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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 29/05/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 191/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel.est. dr. Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 191/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F./P.IVA ) elettivamente domiciliata a Milano, corso Venezia, AR P.IVA_1 n.61, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Montefusco (C.F. ), che la C.F._1 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Marco Minolfo (C.F.
), all'avv. Hidalgo Brovida (C.F ) e all'avv. Cristina C.F._2 C.F._3
Martinetti (C.F. ), C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA .) elettivamente domiciliata a Milano, via F. Turati, n.6, CP_1 P.IVA_2 presso lo studio degli avvocati Marco Garavelli (C.F. ), Giacomo Scelba (C.F. C.F._5
) e Giovanni Puhali (C.F. ), che la rappresentano e CodiceFiscale_6 C.F._7 difendono come da delega in atti,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni:
TRA.FI.ME S.P.A.:
“Voglia la Corte d'Appello, in via principale, A. accogliere i motivi d'appello di riformare la sentenza n. 673/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecco in data AR 28/11/2023 nella procedura avente RG n. 381/2021 e con-seguentemente rigettare le domande di CP_1
B. respingere l'appello incidentale di o, in subor-dine, rigettare le domande di CP_1 CP_1 in via istruttoria,
C. ove necessario, convocare il CTU ing. affinché renda chiarimenti, Persona_1 D. ove necessario, disporre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni:
5) Vero è che più volte, in particolare nei mesi di settembre e di ottobre 2014, ed hanno discusso telefonicamente sulle Pt_1 CP_1 clausole del capitolato di fornitura? Se sì lei quando e da chi l'ha saputo? sul capitolo di prova sopra dedotto si indicano come testimoni
residente a [...], Testimone_1
, residente a [...], Testimone_2 con facoltà di sentire in materia diretta e contraria i testimoni eventualmente ammessi su istanza di controparte, in ogni caso,
pagina 1 di 12 E. condannare a restituire a le somme pagate in forza della sentenza impugnata, nella mi-sura che sarà CP_1 AR decisa, oltre rivalutazione ed interessi, F. con riserva di ulteriormente produrre, eccepire, dedurre ed in-dicare mezzi di prova in corso di causa, G. con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso delle spese forfetarie del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale: a) rigettare, per i motivi in fatto e in diritto illustrati in atti, i motivi di appello formulati da AR
b) riformare, in via di appello incidentale, la sentenza n. 673 del 2023 del 28 novembre 2023 del Tribunale di Lecco nella parte in cui ha escluso dal computo del danno da risarcire in favore di il mancato rendimento del capitale investimento nell'acquisto di CP_1 1.160 tonnellate di prodotto S275JR, rimasto invenduto, e pertanto condannare al pagamento in favore di AR CP_1
oltre agli altri importi già oggetto della Sentenza, anche l'importo di Euro 36.839,28 in ragione d'anno, o il diverso importo
[...] ritenuto di giustizia e se del caso determinato anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre rivalutazione monetaria e interessi;
In via subordinata rispetto al rigetto dell'appello di AR c) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o comunque l'invalidità e/o l'inapplicabilità o, in subordine, annullare l'art.
6.3 delle condizioni generali di contratto (doc. 3, fasc. di primo grado) richiamate nei contratti di compravendita del 18-19 marzo 2020 (doc. 15, fasc. di primo grado) e, pertanto, dichiarare l'illegittimità della comunicazione di recesso di da tali contratti;
AR
d) accertare e dichiarare il grave inadempimento di in persona del legale rappresentante pro tempore, ai contratti di AR compravendita conclusi con in data 18 e 19 marzo 2020 (doc. 15, fasc. di primo grado), e per l'effetto: risolvere i contratti CP_1 stessi ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.; condannare TRA.FI.ME. in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Pt_1 di tutti i danni subiti e subendi da per un importo pari a Euro 531.987,28 o comunque per l'importo maggiore o minore CP_1 che sarà determinato in corso di causa, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi;
e) respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti, le domande svolte da AR in via istruttoria: f) ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi: 1. “Vero che in data 18 marzo 2020 (in persona del sig. ) ha chiesto a (in persona del sig. di Pt_1 Pt_2 CP_1 Persona_2 rinegoziare gli ordini di acquisto del 9 marzo 2020, che si rammostrano al teste (doc. EU n. 11), in ragione degli effetti della pandemia Covid-19”;
2.“Vero che ha accolto la richiesta di di cui al capitolo precedente e gli ordini di acquisto di sono stati riemessi CP_1 Pt_1 Pt_1 e conseguentemente accettati in data 18-19 marzo 2020, come da documenti che si rammostrano al teste (doc. EU n. 15)”.
3.“Vero che in data 16 marzo 2020 ha ordinato al proprio fornitore ZD 2.022 tonnellate del prodotto S420MC, come da CP_1 documento che si rammostra al teste (doc. n. 25), allo scopo di approvvigionarsi del materiale necessario a soddisfare gli ordini CP_1 di acquisto formulati da in data 18-19 marzo 2020, come da documento che si rammostra al teste (doc. n. 15)”; Pt_1 CP_1
4.“Vero che in data 20 marzo 2020 ha ordinato al proprio fornitore JI 2.370 tonnellate del prodotto S275JR, come da CP_1 documento che si rammostra al teste (doc. EU n. 26), allo scopo di approvvigionarsi del materiale necessario a soddisfare gli ordini di acquisto formulati da in data 18-19 marzo 2020, come da documento che si rammostra al teste (doc. EU n. 15)”; Pt_1
5.“Vero che in data 9 aprile 2020 ha ordinato al proprio fornitore RD 2.060 tonnellate del prodotto S275JR, come da CP_1 documento che si rammostra al teste (doc. n. 27), allo scopo di approvvigionarsi del materiale necessario a soddisfare gli ordini CP_1 di acquisto formulati da in data 18-19 marzo 2020, come da documento che si rammostra al teste (doc. n. 15)”; Pt_1 CP_1
6. “Vero che la vendita effettuata da a ITT con i contratti che si rammostrano al teste (doc. 32) è stata effettuata a CP_1 CP_1 seguito di una negoziazione con il cliente volta a far ottenere a il miglior prezzo possibile a quella data”; CP_1 CP_
7. "Vero che la vendita effettuata da a con i contratti che si rammostrano al teste (doc. EU n. 33) è stata effettuata a CP_1 seguito di una rinegoziazione con il cliente volta a far ottenere a il miglior prezzo possibile a quella data” CP_1 Si indicano come testimoni sui capitoli che precedono:
- il dott. Senior Sales Manager c/o su tutti i capitoli che precedono;
Testimone_3 CP_1
- la dott. addetta all'ufficio com su tutti i capitoli che precedono;
Testimone_4 CP_1
- la dott.ssa Coils sui capitoli nn., 3, 4, 5. Testimone_5 Controparte_3 CP_1 g) disporre, occorrendo, C.T.U. contabile sul seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, svolte le opportune verifiche presso anche tramite consultazione dei suoi
CP_1 archivi e registri, anche informatici, quantifichi il C.T.U. l'entità dei danni subiti e subendi da in ragione
CP_1 dell'inadempimento da parte di ai contratti di compravendita del 18-19 marzo 2020, prodotti in atti sub doc. 15 di AR parte
CP_1 h) respingere le istanze istruttorie avversarie e solo in subordine ammettere a prova contraria con gli stessi testimoni
CP_1 indicati a prova diretta;
In ogni caso: i)con vittoria di compensi e spese relativi al giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE (d'ora in avanti, anche , società specializzata nel settore siderurgico, CP_1 CP_1 conveniva in giudizio (d'ora in avanti, anche per sentir dichiarare AR Pt_1 l'inefficacia, invalidità, inapplicabilità della clausola 6.3 delle condizioni generali di contratto richiamate in alcuni specifici contratti di compravendita di acciaio intercorsi fra di esse il 18 e 19 marzo 2020 e, quindi, l'illegittimità del recesso comunicatole da in forza della suddetta Pt_1 clausola, nonché per sentir risolvere i contratti per grave inadempimento di con condanna di Pt_1 quest'ultima al risarcimento dei danni, per oltre cinquecentomila euro, in suo favore. Più precisamente, l'attrice deduceva: CP_1
-di avere intrattenuto rapporti commerciali con la convenuta per oltre un decennio e quindi fino ai primi di marzo del 2020, quando esse avevano raggiunto un accordo transattivo a tacitazione di precedenti reciproche pretese,
-che in base al detto accordo transattivo i era impegnata a emettere ordinativi per 10.000 AR tonnellate di acciaio,
-gli ordinativi le erano stati inviati in data 11/3/2020 ma, a distanza di pochi giorni, erano stati rinegoziati al ribasso, per effetto dello scoppio della pandemia per Covid-19,
-fra il 18 ed il 19 Marzo 2020 aveva ridotto la richiesta di fornitura a 7.000 tonnellate, Pt_1
-di avere essa immediatamente provveduto ad approvvigionarsi il materiale dai suoi fornitori, CP_1
-che, però, il 17.04.2020 le aveva comunicato -invocando l'art.
