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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/02/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
n.R.G. 973/2023
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare del 17 febbraio 2025 disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 973/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo ZINZI e Antonio Parte_1
Rosario BONGARZONE come da procura in atti, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi, Email_1
e Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto del giudizio: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come rassegnante nel ricorso introduttivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10.5.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di essere una docente di scuola secondaria, attualmente in servizio
[...]
presso l'istituto “I.I.S. Medaglia d'Oro – Città di Cassino” di Cassino;
di avere prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del per supplenze Controparte_1
brevi e saltuarie negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 nei periodi di cui al prospetto riassuntivo inserito nell'atto introduttivo;
di non avere percepito la retribuzione professionale docenti.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce di essere stata discriminata nel trattamento retributivo rispetto ai colleghi di ruolo e a quelli non di ruolo con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche che hanno svolto le medesime mansioni, in quanto il convenuto non le ha corrisposto la retribuzione professionale docenti per i CP_1
periodi di servizio indicati.
3. La docente sostiene che il mancato pagamento di tale elemento accessorio della retribuzione è frutto di un'erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del
CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNL 31.8.1999. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince, infatti, che la retribuzione professionale docenti è un elemento fisso della retribuzione, computabile ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 29.11.2007 anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che compete a tutti i docenti senza distinzione a seconda delle diverse tipologie di supplenze. Ne discende che la condotta del convenuto che esclude i docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie dalla CP_1
percezione di tale emolumento costituisce un'illegittima discriminazione anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato il ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente. Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della CP_1
somma di euro 1.686,67 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
5. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare del 17 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal la retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e Controparte_1
saltuarie prestate quale docente di scuola secondaria nei periodi allegati in ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento della somma di €
1.686,67.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
9. La quaestio iuris da scrutinare è se la retribuzione professionale docenti, prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, sia riservata solo ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, o invece spetti anche ai docenti che prestino, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie.
10. La retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio della retribuzione del personale docente ed educativo previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo biennio economico 2000-2001, personale del comparto Scuola, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione di processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Per le modalità della corresponsione della retribuzione professionale docenti, le disposizioni citate rinviano all'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, che disciplina il compenso individuale accessorio del personale docente, educativo ed ATA.
11. Quest'ultima disposizione disciplina decorrenze e modalità di erogazione dell'emolumento in questione, distinguendo tra docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, docenti con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il comma 4 stabilisce che al predetto personale tale compenso accessorio spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al comma 5 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilato al servizio”.
12. I successivi contratti collettivi di comparto, e segnatamente l'art. 81 del CCNL
24.7.2003 e l'art. 83 del CCNL 29.11.2007, non hanno inciso sulle disposizioni dinnanzi citate, ma si sono limitati a modificare l'entità della retribuzione professionale docenti e ad includerla nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in tale modo rendendo evidente che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ.
n. 17773/2017).
13. Così ricostruito l'emolumento in questione, è indubbio che lo stesso rientra tra le
“condizioni di impiego” di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, che il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare anche agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo favorevole dei lavoratori
a tempo determinato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (Cass. civ. n.
20015/2018).
14. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione che vincola, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali, orienta la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere inteso come diretto a circoscrivere le categorie dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, i soli supplenti annuali e quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. civ. n. 20015/2018 cit.).
15. Chiarito, dunque, che la retribuzione professionale docenti spetta anche al personale docente ed educativo che abbia prestato supplenze brevi e saltuarie, rispetto al quale sussiste la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” a parità di mansioni espletate con il personale a tempo indeterminato e con quello a tempo determinato incaricato di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ne consegue che tale emolumento deve riconoscersi anche alla ricorrente, in difetto di allegazione e prova da parte dell'amministrazione scolastica, rimasta contumace, di una diversificazione nel caso specifico dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella propria del personale a tempo indeterminato e di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
16. È provato infatti dal prospetto dell'elenco dei rapporti di lavoro estratto dal SIDI e dai cedolini paga (doc. 1) che la ricorrente negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
come docente di scuola superiore (cfr. le sigle KT06 e KT08 nei cedolini paga), in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi:
DOPO IL 01.03.2018 periodo di servizio dal al nr giorni
10/04/2018 08/06/2018 8
28/11/2018 11/12/2018 14
12/12/2018 20/12/2018 9
04/10/2019 09/10/2019 6
08/10/2021 30/12/2021 84
31/12/2021 31/03/2022 1
DOPO IL 31.12.2021 periodo di servizio dal al nr giorni
31/12/2021 31/03/2022 90
01/04/2022 26/05/2022 56
27/05/2022 08/06/2022 13 Totale complessivo giorni lavorati dopo il 01.03.2018 fino al 122
31.12.2021 Totale complessivo giorni lavorati dopo il 31.12.2021 159
Dal medesimo documento risulta che la docente ha prestato servizio osservando l'orario completo, pari a 18 ore settimanali ex art. 28, comma 5, CCNL Scuola del 29.11.2007, salvo che per le supplenze dal 10.4.2018 all'8.6.2018 (5 ore settimanali), dal 28.11.2018 all'11.12.2018 (10 ore settimanali), dal 12.12.2018 al 20.12.2018 (8 ore settimanali).
