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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/06/2025, n. 1726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1726 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 12.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 13202/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. ROLLO MONICA Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. GRAZIUSO SALVATORE CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione di inabilità civile
***
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile e la condanna dell' al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP. CP_1
L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso. CP_1
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per il riconoscimento della pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%).
Tanto premesso, il CTU ha accertato a carico dell'istante un quadro patologico che, alla luce dell'anamnesi familiare, fisiologica e patologica, lo rende attualmente invalido civile in misura pari al 100% con decorrenza da Parte_2
In particolare, il ctu ha così concluso: “L'esame clinico di , di anni 68 integrato dai Parte_1 dati della documentazione medica in atti ed esibita, consente di affermare che attualmente il ricorrente è affetto da: SPONDILODISCOARTROSI AD ELEVATA INCIDENZA FUNZIONALE IN
OSTEOPENIA; DISTURBO NEUROCOGNITIVO MAGGIORE CON TURBE DELLA MEMORIA E DEL
COMPORTAMENTO; DEPRESSIONE INVOLUTIVA;
CARDIOPATIA IPERTENSIVA IN VALVULOPATIA. La depressione senile, o anche “depressione involutiva”, è un disturbo dell'umore purtroppo spesso più frequente nella popolazione anziana. La depressione in età geriatrica si manifesta frequentemente con disturbi somatici, disturbi attentivi e della memoria, isolamento e apatia.
L'artrosi della colonna, conosciuta anche come spondiloartrosi o spondilodiscoartrosi, è una malattia degenerativa della cartilagine dei dischi intervertebrali, che perdono elasticità e non assolvono alla loro funzione di ammortizzare gli urti generati dal movimento del corpo.
La cardiopatia ipertensiva è una patologia che deriva da valori della pressione arteriosa persistentemente elevati. Questa condizione può essere associata a disfunzione meccanica, elettrica
e strutturale del muscolo cardiaco. In pratica, nella cardiopatia ipertensiva, il cuore è sottoposto ad un sovraccarico di lavoro.
L'artrosi della colonna si divide in spondiloartrosi cervicale (collo), spondiloartrosi lombare
(parte bassa della schiena) e spondiloartrosi completa (coinvolge tutti i tratti della colonna).
In conclusione, la perizianda è da considerare inabile. Tanto a far data dal Maggio del 2023.”
Ritiene il Giudicante di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico e specifici esami strumentali, stante anche l'assenza di contestazioni delle parti.
Pertanto, sussiste il requisito sanitario previsto per la pensione di inabilità civile con decorrenza dal Sulla base dell'orientamento espresso da Cass. 9876/19, in questa sede il Parte_2
Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve imitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne
l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); l'accertamento dei requisiti diversi da quello sanitario deve essere quindi demandato all' ed il pagamento della CP_1 prestazione è subordinato all'esito positivo di tale verifica da parte dell'Istituto (con particolare riferimento al requisito anagrafico). In considerazione della decorrenza del diritto, successiva alla domanda amministrativa e al ricorso giudiziario (di atp), le spese di lite vanno compensate.
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 27.11.2023 da nei confronti dell' , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto per la pensione di inabilità civile con decorrenza da MAGGIO 2023 e condanna l' al pagamento del dovuto oltre interessi o CP_1 rivalutazione, previa verifica a cura dell'Istituto dei requisiti diversi da quello sanitario.
2. Compensa tra le parti le spese di giudizio.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate con decreto. CP_1
Lecce, lì 12.06.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo