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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2025, n. 1530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1530 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
25/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2041/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
25/11/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti TOSETTO EDOARDO e BONACCI GIUSEPPE FRANCESCO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi due, sito in Milano (MI), Largo Donegani n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to CAPITANIO MARIAGRAZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA BAIGUINI 2 24062
COSTA VOLPINO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTO, nonché di
1 C.F. rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'avv.to CAPITANIO MARIAGRAZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA BAIGUINI
2 24062 COSTA VOLPINO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Controparte_3
avente ad oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Conclusioni come da verbale di udienza del 25/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 27/03/2025,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 330/2025 Controparte_1 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e domandando l'accertamento dell'inadempimento delle controparti al contratto di affiancamento/collaborazione asseritamente intercorso con le stesse, la risoluzione per inadempimento di siffatto negozio, in subordine domandando la condanna dell'opposto alla restituzione dell'importo già versato per mancanza di prova della causa e/o del relativo rapporto negoziale, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande ed eccezioni, nonché dell'opposizione, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Integrato il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con CP_2
, in relazione alla domanda di risoluzione, quest'ultima
[...] parte, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in
2 giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente ed il Giudice celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
25/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. L'opposizione, le domande e le eccezioni dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
A suffragio del credito azionato monitoriamente depone la ricognizione di debito, sottoscritta anche dall'opponente, di cui al doc. 1 del fascicolo monitorio.
3. A fronte di ciò, parte opponente non ha soddisfatto né l'onere probatorio avente scaturigine da tale documento e dalla relativa astrazione processuale ex art. 1988 c.c., né l'onere dimostrativo del titolo negoziale asserito, nel rispetto dei principi di S.U., sent. n. 13533 del 2001. Più nel dettaglio, la documentazione ed i mezzi di prova costituenda prodotti e formulati dall'opponente depongono sì per un'assistenza fornita all'impresa di tale parte, ma non anche insistono né sulla genesi del negozio di
“collaborazione”, né sulla natura eventualmente sinallagmatica delle prestazioni cui si sarebbero obbligate le controparti dell'opponente, né sull'ipotetico corrispettivo per tale ragione pattuito, né sull'asserita coincidenza del preteso credito pecuniario, avente origine da tale contratto, con quell'oggetto della ricognizione di debito. Ne consegue che non solo resta integra l'efficacia probatoria del citato doc. 1 e dell'art. 1988
c.c., ma anche devono essere rigettate le domande di accertamento dell'altrui inadempimento e di relativa risoluzione negoziale, mancando la prova dell'oggetto del contratto asserito dall'opponente e/o anche solo della sua natura sinallagmatica.
3.1. Le conclusioni sopraindicate non risultano inficiate dalla deduzione dell'opposto di inerenza dell'obbligazione oggetto del
3 doc. 1 ad una porzione di corrispettivo del contratto di cessione di ramo di azienda, segnatamente in eccedenza a quanto stipulato nel relativo atto notarile. Da un lato, infatti, trattasi di ricognizione di debito confezionata nella medesima data del rogito, sicché, specie mancando una diversa indicazione circa l'orario del doc. 1 in questione, esso ben può cumularsi al corrispettivo rappresentato nell'atto notarile, tanto più in carenza di una diversa prova dell'opponente in superamento dell'astrazione processuale ex art. 1988 c.c. e/o circa l'asserita simulazione che, con il relativo portato di nullità o inefficacia, inerisce all'onere probatorio di ai sensi della Parte_1 medesima disposizione;
dall'altro, nemmeno si pone un problema di osservanza della forma scritta ipoteticamente ad substantiam ex art. 2556 c.c., essendo il doc. 1 predetto firmato non solo dall'opponente, ma anche dell'opposto ed atto, dunque, ad essere cumulativamente sussunto a negozio bilaterale integrativo.
3.2. Consimili considerazioni vanno estese alle infondate e subordinate domande dell'opponente di acclaramento dell'inesistenza del rapporto causale e/o del contratto sottostante alla ricognizione di debito, con consequenziale condanna dell'opposto alla ripetizione di debito: proprio alla luce dell'inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c., spetta all'opponente provare tali asserzioni e la relativa dimostrazione delle predette inesistenze non è stata fornita.
