 39.400,00, mentre l'importo del credito finanziato è di euro 21.354,80 (in 120 rate per complessivi euro 30.624,00).
E' altrettando pacifico che parte attrice ha formalmente messo in mora il fornitore
F3 Service srl contestando l'inadempimento.
Il diritto alla risoluzione del contratto di credito però sussiste se e solo se con riferimento al contratto di fornitura ricorrono le condizioni di cui all'art. 1455 c.c..
Il diritto alla risoluzione del contratto di credito di cui al primo comma dell'art. 125 quinquies TUB comporta che il contratto di finanziamento può risolversi senza che debba anteriormente essere risolto quello di fornitura.
Una volta avvenuta la messa in mora del fornitore, l'unico elemento da accertare per poter verificare il diritto alla risoluzione del contratto di finanziamento è la non scarsa importanza dell'inadempimento di cui all'art. 1455 c.c.
Stante il richiamo alle condizioni di cui all'art. 1455 c.c., occorre verificare se sussista, incidenter tantum, il diritto degli attori opponenti di domandare la pagina 17 di 22 risoluzione del contratto di vendita avuto riguardo sia al profilo di tempestività dell'azione, sia alla configurabilità di un inadempimento “di non scarsa importanza” da parte della 3F service srl alle obbligazioni scaturenti dal contratto di vendita.
E' pacifico che l'impianto fotovoltaico è stato installato nel Dicembre del 2015 ma,
e che gli opponenti hanno provato di aver denunciato i vizi solo nel Gennaio del
2017.
Posto quanto sopra la domanda di risoluzione del contratto di finanziamento non può essere accolta, in quanto le circostanze emerse all'esito dell'istruttoria non sono tali da giustificare lo scioglimento del contratto di fornitura, secondo il disposto di cui all'art. 1455 c.c., che trova applicazione anche quando, in materia di contratto di vendita, il compratore, come nella specie, lamenti la mancanza della qualità promesse nella cosa venduta ovvero di quelle essenziali per l'uso a cui è destinata, nel qual caso, ai sensi dell'art. 1497 c.c., il compratore ha diritto di ottenere la risoluzione del contratto “secondo le disposizioni generali sulla risoluzione per l'inadempimento, purché il difetto di qualità ecceda i limiti di tolleranza stabiliti dagli usi”.
Gli artt. 1490 e 1492 c.c. in tema di azione redibitoria, al pari dell'art. 1497 c.c., vanno dunque interpretati con riferimento al principio generale sancito dall'art. 1455 c.c. con la conseguenza che l'esercizio dell'azione è legittimato soltanto da vizi concretanti un inadempimento di non scarsa importanza, i quali non sono distinti in base a ragioni strutturali, ma solo in funzione della loro capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore, secondo un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Si è chiarito che la valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione si fonda su un criterio oggettivo e su un criterio soggettivo.
-il primo ha riguardo all'entità oggettiva dell'inadempimento;
-il secondo, invece, tenendo in considerazione l'interesse che la parte creditrice intende realizzare con il contratto, dà rilievo alle modalità e alle circostanze dello svolgimento concreto del rapporto al fine di verificare se l'inadempimento abbia,
pagina 18 di 22 in concreto, generato un'alterazione notevole dell'equilibrio e della complessiva economia del contratto.
Nella specie, è pacifico che la fornitrice ha provveduto alla consegna e alla installazione dell'impianto fotovoltaico oggetto di vendita.
E' altrettanto pacifico che tale impianto è ancora presso l'immobile di parte opponente.
E' pacifico che i cavi al momento del sopralluogo del CTU ing. in sede di Per_4
ATP, erano stati tagliati.
Nessuna prova però è stata data in merito a chi abbia tagliato o meno detti cavi e dunque non vi è prova di poter addebitare detta circostanza al fornitore/installatore, atteso appunto il lasso temporale trascorso tra il momento dell'installazione e il momento dell'esecuzione dell'ATP.
All'opposto è dimostrato che l'impianto funzionava come risulta proprio dal CTU il quale appunto ha constatato che “per la verifica di cui al punto 4), alla presenza degli intervenuti e col pieno accordo degli stessi, il sig. ha sostituito i Pt_6 conduttori tagliati, eseguito i collegamenti corretti con nuovi cavi ed effettuare le prove-tipo come da manuale del costruttore Solar Eclipse. L'Ing. ha poi CP_13 collegato il cavo diagnostica al software-installatore registrando l'assenza di allarmi e corretta lettura dei parametri esterni. Infine, è stato avviato il Solar
Eclipse che si è subito posizionato in modalità carica batterie portando la tensione
a 52V come prescritto."
Trova invece riscontro che la centralina SOLAR ECLIPSE sia stata montata in un luogo non prescritto dal manuale che ne ha dunque compromesso il funzionamento e la durata.