17. In merito alla quantificazione dell'emolumento, dall'esame delle disposizioni contrattuali collettive, e segnatamente dalla tabella 4 allegata al CCNL Scuola del
29.11.2007, dalla tabella E1.1. allegata al CCNL Scuola del 19.4.2016 e dalla tabella D1.1 del CCNL Scuola del 6.12.2022, risulta che per i docenti con anzianità da 0 a 14 anni l'importo mensile della retribuzione professionale docenti è pari ad euro mensili 164,00 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro 5,46 (164,00/30), a far data dal 1.3.2018 ad un importo mensile di euro 174,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro
5,81 (174,50/30) e, a far data dal 1.1.2022, ad un importo mensile di euro 184,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro 6,15 (184,50/30).
18. La quantificazione della retribuzione professionale docenti spettante alla lavoratrice sulla base dei giorni di servizio indicati e del corrispondente orario di lavoro osservato, con riproporzionamento dell'emolumento all'orario part time nei periodi supra indicati, sulla base delle tabelle retributive sopra indicate, e dunque considerando un importo giornaliero pari ad € 5,81 e, a far data dal 1.1.2022, pari ad € 6.15, può essere determinata nella misura di € 1.587,90
19. In conclusione, la ricorrente è rimasta creditrice nei confronti del
[...]
della somma di euro € 1.587,90 a titolo di retribuzione professionale Controparte_1
docenti per i servizi prestati nei periodi sopra indicati.
20. Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della somma di euro € 1.587,90 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
21. Le spese processuali seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico del convenuto e liquidate in favore dei difensori antistatari della ricorrente nella CP_1
misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, cause di lavoro, scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 in considerazione nella natura seriale del contenzioso e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire dal la Controparte_1
retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 nei periodi indicati in motivazione;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.587,90, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dei CP_1
difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari, liquidandole in euro 1.030,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 49,00
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Cassino
Sezione Civile - Area Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Cassino in funzione di Giudice del lavoro, nella persona del dott. Raffaele
Iannucci, all'esito della trattazione cartolare del 17 febbraio 2025 disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n.r.g. 973/2023 promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo ZINZI e Antonio Parte_1
Rosario BONGARZONE come da procura in atti, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli stessi, Email_1
e Email_2
- ricorrente
CONTRO
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
- resistente contumace
Oggetto del giudizio: retribuzione professionale docenti
Conclusioni: come rassegnante nel ricorso introduttivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato il 10.5.2023 e ritualmente notificato, Parte_1
espone di essere una docente di scuola secondaria, attualmente in servizio
[...]
presso l'istituto “I.I.S. Medaglia d'Oro – Città di Cassino” di Cassino;
di avere prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del per supplenze Controparte_1
brevi e saltuarie negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 nei periodi di cui al prospetto riassuntivo inserito nell'atto introduttivo;
di non avere percepito la retribuzione professionale docenti.
2. Tanto premesso, la ricorrente deduce di essere stata discriminata nel trattamento retributivo rispetto ai colleghi di ruolo e a quelli non di ruolo con supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche che hanno svolto le medesime mansioni, in quanto il convenuto non le ha corrisposto la retribuzione professionale docenti per i CP_1
periodi di servizio indicati.
3. La docente sostiene che il mancato pagamento di tale elemento accessorio della retribuzione è frutto di un'erronea interpretazione del combinato disposto dell'art. 7 del
CCNL del 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNL 31.8.1999. Dalle disposizioni contrattuali richiamate si evince, infatti, che la retribuzione professionale docenti è un elemento fisso della retribuzione, computabile ai sensi dell'art. 83 del CCNL del 29.11.2007 anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, che compete a tutti i docenti senza distinzione a seconda delle diverse tipologie di supplenze. Ne discende che la condotta del convenuto che esclude i docenti incaricati di supplenze brevi e saltuarie dalla CP_1
percezione di tale emolumento costituisce un'illegittima discriminazione anche in violazione dell'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE.