6.3 del Capitolato generale AR di fornitura sottoscritto da essa e nell'ottobre 2014- di annullare tutti gli ordini, in CP_1 Pt_1 ragione dello scoppio dell'emergenza pandemica per Covid 19.
deduceva l'inefficacia della clausola 6.3 in quanto priva della doppia sottoscrizione richiesta CP_1 dall'art. 1341 c.c. e, lamentando di avere subito un danno patrimoniale ingente a causa del recesso di
, chiedeva il risarcimento del danno. AR
--
Si costituiva che, in rito, preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio del AR
Tribunale di Lecco. In merito, per quanto interessa ai fini del presente appello, ribadiva l'efficacia della clausola 6.3 del
Capitolato generale di fornitura e l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 1341 c.c. invocato da controparte;
in ogni caso, chiariva che le chiusure derivanti dall'emergenza pandemica avevano comportato una significativa contrazione del mercato, che in ogni caso giustificava la risoluzione degli ordini di acquisto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Contestava, altresì, il quantum debeatur, sostenendo che parte della merce acquistata da non CP_1 rispettava le specifiche tecniche indicate nei suoi ordinativi e non era quindi riferibile ai contratti del
18-19 Marzo 2020. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della nota di addebito n. A004382 per la somma di € 117.432,52 relativa alle “pesate errate” della merce venduta dall'attrice dal 2010 al 2019, nonché della somma di € 296.603,19 per precedenti ordini non adempiuti da . CP_1
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In prima udienza contestava la ricostruzione di secondo cui non sarebbe CP_1 AR incorsa tra le parti alcuna transazione nel marzo 2020; in ogni caso, ove fosse stata ritenuta l'insussistenza di tale accordo, domandava, a propria volta, ai sensi dell'art. 183 comma V c.p.c., la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivatile dai ritardi, da parte di nel ritiro Pt_1 dei materiali facenti parte degli ordini di compravendita intercorsi tra le parti nel corso degli ultimi anni. pagina 3 di 12 La causa veniva istruita mediante CTU, avente ad oggetto la valutazione di due particolari aspetti: 1) la compatibilità dei materiali concretamente acquistati da con quelli oggetto degli ordini di CP_1
2) la correttezza del metodo di pesa e di fatturazione dei coils (nastri di acciaio) da parte AR di per gli anni 2010 – 2019. CP_1
Espletata la CTU, in sede di precisazione delle conclusioni rinunciava all'eccezione di AR incompetenza per territorio del giudice adito. La causa veniva quindi assunta in decisione.
--
Con sentenza n. 673/2023 il Tribunale di Lecco ha così statuito:
“1) DICHIARA inefficace ex art. 1341 c.c. l'art.
6.3 delle condizioni generali di fornitura che regolavano i contratti del 18-19/3/2020 oggetto di causa;
2) PRONUNCIA la risoluzione dei contratti in parola, per grave inadempimento di AR
[...]
3) CONDANNA al risarcimento dei danni patrimoniali in favore di AR CP_1 per complessivi € 495.148,00, oltre rivalutazione monetaria dal 17/4/2020 e interessi legali;
[...]
4) ACCERTA la conclusione della transazione tra le parti nei termini di cui al doc. 16 di parte attrice e, per l'effetto,
5) RIGETTA le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta;
6) CONDANNA TRA.FI.ME. alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 CP_1 liquidate nell'importo di € 22.457,00 per compensi ed € 1.686,00 per anticipazioni oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
7) PONE definitivamente a carico di le spese di CTU, così come liquidate con AR provvedimento del 15/9/2022”.
La sentenza può essere così sunteggiata.
Il Tribunale -dopo aver dichiarato l'inefficacia della clausola 6.3 del Capitolato generale di fornitura del 29.10.2014- e, dunque, l'illegittimità del recesso esercitato di e dopo aver escluso che i Pt_1 contratti di fornitura potessero essere risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta- ha accolto la domanda di di risoluzione dei contratti per grave inadempimento di , con CP_1 AR conseguente riconoscimento -in favore di di (quasi, come si dirà più avanti) tutti i danni da CP_1 questa asseritamente subiti, quantificati in complessivi euro 495.148,00; ha, invece, rigettato tutte le domande riconvenzionali proposte da , sul presupposto dell'effettiva venuta ad esistenza AR del previo accordo transattivo dedotto da CP_1
In particolare, per quanto interessa ai fini del presente appello, il Tribunale ha ritenuto quanto segue.
Sulla clausola 6.3 del Capitolato generale di fornitura (“ In caso di seria condizione critica di mercato, la . ha la facoltà di annullare l'ordine totalmente o parzialmente ed in qualsiasi AR momento, verificando e riconoscendo un eventuale stato di avanzamento lavori e dando così conseguentemente al Fornitore le opportune istruzioni di consegna e fatturazione) il Tribunale ha ritenuto fondata da tesi dell'attrice secondo la quale la clausola doveva considerarsi inefficace CP_1 ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto non specificamente sottoscritta.
Ha invece ritenuto non convincente la diversa ricostruzione di quale sosteneva che la doppia Parte_3 sottoscrizione non era necessaria perchè 1) la ratio della disciplina delle clausole vessatorie era quella di tutelare il pagina 4 di 12 contraente più debole, quale non poteva essere considerata colosso del settore siderurgico, 2) la clausola era stata CP_1 oggetto di specifica trattativa tra le parti, come risultava da documenti e dai capitoli di prova orale, di cui aveva Pt_1 chiesto l'ammissione- osservando che:
-l'art. 1341 c.c. non richiamava, né prevedeva l'esistenza di una sproporzione di forze tra le parti del contratto,
-il Capitolato generale di fornitura era stato predisposto unilateralmente da , la quale aveva AR ammesso (v. comp. cost. p. 8) di averlo originariamente pensato “per più fornitori”,
-mancava, pacificamente, la doppia sottoscrizione della clausola 6.3 di recesso, né aveva AR fornito alcuna prova utile ad escludere la necessità della doppia sottoscrizione o diretta a dimostrare che la detta clausola 6.3 era stata oggetto di trattativa tra essa e CP_1
Al riguardo, il primo giudice ha evidenziato che la mail del 6/11/2014 prodotta dalla convenuta
(doc. 12) non era idonea a provare alcunché, poiché con essa si era limitata ad Pt_1 AR inviare a una versione aggiornata del capitolato, ma tanto non era sufficiente a dimostrare CP_1 che vi era stata una trattativa. Ha evidenziato, altresì, che le prove testimoniali di cui aveva chiesto l'ammissione, in Pt_1 particolare il capitolo n. 5, non erano idonee a sostenerne le tesi difensive, in quanto generiche: ove anche il capitolo in questione fosse stato ammesso, sarebbero comunque rimaste imprecisate le singole clausole oggetto dell'asserita trattativa.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto che la <…clausola era inefficace e perciò la convenuta non aveva diritto di recedere dal contratto>. AR
Il Tribunale ha poi rigettato la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta proposta da ha invece accolto la domanda di risoluzione dei contratti per Pt_1 inadempimento di proposta dall'attrice , con conseguente diritto di quest'ultima al Pt_1 CP_1 risarcimento dei danni.
Sulla quantificazione dei danni risarcibili, il Tribunale ha distinto fra le voci di danno non contestate e le voci di danno oggetto di contestazione, variamente soffermandosi su di esse. In conclusione, ha quantificato in € 495.148,00 -oltre rivalutazione dalla data dell'inadempimento, individuata nel 17/4/2020, e interessi legali- i danni patrimoniali risarcibili in favore di così CP_1 calcolati: € 461.260,00 (107.166,00 + 212.180,00 + 40.004,00 + 101.910,00) a titolo di lucro cessante,
+ € 33.888,00 (51.150,00 + 26.438,00 – 43.700,00) a titolo di danno emergente.
Quanto, infine, alle domande riconvenzionali di e alla reconventio reconventionis di AR
, il Tribunale ha ritenuto intervenuto tra le parti l'accordo transattivo dedotto dall'attrice; ha CP_1 quindi rigettato le domande riconvenzionali di e ritenuta assorbita la reconventio Pt_1 reconventionis di EU (su tali statuizioni NON vi è appello, nde)
--
Avverso la detta sentenza ha proposto appello principale, affidandolo a otto motivi, AR che verranno trattati nei limiti in cui sono di interesse per la decisione del presente appello.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale ha Pt_1 erroneamente ritenuto applicabile alla clausola 6.3 del Capitolato generale la disciplina prevista dall'art. 1341 c.c., cioè la necessità della doppia sottoscrizione di essa.
pagina 5 di 12 Ed invero, pur rappresentando -il Capitolato generale- un documento fisicamente distinto dai contratti di compravendita, esso -in quanto specificamente richiamato nei contratti ( id est i suoi ordini di acquisto), ne costituiva parte integrante. Pertanto, per via dell'espresso richiamo al Capitolato (Capitolato generale I.06.01 REV.7 29.10.2014, firmato da , richiamo presente in tutti gli ordini di essa , doveva ritenersi che CP_1 AR aveva accettato gli ordini di acquisto di essa per come integrati, nel loro contenuto, da CP_1 Pt_1 tutte le clausole del predetto capitolato per relazione perfetta> (v. pag. 8 atto di appello e AR la giurisprudenza ivi richiamata), per l'effetto non necessitanti alcuna approvazione specifica ai fini della loro validità.