Infatti se nell'intervento di è del 12/07/2016 è così descritto: Controparte_15
"Motivo intervento - Solar SE in blocco (installato ad aprile/maggio) non funzionante da 2 mesi - Lavori eseguiti - Reset Solar SE contattato assistenza
- Note - Solare SE da sostituire." e nelle successiva relazione RETICE srl è datata 29/03/2017 ed è relativa ad un sopralluogo effettuato in data 27/03/2017, si legge che "L'apparecchiatura "SOLAR ECLIPSE" va rimossa dall'attuale posizione perchè non adatta per posta esterna (grado di protezione IP 20) come
pagina 19 di 22 evidenziato nel manuale di installazione al cap. 2 punto 4 ... omissis ... e al cap. 3 punto 2 ... omissis ..." e che "non si riesce a verificare se le batterie del gruppo di accumulo siano ancora in grado di ricaricarsi e mantenere la carica visto il tempo di inattività. Con molta probabilità a seguito dell'esposizione continuativa dell'apparecchiatura all'umidità e probabilmente alla pioggia avvenuta la scorsa primavera/estata la stessa di è danneggiata", è ben vero che in sede di ATP la ha funzionato. Parte_5
Al punto 3.2. del manuale è espressamente indicato che "Il Solare Eclipse è stato progettato per uso esclusivo in interni".
Pare dunque potersi affermare che l'apparecchiatura non Parte_5 funzionassse correttamente per essere stata a contatto con acqua (pioggia) nella primavera/estate 2016, e ciò per un errato posizionamento della stessa.
Vi è corrispondenza da parte di 3F Service srl della problematica relativa al malfunzionamento del sistema di accumulo con allegazione di comunicazione fra la stessa e la in merito agli accumulatori solareclipse (si veda CP_16 doc. 20 parte opponente).
Ora però la diffida di parte oppponente inviata a del Controparte_9
30/01/2017, indica che "Il grave inadempimento è rappresentato dall'inammissibile malfunzionamento dell'impianto sin dalla data dell'installazione, in particolare il rendimento che si è rivelato inferiore di oltre alla metà rispetto a quello promesso al momento della conclusione del contratto e che dovrebbe essere assicurato dall'impianto di potenza pari a ca 6.50 KW, nonchè per
l'inesistente capacità di accumulo delle batterie."
In tale diffida dunque si lamenta:
-un rendimento inferiore a quello promesso;
-l'inesistente capacità di accumulo delle batterie.
Tali doglianze non sono però state provate.
Nè in punto rendimento, nè in punto incapacità di accumulo delle batterie.
E' vero, invece, che la problematica non era quella di una incapacità di accumulo delle batteria, ma di un malfunzionamento del modulo SOLAR ECPLISE.
pagina 20 di 22 Malfunzionamento facilmente risolvibile con la sua sostituzione e posizionamento in altra sede e conforme a quanto indicato nel manuale d'uso.
Raffrontando il valore del sistema venduto da 3F Service per euro 39.400,00, con l'importo del credito finanziato pari a euro 21.354,80 e il costo per sanare i vizi provati pari a euro 4.300,00 così risultanti
-aggiornare gli elaborati as built dell'impianto euro 500,00;
-sistemazione dell'impianto, per riportarlo alle condizioni di funzionalità previste da progetto euro 500,00;
-prevedere oneri di sicurezza per sistemazione dell'impianto euro 1.000,00;
-produrre la documentazione mancante relativa al quadro elettrico, cioè ricertificare lo stesso euro 500,00;
-sostituzione modulo SOLAR ECLIPSE euro 1.800,00. non si ritengo sussistere quesi gravi vizi che integrano la fattispecie prevista dall'art. 125 quinquies TUB legittimante la risoluzione del contratto di finanziamento.
Nè può ridursi il valore del contratto di finanziamento in parte, in quanto non previsto dall'articolo sopra citato.
Infatti la risoluzione parziale del contratto di credito è ammissibile in presenza di un adempimento parziale del contratto di fornitura con oggetto frazionabile.
Nel caso di specie invece l'oggetto del contratto è un sistema un impianto fotovoltaico di potenza pari a 6,50 KW e batteria d'accumulo di energia - sistema ibrido baxi - acc. Solar eclipse 9.6 e il finanziamento è solo per parte di detto impianto e senza distinzione di valore tra i vari componenti lo stesso.
Ne consegue che la opposizione al decreto ingiuntivo è infondata in fatto e in diritto e andrà rigettata.
SULLE SPESE DI LITE
Le eccezioni di decadenza formulate da parte opposta sono state rigettate, come
è rigettata la domanda di parte attrice.
Ne consegue che le spese di lite stante la reciproca soccombenza vanno integralmente compensate
P.Q.M.
pagina 21 di 22 Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta:
RESPINGE l'opposizione e CONFERMA in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto n. 344/2023 del 13.04.23 - RG n. 861/2023, emesso il 11.04.23 dal
Tribunale di Rovigo per i motivi sopra indicati.
COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti.
Sentenza esecutiva come per legge.
Rovigo, 08/04/2025 IL GOP ANTONIO BORTOLUZZI
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