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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 19/09/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice designato Dott.ssa Ilaria Pepe, all'esito dell'udienza di discussione fissata ex art. 127 ter c.p.c. del 18.9.2025, udienza di discussione fissata ex art. 127 ter c.p.c. con ordinanza dell'8.7.2025 comunicata alle parti che non hanno proposto opposizione alla trattazione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c., viste le note di trattazione scritta depositate da parte appellante in data 17.9.2025 e da parte appellata in data 15.9.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1731 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019, vertente tra
(in persona del legale rappresentante p.t., c.f. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(c.f. )
[...] C.F._1
rappresentati e difesi, in forza di procura in atti, dall'Avv. Maurizio Falcone (c.f.
), elettivamente domiciliati presso il suo studio in Avezzano, alla via Buozzi C.F._2
1 - PARTE RICORRENTE -
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio della Dott.ssa Controparte_2
- PARTE RESISTENTE -
1 Conclusioni: come da atti introduttivi e da note di trattazione scritta depositate per l'udienza di discussione del 18.9.2025
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 13.11.2019, ritualmente notificato alla parte resistente unitamente al decreto di fissazione di udienza, la società , in proprio, hanno Parte_1 Parte_2 proposto opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 76 emessa il 16.9.2019 dall'
[...]
con la quale veniva loro ingiunto il pagamento in solido della Controparte_1 somma di € 50.878,00 a titolo di sanzioni amministrative per le seguenti violazioni:
1) art. 39, commi 1 e 2, D.L. n. 112/2008, come convertito con L. n. 133/2008, sanzionato dall'art. 39 del medesimo D.L. (nell'importo da € 150,00 ad € 1.500,00) per aver omesso di registrare sul libro unico di lavoro le ore e le giornate di lavoro, determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali relativamente al lavoratore: , nel periodo dal 1.2.2014 al 31.8.2014 Parte_3
(con sanzione determinata in € 1.575,00);
2) art. 4-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 181/2000, come inserito dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. n.
297/2002, come sostituito dall'art. 40, comma 2, del D.L. n. 112/2008, convertito con L. n. 133/2008, sanzionato dall'art. 19 del 276/03 (nell'importo da € 250,00 ad € 1.500,00 per ogni lavoratore interessato), per non aver consegnato ai lavoratori di seguito indicati, all'atto dell'assunzione, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro:
occupata dal 1.2.2014 al 31.8.2014 - gg. 205; occupata dal Parte_3 Parte_4
9.10.2014 - g. 1 (con sanzione determinata in € 1.100,00);
3) art. 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002, convertito con L. n. 73/2002, come modificato dall'art. 4, comma 1, legge n. 183/2010 e dall'art. 14 D.L. n. 145/ 2013 convertito con modificazioni con L. n.
9/2014, per aver impiegato i lavoratori di seguito indicati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sanzionato dalla stessa normativa sopra richiamata per un importo da € 1.950,00 ad € 15.600,00 per ciascun lavoratore, maggiorata di € 195,00 per ciascuna giornata di lavoro effettivo: , occupata dal 1.2.2014 al 31.8.2014 - gg. 205; Parte_3 Parte_4
occupata dal 9.10.2014 - g. 1 (con sanzione determinata in € 3.998,00 per ciascun
[...] dipendente, oltre alla maggiorazione di € 40.170,00 per 206 giorni di effettivo lavoro).
La parte ricorrente ha chiesto di annullare l'ordinanza opposta, nonché, in via subordinata e nel caso di accoglimento parziale dell'opposizione, di rideterminare in misura inferiore gli importi delle sanzioni ingiunte.
A sostegno di tale domanda la parte ricorrente, premesso di non muovere rilievi rispetto agli accertamenti concernenti la posizione della lavoratrice , ha dedotto in sintesi: i) Parte_4
2 che grava sulla parte resistente l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della pretesa, non potendo allo scopo rivestire idonea efficacia probatoria il solo verbale di ispezione con le allegate dichiarazioni dei lavoratori;
ii) che nella specie il dipendente ha lavorato come addetto Parte_3 alla pompa con un impegno notevolmente inferiore rispetto a quello indicato in sede di ispezione
(essendo stato impiegato circa 1 o 2 giorni a settimana, per lo più in caso di assenza dell'altro dipendente . Persona_1
2. Si è costituito l' resistente, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1 ed in diritto.
3. Acquisiti i documenti prodotti ed escussi i testi ammessi, la causa è stata quindi discussa all'udienza, fissata ex art. 127 ter c.p.c., del 18.9.2025.
4. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento.
4.1. Occorre premettere che non è oggetto di controversia quanto accertato con riguardo alla posizione della lavoratrice , avendo la stessa parte ricorrente dedotto che nulla vi è da Parte_4 osservare circa il rilievo sanzionatorio mosso dagli Ispettori sul punto.