L'appellante principale deduce, ancora, che la situazione contemplata dalla clausola 6.3 del Capitolato (“In caso di seria condizione critica di mercato, la .ha la facoltà di annullare l'ordine AR totalmente o parzialmente ed in qualsiasi momento, verificando e riconoscendo un eventuale stato avanzamento lavori e dando così conseguentemente al Fornitore le opportune istruzioni di consegna e fatturazione”) risultava essersi in concreto verificata. Il 17 aprile 2020 (quando essa aveva comunicato il suo recesso a le condizioni di AR CP_1 mercato erano infatti ben più che seriamente critiche, visti i provvedimenti governativi di chiusura adottati per contenere la pandemia da Covid 19, tanto più considerando che i suoi clienti, i quali principalmente appartenevano al settore dell'automotive, anch'esso duramente impattato nel periodo in questione, avevano a loro volta disdetto in gran numero gli ordini effettuati. L'appellante principale deduce, altresì, che la seconda parte della clausola non poteva esserle opposta: trattandosi di contratti di compravendita e non di appalto, non poteva esservi alcun lavori> da essa colpevolmente non comunicato a come invece erroneamente sostenuto da CP_1 quest'ultima.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale ha Pt_1 erroneamente ritenuto non provato il fatto che la clausola 6.3 del Capitolato era stata oggetto di negoziazione, quando invece ciò era dimostrato dai seguenti elementi fattuali:
-l'avvenuto scambio tra le parti (docc. 12 e 13 ) sia della versione definitiva del testo AR contrattuale in esame, sia di almeno una versione precedente,
-la mancata specifica contestazione, da parte di , dell'avvenuta negoziazione del testo CP_1 contrattuale allegata da essa TRA.FI.ME: a fronte dell'allegazione di essa secondo cui il Pt_1 testo era stato oggetto di negoziazioni, scambiato più volte, ed oggetto di interlocuzioni telefoniche, NON aveva contestato specificatamente la suddette circostanze, ma si era limitata a sostenere CP_1 che esse non erano provate dai documenti offerti da essa Pt_1
Insiste, comunque, sull'ammissione del capitolo di prova per testi (il n. 5, cfr. memoria ex art. 183 c. 6°
n. 2 c.p.c.), non condividendo la valutazione di genericità effettuata dal Tribunale.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale non aveva Pt_1 motivato l'asserito contenuto vessatorio della clausola, essendosi limitato a rilevare che la doppia sottoscrizione della clausola era richiesta per legge.
Con il quarto motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale ha erroneamente qualificato la domanda di essa come risolutoria per eccessiva onerosità sopravvenuta e non AR come per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. (..).
pagina 6 di 12 Con il quinto motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto provato il grave inadempimento di essa e, conseguentemente, erroneamente AR dichiarato la risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c.
Con il sesto motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto pacificamente provata la circostanza che, tra il 19/3/2020 e il 17/4/2020 avesse già CP_1 provveduto all'acquisto presso terzi fornitori di gran parte dell'acciaio ordinato dalla convenuta e, in particolare, di 2022 tonnellate del prodotto S420MC e di 4430 tonnellate del prodotto S275JR (docc. 25-27 attrice), non avendo il Tribunale indicato le ragioni alla base della sua decisione.
Con il settimo motivo d'appello l'appellante principale deduce che il Tribunale ha erroneamente valutato e quantificato i danni subiti da CP_1
Con l'ottavo motivo d'appello l'appellante principale deduce che il Tribunale, aderendo alle risultanze dell'espletata CTU, ha erroneamente ritenuto che le lastre d'acciaio fornite a dalla sua CP_1 venditrice ND erano idonee a soddisfare le specifiche tecniche chieste da essa con gli AR ordini di cui oggi si discute.
-- Si è costituita , che ha proposto appello incidentale per il motivo di cui infra, chiedendo nel CP_1 resto la reiezione dell'appello principale di Pt_1
Più precisamente, con il suo appello incidentale deduce che il Tribunale NON le ha - CP_1 erroneamente- riconosciuto il risarcimento del danno da mancato rendimento del capitale investito nell'acquisto di 1.160 tonnellate di prodotto S275JR che è rimasto invenduto, non ritenendo tale danno sufficientemente provato. Ha quindi chiesto la condanna di al risarcimento anche del AR danno da mancato rendimento del capitale investito nell'acquisto di 1.160 tonnellate di prodotto
S275JR, poi rimasto invenduto, per l'importo di euro 36.839,28 in ragione d'anno, o per il diverso importo ritenuto di giustizia, se del caso determinato anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Infine, in caso di accoglimento dell'appello di sulla validità ed efficacia dell'art.
6.3 delle Pt_1 condizioni generali, ha riproposto le sue domande subordinate, rimaste assorbite in CP_1 conseguenza della declaratoria di inefficacia della predetta clausola da parte del primo giudice ( declaratoria di inefficacia di cui essa chiede, in principalità, la conferma). In caso di accoglimento dell'appello principale e quindi ove la clausola 6.3 sia ritenuta valida, CP_1 ha comunque chiesto che la detta clausola:
-sia dichiarata nulla ab origine ai sensi dell'art. 1346 cc, in quanto prevede una facoltà di recesso sospensivamente condizionata al ricorrere di presupposti indeterminati e indeterminabili (una non meglio specificata “seria condizione critica di mercato”),
-sia ritenuta priva dei presupposti di fatto e di diritto per la sua applicazione, dato che:
a)la stessa ha dichiarato nel proprio bilancio relativo all'esercizio 2020 un andamento più AR che positivo ed in linea con quello dell'anno precedente, nonostante la pandemia (cfr. supra e doc. 46, fasc. di primo grado), b) gli ordini 2020 le erano stati emessi in data 18-19 marzo 2020, quando la gravità della pandemia da
Covid-19 si era già ormai manifestata,
c) ha fatto leva sulle misure straordinarie del lock-down solo per giustificare il suo recesso AR dagli ordini 2020, omettendo di ricordare di averle comunicato il suo recesso il 17 aprile 2020 (doc. 17,
pagina 7 di 12 fasc. di primo grado), quando era già stata prevista la riapertura delle attività per il 20 aprile 2020, non avendo mai provato di aver effettivamente sospeso la propria attività. AR
-sia ritenuta inapplicabile a causa dell'inadempimento della stessa la quale, pur AR riconoscendo uno stato di avanzamento dei lavori, non le aveva fornito, come invece previsto “..le opportune istruzioni di consegna e fatturazione”, nonostante essa avesse già acquistato dai CP_1 propri fornitori il 92% del relativo materiale e lo avesse già lavorato quando le aveva AR comunicato il recesso.
All'udienza del 20 Marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.; la causa è stata discussa in camera di consiglio il 13 maggio 2025.
-- L'opinione della Corte
I primi tre motivi d'appello principale di -che possono essere trattati congiuntamente in quanto Pt_1 attinenti alla validità del recesso esercitato da ex art.
6.3 delle Condizioni generali del Pt_1
Capitolato generale di fornitura- sono fondati.
La clausola 6.3 del Capitolato Generale di fornitura (“Annullo dell'ordine”) riguarda il diritto di recesso di in caso di “seria condizione critica del mercato” ed è incontestabile che la detta Pt_1 clausola NON è stata sottoscritta in modo specifico: come invece -secondo il Tribunale- avrebbe dovuto farsi in ragione dell'art. 1341 cc dato che, nella sua comparsa di risposta in primo grado, la stessa aveva ammesso che il detto Capitolato era stato <.. in origine pensato per più Pt_1 fornitori>.
Il convincimento del Tribunale, che sembra configurare un contratto predisposto da
Pt_1 adesione> (<..pensato da per più fornitori”) NON è però condivisibile perché, come deduce
Pt_1 l'appellante l'unica fornitrice era stata e, comunque, <..il richiamo, negli ordini di
Pt_1 CP_1 acquisto di al Capitolato..> integrava una “relatio perfecta”, che esime dalla doppia
Pt_1 sottoscrizione>, come ripetutamente affermato in analoghi casi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, giova innanzitutto precisare che in tutti gli ordini d'acquisto di cui è causa (stipulati il 18 e il 19 marzo 2020) è presente un espresso riferimento alle “Specifiche condizioni generali di fornitura: capitolato generale 1.06.01 REV/7 29.10.2014”, cioè alle condizioni generali del (pur distinto) Capitolato, nel quale -all'art. 6.3- è inserita la clausola di recesso di cui oggi si discute.
Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità si è così espressa:
< …il richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti nella premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti una diversa regolamentazione ( come nel caso in esame, nde), assegna alla previsione di quella disciplina , per il tramite della “relatio perfecta”, il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cc. Nè rileva, in proposito, l'eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta infatti superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto>: così Cass. 2537/2016, che a sua volta richiama le precedenti Cass. 9392/1992,
3479/1997, 19130/2006, 21142/2007, 26201/2010, 7197/2011.
pagina 8 di 12 Così, ancora, la più recente Cass. 23194/2020, secondo la quale Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per relationem, assumendo pertanto il valore di clausole concordate, senza necessità di una specifica approvazione per iscritto>.
Né rileva la contraria deduzione di che ha eccepito di non avere mai firmato gli ordini di CP_1 acquisto e quindi (se ben si comprende) di non avere mai accettato il richiamo, nel testo dei detti ordini, al Capitolato, quale in .
Pur essendo vero che non risulta avere firmato gli ordini oggetto di causa (firmati dalla sola CP_1
, tale fatto appare irrilevante, a fronte della condotta di che ha eseguito i detti ordini, Pt_1 CP_1 a suo stesso dire addirittura ”immediatamente”; per poi chiedere il danno per l'asserito inadempimento di a fronte -invece- del proprio immediato, pieno -in altre parole, perfetto- adempimento di Pt_1 tali ordini.
ha dunque fatto ben di più di una firma sugli ordini di cui è causa, peraltro conformi a quelli CP_1 continuativamente stipulati con negli anni precedenti, tutti contenenti il richiamo alle Pt_1
“Specifiche condizioni di fornitura di cui al Capitolato generale 1.06.01 REV/7 29.10.2014”.
