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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 05/09/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n.202/2022
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
- Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
- Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 202/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 110/2022 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica, pubblicata il 3.03.2022 a conclusione del giudizio n.
1563/2018 R.G. avente ad oggetto: “RESTITUZIONE INDEBITO”, vertente tra
, Parte_1
denominato c.f. in persona del Presidente e legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Avilio Presutti
e Nais Gentile, presso il cui studio in Bojano, v. Calderari n. 4 è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE
e c.f. , rappresentato e difeso, per mandato in atti, Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv.to Giuliano Di Pardo, elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Campobasso,
trav. v. Crispi n. 1/C.
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente dai difensori delle parti in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il conveniva in giudizio il dr. per sentire Pt_1 Controparte_1
accogliere le seguenti domande: “Accertare e dichiarare il diritto del
[...]
, denominato Controparte_2
alla restituzione dell'importo di euro 52.791,06 da parte del dott. Pt_1 Parte_2 CP_1
Accertare e dichiarare che il dott. è debitore nei confronti del
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_2
denominato Fondo PMI, dell'importo di euro 52.791,06; - Conseguentemente
[...] Parte_1
condannare il convenuto/resistente dott. al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
Controparte_2
denominato dell'importo di euro 52.791,06; Condannare
[...] Parte_2
il convenuto/resistente dott. alla refusione delle spese del procedimento”. Controparte_1
Rappresentava il ricorrente: 1) che il dott. aveva svolto l'incarico di Presidente del Controparte_1
Collegio Sindacale del dal 2009 al 2011; 2) che, per tale incarico, il dott. veniva Pt_1 CP_1
remunerato sulla base delle fatture emesse secondo le tariffe professionali;
che, tuttavia, in sede di controllo, il Ministero del Lavoro riteneva che i compensi liquidati non fossero conformi alle linee guida della circolare 36/2003 e alle relative note esplicative, per cui rimodulava gli importi, invitando il resistente a restituire le somme indebitamente percepite;
3) che il dott. proponeva ricorso CP_1 dinanzi al TAR Lazio nei confronti del , domandando l'annullamento di tutti gli Controparte_3
atti con i quali si chiedeva la rideterminazione del compenso;
4) che con sentenza n. 710/2017 il TAR
dichiarava, in parte, inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del e, per la CP_1
restante parte, declinava la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario;
5) che la mancata riassunzione del giudizio e il passaggio in giudicato della predetta sentenza, aveva determinato la definitività ed incontestabilità delle note ministeriali impugnate, con efficacia anche sull'an e sul
quantum del diritto alla restituzione;
6) che il Ministero del Lavoro aveva riparametrato i compensi sulla base delle norme tariffarie ratione temporis vigenti (d.p.r. 645/94 e d.m. 169/2010) applicando i minimi tariffari in conformità all'esplicito richiamo nella circolare 36/2003 del principio di contenimento della spesa pubblica;
7) che alcune attività richieste dal dott. andavano escluse CP_1
dal calcolo del compenso, poiché svolte da altri dipendenti o incaricati del e che il compenso Pt_1
per l'annualità 2011 avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto, in applicazione dell'art. 6, comma
3, d.l. n. 78/2010.
Si costituiva in giudizio il contestando le deduzione e domande avversarie, chiedendone il CP_1
rigetto.
Il Tribunale mutava il rito e disponeva l'esperimento di CTU contabile.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 110/2022, qui impugnata, il primo giudice rigettava la domanda dichiarando che nulla fosse dovuto dal a titolo di ripetizione dell'indebito per le somme CP_1
oggetto di causa, condannando il lle spese di lite e a quelle di CTU. Pt_1
A fondamento della decisione reiettiva della domanda di ripetizione, il Tribunale ha esposto che non era “intervenuta alcuna statuizione definitiva sull'esistenza o meno del diritto alla restituzione”; che il non aveva riassunto il giudizio amministrativo innanzi al giudice civile, sicchè quella dal Pt_1
medesimo presentata andava qualificata come “domanda autonoma di un nuovo giudizio”; che anche a voler qualificare la domanda attorea come “atto di riassunzione … trascorso inutilmente il termine
perentorio”, ogni parte era “libera di riproporre ex novo la causa, senza necessità della previa
dichiarazione di estinzione del processo pendente”. Il primo giudice ha altresì motivato che “il decorso del termine di riassunzione esclude che il presente giudizio possa considerarsi prosecuzione
del giudizio amministrativo, considerato anche il diverso petitum e causa petendi, con conseguente
esclusione degli effetti della translatio iudicii”; che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., diversamente da quanto sostenuto dal non si era al cospetto di un giudicato, essendosi il TAR limitato a Pt_1
dichiarare la pretesa del inammissibile e a declinare la propria giurisdizione in favore del CP_1
giudice ordinario, quindi senza vagliare l'esistenza dei presupposti della domanda di ripetizione e che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., l'omessa translatio iudicii nei termini di legge non determina l'estinzione dell'azione.
Con citazione notificata il 10.06.2022, il avverso la suddetta decisione, ha proposto appello, Pt_1
affidato a tre motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 310, 324 e 329 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. – erroneità dei presupposti e carenza di motivazione;
2)
Erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria – violazione e/o falsa applicazione delle linee guida del Ministero del Lavoro, dettate dalla circolare 36/2003 e delle relative note esplicative – violazione dei principi in materia di contenimento della spesa pubblica – violazione dell'art. 97 della
Costituzione; 3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. – violazione e/o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulla base dei quali ha chiesto la riforma della sentenza n. 110/2022 e l'accoglimento delle domande oggetto dell'atto introduttivo di primo grado, come dianzi riportate.
Con comparsa del 2.03.2023 si è costituito l'appellato eccependo, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'impugnazione, per non avere una ragionevole probabilità di essere accolta;
nel merito ne ha chiesto il rigetto, con integrale conferma della sentenza appellata, vinte le spese del grado, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che non vi è spazio per l'applicazione delle norme sul “filtro in appello” ex art.348 bis c.p.c., essendo la causa passata in decisione. Nel merito, il a fondamento del primo motivo di appello, espone che il diritto del Pt_1 CP_1
a contestare la domanda oggetto della citazione di primo grado, sarebbe venuto meno non essendo stato riassunto il procedimento svoltosi dinanzi al TAR.
Come dedotto a pag. 4 dell'atto di gravame, l'appellante ha fondato la propria domanda di restituzione sul fatto che l'azione di ripetizione di denaro pubblico è atto vincolato e trova il suo presupposto su atti amministrativi divenuti inoppugnabili e sui quali si sarebbe formata acquiescenza da parte del questo in quanto, dopo aver impugnato gli atti dinanzi al TAR CP_1
, l'appellato non ha riassunto il procedimento dinanzi al giudice ordinario in seguito alla declaratoria di inammissibilità e carenza di giurisdizione del giudice adito, né ha proposto appello.
Il , dunque, censura la pronuncia di prime cure in quanto il giudicante avrebbe errato Pt_2
nella complessiva ricostruzione della vicenda processuale, e dunque nel ritenere che nel caso di specie si tratta di: a) “domanda autonoma di un nuovo giudizio”; – b) “che ogni parte sarebbe
libera di proporre ex novo la causa, senza necessità della previa dichiarazione di estinzione del
processo pendente” –; c) “il decorso il termine di riassunzione esclude che il presente giudizio
possa considerarsi prosecuzione del giudizio amministrativo, considerato anche il diverso
petitum e causa petendi, con conseguente esclusione della translatio iudicii”; d) – “ai sensi
dell'art. 2909 c.c. non si potrebbe parlare di giudicato … -; - e) “ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
l'omessa translatio iudicii nei termini di legge non estinguerebbe l'azione”.
Ciò posto, va opportunamente rammentato che il TAR Lazio non è mai entrato nel merito della vicenda concernente la debenza o meno delle somme, dichiarando il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, e in parte inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva.