Con riferimento alla posizione del lavoratore , le contestazioni risultano incentrate, a ben Parte_3 vedere, sul numero effettivo di giornate di lavoro, configurandosi, secondo la parte ricorrente, un rapporto di collaborazione occasionale in base a cui prestava la propria attività solo Parte_3 pochi giorni alla settimana in modo sostanzialmente saltuario.
4.2 Ciò posto, può effettivamente ritenersi che, come dedotto dalla parte ricorrente, gravi sulla parte resistente (quale attore sostanziale) l'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi della propria pretesa, dovendosi invece escludere che gravi sulla parte ricorrente l'onere di dimostrarne l'inesistenza (cfr., Cass., ord. n. 30148/24, Cass., ord. n. 17041/25).
Quanto poi alle modalità di assolvimento di tale onere probatorio si ritiene, in accordo con la giurisprudenza di legittimità, che il verbale ispettivo faccia piena prova fino a querela di falso unicamente dei fatti attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti
(comprese le dichiarazioni ricevute alla presenza del pubblico ufficiale), ma tale valenza non si estende alla intrinseca veridicità del contenuto delle dichiarazioni raccolte né alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante (cfr. Cass., sent. n. 23800/14, Cass, ord. n. 23252/24).
Deve quindi escludersi che, con riguardo alla corrispondenza al vero delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, operi un'efficacia probatoria privilegiata (o che si determini anche solo un'inversione del suesposto criterio di ripartizione dell'onere probatorio), pur trattandosi di elementi che rimangono liberamente valutabili ed apprezzabili dal giudice e che, anzi, possono anche risultare sufficienti ai fini della decisione della causa e possono essere ritenuti di un grado di attendibilità
3 maggiore rispetto a quello delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio (cfr.,
Cass., sent. n. 9251/10, Cass., ord. n. 10634/25).
4.3. Tanto premesso, deve rilevarsi che nella specie:
- è stato prodotto il verbale di accesso ispettivo del 9.10.2014 da cui emerge che al momento dell'accesso erano presenti, presso il bar- ristorante, (barista), Persona_1 Controparte_3
(cassiere), (cuoca), (lavapiatti), nonché, presso il distributore Persona_2 Parte_4 di carburanti, ; Parte_3
- in sede di accertamento ispettivo sono stati sentiti tutti i suindicati lavoratori, i quali hanno concordemente confermato che era impiegato al distributore di benzina ed hanno altresì Parte_3 in sintesi riferito: , di aver lavorato, da solo (salve sporadiche sostituzioni da parte del Parte_3 proprietario), come addetto alla distribuzione del carburante dall'ottobre 2013 tutti i giorni festivi esclusi, per cinque ore al giorno o la mattina o il pomeriggio (salvo una settimana a dicembre ed una settimana a Ferragosto); di lavorare per la società ricorrente dall'aprile del 2013 Persona_1 tutti i giorni festivi esclusi (fino ad ottobre come addetto alla distribuzione del carburante e, dopo il
Natale 2013, come addetto al bar in quanto infortunato ad una spalla) e che lavorava a Parte_3 sua volta per tale società come addetto al distributore di carburante sin da quando egli era ritornato al lavoro successivamente all'infortunio dopo il Natale 2013 (precisando altresì che lavora tante ore, senza mai assentarsi tranne il periodo di ferie); di lavorare per la società ricorrente Controparte_3 dall'aprile del 2013 come cassiere tutti i giorni festivi esclusi e che lavorava a sua volta Parte_3 per tale società come addetto al distributore di carburante dal 2013 e “ininterrottamente” sino al giorno dell'ispezione; di lavorare dall'aprile 2013 come cuoca per la società Persona_2 ricorrente tutti i giorni festivi esclusi e che lavorava come addetto al distributore di Parte_3 carburante da novembre 2013 sino all'ispezione; , che lavorava al Parte_4 Parte_3 distributore di carburante, pur essendo stata ella impiegata solo dal giorno dell'ispezione;
- è stato prodotto il libro unico del lavoro da aprile 2013 ad ottobre 2014, relativo ai lavoratori occupati in tale periodo, da cui si ricava come fosse presente tutti i giorni festivi esclusi Parte_3 nei mesi di novembre 2013 (successivamente al 18.11.2013, data di assunzione risultante dalla busta paga), dicembre 2013 e gennaio 2014;
- sono stati escussi in questa sede come testi e , nonché un Persona_1 Persona_2 ulteriore teste le cui generalità non risultano compiutamente indicate al verbale di udienza del
7.6.2021, ma che, sulla base di luogo e data di nascita e della residenza ivi indicati (raffrontati alla lista testi ed alle dichiarazioni rese in sede ispettiva) potrebbe ritenersi verosimilmente essere CP_3
;
[...]