Ma non solo.
La previa conoscenza di quel Capitolato, da parte di e la sua accettazione, non sono tratte CP_1 esclusivamente dal richiamo effettuato negli ordini 2020 e ngli ordini precedenti, risalenti nel tempo.
Come risulta dal doc. 12 (composto da due pagine) prodotto da copia del Capitolato, già anni Pt_1 prima firmato da risulta esserle stato ulteriormente inviato da parte di in data CP_1 Pt_1 6.11.2014, con la richiesta di farlo tornare controfirmato ( “.. in allegato le invio capitolato della qualità REV 7 da ritornarci controfirmato. Ci è stato imposto di aggiungere una sezione riguardo alla corruzione, quindi rispetto all'ultima versione che lei ha, cambia solo questo”).
A tale e-mail ha risposto a stretto giro di posta il 7.11.2014, h. 16,23 così scrivendo: CP_1
Buongiorno dott. ( , come da accordi telefonici le invio copia ultima Pt_4 Email_1 pagina del Capitolato firmata e timbrata>.
Tale fatto documenta che, in passato, ha avuto il mano il testo del Capitolato, così essendo CP_1 posta in condizioni di leggerlo, valutarlo e sottoscriverlo nell'ambito di una negoziazione dinamica e all'evidenza concordata: ben lungi, quindi, dall'essere stata imposta unilateralmente da alla Pt_1 quale ben avrebbe potuto sottrarsi o imporre modifiche se solo lo avesse voluto, data la sua CP_1 incontestata posizione di forza rispetto a che l'ha avuta come sua unica cliente, a differenza di Pt_1
che incontestatamente ricopre una posizione di spicco, con ampia clientela, nello specifico CP_1 settore di cui si discute.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che, anche senza espletare le prove orali di cui ha Pt_1
(ri)chiesto l'ammissione, nel caso in esame è configurabile non già un contratto per adesione ( come vorrebbe bensì un rinvio recettizio, concordato tra le parti, alle clausole contenute nelle CP_1
Condizioni generali del Capitolato di fornitura del 2014, con integrazione di esse negli Ordini 2020 in pagina 9 di 12 “relatio perfecta”: a ciò consegue l' inapplicabilità dell'art. 1341 cc invocato da in ordine alla CP_1 clausola attributiva della facoltà di recesso di cui si discute, la cui natura vessatoria, ancorchè non formalmente dichiarata dal Tribunale, risulta espressamente dal testo dell'art. 1341/2 cc ( terzo motivo d'appello principale, nde).
--
Né appaiono rilevanti le ulteriori censure che ripropone in appello avverso la detta clausola 6.3. CP_1 Ed invero, la clausola subordina il diritto di recesso di (id est, di annullare l'ordine, totalmente Pt_1
o parzialmente) al caso di “…seria condizione critica del mercato”, così circoscrivendola con doppia aggettivazione che ne esclude la genericità e che, in ogni caso si attaglia perfettamente all'eccezionale condizione del mercato venutasi a creare a livello italiano, europeo e mondiale nei mesi di marzo/aprile 2020 per l'emergenza pandemica da Covid 19, a fronte di ordini effettuati nel marzo 2020, annullati il 17 aprile 2020 e quindi comunque prima della riapertura delle attività, nell'ambito di una situazione di mercato globale mai verificatasi, nelle sue molteplici ramificazioni, in precedenza.
Né rileva che, a fine anno, l'attività annuale di non sia risultata influenzata in senso negativo Pt_1 dalla situazione pandemica, dato che nell'aprile 2020 la chiusura delle attività era ancora in corso ed era difficile una prognosi favorevole di mercato nell'immediato futuro (ed infatti, nel giro di pochi mesi da una temporanea apertura, la chiusura è stata nuovamente disposta a livello nazionale, e non solo).
Né rileva, infine, l'eventuale con i conseguenti doveri posti a carico del contraente, in quanto tale ipotesi era all'evidenza circoscritta ai contratti di appalto, e non di vendita, come nel caso in esame.
-- In conclusione, in accoglimento dei primi tre motivi di appello principale e in riforma del capo n. 1 dell'appellata sentenza, va dichiarata l'efficacia e validità della clausola 6.3 delle Condizioni generali di fornitura che regolavano i contratti 18-19/3/2020 e, quindi, la legittimità del recesso comunicato il
17.4.2020 da ad con conseguente legittimo scioglimento del contratto da parte della Pt_1 CP_1 prima. Rimangono in conseguenza assorbiti gli altri motivi di appello principale e le domande di CP_1 oggetto dei capi 2 e 3 dell'appellata sentenza, che solo in caso di conferma dell'illegittimità del recesso di avrebbero trovato il loro presupposto logico- giuridico. Pt_1 L'appello incidentale proposto da avente ad oggetto la domanda di un ulteriore risarcimento CP_1 chiesto da quest'ultima, già negato dal Tribunale, deve essere -per la medesima ragione- rigettato.
Quanto infine ai capi 4 e 5 dell'appellata sentenza, essi vanno confermati, non essendo stati oggetto d'appello, né principale, né incidentale.
-- In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese processuali, comprese quelle di CTU, vanno diversamente regolate, come si dirà infra.
Tenuto conto del fatto che si è vista rigettare le domande oggetto dei capi nn. 4) e 5) Pt_1 dell'appellata sentenza (reiettive di altre domande da essa proposte) le spese del primo grado e del presente grado, come già detto valutate alla luce dell'esito complessivo della lite, vanno poste a carico di la cui soccombenza appare prevalente, in ragione di due terzi;
due terzi liquidati come da CP_1 dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e succ. mod, tenuto conto dell'impegno profuso e del valore della causa, oltre agli accessori di legge, dichiarandosi compensato fra le parti, per entrambi i gradi, il restante terzo.
pagina 10 di 12 Le spese della CTU vanno poste a carico di e di al 50% ciascuna, essendo stata la Pt_1 CP_1
CTU chiesta ed espletata nell'interesse di entrambe.
va infine condannata, come da domanda, a restituire a le somme da questa CP_1 Pt_1 eventualmente ricevute in ossequio all'appellata sentenza, con gli interessi legali dal dì dell'avvenuta ricezione sino a quello dell'effettiva restituzione.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e sull'appello incidentale proposto da AR CP_1 CP_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 673/2023 del Tribunale di Lecco, ogni
[...] AR diversa domanda o istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento dei primi tre motivi dell'appello principale di e in riforma del capo n.1 AR dell'appellata sentenza, dichiara valida ed efficace la clausola 6.3 delle Condizioni generali di fornitura che regolavano i contratti del 18-19 Marzo 2020 e, quindi, la legittimità del recesso comunicato il
17.4.2020 da a , AR CP_1
-dichiara assorbiti gli altri motivi di appello principale e le domande di oggetto dei capi nn. CP_1 2 e 3 dell'appellata sentenza,
-rigetta l'appello incidentale proposto da , CP_1
-dichiara confermati i capi nn. 4 e 5 dell'appellata sentenza, non oggetto d'appello,
-condanna a corrispondere a due terzi delle spese del primo grado e due terzi CP_1 AR delle spese del presente grado, due terzi rispettivamente liquidati in e. 14.000,00 per il primo grado e in e. 10.000,00 per il presente grado d'appello, oltre agli accessori di legge,
-dichiara compensato il restante terzo, sia per il primo grado, sia per il presente grado d'appello,
-pone le spese di CTU per il 50% a carico di ciascuna delle parti,
-condanna a restituire a le somme da questa eventualmente ricevute in ossequio CP_1 AR all'appellata sentenza, con gli interessi legali dal dì dell'avvenuta ricezione sino a quello dell'effettiva restituzione,
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. CP_1 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012. Così deciso a Milano, in camera di consiglio, il 13 maggio 2025.
pagina 11 di 12 Il Consigliere rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Quarta sezione civile nelle persone dei seguenti Magistrati: dr. Alberto Massimo Vigorelli Presidente dr. Vinicia Licia Serena Calendino Consigliere rel.est. dr. Francesca Maria Mammone Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 191/2024 promossa in grado d'appello DA
(C.F./P.IVA ) elettivamente domiciliata a Milano, corso Venezia, AR P.IVA_1 n.61, presso lo studio dell'avv. Michelangelo Montefusco (C.F. ), che la C.F._1 rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. Marco Minolfo (C.F.