Tanto si rinviene nelle motivazioni riportate nella sentenza in atti, del TAR, che ha evidenziato che la nota impugnata dal (nota ministeriale del 24.11.2016 indirizzata al e, per CP_1 Pt_1
conoscenza, al , “ha in realtà quale unico destinatario proprio il il quale è, CP_1 Pt_1
pertanto, l'unico legittimato a dolersi eventualmente in questa sede giurisdizionale
amministrativa, né la circostanza che parte ricorrente abbia preso parte, in qualche modo, al relativo procedimento, come è comprovato dalla circostanza che ha presentato controdeduzioni
che sono state vagliate da parte dell'amministrazione ministeriale, consente di obliterare il
predetto assorbente dato, rimanendo, dunque, la sua posizione meramente dipendente e, quindi,
accessoria a quella del . Ed ancora: ”Quanto all'impugnativa del Fondo della successiva Pt_1
nota del 25.11.2016 (n.d.r., nota prot. n. 10993 – 16 del 25.11.16), sussiste, invece, il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo adito in quanto trattasi di atto che si inserisce in una
vicenda strettamente di diritto privato intercorrente tra il Fondo e parte ricorrente, la quale ha
ricevuto un incarico professionale da parte di quest'ultimo, lo ha svolto e ha conseguito il relativo
compenso professionale, in ordine al quale si discute adesso quanto all'ammontare effettivamente
spettante”.
Dunque, non solo la sentenza del G.A. chiarisce che anche dinanzi al giudice ordinario il CP_1
non avrebbe potuto dolersi di note non ad egli indirizzate, ma anche che l'unico atto impugnato dall'odierno appellato nei confronti del è una nota di richiesta somme, al pari di una Pt_1
semplice diffida senza valore provvedimentale.
Dunque, l'interesse a riassumere il procedimento dinanzi al Giudice ordinario poteva essere solo del il quale è l'unico interessato da un “provvedimento ministeriale” che gli imporrebbe il Pt_1
recupero delle somme che si ritengono indebitamente percepite dal in quanto è l'Ente che CP_1
le ha materialmente erogate sulla scorta di un incarico mai revocato, e sul quale non si è mai discusso in termini di adempimento - l'adempimento del a tutti i compiti inerenti la CP_1
qualifica di Presidente del Collegio Sindacale deve ritenersi fatto non contestato, in quanto non vi è prova in atti di eventuali contestazioni pervenute né durante, né dopo lo svolgimento dell'incarico -. Il al contrario, pur interessato della questione, rimaneva contumace nel Pt_1
procedimento dinanzi al Giudice amministrativo, e poi si determinava a chiedere le somme al dinanzi al giudice a quo. La documentazione in atti dimostra che il non ha mai CP_1 CP_1
prestato acquiescenza alle predette note, né ha mai riconosciuto il debito, avendolo contestato sin dal principio. Dunque, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il G.A. non si è pronunciato in maniera sfavorevole alla domanda del e non si è formato alcun giudicato sull'impugnazione degli CP_1
atti a suo tempo da questi promossa.
Questo perchè, come riconosciuto dal FAPI, dal e dallo stesso G.A., il non CP_3 CP_1
essendo destinatario delle note del , non aveva legittimazione ad impugnarle. Per quanto CP_3
concerne la nota che il FAPI ha inviato al e che questi ha maldestramente impugnato, CP_1
anche qualora non fosse stata declinata la giurisdizione, il ricorso sarebbe stato dichiarato allo stesso modo inammissibile.
E' utile ricordare, infatti, che non tutti gli atti amministrativi sono impugnabili, ma solo quelli che hanno valenza di provvedimento, per cui, diversamente da quanto assunto dall'appellante, la nota del priva di valenza provvedimentale e, come tale, non impugnabile autonomamente. Pt_1
Infatti, non sono, di regola, immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali, che rilevano solo ai fini dello sviluppo dell'iter procedimentale, ma non esprimono la determinazione finale dell'amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l'esito del procedimento,
quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo: essi, dunque, non sono suscettibili di autonoma impugnazione e possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale, conseguentemente adottato.
Si evidenzia, al riguardo, che la carenza di interesse al ricorso sussiste solo ove gli atti endoprocedimentali siano oggetto di impugnazione diretta, e non quando venga impugnato il provvedimento finale e con esso vengono gravati anche detti atti.
Dunque, se il TAR avesse ritenuto la nota del ovvero quella del quale CP_3 Pt_1
provvedimento finale emesso nei confronti del non avrebbe potuto esprimersi in ragione CP_1
dell'inammissibilità del ricorso.
Non vi è stato un procedimento cui il ha partecipato e, dunque, non c'è un provvedimento CP_1
finale da impugnare, quantomeno dall'odierno appellato. Diversa la situazione del FAPI che, destinatario del provvedimento del , ha scelto di CP_3
rimanere contumace nel procedimento amministrativo, di non riassumerlo e di non chiamare in giudizio il;
per cui la situazione è che il è sicuramente estraneo al CP_3 CP_1
provvedimento ministeriale, ed il fatto che il medesimo “abbia preso parte, in qualche CP_1
modo, al relativo procedimento, come è comprovato dalla circostanza che ha presentato
controdeduzioni che sono state vagliate da parte dell'amministrazione ministeriale, non consente
di obliterare il predetto assorbente dato, rimanendo, dunque, la sua posizione meramente
dipendente e, quindi accessoria, a quella del (cfr. citata sentenza TAR Lazio). Pt_1
Dunque, la nota di pagamento indirizzata dal essendo un atto privo di valenza Pt_1
provvedimentale e costituente il risultato di un'attività amministrativa non condotta dal , Pt_1
soprattutto, non condotta in contraddittorio con il non aveva necessità di essere CP_1
impugnata, ed il passaggio in giudicato della sentenza che, si ribadisce, non ha statuito nel merito,
ma solo sulla giurisdizione, non ha fatto decadere il dall'opporsi all'unica vera richiesta CP_1
di pagamento, ovvero quanto domandato con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Trattandosi di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale del lo stesso avrebbe potuto Pt_1
riassumere il giudizio dinanzi al giudice ordinario, ovvero agire separatamente, come ha fatto, per il recupero del presunto credito;
dunque, non può esservi dubbio sul fatto che la nota, in sé e per sé, non è il provvedimento impugnabile reso all'esito di un procedimento, ma è una semplice richiesta di pagamento del he, successivamente, si è determinato a promuovere il giudizio, Pt_1
pur non avendo riassunto nei termini quello precedente del TAR.
Così, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la sentenza impugnata è corretta nella parte in cui il Tribunale assume che la questione sottoposta all'esame del giudicante, è disciplinata dall'art. 111 CDA e dall'art. 59, secondo comma, legge 18.06. 2009 n. 69, e che nessuna delle due parti in causa ha invocato gli effetti della translatio iudicii. Condivisibilmente, il giudice a
quo ha osservato che: “dichiarato inammissibile per il rilevato difetto di giurisdizione, l'odierna
domanda dell'attrice non è riconducibile al modello della riassunzione in ragione della mancata manifestazione di volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso e, inoltre, se il Fondo
intendeva conservare gli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda, avrebbe
dovuto riassumente il giudizio nei termini di cui all'art. 50 c.p.c.”.
Il itiene, al contrario che, essendo stato il a promuovere dinanzi al TAR il giudizio Pt_1 CP_1
nei confronti del e del il medesimo avrebbe dovuto riassumerlo per non CP_3 Pt_1 CP_1
prestare acquiescenza rispetto ai precedenti provvedimenti.
Questa tesi, tuttavia, non è convincente in quanto, come espressamente chiarito dal giudice amministrativo, prima ancora di quello civile, il non era legittimato ad impugnare gli atti CP_1
ministeriali (e, dunque, non poteva neanche chiederne la disapplicazione in sede civile), in quanto non destinatario degli atti medesimi;
il reale legittimato passivo di quelle note di recupero era solo il FAPI, note, infatti, indirizzate al FAPI e non al suo consulente per cui, come già in precedenza rilevato, l'unico ad avere eventualmente interesse ad una translatio era solo il Fondo.