4. La natura giuridico-esegetica delle questioni orbitanti al doc.
1 succitato ed all'art. 1988 c.c. escludono che le difese dell'opponente, anche se infondate, siano temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
5. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore delle restanti parti, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria, i principi di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14691 del 2015 in tema di domanda riconvenzionale, l'insussistenza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4 4, comma 2, di detto D.M., nonché la medesimezza di difensore tra l'opposto e la litisconsorte necessaria, in € 5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per le ultime due fasi e ciò in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni di
[...]
e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 330/2025 del Tribunale civile di
Bergamo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
e delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali della fase di opposizione, liquidate in €
5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 26/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE III
in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, pronuncia, all'esito della riserva assunta all'udienza del
25/11/2025, ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2041/2025 r.g. del
Tribunale di Bergamo, trattenuta in decisione all'udienza del
25/11/2025, promossa da
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti TOSETTO EDOARDO e BONACCI GIUSEPPE FRANCESCO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di questi ultimi due, sito in Milano (MI), Largo Donegani n. 2, giusta procura in calce all'atto di citazione,
OPPONENTE, nei confronti di
C.F. rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to CAPITANIO MARIAGRAZIA ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA BAIGUINI 2 24062
COSTA VOLPINO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
OPPOSTO, nonché di
1 C.F. rappresentata e Controparte_2 C.F._3 difesa dall'avv.to CAPITANIO MARIAGRAZIA ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito in VIA BAIGUINI
2 24062 COSTA VOLPINO, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
Controparte_3
avente ad oggetto: Promessa di pagamento - Ricognizione di debito
Conclusioni come da verbale di udienza del 25/11/2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto di citazione notificato in data 27/03/2025,
[...]
promuoveva il presente giudizio nei confronti di Parte_1
opponendosi al decreto ingiuntivo n. 330/2025 Controparte_1 del Tribunale civile di Bergamo, chiedendone la revoca e domandando l'accertamento dell'inadempimento delle controparti al contratto di affiancamento/collaborazione asseritamente intercorso con le stesse, la risoluzione per inadempimento di siffatto negozio, in subordine domandando la condanna dell'opposto alla restituzione dell'importo già versato per mancanza di prova della causa e/o del relativo rapporto negoziale, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva nel presente giudizio che, contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto, chiedeva il rigetto delle avverse domande ed eccezioni, nonché dell'opposizione, con consequenziale conferma del decreto ingiuntivo opposto, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Integrato il contraddittorio ex art. 102 c.p.c. con CP_2
, in relazione alla domanda di risoluzione, quest'ultima
[...] parte, con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in
2 giudizio, contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto delle domande dell'opponente, infine concludendo come riportato in epigrafe.
Depositate le memorie ex art. 171ter c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente ed il Giudice celebrava anche la precisazione delle conclusioni e la discussione all'udienza del
25/11/2025, nella quale si riservava di decidere ex art. 281sexies, comma terzo, c.p.c.
2. L'opposizione, le domande e le eccezioni dell'opponente sono infondate e devono essere rigettate, con consequenziali conferma e declaratoria di esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
A suffragio del credito azionato monitoriamente depone la ricognizione di debito, sottoscritta anche dall'opponente, di cui al doc. 1 del fascicolo monitorio.