), all'avv. Hidalgo Brovida (C.F ) e all'avv. Cristina C.F._2 C.F._3
Martinetti (C.F. ), C.F._4
APPELLANTE
CONTRO
(C.F./P.IVA .) elettivamente domiciliata a Milano, via F. Turati, n.6, CP_1 P.IVA_2 presso lo studio degli avvocati Marco Garavelli (C.F. ), Giacomo Scelba (C.F. C.F._5
) e Giovanni Puhali (C.F. ), che la rappresentano e CodiceFiscale_6 C.F._7 difendono come da delega in atti,
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE avente ad oggetto: vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni:
TRA.FI.ME S.P.A.:
“Voglia la Corte d'Appello, in via principale, A. accogliere i motivi d'appello di riformare la sentenza n. 673/2023 pronunciata dal Tribunale di Lecco in data AR 28/11/2023 nella procedura avente RG n. 381/2021 e con-seguentemente rigettare le domande di CP_1
B. respingere l'appello incidentale di o, in subor-dine, rigettare le domande di CP_1 CP_1 in via istruttoria,
C. ove necessario, convocare il CTU ing. affinché renda chiarimenti, Persona_1 D. ove necessario, disporre l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testimoni:
5) Vero è che più volte, in particolare nei mesi di settembre e di ottobre 2014, ed hanno discusso telefonicamente sulle Pt_1 CP_1 clausole del capitolato di fornitura? Se sì lei quando e da chi l'ha saputo? sul capitolo di prova sopra dedotto si indicano come testimoni
residente a [...], Testimone_1
, residente a [...], Testimone_2 con facoltà di sentire in materia diretta e contraria i testimoni eventualmente ammessi su istanza di controparte, in ogni caso,
pagina 1 di 12 E. condannare a restituire a le somme pagate in forza della sentenza impugnata, nella mi-sura che sarà CP_1 AR decisa, oltre rivalutazione ed interessi, F. con riserva di ulteriormente produrre, eccepire, dedurre ed in-dicare mezzi di prova in corso di causa, G. con vittoria di spese ed onorari, oltre rimborso delle spese forfetarie del 15%, nonché IVA e CPA come per legge.
CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via principale: a) rigettare, per i motivi in fatto e in diritto illustrati in atti, i motivi di appello formulati da AR
b) riformare, in via di appello incidentale, la sentenza n. 673 del 2023 del 28 novembre 2023 del Tribunale di Lecco nella parte in cui ha escluso dal computo del danno da risarcire in favore di il mancato rendimento del capitale investimento nell'acquisto di CP_1 1.160 tonnellate di prodotto S275JR, rimasto invenduto, e pertanto condannare al pagamento in favore di AR CP_1
oltre agli altri importi già oggetto della Sentenza, anche l'importo di Euro 36.839,28 in ragione d'anno, o il diverso importo
[...] ritenuto di giustizia e se del caso determinato anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre rivalutazione monetaria e interessi;
In via subordinata rispetto al rigetto dell'appello di AR c) accertare e dichiarare l'inefficacia e/o comunque l'invalidità e/o l'inapplicabilità o, in subordine, annullare l'art.
6.3 delle condizioni generali di contratto (doc. 3, fasc. di primo grado) richiamate nei contratti di compravendita del 18-19 marzo 2020 (doc. 15, fasc. di primo grado) e, pertanto, dichiarare l'illegittimità della comunicazione di recesso di da tali contratti;
AR
d) accertare e dichiarare il grave inadempimento di in persona del legale rappresentante pro tempore, ai contratti di AR compravendita conclusi con in data 18 e 19 marzo 2020 (doc. 15, fasc. di primo grado), e per l'effetto: risolvere i contratti CP_1 stessi ai sensi dell'art. 1453 cod. civ.; condannare TRA.FI.ME. in persona del legale rappresentante pro tempore, al risarcimento Pt_1 di tutti i danni subiti e subendi da per un importo pari a Euro 531.987,28 o comunque per l'importo maggiore o minore CP_1 che sarà determinato in corso di causa, se del caso anche in via equitativa ex art. 1226 c.c., oltre rivalutazione monetaria e interessi;
e) respingere, in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti, le domande svolte da AR in via istruttoria: f) ammettere, occorrendo, i seguenti capitoli di prova per testi: 1. “Vero che in data 18 marzo 2020 (in persona del sig. ) ha chiesto a (in persona del sig. di Pt_1 Pt_2 CP_1 Persona_2 rinegoziare gli ordini di acquisto del 9 marzo 2020, che si rammostrano al teste (doc. EU n. 11), in ragione degli effetti della pandemia Covid-19”;
2.“Vero che ha accolto la richiesta di di cui al capitolo precedente e gli ordini di acquisto di sono stati riemessi CP_1 Pt_1 Pt_1 e conseguentemente accettati in data 18-19 marzo 2020, come da documenti che si rammostrano al teste (doc. EU n. 15)”.
3.“Vero che in data 16 marzo 2020 ha ordinato al proprio fornitore ZD 2.022 tonnellate del prodotto S420MC, come da CP_1 documento che si rammostra al teste (doc. n. 25), allo scopo di approvvigionarsi del materiale necessario a soddisfare gli ordini CP_1 di acquisto formulati da in data 18-19 marzo 2020, come da documento che si rammostra al teste (doc. n. 15)”; Pt_1 CP_1
4.“Vero che in data 20 marzo 2020 ha ordinato al proprio fornitore JI 2.370 tonnellate del prodotto S275JR, come da CP_1 documento che si rammostra al teste (doc. EU n. 26), allo scopo di approvvigionarsi del materiale necessario a soddisfare gli ordini di acquisto formulati da in data 18-19 marzo 2020, come da documento che si rammostra al teste (doc. EU n. 15)”; Pt_1
5.“Vero che in data 9 aprile 2020 ha ordinato al proprio fornitore RD 2.060 tonnellate del prodotto S275JR, come da CP_1 documento che si rammostra al teste (doc. n. 27), allo scopo di approvvigionarsi del materiale necessario a soddisfare gli ordini CP_1 di acquisto formulati da in data 18-19 marzo 2020, come da documento che si rammostra al teste (doc. n. 15)”; Pt_1 CP_1
6. “Vero che la vendita effettuata da a ITT con i contratti che si rammostrano al teste (doc. 32) è stata effettuata a CP_1 CP_1 seguito di una negoziazione con il cliente volta a far ottenere a il miglior prezzo possibile a quella data”; CP_1 CP_
7. "Vero che la vendita effettuata da a con i contratti che si rammostrano al teste (doc. EU n. 33) è stata effettuata a CP_1 seguito di una rinegoziazione con il cliente volta a far ottenere a il miglior prezzo possibile a quella data” CP_1 Si indicano come testimoni sui capitoli che precedono:
- il dott. Senior Sales Manager c/o su tutti i capitoli che precedono;
Testimone_3 CP_1
- la dott. addetta all'ufficio com su tutti i capitoli che precedono;
Testimone_4 CP_1
- la dott.ssa Coils sui capitoli nn., 3, 4, 5. Testimone_5 Controparte_3 CP_1 g) disporre, occorrendo, C.T.U. contabile sul seguente quesito:
“Esaminati gli atti e i documenti di causa, svolte le opportune verifiche presso anche tramite consultazione dei suoi
CP_1 archivi e registri, anche informatici, quantifichi il C.T.U. l'entità dei danni subiti e subendi da in ragione
CP_1 dell'inadempimento da parte di ai contratti di compravendita del 18-19 marzo 2020, prodotti in atti sub doc. 15 di AR parte
CP_1 h) respingere le istanze istruttorie avversarie e solo in subordine ammettere a prova contraria con gli stessi testimoni
CP_1 indicati a prova diretta;
In ogni caso: i)con vittoria di compensi e spese relativi al giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge”.
pagina 2 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE (d'ora in avanti, anche , società specializzata nel settore siderurgico, CP_1 CP_1 conveniva in giudizio (d'ora in avanti, anche per sentir dichiarare AR Pt_1 l'inefficacia, invalidità, inapplicabilità della clausola 6.3 delle condizioni generali di contratto richiamate in alcuni specifici contratti di compravendita di acciaio intercorsi fra di esse il 18 e 19 marzo 2020 e, quindi, l'illegittimità del recesso comunicatole da in forza della suddetta Pt_1 clausola, nonché per sentir risolvere i contratti per grave inadempimento di con condanna di Pt_1 quest'ultima al risarcimento dei danni, per oltre cinquecentomila euro, in suo favore. Più precisamente, l'attrice deduceva: CP_1
-di avere intrattenuto rapporti commerciali con la convenuta per oltre un decennio e quindi fino ai primi di marzo del 2020, quando esse avevano raggiunto un accordo transattivo a tacitazione di precedenti reciproche pretese,
-che in base al detto accordo transattivo i era impegnata a emettere ordinativi per 10.000 AR tonnellate di acciaio,
-gli ordinativi le erano stati inviati in data 11/3/2020 ma, a distanza di pochi giorni, erano stati rinegoziati al ribasso, per effetto dello scoppio della pandemia per Covid-19,
-fra il 18 ed il 19 Marzo 2020 aveva ridotto la richiesta di fornitura a 7.000 tonnellate, Pt_1
-di avere essa immediatamente provveduto ad approvvigionarsi il materiale dai suoi fornitori, CP_1
-che, però, il 17.04.2020 le aveva comunicato -invocando l'art.
6.3 del Capitolato generale AR di fornitura sottoscritto da essa e nell'ottobre 2014- di annullare tutti gli ordini, in CP_1 Pt_1 ragione dello scoppio dell'emergenza pandemica per Covid 19.
deduceva l'inefficacia della clausola 6.3 in quanto priva della doppia sottoscrizione richiesta CP_1 dall'art. 1341 c.c. e, lamentando di avere subito un danno patrimoniale ingente a causa del recesso di
, chiedeva il risarcimento del danno. AR
--
Si costituiva che, in rito, preliminarmente eccepiva l'incompetenza per territorio del AR
Tribunale di Lecco. In merito, per quanto interessa ai fini del presente appello, ribadiva l'efficacia della clausola 6.3 del
Capitolato generale di fornitura e l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 1341 c.c. invocato da controparte;
in ogni caso, chiariva che le chiusure derivanti dall'emergenza pandemica avevano comportato una significativa contrazione del mercato, che in ogni caso giustificava la risoluzione degli ordini di acquisto per eccessiva onerosità sopravvenuta.