Dunque, il Tribunale non ha affatto frainteso le posizioni delle parti, per cui non può che ritenersi corretta la pronuncia anche nella parte in cui ha reputato che quella proposta dal va Pt_1
qualificata come domanda autonoma, anche in considerazione della scadenza del termine perentorio per la riassunzione.
Come già dianzi evidenziato, il TAR non è entrato nel merito di nessuna questione, limitandosi a declinare la giurisdizione, per cui non è erronea l'interpretazione del Tribunale, quando afferma
“il TAR … non ha verificato alcun aspetto relativo all'esistenza dei presupposti del diritto
sostanziale fatto valere in questo giudizio e, pertanto, diversamente dalla tesi di parte attrice, non
ricorre il giudicato disciplinato dall'art. 2909 c.c.”.
Peraltro, per giurisprudenza costante
(cosiddetto esterno) formatosi tra le stesse parti in giudizio diverso da quello di cui e è invocata
l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito, e non possono
essere oggetto di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., nonché per vizi attinenti alla motivazione i quali, peraltro, vanno
specificamente indicati>> (cfr. Cass. 10503/2021).
E' vero, altresì, che il ha agito in giudizio per l'accertamento del diritto alla ripetizione Pt_1
delle somme e per l'accertamento della debenza delle somme a carico del e per la CP_1
conseguente condanna alla restituzione, con ciò esplicitamente riconoscendo l'inesistenza, a monte, di una statuizione avente gli affetti di un giudicato che avesse già riconosciuto il diritto reclamato.
Condivisile è dunque il pronunciamento del primo giudice nella parte in cui ritiene che
”l'eccezione di giudicato sollevata dall'attore va quindi rigettata, non essendo intervenuta
alcuna statuizione definitiva sull'esistenza o meno del diritto alla restituzione delle somme”, per cui va confermato con conseguente rigetto del primo motivo di impugnazione.
Per quanto concerne il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nel merito del quantum dovuto al in quanto il giudice di prime cure non avrebbe CP_1
tenuto conto che trattasi di denaro pubblico, che nel 2011 era operante la spending review e che il dr. non avrebbe svolto alcuna delle attività oggetto di incarico e fatturazione;
eccepisce, CP_1
altresì, l'erroneità della CTU contabile esperita in primo grado, ritenendo che il diritto di esso appellante alla restituzione delle somme è “in re ipsa”, trattandosi, per l'appunto, di denaro pubblico. Conclude, dunque, per l'illegittimità della sentenza gravata nel capo in cui ha riconosciuto la congruità delle somme fatturate dal e ha respinto la domanda attorea. CP_1
Orbene, in ordine al secondo motivo di impugnazione, si evidenzia quanto segue.
Il insiste nel sostenere che il ha effettuato una approfondita istruttoria per Pt_1 CP_3
determinare il quantum della restituzione da parte del e che tanto basta per avere il diritto CP_1
di chiedere indietro le somme.
Dunque, il agisce in giudizio per il recupero delle somme sulla scorta delle note Pt_1
ministeriali, ritenendo che ”il ha correttamente applicato le proprie direttive interne CP_3
(circolare 36/2003 e relative note esplicative) e ha riparametrato i compensi sulla base delle norme tariffarie <>, ossia il DPR n. 645/94 con riferimento alle
prestazioni volte nel 2009, e il dm 169/2010 per il biennio 2010 – 2011, le quali prevedevano i
minimi della tariffa - solamente per determinate voci del compenso, giacchè, per altre, la tariffa
indicata e applicata nella fattispecie era unica - commisurati sul valore dell'affare”.
Ora, premesso che, per le ragioni in precedenza rilevate, non può affermarsi acquiescenza del alle note del , e che l'atto in relazione al quale l'appellante pretende una CP_1 CP_3
ipotetica acquiescenza non è altro che la diffida inoltrata dal er il pagamento della somme Pt_1
oggi richieste in giudizio, va evidenziato come il Tribunale ha correttamente valutato che, per quanto concerne il 2011, “non si rinviene, nelle missive del prodotte dalle parti in CP_3
causa, una riduzione del compenso relativo all'anno 2011 per effetto della spending review …
per cui deve desumersi che, per l'anno 2011, il era ben consapevole degli Controparte_3
effetti della spending review e, lasciando immutata la misura del compenso, ha evidentemente
tenuto conto degli effetti di tali vincoli di risparmio”; e che, altrettanto correttamente, ha argomentato che è stato proprio il a sostenere che le note esplicative prodotte in giudizio, Pt_1
riferibili al 2011, già contenevano il riferimento al principio fondamentale di contenimento della spesa pubblica, nel senso che i compensi dei Presidenti dei Collegi Sindacali andavano determinati secondo i minimi tariffari, previsti dai decreti di settore, ragion per cui deve ritenersi che il , per l'anno 2011, ha reputato di dover corrispondere compensi secondo, CP_3
giustappunto, i minimi tariffari.
Orbene, l'appellante ritiene che il abbia correttamente agito nel ridurre l'onorario del CP_3
professionista per ragioni di contenimento della spesa pubblica, ed in considerazione delle linee guida esplicative dettate dalla medesima Amministrazione nella circolare n. 36/03. Ora, per quanto concerne le deduzioni dell'appellante in ordine al fatto che il recupero è un atto dovuto,
esse paiono inconferenti, in quanto si riferiscono al caso in cui i fondi vengono utilizzati per l'affidamento a terzi di contratti di appalto lavori, servizi e forniture che nulla hanno a che vedere con il caso di specie, relativo all'incarico professionale conferito al non soggetto alle CP_1 norme che regolano l'affidamento dei contratti pubblici vigenti all'epoca del suddetto incarico,
e precisamente il DLGS 163/2006. Inoltre, l'incarico ricevuto dal non risulta che facesse CP_1
alcun riferimento all'obbligo, per il professionista, di attenersi ai minimi tariffari per l'onorario.
Ad ogni buon conto, con riferimento alla spendig review, si fa notare che, mentre la parcella del nell'anno 2010, era pari ad € 46.400 e, dunque, pari alla metà del minimo tariffario CP_1
previsto (€ 82.812,341), nel 2011 era pari solo ad € 36.000, quindi ben al disotto del limite minimo tariffario (€ 80.094,53), ma anche del 10% in meno rispetto all'anno precedente. A tal uopo si evidenzia anche che negli stessi calcoli del non si rinviene questo taglio del 10% tra CP_3
l'anno 2010 e l'anno 2011, ed infatti, secondo l'Amministrazione, il avrebbe dovuto CP_1
percepire € 38.221, 31 per l'anno 2010, ed € 39.639,59 per l'anno 2011: dunque, il secondo motivo di appello non ha pregio, anche alla luce del parere, in atti, reso al in ordine ai Pt_1
compensi dei componenti dei Collegi sindacali dei Fondi, dal quale si evince bene che i medesimi non sono interessati dalla “riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, di cui all'art. 6 del
D.L. 78/2010; dal suddetto parere non si ritiene di discostarsi, essendo correttamente e adeguatamente motivato, per cui alcuna esigenza di contenimento della spesa pubblica può
giustificare la richiesta del FAPI di ripetizione delle somme erogate al professionista.
Altro presupposto invocato dall'appellante è la circolare n. 36/03 del 18.11.2003, avente ad oggetto: ”Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Criteri e modalità di
gestione delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 della legge 23
dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2011) e successive modificazioni” che, in realtà nulla menziona nello specifico per quanto concerne gli incarichi professionali.