3. A fronte di ciò, parte opponente non ha soddisfatto né l'onere probatorio avente scaturigine da tale documento e dalla relativa astrazione processuale ex art. 1988 c.c., né l'onere dimostrativo del titolo negoziale asserito, nel rispetto dei principi di S.U., sent. n. 13533 del 2001. Più nel dettaglio, la documentazione ed i mezzi di prova costituenda prodotti e formulati dall'opponente depongono sì per un'assistenza fornita all'impresa di tale parte, ma non anche insistono né sulla genesi del negozio di
“collaborazione”, né sulla natura eventualmente sinallagmatica delle prestazioni cui si sarebbero obbligate le controparti dell'opponente, né sull'ipotetico corrispettivo per tale ragione pattuito, né sull'asserita coincidenza del preteso credito pecuniario, avente origine da tale contratto, con quell'oggetto della ricognizione di debito. Ne consegue che non solo resta integra l'efficacia probatoria del citato doc. 1 e dell'art. 1988
c.c., ma anche devono essere rigettate le domande di accertamento dell'altrui inadempimento e di relativa risoluzione negoziale, mancando la prova dell'oggetto del contratto asserito dall'opponente e/o anche solo della sua natura sinallagmatica.
3.1. Le conclusioni sopraindicate non risultano inficiate dalla deduzione dell'opposto di inerenza dell'obbligazione oggetto del
3 doc. 1 ad una porzione di corrispettivo del contratto di cessione di ramo di azienda, segnatamente in eccedenza a quanto stipulato nel relativo atto notarile. Da un lato, infatti, trattasi di ricognizione di debito confezionata nella medesima data del rogito, sicché, specie mancando una diversa indicazione circa l'orario del doc. 1 in questione, esso ben può cumularsi al corrispettivo rappresentato nell'atto notarile, tanto più in carenza di una diversa prova dell'opponente in superamento dell'astrazione processuale ex art. 1988 c.c. e/o circa l'asserita simulazione che, con il relativo portato di nullità o inefficacia, inerisce all'onere probatorio di ai sensi della Parte_1 medesima disposizione;
dall'altro, nemmeno si pone un problema di osservanza della forma scritta ipoteticamente ad substantiam ex art. 2556 c.c., essendo il doc. 1 predetto firmato non solo dall'opponente, ma anche dell'opposto ed atto, dunque, ad essere cumulativamente sussunto a negozio bilaterale integrativo.
3.2. Consimili considerazioni vanno estese alle infondate e subordinate domande dell'opponente di acclaramento dell'inesistenza del rapporto causale e/o del contratto sottostante alla ricognizione di debito, con consequenziale condanna dell'opposto alla ripetizione di debito: proprio alla luce dell'inversione dell'onere probatorio ex art. 1988 c.c., spetta all'opponente provare tali asserzioni e la relativa dimostrazione delle predette inesistenze non è stata fornita.
4. La natura giuridico-esegetica delle questioni orbitanti al doc.
1 succitato ed all'art. 1988 c.c. escludono che le difese dell'opponente, anche se infondate, siano temerarie e suscettibili di condanna ex art. 96 c.p.c.
5. Le spese processuali della fase di opposizione seguono la soccombenza dell'opponente e vanno poste a carico della stessa;
esse si liquidano in favore delle restanti parti, considerati le tariffe forensi del D.M. n. 55/2014, l'importo della domanda monitoria, i principi di Cass., Sez. 2, Sentenza n. 14691 del 2015 in tema di domanda riconvenzionale, l'insussistenza di difese sufficientemente differenziate da determinare un aumento ex art. 4 4, comma 2, di detto D.M., nonché la medesimezza di difensore tra l'opposto e la litisconsorte necessaria, in € 5.261,00 per compensi (fase di studio € 1.701,00, fase introduttiva € 1.204,00, fase istruttoria € 903,00, fase decisoria € 1.453,00, calcolati in misura media, ad eccezione del minor importo per le ultime due fasi e ciò in ragione della natura documentale della controversia, nonché della sua conclusione in una breve discussione ex art. 281sexies c.p.c.), oltre IVA, CPA, e rimborso spese generali del
15%.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, sezione III, in persona del Giudice unico, dott. Tommaso Del Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione e sulle domande avanzate, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione, le domande e le eccezioni di
[...]
e, per l'effetto, conferma e dichiara esecutivo il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 330/2025 del Tribunale civile di
Bergamo;
2. Rigetta nel resto;
3. Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
e delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali della fase di opposizione, liquidate in €
5.261,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15%.
Bergamo, 26/11/2025
Il Giudice unico dott. Tommaso Del Giudice
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