Contestava, altresì, il quantum debeatur, sostenendo che parte della merce acquistata da non CP_1 rispettava le specifiche tecniche indicate nei suoi ordinativi e non era quindi riferibile ai contratti del
18-19 Marzo 2020. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attrice al pagamento della nota di addebito n. A004382 per la somma di € 117.432,52 relativa alle “pesate errate” della merce venduta dall'attrice dal 2010 al 2019, nonché della somma di € 296.603,19 per precedenti ordini non adempiuti da . CP_1
--
In prima udienza contestava la ricostruzione di secondo cui non sarebbe CP_1 AR incorsa tra le parti alcuna transazione nel marzo 2020; in ogni caso, ove fosse stata ritenuta l'insussistenza di tale accordo, domandava, a propria volta, ai sensi dell'art. 183 comma V c.p.c., la condanna della convenuta al risarcimento dei danni derivatile dai ritardi, da parte di nel ritiro Pt_1 dei materiali facenti parte degli ordini di compravendita intercorsi tra le parti nel corso degli ultimi anni. pagina 3 di 12 La causa veniva istruita mediante CTU, avente ad oggetto la valutazione di due particolari aspetti: 1) la compatibilità dei materiali concretamente acquistati da con quelli oggetto degli ordini di CP_1
2) la correttezza del metodo di pesa e di fatturazione dei coils (nastri di acciaio) da parte AR di per gli anni 2010 – 2019. CP_1
Espletata la CTU, in sede di precisazione delle conclusioni rinunciava all'eccezione di AR incompetenza per territorio del giudice adito. La causa veniva quindi assunta in decisione.
--
Con sentenza n. 673/2023 il Tribunale di Lecco ha così statuito:
“1) DICHIARA inefficace ex art. 1341 c.c. l'art.
6.3 delle condizioni generali di fornitura che regolavano i contratti del 18-19/3/2020 oggetto di causa;
2) PRONUNCIA la risoluzione dei contratti in parola, per grave inadempimento di AR
[...]
3) CONDANNA al risarcimento dei danni patrimoniali in favore di AR CP_1 per complessivi € 495.148,00, oltre rivalutazione monetaria dal 17/4/2020 e interessi legali;
[...]
4) ACCERTA la conclusione della transazione tra le parti nei termini di cui al doc. 16 di parte attrice e, per l'effetto,
5) RIGETTA le domande riconvenzionali formulate dalla convenuta;
6) CONDANNA TRA.FI.ME. alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_1 CP_1 liquidate nell'importo di € 22.457,00 per compensi ed € 1.686,00 per anticipazioni oltre spese generali 15% ed accessori di legge;
7) PONE definitivamente a carico di le spese di CTU, così come liquidate con AR provvedimento del 15/9/2022”.
La sentenza può essere così sunteggiata.
Il Tribunale -dopo aver dichiarato l'inefficacia della clausola 6.3 del Capitolato generale di fornitura del 29.10.2014- e, dunque, l'illegittimità del recesso esercitato di e dopo aver escluso che i Pt_1 contratti di fornitura potessero essere risolti per eccessiva onerosità sopravvenuta- ha accolto la domanda di di risoluzione dei contratti per grave inadempimento di , con CP_1 AR conseguente riconoscimento -in favore di di (quasi, come si dirà più avanti) tutti i danni da CP_1 questa asseritamente subiti, quantificati in complessivi euro 495.148,00; ha, invece, rigettato tutte le domande riconvenzionali proposte da , sul presupposto dell'effettiva venuta ad esistenza AR del previo accordo transattivo dedotto da CP_1
In particolare, per quanto interessa ai fini del presente appello, il Tribunale ha ritenuto quanto segue.
Sulla clausola 6.3 del Capitolato generale di fornitura (“ In caso di seria condizione critica di mercato, la . ha la facoltà di annullare l'ordine totalmente o parzialmente ed in qualsiasi AR momento, verificando e riconoscendo un eventuale stato di avanzamento lavori e dando così conseguentemente al Fornitore le opportune istruzioni di consegna e fatturazione) il Tribunale ha ritenuto fondata da tesi dell'attrice secondo la quale la clausola doveva considerarsi inefficace CP_1 ai sensi dell'art. 1341 c.c., in quanto non specificamente sottoscritta.
Ha invece ritenuto non convincente la diversa ricostruzione di quale sosteneva che la doppia Parte_3 sottoscrizione non era necessaria perchè 1) la ratio della disciplina delle clausole vessatorie era quella di tutelare il pagina 4 di 12 contraente più debole, quale non poteva essere considerata colosso del settore siderurgico, 2) la clausola era stata CP_1 oggetto di specifica trattativa tra le parti, come risultava da documenti e dai capitoli di prova orale, di cui aveva Pt_1 chiesto l'ammissione- osservando che:
-l'art. 1341 c.c. non richiamava, né prevedeva l'esistenza di una sproporzione di forze tra le parti del contratto,
-il Capitolato generale di fornitura era stato predisposto unilateralmente da , la quale aveva AR ammesso (v. comp. cost. p. 8) di averlo originariamente pensato “per più fornitori”,
-mancava, pacificamente, la doppia sottoscrizione della clausola 6.3 di recesso, né aveva AR fornito alcuna prova utile ad escludere la necessità della doppia sottoscrizione o diretta a dimostrare che la detta clausola 6.3 era stata oggetto di trattativa tra essa e CP_1
Al riguardo, il primo giudice ha evidenziato che la mail del 6/11/2014 prodotta dalla convenuta
(doc. 12) non era idonea a provare alcunché, poiché con essa si era limitata ad Pt_1 AR inviare a una versione aggiornata del capitolato, ma tanto non era sufficiente a dimostrare CP_1 che vi era stata una trattativa. Ha evidenziato, altresì, che le prove testimoniali di cui aveva chiesto l'ammissione, in Pt_1 particolare il capitolo n. 5, non erano idonee a sostenerne le tesi difensive, in quanto generiche: ove anche il capitolo in questione fosse stato ammesso, sarebbero comunque rimaste imprecisate le singole clausole oggetto dell'asserita trattativa.
Alla luce di tali considerazioni il Tribunale ha ritenuto che la <…clausola era inefficace e perciò la convenuta non aveva diritto di recedere dal contratto>. AR
Il Tribunale ha poi rigettato la domanda di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta proposta da ha invece accolto la domanda di risoluzione dei contratti per Pt_1 inadempimento di proposta dall'attrice , con conseguente diritto di quest'ultima al Pt_1 CP_1 risarcimento dei danni.
Sulla quantificazione dei danni risarcibili, il Tribunale ha distinto fra le voci di danno non contestate e le voci di danno oggetto di contestazione, variamente soffermandosi su di esse. In conclusione, ha quantificato in € 495.148,00 -oltre rivalutazione dalla data dell'inadempimento, individuata nel 17/4/2020, e interessi legali- i danni patrimoniali risarcibili in favore di così CP_1 calcolati: € 461.260,00 (107.166,00 + 212.180,00 + 40.004,00 + 101.910,00) a titolo di lucro cessante,
+ € 33.888,00 (51.150,00 + 26.438,00 – 43.700,00) a titolo di danno emergente.
Quanto, infine, alle domande riconvenzionali di e alla reconventio reconventionis di AR
, il Tribunale ha ritenuto intervenuto tra le parti l'accordo transattivo dedotto dall'attrice; ha CP_1 quindi rigettato le domande riconvenzionali di e ritenuta assorbita la reconventio Pt_1 reconventionis di EU (su tali statuizioni NON vi è appello, nde)
--
Avverso la detta sentenza ha proposto appello principale, affidandolo a otto motivi, AR che verranno trattati nei limiti in cui sono di interesse per la decisione del presente appello.
Con il primo motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale ha Pt_1 erroneamente ritenuto applicabile alla clausola 6.3 del Capitolato generale la disciplina prevista dall'art. 1341 c.c., cioè la necessità della doppia sottoscrizione di essa.
pagina 5 di 12 Ed invero, pur rappresentando -il Capitolato generale- un documento fisicamente distinto dai contratti di compravendita, esso -in quanto specificamente richiamato nei contratti ( id est i suoi ordini di acquisto), ne costituiva parte integrante. Pertanto, per via dell'espresso richiamo al Capitolato (Capitolato generale I.06.01 REV.7 29.10.2014, firmato da , richiamo presente in tutti gli ordini di essa , doveva ritenersi che CP_1 AR aveva accettato gli ordini di acquisto di essa per come integrati, nel loro contenuto, da CP_1 Pt_1 tutte le clausole del predetto capitolato per relazione perfetta> (v. pag. 8 atto di appello e AR la giurisprudenza ivi richiamata), per l'effetto non necessitanti alcuna approvazione specifica ai fini della loro validità.