Peraltro, le circolari hanno un peso giuridico inferiore rispetto alle fonti di produzione normativa quali i DPR ed i DM che regolano le tariffe dei professionisti. Ne deriva che la circolare n. 36/03
(che, lo si ribadisce, è comunque silente al riguardo dei compensi per i professionisti) e le note esplicative della stessa (aventi efficacia solo interna) non possono prevalere sul DPR/94 e
DM/2010, per cui non sono atte a supportare la pretesa riduzione dell'onorario spettante al professionista. Tra l'altro, non sussiste alcun accordo tra il ed il FAPI di applicazione CP_1
delle tariffe minime, tanto è vero che le fatture emesse venivano regolarmente inserite nei vari bilanci di esercizio del ricorrente, senza alcuna contestazione (cfr. relativa documentazione contabile prodotta in primo grado dal . CP_1
Peraltro, l'art. 8 della Statuto del Fondo stabilisce che è rimesso all'Assemblea di deliberare in odine al compenso per il Presidente ed i componenti del Collegio dei revisori (collegio sindacale),
ragion per cui si rivela infondata l'affermazione secondo la quale il Fondo sarebbe tenuto all'applicazione delle note esplicative del Ministero del Lavoro nell'erogazione dei compensi. E,
poiché l'Assemblea ha regolarmente approvato i bilanci depositati per gli anni 2009 – 2011, in cui risulta la voce specifica di spesa per il Collegio Sindacale, è agevole dedurre che implicitamente, ma inequivocabilmente, il Fondo ha approvato i compensi dei Sindaci così come fatturati, per cui l'attuale pretesa si rivela priva di pregio.
Come correttamente osservato dal primo giudice e, al di là del fatto che, come si dirà nel prosieguo, l'espletata CTU ha comunque dimostrato contabilmente l'infondatezza dell'avversa doglianza, il agendo per la ripetizione di un indebito oggettivo, avrebbe dovuto provare le Pt_1
circostanze poste a base della domanda, ciò che non è avvenuto. L'appellante, come già esposto,
si trincera dietro il fatto che il recupero di danaro pubblico è atto dovuto ma, come correttamente accertato nella sentenza gravata, nulla di quanto dedotto ha dimostrato in ordine all'incongruenza delle somme pagate al per l'incarico, che risulta da questi effettivamente svolto per il CP_1
Fondo, che è stato regolarmente inserito nel bilancio dell'Ente e che è stato retribuito con somme inferiori ai minimi tariffari. Si rimarca che alcuna esigenza di contenimento della spesa pubblica può giustificare la richiesta del di ripetizione delle somme erogate al professionista, né il Pt_1
ha adeguatamente illustrato quanto dedotto in ordine all'applicabilità della disciplina Pt_1
pubblicistica anche al Fondo, mentre l'invocata circolare n. 36/03 del 18.11.2003è un atto interno che, tra l'altro, nulla menziona nello specifico in merito agli incarichi professionali. Il Tribunale, comunque, proprio alla luce della nota esplicativa relativa alla suddetta circolare,
ha fatto ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio che ha dimostrato l'infondatezza della domanda.
All' Ausiliario, il primo giudice sottoponeva il seguente quesito: “1) presa visione della
documentazione in atti, e di quella che ritenesse di dover acquisire previo accordo delle parti,
dica al Tribunale se le fatture emesse dal (così come indicate in atti) siano congrue CP_1
rispetto all'attività espletata, nonché conformi alle tariffe professionali vigenti ratione temporis
per gli anni 2009 – 2011 e, nell'ipotesi in cui ravvisi l'incongruità, ne indichi le motivazioni”.
Per lo svolgimento dell'incarico, il CTU applicava la seguente metodologia: “verifica della
corretta determinazione delle parcelle per l'incarico esperito” ed, in particolare, in risposta al quesito, “ha preliminarmente individuato la tariffa professionale da applicare, deducendo che,
fino al 29 ottobre 2010, era vigente il D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645, dal 30 ottobre 2010 le
tariffe professionali vigenti da applicare venivano determinate dal D.M. 2 settembre 2010 n. 169,
mentre nel 2012 entrava in vigore il Decreto Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140. Si
procedeva, quindi, alla verifica se la determinazione dei compensi fatturati dal dott. CP_1
fossero congrui all'attività svolta e conformi alle tariffe professionali vigenti ratione temporis
per gli anni 2009 – 2010 – 2011 (cfr. pg. 3 della perizia a firma del dott. il quale ha Per_1
riportato le tabelle per singolo anno) evidenziando che il dott. per l'anno 2009, ha CP_1
fatturato € 46.016,00, quindi inferiore al minimo tabellare, che sarebbe stato pari ad € 65.563,
67, per l'anno 2010 ha fatturato € 46.400,00 a fronte di un minimo tabellare di € 82.812,31 e,
per l'anno 2011, ha fatturato € 36.000,00 a fronte di un minimo tabellare di € 80.094,53”.
Concludeva, dunque, il CTU che “l'analisi effettuata ha rilevato la conformità dei calcoli
effettuati dal dott. per cui le fatture emesse dal dott. risultano congrue all'attività CP_1 CP_1
effettuata e conformi alle tariffe professionali vigenti ratione temporis per gli anni 2009 – 2010
– 2011”. A fronte di quanto correttamente accertato dal CTU, il nel presente giudizio Pt_1
di gravame, si duole del fatto che il del Tribunale avrebbe effettuato un'analisi CP_4 formalistica della vicenda, limitandosi a verificare la corrispondenza tra l'importo delle fatture emesse dall'odierno appellato e le tabelle tariffarie vigenti, senza verificare, nella sostanza, le effettive prestazioni rese dal resistente in favore del Pt_1
Ora, in proposito, non può non osservarsi che dal rapporto tra il ed il non può CP_3 Pt_1
derivare un “illegittimo” recupero a danno del il quale non solo risulta avere svolto CP_1
pienamente e correttamente l'incarico affidatogli, ma ha diligentemente dimostrato il diritto a percepire le somme che gli sono state corrisposte come compensi, parcellati secondo legge.
Anche tale doglianza, dunque, si rivela infondata, non suffragata neanche dagli atti prodotti dal medesimo appellante.
Privo di pregio si palesa anche il terzo ed ultimo motivo di gravame, a fondamento del quale il
Fondo deduce che “è ammessa l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. per insussistenza
sopravvenuta del titolo…ciò che qui è avvenuto, poiché l'istruttoria ministeriale ha in seguito
dimostrato che il Dott. aveva ricevuto emolumenti pubblici per prestazioni mai erogate CP_1
in favore del , affermazione, quest'ultima, priva di ogni riscontro probatorio, tenendo Pt_1
presente che l'attore, odierno appellante, agendo in ripetizione, era onerato di dimostrare i presupposti della relativa domanda. Onere, come già in precedenza rilevato, non affatto assolto,
come giustamente ritenuto dal giudice di prime cure il quale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non ha disatteso la portata dell'art. 2033 c.c., né ha omesso di sindacare il complessivo contenuto della domanda del Pt_1
Per tali ragioni, l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari ad € 52.791,06.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 202/2022 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 10.06.2022 dal
[...] , denominato Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 110/2022 del Parte_2 Controparte_1
Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica, pubblicata il 3.03.2022 a conclusione del giudizio n. 1563/2018 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore al rimborso, in favore dell' avv. Giuliano Di Pardo, procuratore costituito dell'appellato dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del grado, liquidandole in
€ 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.07.2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
DR.SSA Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
- Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
- Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
- Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile n. 202/2022 R.G. di appello avverso la sentenza n. 110/2022 del Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica, pubblicata il 3.03.2022 a conclusione del giudizio n.
1563/2018 R.G. avente ad oggetto: “RESTITUZIONE INDEBITO”, vertente tra
, Parte_1
denominato c.f. in persona del Presidente e legale Parte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, per mandato in atti, dagli avv.ti Avilio Presutti
e Nais Gentile, presso il cui studio in Bojano, v. Calderari n. 4 è elettivamente domiciliato.
APPELLANTE
e c.f. , rappresentato e difeso, per mandato in atti, Controparte_1 CodiceFiscale_1
dall'avv.to Giuliano Di Pardo, elettivamente domiciliato nello studio del difensore in Campobasso,
trav. v. Crispi n. 1/C.
APPELLATO
CONCLUSIONI: come da note depositate telematicamente dai difensori delle parti in sostituzione dell'udienza del 30.04.2025, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, la causa è stata trattenuta in decisione assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
FATTO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il conveniva in giudizio il dr. per sentire Pt_1 Controparte_1
accogliere le seguenti domande: “Accertare e dichiarare il diritto del
[...]