4 - i predetti hanno riferito: (all'epoca dipendente della società ricorrente presso il Persona_1 bar dell'area di servizio), di aver visto mettere benzina ma non tutti i giorni, bensì due Parte_3
o tre volte alla settimana (nonché di averlo visto la mattina, senza però specificare la fascia oraria);
(all'epoca dipendente della società ricorrente come cuoca)di conoscere di vista Persona_2
e di sapere che, chiamato all'occorrenza in relazione ad un'attività a conduzione Parte_3 familiare, lavora saltuariamente e non quotidianamente al distributore di benzina, per un paio d'ore non meglio collocate nell'arco della mattinata;
il teste (che potrebbe essere verosimilmente individuabile come) , di essere ad oggi l'amministratore della società ricorrente e di Controparte_3 aver visto lavorare sporadicamente, alcune volte anche di pomeriggio, due o tre volte la Parte_3 settimana.
4.4 Così riassunti gli elementi acquisiti si ritiene possa attribuirsi dirimente rilievo alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accertamento ispettivo (anche a non voler considerare quanto dichiarato dallo stesso e da in quanto impiegata solo da un giorno), risultando Parte_3 Parte_4 tali dichiarazioni maggiormente attendibili rispetto alle dichiarazioni successivamente rese in questa sede dai medesimi soggetti escussi quali testimoni.
Al riguardo deve infatti evidenziarsi: che le dichiarazioni rese in sede ispettiva sono assolutamente concordi e puntuali nel senso di un impegno quotidiano del lavoratore;
che tali dichiarazioni Pt_3 sono state rese nell'immediatezza dei fatti, mentre le testimonianze sono state acquisite a diversi anni di distanza;
che le dichiarazioni testimoniali sono, a ben vedere, non in linea con quanto inizialmente dedotto dalla parte ricorrente, dando sostanzialmente conto di una presenza del lavoratore 2 Pt_3
– 3 volte a settimana (e non 1 – 2 volte a settimana come inizialmente dedotto dalla parte ricorrente, la quale ha poi infatti precisato in tal senso la propria prospettazione sul punto nelle note depositate in data 11.3.2024); che, anche a voler prescindere da tale aspetto, risultano comunque maggiormente attendibili le dichiarazioni rese in sede ispettiva ove si consideri che le stesse risultano pienamente in linea con le suesposte risultanze del libro unico del lavoro circa un impiego quotidiano del lavoratore nei mesi precedenti;
che di contro non è stata puntualmente allegata né è comunque emersa Pt_3 neanche a seguito dell'escussione dei testi ammessi una plausibile spiegazione alternativa del motivo per cui tale lavoratore, inizialmente impiegato tutti i giorni, sarebbe stato impiegato solo saltuariamente da febbraio 2014; che non è emerso in particolare che il lavoratore si limitava Pt_3
a sostituire in caso di assenza il lavoratore il quale invece, dopo l'infortunio alla spalla, Per_1 risultava addetto in modo stabile al bar (riferendo anche in questa sede di essere stato impiegato presso il bar); che, tenuto conto della tipologia di attività, non è verosimile ritenere che non vi fosse stabilmente un addetto alla distribuzione del carburante e che, esclusa la “sostituzione” del lavoratore
5 non è emerso che vi fossero altri soggetti stabilmente addetti a tale attività (soggetti che, Per_1 in ipotesi, il lavoratore avrebbe sostituito all'occorrenza). Pt_3
Può quindi concludersi che le dichiarazioni rese dai lavoratori in sede ispettiva, in uno agli ulteriori elementi come sopra valutati, consentono di confermare i fatti accertati in sede ispettiva con riguardo alla posizione del lavoratore . Pt_3
4.5 Dalle argomentazioni che precedono consegue il rigetto integrale dell'opposizione, con rigetto integrale della domanda principale e, conseguentemente, della domanda subordinata formulata dalla parte ricorrente per il caso di parziale accoglimento della domanda.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo ai parametri minimi di cui al D.M. n. 55/2014 per il relativo scaglione di riferimento (€ 26.001,00/€
52.000,00), tenuto conto della contenuta complessità della controversia e già decurtate del 20% ex art. 9 comma secondo del D.Lgs. n. 149/15 essendosi la parte resistente costituita a mezzo di un proprio funzionario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1731 del ruolo generale per gli affari contenziosi per l'anno 2019 così provvede:
- RIGETTA il ricorso proposto da e Parte_1 Parte_2
- CONDANNA i ricorrenti al pagamento, in favore dell' , Controparte_1 delle spese di lite che liquida in € 3.047,20, oltre accessori se dovuti per legge.
Così deciso in data 19.9.2025
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Pepe
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