L'appellante principale deduce, ancora, che la situazione contemplata dalla clausola 6.3 del Capitolato (“In caso di seria condizione critica di mercato, la .ha la facoltà di annullare l'ordine AR totalmente o parzialmente ed in qualsiasi momento, verificando e riconoscendo un eventuale stato avanzamento lavori e dando così conseguentemente al Fornitore le opportune istruzioni di consegna e fatturazione”) risultava essersi in concreto verificata. Il 17 aprile 2020 (quando essa aveva comunicato il suo recesso a le condizioni di AR CP_1 mercato erano infatti ben più che seriamente critiche, visti i provvedimenti governativi di chiusura adottati per contenere la pandemia da Covid 19, tanto più considerando che i suoi clienti, i quali principalmente appartenevano al settore dell'automotive, anch'esso duramente impattato nel periodo in questione, avevano a loro volta disdetto in gran numero gli ordini effettuati. L'appellante principale deduce, altresì, che la seconda parte della clausola non poteva esserle opposta: trattandosi di contratti di compravendita e non di appalto, non poteva esservi alcun lavori> da essa colpevolmente non comunicato a come invece erroneamente sostenuto da CP_1 quest'ultima.
Con il secondo motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale ha Pt_1 erroneamente ritenuto non provato il fatto che la clausola 6.3 del Capitolato era stata oggetto di negoziazione, quando invece ciò era dimostrato dai seguenti elementi fattuali:
-l'avvenuto scambio tra le parti (docc. 12 e 13 ) sia della versione definitiva del testo AR contrattuale in esame, sia di almeno una versione precedente,
-la mancata specifica contestazione, da parte di , dell'avvenuta negoziazione del testo CP_1 contrattuale allegata da essa TRA.FI.ME: a fronte dell'allegazione di essa secondo cui il Pt_1 testo era stato oggetto di negoziazioni, scambiato più volte, ed oggetto di interlocuzioni telefoniche, NON aveva contestato specificatamente la suddette circostanze, ma si era limitata a sostenere CP_1 che esse non erano provate dai documenti offerti da essa Pt_1
Insiste, comunque, sull'ammissione del capitolo di prova per testi (il n. 5, cfr. memoria ex art. 183 c. 6°
n. 2 c.p.c.), non condividendo la valutazione di genericità effettuata dal Tribunale.
Con il terzo motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale non aveva Pt_1 motivato l'asserito contenuto vessatorio della clausola, essendosi limitato a rilevare che la doppia sottoscrizione della clausola era richiesta per legge.
Con il quarto motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale ha erroneamente qualificato la domanda di essa come risolutoria per eccessiva onerosità sopravvenuta e non AR come per impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c. (..).
pagina 6 di 12 Con il quinto motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto provato il grave inadempimento di essa e, conseguentemente, erroneamente AR dichiarato la risoluzione dei contratti ex art. 1453 c.c.
Con il sesto motivo d'appello, l'appellante principale deduce che il Tribunale ha erroneamente ritenuto pacificamente provata la circostanza che, tra il 19/3/2020 e il 17/4/2020 avesse già CP_1 provveduto all'acquisto presso terzi fornitori di gran parte dell'acciaio ordinato dalla convenuta e, in particolare, di 2022 tonnellate del prodotto S420MC e di 4430 tonnellate del prodotto S275JR (docc. 25-27 attrice), non avendo il Tribunale indicato le ragioni alla base della sua decisione.
Con il settimo motivo d'appello l'appellante principale deduce che il Tribunale ha erroneamente valutato e quantificato i danni subiti da CP_1
Con l'ottavo motivo d'appello l'appellante principale deduce che il Tribunale, aderendo alle risultanze dell'espletata CTU, ha erroneamente ritenuto che le lastre d'acciaio fornite a dalla sua CP_1 venditrice ND erano idonee a soddisfare le specifiche tecniche chieste da essa con gli AR ordini di cui oggi si discute.
-- Si è costituita , che ha proposto appello incidentale per il motivo di cui infra, chiedendo nel CP_1 resto la reiezione dell'appello principale di Pt_1
Più precisamente, con il suo appello incidentale deduce che il Tribunale NON le ha - CP_1 erroneamente- riconosciuto il risarcimento del danno da mancato rendimento del capitale investito nell'acquisto di 1.160 tonnellate di prodotto S275JR che è rimasto invenduto, non ritenendo tale danno sufficientemente provato. Ha quindi chiesto la condanna di al risarcimento anche del AR danno da mancato rendimento del capitale investito nell'acquisto di 1.160 tonnellate di prodotto
S275JR, poi rimasto invenduto, per l'importo di euro 36.839,28 in ragione d'anno, o per il diverso importo ritenuto di giustizia, se del caso determinato anche in via equitativa ex art. 1226 cod. civ., oltre rivalutazione monetaria e interessi.
Infine, in caso di accoglimento dell'appello di sulla validità ed efficacia dell'art.
6.3 delle Pt_1 condizioni generali, ha riproposto le sue domande subordinate, rimaste assorbite in CP_1 conseguenza della declaratoria di inefficacia della predetta clausola da parte del primo giudice ( declaratoria di inefficacia di cui essa chiede, in principalità, la conferma). In caso di accoglimento dell'appello principale e quindi ove la clausola 6.3 sia ritenuta valida, CP_1 ha comunque chiesto che la detta clausola:
-sia dichiarata nulla ab origine ai sensi dell'art. 1346 cc, in quanto prevede una facoltà di recesso sospensivamente condizionata al ricorrere di presupposti indeterminati e indeterminabili (una non meglio specificata “seria condizione critica di mercato”),
-sia ritenuta priva dei presupposti di fatto e di diritto per la sua applicazione, dato che:
a)la stessa ha dichiarato nel proprio bilancio relativo all'esercizio 2020 un andamento più AR che positivo ed in linea con quello dell'anno precedente, nonostante la pandemia (cfr. supra e doc. 46, fasc. di primo grado), b) gli ordini 2020 le erano stati emessi in data 18-19 marzo 2020, quando la gravità della pandemia da
Covid-19 si era già ormai manifestata,
c) ha fatto leva sulle misure straordinarie del lock-down solo per giustificare il suo recesso AR dagli ordini 2020, omettendo di ricordare di averle comunicato il suo recesso il 17 aprile 2020 (doc. 17,
pagina 7 di 12 fasc. di primo grado), quando era già stata prevista la riapertura delle attività per il 20 aprile 2020, non avendo mai provato di aver effettivamente sospeso la propria attività. AR
-sia ritenuta inapplicabile a causa dell'inadempimento della stessa la quale, pur AR riconoscendo uno stato di avanzamento dei lavori, non le aveva fornito, come invece previsto “..le opportune istruzioni di consegna e fatturazione”, nonostante essa avesse già acquistato dai CP_1 propri fornitori il 92% del relativo materiale e lo avesse già lavorato quando le aveva AR comunicato il recesso.
All'udienza del 20 Marzo 2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 352 c.p.c.; la causa è stata discussa in camera di consiglio il 13 maggio 2025.
-- L'opinione della Corte
I primi tre motivi d'appello principale di -che possono essere trattati congiuntamente in quanto Pt_1 attinenti alla validità del recesso esercitato da ex art.
6.3 delle Condizioni generali del Pt_1
Capitolato generale di fornitura- sono fondati.
La clausola 6.3 del Capitolato Generale di fornitura (“Annullo dell'ordine”) riguarda il diritto di recesso di in caso di “seria condizione critica del mercato” ed è incontestabile che la detta Pt_1 clausola NON è stata sottoscritta in modo specifico: come invece -secondo il Tribunale- avrebbe dovuto farsi in ragione dell'art. 1341 cc dato che, nella sua comparsa di risposta in primo grado, la stessa aveva ammesso che il detto Capitolato era stato <.. in origine pensato per più Pt_1 fornitori>.
Il convincimento del Tribunale, che sembra configurare un contratto predisposto da
Pt_1 adesione> (<..pensato da per più fornitori”) NON è però condivisibile perché, come deduce
Pt_1 l'appellante l'unica fornitrice era stata e, comunque, <..il richiamo, negli ordini di
Pt_1 CP_1 acquisto di al Capitolato..> integrava una “relatio perfecta”, che esime dalla doppia
Pt_1 sottoscrizione>, come ripetutamente affermato in analoghi casi dalla richiamata giurisprudenza di legittimità.
Al riguardo, giova innanzitutto precisare che in tutti gli ordini d'acquisto di cui è causa (stipulati il 18 e il 19 marzo 2020) è presente un espresso riferimento alle “Specifiche condizioni generali di fornitura: capitolato generale 1.06.01 REV/7 29.10.2014”, cioè alle condizioni generali del (pur distinto) Capitolato, nel quale -all'art. 6.3- è inserita la clausola di recesso di cui oggi si discute.
Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità si è così espressa:
< …il richiamo alla disciplina fissata in un distinto documento che sia effettuato dalle parti contraenti nella premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti una diversa regolamentazione ( come nel caso in esame, nde), assegna alla previsione di quella disciplina , per il tramite della “relatio perfecta”, il valore di clausole concordate e quindi le sottrae all'esigenza della specifica approvazione per iscritto ex art. 1341 cc. Nè rileva, in proposito, l'eventuale unilateralità della predisposizione del suddetto documento, la quale resta infatti superata dalla circostanza che entrambi i contraenti si siano accordati per farne proprio il contenuto>: così Cass. 2537/2016, che a sua volta richiama le precedenti Cass. 9392/1992,
3479/1997, 19130/2006, 21142/2007, 26201/2010, 7197/2011.
pagina 8 di 12 Così, ancora, la più recente Cass. 23194/2020, secondo la quale Quando i contraenti fanno riferimento, con una clausola, alla disciplina fissata in un distinto documento al fine dell'integrazione della regolamentazione negoziale, le previsioni di quella disciplina si intendono conosciute e approvate per relationem, assumendo pertanto il valore di clausole concordate, senza necessità di una specifica approvazione per iscritto>.