, denominato Controparte_2
alla restituzione dell'importo di euro 52.791,06 da parte del dott. Pt_1 Parte_2 CP_1
Accertare e dichiarare che il dott. è debitore nei confronti del
[...] Controparte_1 [...]
Controparte_2 Controparte_2
denominato Fondo PMI, dell'importo di euro 52.791,06; - Conseguentemente
[...] Parte_1
condannare il convenuto/resistente dott. al pagamento in favore del ricorrente Controparte_1
Controparte_2
denominato dell'importo di euro 52.791,06; Condannare
[...] Parte_2
il convenuto/resistente dott. alla refusione delle spese del procedimento”. Controparte_1
Rappresentava il ricorrente: 1) che il dott. aveva svolto l'incarico di Presidente del Controparte_1
Collegio Sindacale del dal 2009 al 2011; 2) che, per tale incarico, il dott. veniva Pt_1 CP_1
remunerato sulla base delle fatture emesse secondo le tariffe professionali;
che, tuttavia, in sede di controllo, il Ministero del Lavoro riteneva che i compensi liquidati non fossero conformi alle linee guida della circolare 36/2003 e alle relative note esplicative, per cui rimodulava gli importi, invitando il resistente a restituire le somme indebitamente percepite;
3) che il dott. proponeva ricorso CP_1 dinanzi al TAR Lazio nei confronti del , domandando l'annullamento di tutti gli Controparte_3
atti con i quali si chiedeva la rideterminazione del compenso;
4) che con sentenza n. 710/2017 il TAR
dichiarava, in parte, inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva del e, per la CP_1
restante parte, declinava la propria giurisdizione in favore del Giudice Ordinario;
5) che la mancata riassunzione del giudizio e il passaggio in giudicato della predetta sentenza, aveva determinato la definitività ed incontestabilità delle note ministeriali impugnate, con efficacia anche sull'an e sul
quantum del diritto alla restituzione;
6) che il Ministero del Lavoro aveva riparametrato i compensi sulla base delle norme tariffarie ratione temporis vigenti (d.p.r. 645/94 e d.m. 169/2010) applicando i minimi tariffari in conformità all'esplicito richiamo nella circolare 36/2003 del principio di contenimento della spesa pubblica;
7) che alcune attività richieste dal dott. andavano escluse CP_1
dal calcolo del compenso, poiché svolte da altri dipendenti o incaricati del e che il compenso Pt_1
per l'annualità 2011 avrebbe dovuto essere ulteriormente ridotto, in applicazione dell'art. 6, comma
3, d.l. n. 78/2010.
Si costituiva in giudizio il contestando le deduzione e domande avversarie, chiedendone il CP_1
rigetto.
Il Tribunale mutava il rito e disponeva l'esperimento di CTU contabile.
All'esito del giudizio, con sentenza n. 110/2022, qui impugnata, il primo giudice rigettava la domanda dichiarando che nulla fosse dovuto dal a titolo di ripetizione dell'indebito per le somme CP_1
oggetto di causa, condannando il lle spese di lite e a quelle di CTU. Pt_1
A fondamento della decisione reiettiva della domanda di ripetizione, il Tribunale ha esposto che non era “intervenuta alcuna statuizione definitiva sull'esistenza o meno del diritto alla restituzione”; che il non aveva riassunto il giudizio amministrativo innanzi al giudice civile, sicchè quella dal Pt_1
medesimo presentata andava qualificata come “domanda autonoma di un nuovo giudizio”; che anche a voler qualificare la domanda attorea come “atto di riassunzione … trascorso inutilmente il termine
perentorio”, ogni parte era “libera di riproporre ex novo la causa, senza necessità della previa
dichiarazione di estinzione del processo pendente”. Il primo giudice ha altresì motivato che “il decorso del termine di riassunzione esclude che il presente giudizio possa considerarsi prosecuzione
del giudizio amministrativo, considerato anche il diverso petitum e causa petendi, con conseguente
esclusione degli effetti della translatio iudicii”; che, ai sensi dell'art. 2909 c.c., diversamente da quanto sostenuto dal non si era al cospetto di un giudicato, essendosi il TAR limitato a Pt_1
dichiarare la pretesa del inammissibile e a declinare la propria giurisdizione in favore del CP_1
giudice ordinario, quindi senza vagliare l'esistenza dei presupposti della domanda di ripetizione e che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., l'omessa translatio iudicii nei termini di legge non determina l'estinzione dell'azione.
Con citazione notificata il 10.06.2022, il avverso la suddetta decisione, ha proposto appello, Pt_1
affidato a tre motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 310, 324 e 329 c.p.c. – violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2909 c.c. – erroneità dei presupposti e carenza di motivazione;
2)
Erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria – violazione e/o falsa applicazione delle linee guida del Ministero del Lavoro, dettate dalla circolare 36/2003 e delle relative note esplicative – violazione dei principi in materia di contenimento della spesa pubblica – violazione dell'art. 97 della
Costituzione; 3) Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2033 c.c. – violazione e/o falsa applicazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sulla base dei quali ha chiesto la riforma della sentenza n. 110/2022 e l'accoglimento delle domande oggetto dell'atto introduttivo di primo grado, come dianzi riportate.
Con comparsa del 2.03.2023 si è costituito l'appellato eccependo, ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.,
l'inammissibilità dell'impugnazione, per non avere una ragionevole probabilità di essere accolta;
nel merito ne ha chiesto il rigetto, con integrale conferma della sentenza appellata, vinte le spese del grado, con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si evidenzia che non vi è spazio per l'applicazione delle norme sul “filtro in appello” ex art.348 bis c.p.c., essendo la causa passata in decisione. Nel merito, il a fondamento del primo motivo di appello, espone che il diritto del Pt_1 CP_1
a contestare la domanda oggetto della citazione di primo grado, sarebbe venuto meno non essendo stato riassunto il procedimento svoltosi dinanzi al TAR.
Come dedotto a pag. 4 dell'atto di gravame, l'appellante ha fondato la propria domanda di restituzione sul fatto che l'azione di ripetizione di denaro pubblico è atto vincolato e trova il suo presupposto su atti amministrativi divenuti inoppugnabili e sui quali si sarebbe formata acquiescenza da parte del questo in quanto, dopo aver impugnato gli atti dinanzi al TAR CP_1
, l'appellato non ha riassunto il procedimento dinanzi al giudice ordinario in seguito alla declaratoria di inammissibilità e carenza di giurisdizione del giudice adito, né ha proposto appello.
Il , dunque, censura la pronuncia di prime cure in quanto il giudicante avrebbe errato Pt_2
nella complessiva ricostruzione della vicenda processuale, e dunque nel ritenere che nel caso di specie si tratta di: a) “domanda autonoma di un nuovo giudizio”; – b) “che ogni parte sarebbe
libera di proporre ex novo la causa, senza necessità della previa dichiarazione di estinzione del
processo pendente” –; c) “il decorso il termine di riassunzione esclude che il presente giudizio
possa considerarsi prosecuzione del giudizio amministrativo, considerato anche il diverso
petitum e causa petendi, con conseguente esclusione della translatio iudicii”; d) – “ai sensi
dell'art. 2909 c.c. non si potrebbe parlare di giudicato … -; - e) “ai sensi dell'art. 310 c.p.c.,
l'omessa translatio iudicii nei termini di legge non estinguerebbe l'azione”.
Ciò posto, va opportunamente rammentato che il TAR Lazio non è mai entrato nel merito della vicenda concernente la debenza o meno delle somme, dichiarando il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario, e in parte inammissibile il ricorso per difetto di legittimazione attiva.