4. Alla luce di quanto esposto, dedotto ed argomentato il ricorrente chiede all'intestato tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Per i motivi tutti dedotti in narrativa, anche previa disapplicazione della normativa nazionale e contrattuale eventualmente confliggente, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente a percepire la retribuzione professionale docente. Per l'effetto condannare il al pagamento in favore di parte ricorrente della CP_1
somma di euro 1.686,67 o di quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia ed accertata in corso di causa a titolo di retribuzione professionale docente con interessi e rivalutazione come per legge.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre IVA e CPA e spese generali, come per legge da distrarsi in favore dei procuratori antistatari per anticipo fattone”.
5. Il , ritualmente intimato, è rimasto contumace. Controparte_1
6. La causa, istruita documentalmente, è stata decisa come in dispositivo all'esito della trattazione cartolare del 17 febbraio 2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
7. L'azione promossa dalla ricorrente è diretta all'accertamento del diritto a percepire dal la retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e Controparte_1
saltuarie prestate quale docente di scuola secondaria nei periodi allegati in ricorso, con conseguente condanna dell'amministrazione scolastica al pagamento della somma di €
1.686,67.
8. Il ricorso è fondato e merita accoglimento nei termini di seguito esposti.
9. La quaestio iuris da scrutinare è se la retribuzione professionale docenti, prevista dalla contrattazione collettiva del comparto scuola, sia riservata solo ai docenti di ruolo e ai docenti a tempo determinato incaricati di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, o invece spetti anche ai docenti che prestino, come la ricorrente, supplenze brevi e saltuarie.
10. La retribuzione professionale docenti è un elemento accessorio della retribuzione del personale docente ed educativo previsto dall'art. 7 del CCNL 15.3.2001, secondo biennio economico 2000-2001, personale del comparto Scuola, “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione di processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico”. Per le modalità della corresponsione della retribuzione professionale docenti, le disposizioni citate rinviano all'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, che disciplina il compenso individuale accessorio del personale docente, educativo ed ATA.
11. Quest'ultima disposizione disciplina decorrenze e modalità di erogazione dell'emolumento in questione, distinguendo tra docenti con rapporto di impiego a tempo indeterminato, docenti con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico e docenti con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche. Il comma 4 stabilisce che al predetto personale tale compenso accessorio spetta “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e al comma 5 precisa che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilato al servizio”.
12. I successivi contratti collettivi di comparto, e segnatamente l'art. 81 del CCNL
24.7.2003 e l'art. 83 del CCNL 29.11.2007, non hanno inciso sulle disposizioni dinnanzi citate, ma si sono limitati a modificare l'entità della retribuzione professionale docenti e ad includerla nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto, in tale modo rendendo evidente che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (Cass. civ.
n. 17773/2017).
13. Così ricostruito l'emolumento in questione, è indubbio che lo stesso rientra tra le
“condizioni di impiego” di cui all'art. 4 dell'Accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE, che il datore di lavoro, pubblico o privato, deve assicurare anche agli assunti a tempo determinato, i quali “non possono essere trattati in modo favorevole dei lavoratori
a tempo determinato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive” (Cass. civ. n.
20015/2018).
14. Il menzionato principio eurounitario di non discriminazione che vincola, nell'interpretazione datane dalla Corte di Giustizia, i giudici nazionali, orienta la lettura del combinato disposto dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 e dell'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza alcuna esclusione o differenziazione, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico di supplenza previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001 alle modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999 non può essere inteso come diretto a circoscrivere le categorie dei destinatari dell'emolumento, ossia, oltre ai docenti a tempo indeterminato, i soli supplenti annuali e quelli assunti sino al termine delle attività didattiche, ma deve invece intendersi “limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende alla individuazione delle categorie del personale richiamate dal contratto integrativo” (Cass. civ. n. 20015/2018 cit.).