Né rileva la contraria deduzione di che ha eccepito di non avere mai firmato gli ordini di CP_1 acquisto e quindi (se ben si comprende) di non avere mai accettato il richiamo, nel testo dei detti ordini, al Capitolato, quale in .
Pur essendo vero che non risulta avere firmato gli ordini oggetto di causa (firmati dalla sola CP_1
, tale fatto appare irrilevante, a fronte della condotta di che ha eseguito i detti ordini, Pt_1 CP_1 a suo stesso dire addirittura ”immediatamente”; per poi chiedere il danno per l'asserito inadempimento di a fronte -invece- del proprio immediato, pieno -in altre parole, perfetto- adempimento di Pt_1 tali ordini.
ha dunque fatto ben di più di una firma sugli ordini di cui è causa, peraltro conformi a quelli CP_1 continuativamente stipulati con negli anni precedenti, tutti contenenti il richiamo alle Pt_1
“Specifiche condizioni di fornitura di cui al Capitolato generale 1.06.01 REV/7 29.10.2014”.
Ma non solo.
La previa conoscenza di quel Capitolato, da parte di e la sua accettazione, non sono tratte CP_1 esclusivamente dal richiamo effettuato negli ordini 2020 e ngli ordini precedenti, risalenti nel tempo.
Come risulta dal doc. 12 (composto da due pagine) prodotto da copia del Capitolato, già anni Pt_1 prima firmato da risulta esserle stato ulteriormente inviato da parte di in data CP_1 Pt_1 6.11.2014, con la richiesta di farlo tornare controfirmato ( “.. in allegato le invio capitolato della qualità REV 7 da ritornarci controfirmato. Ci è stato imposto di aggiungere una sezione riguardo alla corruzione, quindi rispetto all'ultima versione che lei ha, cambia solo questo”).
A tale e-mail ha risposto a stretto giro di posta il 7.11.2014, h. 16,23 così scrivendo: CP_1
Buongiorno dott. ( , come da accordi telefonici le invio copia ultima Pt_4 Email_1 pagina del Capitolato firmata e timbrata>.
Tale fatto documenta che, in passato, ha avuto il mano il testo del Capitolato, così essendo CP_1 posta in condizioni di leggerlo, valutarlo e sottoscriverlo nell'ambito di una negoziazione dinamica e all'evidenza concordata: ben lungi, quindi, dall'essere stata imposta unilateralmente da alla Pt_1 quale ben avrebbe potuto sottrarsi o imporre modifiche se solo lo avesse voluto, data la sua CP_1 incontestata posizione di forza rispetto a che l'ha avuta come sua unica cliente, a differenza di Pt_1
che incontestatamente ricopre una posizione di spicco, con ampia clientela, nello specifico CP_1 settore di cui si discute.
Alla luce di quanto esposto deve ritenersi che, anche senza espletare le prove orali di cui ha Pt_1
(ri)chiesto l'ammissione, nel caso in esame è configurabile non già un contratto per adesione ( come vorrebbe bensì un rinvio recettizio, concordato tra le parti, alle clausole contenute nelle CP_1
Condizioni generali del Capitolato di fornitura del 2014, con integrazione di esse negli Ordini 2020 in pagina 9 di 12 “relatio perfecta”: a ciò consegue l' inapplicabilità dell'art. 1341 cc invocato da in ordine alla CP_1 clausola attributiva della facoltà di recesso di cui si discute, la cui natura vessatoria, ancorchè non formalmente dichiarata dal Tribunale, risulta espressamente dal testo dell'art. 1341/2 cc ( terzo motivo d'appello principale, nde).
--
Né appaiono rilevanti le ulteriori censure che ripropone in appello avverso la detta clausola 6.3. CP_1 Ed invero, la clausola subordina il diritto di recesso di (id est, di annullare l'ordine, totalmente Pt_1
o parzialmente) al caso di “…seria condizione critica del mercato”, così circoscrivendola con doppia aggettivazione che ne esclude la genericità e che, in ogni caso si attaglia perfettamente all'eccezionale condizione del mercato venutasi a creare a livello italiano, europeo e mondiale nei mesi di marzo/aprile 2020 per l'emergenza pandemica da Covid 19, a fronte di ordini effettuati nel marzo 2020, annullati il 17 aprile 2020 e quindi comunque prima della riapertura delle attività, nell'ambito di una situazione di mercato globale mai verificatasi, nelle sue molteplici ramificazioni, in precedenza.
Né rileva che, a fine anno, l'attività annuale di non sia risultata influenzata in senso negativo Pt_1 dalla situazione pandemica, dato che nell'aprile 2020 la chiusura delle attività era ancora in corso ed era difficile una prognosi favorevole di mercato nell'immediato futuro (ed infatti, nel giro di pochi mesi da una temporanea apertura, la chiusura è stata nuovamente disposta a livello nazionale, e non solo).
Né rileva, infine, l'eventuale con i conseguenti doveri posti a carico del contraente, in quanto tale ipotesi era all'evidenza circoscritta ai contratti di appalto, e non di vendita, come nel caso in esame.
-- In conclusione, in accoglimento dei primi tre motivi di appello principale e in riforma del capo n. 1 dell'appellata sentenza, va dichiarata l'efficacia e validità della clausola 6.3 delle Condizioni generali di fornitura che regolavano i contratti 18-19/3/2020 e, quindi, la legittimità del recesso comunicato il
17.4.2020 da ad con conseguente legittimo scioglimento del contratto da parte della Pt_1 CP_1 prima. Rimangono in conseguenza assorbiti gli altri motivi di appello principale e le domande di CP_1 oggetto dei capi 2 e 3 dell'appellata sentenza, che solo in caso di conferma dell'illegittimità del recesso di avrebbero trovato il loro presupposto logico- giuridico. Pt_1 L'appello incidentale proposto da avente ad oggetto la domanda di un ulteriore risarcimento CP_1 chiesto da quest'ultima, già negato dal Tribunale, deve essere -per la medesima ragione- rigettato.
Quanto infine ai capi 4 e 5 dell'appellata sentenza, essi vanno confermati, non essendo stati oggetto d'appello, né principale, né incidentale.
-- In ragione dell'esito complessivo della lite, le spese processuali, comprese quelle di CTU, vanno diversamente regolate, come si dirà infra.
Tenuto conto del fatto che si è vista rigettare le domande oggetto dei capi nn. 4) e 5) Pt_1 dell'appellata sentenza (reiettive di altre domande da essa proposte) le spese del primo grado e del presente grado, come già detto valutate alla luce dell'esito complessivo della lite, vanno poste a carico di la cui soccombenza appare prevalente, in ragione di due terzi;
due terzi liquidati come da CP_1 dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014 e succ. mod, tenuto conto dell'impegno profuso e del valore della causa, oltre agli accessori di legge, dichiarandosi compensato fra le parti, per entrambi i gradi, il restante terzo.
pagina 10 di 12 Le spese della CTU vanno poste a carico di e di al 50% ciascuna, essendo stata la Pt_1 CP_1
CTU chiesta ed espletata nell'interesse di entrambe.
va infine condannata, come da domanda, a restituire a le somme da questa CP_1 Pt_1 eventualmente ricevute in ossequio all'appellata sentenza, con gli interessi legali dal dì dell'avvenuta ricezione sino a quello dell'effettiva restituzione.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da nei confronti di e sull'appello incidentale proposto da AR CP_1 CP_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 673/2023 del Tribunale di Lecco, ogni
[...] AR diversa domanda o istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-in accoglimento dei primi tre motivi dell'appello principale di e in riforma del capo n.1 AR dell'appellata sentenza, dichiara valida ed efficace la clausola 6.3 delle Condizioni generali di fornitura che regolavano i contratti del 18-19 Marzo 2020 e, quindi, la legittimità del recesso comunicato il
17.4.2020 da a , AR CP_1
-dichiara assorbiti gli altri motivi di appello principale e le domande di oggetto dei capi nn. CP_1 2 e 3 dell'appellata sentenza,
-rigetta l'appello incidentale proposto da , CP_1
-dichiara confermati i capi nn. 4 e 5 dell'appellata sentenza, non oggetto d'appello,
-condanna a corrispondere a due terzi delle spese del primo grado e due terzi CP_1 AR delle spese del presente grado, due terzi rispettivamente liquidati in e. 14.000,00 per il primo grado e in e. 10.000,00 per il presente grado d'appello, oltre agli accessori di legge,
-dichiara compensato il restante terzo, sia per il primo grado, sia per il presente grado d'appello,
-pone le spese di CTU per il 50% a carico di ciascuna delle parti,
-condanna a restituire a le somme da questa eventualmente ricevute in ossequio CP_1 AR all'appellata sentenza, con gli interessi legali dal dì dell'avvenuta ricezione sino a quello dell'effettiva restituzione,
-dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante incidentale
, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1 quater dell'art. CP_1 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art.1 comma 17 della legge n. 228 del 2012. Così deciso a Milano, in camera di consiglio, il 13 maggio 2025.
pagina 11 di 12 Il Consigliere rel. est.
Vinicia Licia Serena Calendino
Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli
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