Tanto si rinviene nelle motivazioni riportate nella sentenza in atti, del TAR, che ha evidenziato che la nota impugnata dal (nota ministeriale del 24.11.2016 indirizzata al e, per CP_1 Pt_1
conoscenza, al , “ha in realtà quale unico destinatario proprio il il quale è, CP_1 Pt_1
pertanto, l'unico legittimato a dolersi eventualmente in questa sede giurisdizionale
amministrativa, né la circostanza che parte ricorrente abbia preso parte, in qualche modo, al relativo procedimento, come è comprovato dalla circostanza che ha presentato controdeduzioni
che sono state vagliate da parte dell'amministrazione ministeriale, consente di obliterare il
predetto assorbente dato, rimanendo, dunque, la sua posizione meramente dipendente e, quindi,
accessoria a quella del . Ed ancora: ”Quanto all'impugnativa del Fondo della successiva Pt_1
nota del 25.11.2016 (n.d.r., nota prot. n. 10993 – 16 del 25.11.16), sussiste, invece, il difetto di
giurisdizione del giudice amministrativo adito in quanto trattasi di atto che si inserisce in una
vicenda strettamente di diritto privato intercorrente tra il Fondo e parte ricorrente, la quale ha
ricevuto un incarico professionale da parte di quest'ultimo, lo ha svolto e ha conseguito il relativo
compenso professionale, in ordine al quale si discute adesso quanto all'ammontare effettivamente
spettante”.
Dunque, non solo la sentenza del G.A. chiarisce che anche dinanzi al giudice ordinario il CP_1
non avrebbe potuto dolersi di note non ad egli indirizzate, ma anche che l'unico atto impugnato dall'odierno appellato nei confronti del è una nota di richiesta somme, al pari di una Pt_1
semplice diffida senza valore provvedimentale.
Dunque, l'interesse a riassumere il procedimento dinanzi al Giudice ordinario poteva essere solo del il quale è l'unico interessato da un “provvedimento ministeriale” che gli imporrebbe il Pt_1
recupero delle somme che si ritengono indebitamente percepite dal in quanto è l'Ente che CP_1
le ha materialmente erogate sulla scorta di un incarico mai revocato, e sul quale non si è mai discusso in termini di adempimento - l'adempimento del a tutti i compiti inerenti la CP_1
qualifica di Presidente del Collegio Sindacale deve ritenersi fatto non contestato, in quanto non vi è prova in atti di eventuali contestazioni pervenute né durante, né dopo lo svolgimento dell'incarico -. Il al contrario, pur interessato della questione, rimaneva contumace nel Pt_1
procedimento dinanzi al Giudice amministrativo, e poi si determinava a chiedere le somme al dinanzi al giudice a quo. La documentazione in atti dimostra che il non ha mai CP_1 CP_1
prestato acquiescenza alle predette note, né ha mai riconosciuto il debito, avendolo contestato sin dal principio. Dunque, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, il G.A. non si è pronunciato in maniera sfavorevole alla domanda del e non si è formato alcun giudicato sull'impugnazione degli CP_1
atti a suo tempo da questi promossa.
Questo perchè, come riconosciuto dal FAPI, dal e dallo stesso G.A., il non CP_3 CP_1
essendo destinatario delle note del , non aveva legittimazione ad impugnarle. Per quanto CP_3
concerne la nota che il FAPI ha inviato al e che questi ha maldestramente impugnato, CP_1
anche qualora non fosse stata declinata la giurisdizione, il ricorso sarebbe stato dichiarato allo stesso modo inammissibile.
E' utile ricordare, infatti, che non tutti gli atti amministrativi sono impugnabili, ma solo quelli che hanno valenza di provvedimento, per cui, diversamente da quanto assunto dall'appellante, la nota del priva di valenza provvedimentale e, come tale, non impugnabile autonomamente. Pt_1
Infatti, non sono, di regola, immediatamente lesivi gli atti endoprocedimentali, che rilevano solo ai fini dello sviluppo dell'iter procedimentale, ma non esprimono la determinazione finale dell'amministrazione, fino alla cui adozione restano sconosciuti tanto l'esito del procedimento,
quanto la possibilità che esso conduca ad un provvedimento lesivo: essi, dunque, non sono suscettibili di autonoma impugnazione e possono essere contestati soltanto unitamente al provvedimento finale, conseguentemente adottato.
Si evidenzia, al riguardo, che la carenza di interesse al ricorso sussiste solo ove gli atti endoprocedimentali siano oggetto di impugnazione diretta, e non quando venga impugnato il provvedimento finale e con esso vengono gravati anche detti atti.
Dunque, se il TAR avesse ritenuto la nota del ovvero quella del quale CP_3 Pt_1
provvedimento finale emesso nei confronti del non avrebbe potuto esprimersi in ragione CP_1
dell'inammissibilità del ricorso.
Non vi è stato un procedimento cui il ha partecipato e, dunque, non c'è un provvedimento CP_1
finale da impugnare, quantomeno dall'odierno appellato. Diversa la situazione del FAPI che, destinatario del provvedimento del , ha scelto di CP_3
rimanere contumace nel procedimento amministrativo, di non riassumerlo e di non chiamare in giudizio il;
per cui la situazione è che il è sicuramente estraneo al CP_3 CP_1
provvedimento ministeriale, ed il fatto che il medesimo “abbia preso parte, in qualche CP_1
modo, al relativo procedimento, come è comprovato dalla circostanza che ha presentato
controdeduzioni che sono state vagliate da parte dell'amministrazione ministeriale, non consente
di obliterare il predetto assorbente dato, rimanendo, dunque, la sua posizione meramente
dipendente e, quindi accessoria, a quella del (cfr. citata sentenza TAR Lazio). Pt_1
Dunque, la nota di pagamento indirizzata dal essendo un atto privo di valenza Pt_1
provvedimentale e costituente il risultato di un'attività amministrativa non condotta dal , Pt_1
soprattutto, non condotta in contraddittorio con il non aveva necessità di essere CP_1
impugnata, ed il passaggio in giudicato della sentenza che, si ribadisce, non ha statuito nel merito,
ma solo sulla giurisdizione, non ha fatto decadere il dall'opporsi all'unica vera richiesta CP_1
di pagamento, ovvero quanto domandato con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
Trattandosi di un diritto soggettivo a contenuto patrimoniale del lo stesso avrebbe potuto Pt_1
riassumere il giudizio dinanzi al giudice ordinario, ovvero agire separatamente, come ha fatto, per il recupero del presunto credito;
dunque, non può esservi dubbio sul fatto che la nota, in sé e per sé, non è il provvedimento impugnabile reso all'esito di un procedimento, ma è una semplice richiesta di pagamento del he, successivamente, si è determinato a promuovere il giudizio, Pt_1
pur non avendo riassunto nei termini quello precedente del TAR.
Così, diversamente da quanto dedotto dall'appellante, la sentenza impugnata è corretta nella parte in cui il Tribunale assume che la questione sottoposta all'esame del giudicante, è disciplinata dall'art. 111 CDA e dall'art. 59, secondo comma, legge 18.06. 2009 n. 69, e che nessuna delle due parti in causa ha invocato gli effetti della translatio iudicii. Condivisibilmente, il giudice a
quo ha osservato che: “dichiarato inammissibile per il rilevato difetto di giurisdizione, l'odierna
domanda dell'attrice non è riconducibile al modello della riassunzione in ragione della mancata manifestazione di volontà di proseguire il giudizio inizialmente promosso e, inoltre, se il Fondo
intendeva conservare gli effetti sostanziali e processuali della originaria domanda, avrebbe
dovuto riassumente il giudizio nei termini di cui all'art. 50 c.p.c.”.
Il itiene, al contrario che, essendo stato il a promuovere dinanzi al TAR il giudizio Pt_1 CP_1
nei confronti del e del il medesimo avrebbe dovuto riassumerlo per non CP_3 Pt_1 CP_1
prestare acquiescenza rispetto ai precedenti provvedimenti.
Questa tesi, tuttavia, non è convincente in quanto, come espressamente chiarito dal giudice amministrativo, prima ancora di quello civile, il non era legittimato ad impugnare gli atti CP_1
ministeriali (e, dunque, non poteva neanche chiederne la disapplicazione in sede civile), in quanto non destinatario degli atti medesimi;
il reale legittimato passivo di quelle note di recupero era solo il FAPI, note, infatti, indirizzate al FAPI e non al suo consulente per cui, come già in precedenza rilevato, l'unico ad avere eventualmente interesse ad una translatio era solo il Fondo.