15. Chiarito, dunque, che la retribuzione professionale docenti spetta anche al personale docente ed educativo che abbia prestato supplenze brevi e saltuarie, rispetto al quale sussiste la medesima finalità di “valorizzazione professionale della funzione docente” a parità di mansioni espletate con il personale a tempo indeterminato e con quello a tempo determinato incaricato di supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche, ne consegue che tale emolumento deve riconoscersi anche alla ricorrente, in difetto di allegazione e prova da parte dell'amministrazione scolastica, rimasta contumace, di una diversificazione nel caso specifico dell'attività svolta dalla ricorrente rispetto a quella propria del personale a tempo indeterminato e di tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico.
16. È provato infatti dal prospetto dell'elenco dei rapporti di lavoro estratto dal SIDI e dai cedolini paga (doc. 1) che la ricorrente negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 ha prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
come docente di scuola superiore (cfr. le sigle KT06 e KT08 nei cedolini paga), in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, nei seguenti periodi:
DOPO IL 01.03.2018 periodo di servizio dal al nr giorni
10/04/2018 08/06/2018 8
28/11/2018 11/12/2018 14
12/12/2018 20/12/2018 9
04/10/2019 09/10/2019 6
08/10/2021 30/12/2021 84
31/12/2021 31/03/2022 1
DOPO IL 31.12.2021 periodo di servizio dal al nr giorni
31/12/2021 31/03/2022 90
01/04/2022 26/05/2022 56
27/05/2022 08/06/2022 13 Totale complessivo giorni lavorati dopo il 01.03.2018 fino al 122
31.12.2021 Totale complessivo giorni lavorati dopo il 31.12.2021 159
Dal medesimo documento risulta che la docente ha prestato servizio osservando l'orario completo, pari a 18 ore settimanali ex art. 28, comma 5, CCNL Scuola del 29.11.2007, salvo che per le supplenze dal 10.4.2018 all'8.6.2018 (5 ore settimanali), dal 28.11.2018 all'11.12.2018 (10 ore settimanali), dal 12.12.2018 al 20.12.2018 (8 ore settimanali).
17. In merito alla quantificazione dell'emolumento, dall'esame delle disposizioni contrattuali collettive, e segnatamente dalla tabella 4 allegata al CCNL Scuola del
29.11.2007, dalla tabella E1.1. allegata al CCNL Scuola del 19.4.2016 e dalla tabella D1.1 del CCNL Scuola del 6.12.2022, risulta che per i docenti con anzianità da 0 a 14 anni l'importo mensile della retribuzione professionale docenti è pari ad euro mensili 164,00 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro 5,46 (164,00/30), a far data dal 1.3.2018 ad un importo mensile di euro 174,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro
5,81 (174,50/30) e, a far data dal 1.1.2022, ad un importo mensile di euro 184,50 corrispondenti ad un importo giornaliero di euro 6,15 (184,50/30).
18. La quantificazione della retribuzione professionale docenti spettante alla lavoratrice sulla base dei giorni di servizio indicati e del corrispondente orario di lavoro osservato, con riproporzionamento dell'emolumento all'orario part time nei periodi supra indicati, sulla base delle tabelle retributive sopra indicate, e dunque considerando un importo giornaliero pari ad € 5,81 e, a far data dal 1.1.2022, pari ad € 6.15, può essere determinata nella misura di € 1.587,90
19. In conclusione, la ricorrente è rimasta creditrice nei confronti del
[...]
della somma di euro € 1.587,90 a titolo di retribuzione professionale Controparte_1
docenti per i servizi prestati nei periodi sopra indicati.
20. Il convenuto deve pertanto essere condannato al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della somma di euro € 1.587,90 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
21. Le spese processuali seguono la soccombenza, sono pertanto poste a carico del convenuto e liquidate in favore dei difensori antistatari della ricorrente nella CP_1
misura indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, con applicazione dei parametri minimi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, cause di lavoro, scaglione di valore compreso tra € 1.100,01 ed € 5.200,00 in considerazione nella natura seriale del contenzioso e della non particolare complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
− accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire dal la Controparte_1
retribuzione professionale docenti per le supplenze brevi e saltuarie prestate negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2021/2022 nei periodi indicati in motivazione;
− per l'effetto, condanna il , in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1
al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1.587,90, a titolo di retribuzione professionale docenti, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
− condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali in favore dei CP_1
difensori della parte ricorrente dichiaratisi antistatari, liquidandole in euro 1.030,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, CPA, IVA, rimborso del contributo unificato versato nella misura di euro 49,00
Cassino, data del deposito telematico
Il Giudice
Raffaele Iannucci