Dunque, il Tribunale non ha affatto frainteso le posizioni delle parti, per cui non può che ritenersi corretta la pronuncia anche nella parte in cui ha reputato che quella proposta dal va Pt_1
qualificata come domanda autonoma, anche in considerazione della scadenza del termine perentorio per la riassunzione.
Come già dianzi evidenziato, il TAR non è entrato nel merito di nessuna questione, limitandosi a declinare la giurisdizione, per cui non è erronea l'interpretazione del Tribunale, quando afferma
“il TAR … non ha verificato alcun aspetto relativo all'esistenza dei presupposti del diritto
sostanziale fatto valere in questo giudizio e, pertanto, diversamente dalla tesi di parte attrice, non
ricorre il giudicato disciplinato dall'art. 2909 c.c.”.
Peraltro, per giurisprudenza costante
(cosiddetto esterno) formatosi tra le stesse parti in giudizio diverso da quello di cui e è invocata
l'efficacia, costituiscono attività istituzionalmente riservate al giudice di merito, e non possono
essere oggetto di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c., nonché per vizi attinenti alla motivazione i quali, peraltro, vanno
specificamente indicati>> (cfr. Cass. 10503/2021).
E' vero, altresì, che il ha agito in giudizio per l'accertamento del diritto alla ripetizione Pt_1
delle somme e per l'accertamento della debenza delle somme a carico del e per la CP_1
conseguente condanna alla restituzione, con ciò esplicitamente riconoscendo l'inesistenza, a monte, di una statuizione avente gli affetti di un giudicato che avesse già riconosciuto il diritto reclamato.
Condivisile è dunque il pronunciamento del primo giudice nella parte in cui ritiene che
”l'eccezione di giudicato sollevata dall'attore va quindi rigettata, non essendo intervenuta
alcuna statuizione definitiva sull'esistenza o meno del diritto alla restituzione delle somme”, per cui va confermato con conseguente rigetto del primo motivo di impugnazione.
Per quanto concerne il secondo motivo di gravame, l'appellante eccepisce l'erroneità della sentenza nel merito del quantum dovuto al in quanto il giudice di prime cure non avrebbe CP_1
tenuto conto che trattasi di denaro pubblico, che nel 2011 era operante la spending review e che il dr. non avrebbe svolto alcuna delle attività oggetto di incarico e fatturazione;
eccepisce, CP_1
altresì, l'erroneità della CTU contabile esperita in primo grado, ritenendo che il diritto di esso appellante alla restituzione delle somme è “in re ipsa”, trattandosi, per l'appunto, di denaro pubblico. Conclude, dunque, per l'illegittimità della sentenza gravata nel capo in cui ha riconosciuto la congruità delle somme fatturate dal e ha respinto la domanda attorea. CP_1
Orbene, in ordine al secondo motivo di impugnazione, si evidenzia quanto segue.
Il insiste nel sostenere che il ha effettuato una approfondita istruttoria per Pt_1 CP_3
determinare il quantum della restituzione da parte del e che tanto basta per avere il diritto CP_1
di chiedere indietro le somme.
Dunque, il agisce in giudizio per il recupero delle somme sulla scorta delle note Pt_1
ministeriali, ritenendo che ”il ha correttamente applicato le proprie direttive interne CP_3
(circolare 36/2003 e relative note esplicative) e ha riparametrato i compensi sulla base delle norme tariffarie <
prestazioni volte nel 2009, e il dm 169/2010 per il biennio 2010 – 2011, le quali prevedevano i
minimi della tariffa - solamente per determinate voci del compenso, giacchè, per altre, la tariffa
indicata e applicata nella fattispecie era unica - commisurati sul valore dell'affare”.
Ora, premesso che, per le ragioni in precedenza rilevate, non può affermarsi acquiescenza del alle note del , e che l'atto in relazione al quale l'appellante pretende una CP_1 CP_3
ipotetica acquiescenza non è altro che la diffida inoltrata dal er il pagamento della somme Pt_1
oggi richieste in giudizio, va evidenziato come il Tribunale ha correttamente valutato che, per quanto concerne il 2011, “non si rinviene, nelle missive del prodotte dalle parti in CP_3
causa, una riduzione del compenso relativo all'anno 2011 per effetto della spending review …
per cui deve desumersi che, per l'anno 2011, il era ben consapevole degli Controparte_3
effetti della spending review e, lasciando immutata la misura del compenso, ha evidentemente
tenuto conto degli effetti di tali vincoli di risparmio”; e che, altrettanto correttamente, ha argomentato che è stato proprio il a sostenere che le note esplicative prodotte in giudizio, Pt_1
riferibili al 2011, già contenevano il riferimento al principio fondamentale di contenimento della spesa pubblica, nel senso che i compensi dei Presidenti dei Collegi Sindacali andavano determinati secondo i minimi tariffari, previsti dai decreti di settore, ragion per cui deve ritenersi che il , per l'anno 2011, ha reputato di dover corrispondere compensi secondo, CP_3
giustappunto, i minimi tariffari.
Orbene, l'appellante ritiene che il abbia correttamente agito nel ridurre l'onorario del CP_3
professionista per ragioni di contenimento della spesa pubblica, ed in considerazione delle linee guida esplicative dettate dalla medesima Amministrazione nella circolare n. 36/03. Ora, per quanto concerne le deduzioni dell'appellante in ordine al fatto che il recupero è un atto dovuto,
esse paiono inconferenti, in quanto si riferiscono al caso in cui i fondi vengono utilizzati per l'affidamento a terzi di contratti di appalto lavori, servizi e forniture che nulla hanno a che vedere con il caso di specie, relativo all'incarico professionale conferito al non soggetto alle CP_1 norme che regolano l'affidamento dei contratti pubblici vigenti all'epoca del suddetto incarico,
e precisamente il DLGS 163/2006. Inoltre, l'incarico ricevuto dal non risulta che facesse CP_1
alcun riferimento all'obbligo, per il professionista, di attenersi ai minimi tariffari per l'onorario.
Ad ogni buon conto, con riferimento alla spendig review, si fa notare che, mentre la parcella del nell'anno 2010, era pari ad € 46.400 e, dunque, pari alla metà del minimo tariffario CP_1
previsto (€ 82.812,341), nel 2011 era pari solo ad € 36.000, quindi ben al disotto del limite minimo tariffario (€ 80.094,53), ma anche del 10% in meno rispetto all'anno precedente. A tal uopo si evidenzia anche che negli stessi calcoli del non si rinviene questo taglio del 10% tra CP_3
l'anno 2010 e l'anno 2011, ed infatti, secondo l'Amministrazione, il avrebbe dovuto CP_1
percepire € 38.221, 31 per l'anno 2010, ed € 39.639,59 per l'anno 2011: dunque, il secondo motivo di appello non ha pregio, anche alla luce del parere, in atti, reso al in ordine ai Pt_1
compensi dei componenti dei Collegi sindacali dei Fondi, dal quale si evince bene che i medesimi non sono interessati dalla “riduzione dei costi degli apparati amministrativi”, di cui all'art. 6 del
D.L. 78/2010; dal suddetto parere non si ritiene di discostarsi, essendo correttamente e adeguatamente motivato, per cui alcuna esigenza di contenimento della spesa pubblica può
giustificare la richiesta del FAPI di ripetizione delle somme erogate al professionista.
Altro presupposto invocato dall'appellante è la circolare n. 36/03 del 18.11.2003, avente ad oggetto: ”Fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua. Criteri e modalità di
gestione delle risorse finanziarie di cui ai commi 10 e 12 lettera b) dell'art. 118 della legge 23
dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2011) e successive modificazioni” che, in realtà nulla menziona nello specifico per quanto concerne gli incarichi professionali.
Peraltro, le circolari hanno un peso giuridico inferiore rispetto alle fonti di produzione normativa quali i DPR ed i DM che regolano le tariffe dei professionisti. Ne deriva che la circolare n. 36/03
(che, lo si ribadisce, è comunque silente al riguardo dei compensi per i professionisti) e le note esplicative della stessa (aventi efficacia solo interna) non possono prevalere sul DPR/94 e
DM/2010, per cui non sono atte a supportare la pretesa riduzione dell'onorario spettante al professionista. Tra l'altro, non sussiste alcun accordo tra il ed il FAPI di applicazione CP_1
delle tariffe minime, tanto è vero che le fatture emesse venivano regolarmente inserite nei vari bilanci di esercizio del ricorrente, senza alcuna contestazione (cfr. relativa documentazione contabile prodotta in primo grado dal . CP_1
Peraltro, l'art. 8 della Statuto del Fondo stabilisce che è rimesso all'Assemblea di deliberare in odine al compenso per il Presidente ed i componenti del Collegio dei revisori (collegio sindacale),
ragion per cui si rivela infondata l'affermazione secondo la quale il Fondo sarebbe tenuto all'applicazione delle note esplicative del Ministero del Lavoro nell'erogazione dei compensi. E,
poiché l'Assemblea ha regolarmente approvato i bilanci depositati per gli anni 2009 – 2011, in cui risulta la voce specifica di spesa per il Collegio Sindacale, è agevole dedurre che implicitamente, ma inequivocabilmente, il Fondo ha approvato i compensi dei Sindaci così come fatturati, per cui l'attuale pretesa si rivela priva di pregio.
Come correttamente osservato dal primo giudice e, al di là del fatto che, come si dirà nel prosieguo, l'espletata CTU ha comunque dimostrato contabilmente l'infondatezza dell'avversa doglianza, il agendo per la ripetizione di un indebito oggettivo, avrebbe dovuto provare le Pt_1
circostanze poste a base della domanda, ciò che non è avvenuto. L'appellante, come già esposto,
si trincera dietro il fatto che il recupero di danaro pubblico è atto dovuto ma, come correttamente accertato nella sentenza gravata, nulla di quanto dedotto ha dimostrato in ordine all'incongruenza delle somme pagate al per l'incarico, che risulta da questi effettivamente svolto per il CP_1
Fondo, che è stato regolarmente inserito nel bilancio dell'Ente e che è stato retribuito con somme inferiori ai minimi tariffari. Si rimarca che alcuna esigenza di contenimento della spesa pubblica può giustificare la richiesta del di ripetizione delle somme erogate al professionista, né il Pt_1
ha adeguatamente illustrato quanto dedotto in ordine all'applicabilità della disciplina Pt_1
pubblicistica anche al Fondo, mentre l'invocata circolare n. 36/03 del 18.11.2003è un atto interno che, tra l'altro, nulla menziona nello specifico in merito agli incarichi professionali. Il Tribunale, comunque, proprio alla luce della nota esplicativa relativa alla suddetta circolare,
ha fatto ricorso ad una consulenza tecnica d'ufficio che ha dimostrato l'infondatezza della domanda.
All' Ausiliario, il primo giudice sottoponeva il seguente quesito: “1) presa visione della
documentazione in atti, e di quella che ritenesse di dover acquisire previo accordo delle parti,
dica al Tribunale se le fatture emesse dal (così come indicate in atti) siano congrue CP_1
rispetto all'attività espletata, nonché conformi alle tariffe professionali vigenti ratione temporis
per gli anni 2009 – 2011 e, nell'ipotesi in cui ravvisi l'incongruità, ne indichi le motivazioni”.
Per lo svolgimento dell'incarico, il CTU applicava la seguente metodologia: “verifica della
corretta determinazione delle parcelle per l'incarico esperito” ed, in particolare, in risposta al quesito, “ha preliminarmente individuato la tariffa professionale da applicare, deducendo che,
fino al 29 ottobre 2010, era vigente il D.P.R. 10 ottobre 1994 n. 645, dal 30 ottobre 2010 le
tariffe professionali vigenti da applicare venivano determinate dal D.M. 2 settembre 2010 n. 169,
mentre nel 2012 entrava in vigore il Decreto Ministro della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140. Si
procedeva, quindi, alla verifica se la determinazione dei compensi fatturati dal dott. CP_1
fossero congrui all'attività svolta e conformi alle tariffe professionali vigenti ratione temporis
per gli anni 2009 – 2010 – 2011 (cfr. pg. 3 della perizia a firma del dott. il quale ha Per_1
riportato le tabelle per singolo anno) evidenziando che il dott. per l'anno 2009, ha CP_1
fatturato € 46.016,00, quindi inferiore al minimo tabellare, che sarebbe stato pari ad € 65.563,
67, per l'anno 2010 ha fatturato € 46.400,00 a fronte di un minimo tabellare di € 82.812,31 e,
per l'anno 2011, ha fatturato € 36.000,00 a fronte di un minimo tabellare di € 80.094,53”.
Concludeva, dunque, il CTU che “l'analisi effettuata ha rilevato la conformità dei calcoli
effettuati dal dott. per cui le fatture emesse dal dott. risultano congrue all'attività CP_1 CP_1
effettuata e conformi alle tariffe professionali vigenti ratione temporis per gli anni 2009 – 2010
– 2011”. A fronte di quanto correttamente accertato dal CTU, il nel presente giudizio Pt_1
di gravame, si duole del fatto che il del Tribunale avrebbe effettuato un'analisi CP_4 formalistica della vicenda, limitandosi a verificare la corrispondenza tra l'importo delle fatture emesse dall'odierno appellato e le tabelle tariffarie vigenti, senza verificare, nella sostanza, le effettive prestazioni rese dal resistente in favore del Pt_1
Ora, in proposito, non può non osservarsi che dal rapporto tra il ed il non può CP_3 Pt_1
derivare un “illegittimo” recupero a danno del il quale non solo risulta avere svolto CP_1
pienamente e correttamente l'incarico affidatogli, ma ha diligentemente dimostrato il diritto a percepire le somme che gli sono state corrisposte come compensi, parcellati secondo legge.
Anche tale doglianza, dunque, si rivela infondata, non suffragata neanche dagli atti prodotti dal medesimo appellante.
Privo di pregio si palesa anche il terzo ed ultimo motivo di gravame, a fondamento del quale il
Fondo deduce che “è ammessa l'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c. per insussistenza
sopravvenuta del titolo…ciò che qui è avvenuto, poiché l'istruttoria ministeriale ha in seguito
dimostrato che il Dott. aveva ricevuto emolumenti pubblici per prestazioni mai erogate CP_1
in favore del , affermazione, quest'ultima, priva di ogni riscontro probatorio, tenendo Pt_1
presente che l'attore, odierno appellante, agendo in ripetizione, era onerato di dimostrare i presupposti della relativa domanda. Onere, come già in precedenza rilevato, non affatto assolto,
come giustamente ritenuto dal giudice di prime cure il quale, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, non ha disatteso la portata dell'art. 2033 c.c., né ha omesso di sindacare il complessivo contenuto della domanda del Pt_1
Per tali ragioni, l'appello va respinto.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base al D.M. n. 147/2022, parametri tra i minimi e i medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari ad € 52.791,06.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile - definitivamente decidendo nel giudizio civile n. 202/2022 R.G., sull'appello proposto con citazione notificata il 10.06.2022 dal
[...] , denominato Parte_1
nei confronti di , avverso la sentenza n. 110/2022 del Parte_2 Controparte_1
Tribunale civile di Campobasso in composizione monocratica, pubblicata il 3.03.2022 a conclusione del giudizio n. 1563/2018 R.G., ogni contraria domanda o eccezione disattesa o assorbita, così
provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante, in persona del Presidente e legale rappresentante pro
tempore al rimborso, in favore dell' avv. Giuliano Di Pardo, procuratore costituito dell'appellato dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del grado, liquidandole in
€ 3.808,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa come per legge;
3) dà atto che l'appello è integralmente rigettato ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13,
co. 1 – quater, del D.P.R. 115/2002.
Così deciso, nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.07.2025
Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
DR.SSA Maria Grazia d'Errico