CASS
Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/03/2024, n. 5827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5827 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35855/2019 R.G. proposto da: ND GI LI (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall’Avv. Prof. VINCENZO FARINA (C.F. [...]) in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione e con domicilio eletto a mezzo PEC – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Oggetto: litisconsorzio - integrazione Civile Sent. Sez. 5 Num. 5827 Anno 2024 Presidente: FUOCHI TINARELLI GI Relatore: D'AQUINO FILIPPO Data pubblicazione: 05/03/2024 N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 2 di 8 Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente - e sul ricorso iscritto al n. 2669/2020 R.G. proposto da: OI BE (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall’Avv. NICOLA PEPE in virtù di procura speciale in calce al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. FRANCESCA MAIRA LORUSSO in Roma, Via RA Revi, 5 – ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363301001), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – entrambi proposti avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1685/22/19, depositata in data 29 maggio 2019 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 19 gennaio 2024; udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ALBERTO CARDINO, che ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo del ricorso iscritto al n. 35855/2019 R.G. e per il rigetto del ricorso iscritto al n. 2669/2020 R.G.; udito l’Avv. NICOLA PEPE per il ricorrente OI, nonché, in sostituzione dell’Avv. Prof. VINCENZO FARINA, per il ricorrente ND, il quale ha concluso per l’accoglimento di entrambi i ricorsi;
udito l’Avv. DAVIDE GIOVANNI PINTUS per l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. FATTI DI CAUSA N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 3 di 8 1. Come risulta dal ricorso n. 35855/2019 R.G., Il contribuente ND GI LI ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con il quale - previo PVC notificato in data 16 febbraio 2012 alla Associazione Sportiva Dilettantistica NO LC in persona del legale rappresentante – si disconosceva la natura non commerciale dell’ente e si recuperavano maggiori imposte dirette e IVA, oltre sanzioni e accessori. L’avviso di accertamento veniva notificato al contribuente quale responsabile in solido. 2. La CTP di Brindisi ha rigettato il ricorso. 4. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello la responsabilità del contribuente in quanto soggetto che ha agito in nome e per conto dell’associazione e che, pertanto, assume una garanzia ex lege nei confronti dei creditori. Ha, poi, osservato il giudice di appello che, quanto ai debiti di imposta, i quali sorgono ex lege e non su base negoziale, risponde per il tributo e per le sanzioni il legale rappresentante dell’associazione per il periodo di imposta considerato, circostanza in fatto accertata per il periodo dal settembre 2009 all’agosto 2011. La sentenza impugnata, nel ritenere, poi, l’avviso correttamente motivato per relationem al precedente PVC e nel giudicare inammissibile per novità l’eccezione di difetto di contraddittorio, ha ritenuto non fornita la prova contraria. 5. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. 6. Come risulta dal ricorso n. 2669/2020 R.G., il contribuente OI BE ha proposto ricorso avverso il medesimo avviso di accertamento unitamente alla A.S.D. NO LC e a ND GI EL. Rigettato il ricorso in primo grado dalla CTP di Brindisi, N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 4 di 8 la citata medesima sentenza della CTR della Puglia ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo la responsabilità solidale del OI per tributi e sanzioni per avere questi rivestito la carica di legale rappresentante dell’associazione nel periodo 13 agosto 2011 – 30 gennaio 2012, periodo nel quale si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi (da presentare entro il 30 settembre 2011) da parte dell’associazione contribuente. 7. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. 8. Il giudizio n. 2669/2020 R.G. è stato rimesso alla Sezione Tributaria dalla Sesta Sezione con ordinanza interlocutoria in data 25 novembre 2021 e, con successiva ordinanza pronunciata all’adunanza camerale del 5 aprile 2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire la riunione con il fascicolo n. 35855/2019 R.G. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso n. 35855/2019 R.G. si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38, secondo comma, cod. civ. e del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; si denuncia, inoltre, violazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., - omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia. Il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il PVC sarebbe stato notificato alla associazione contribuente in persona del presidente pro tempore, posto che il ricorrente non avrebbe avuto alcuna N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 5 di 8 conoscenza delle attività istruttorie compiute dall’Ufficio, osservando come l’atto impugnato non avrebbe riprodotto il PVC nel suo contenuto essenziale. 2. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 38, secondo comma, cod. civ. e del d.P.R. n. 322/1998, oltre che, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’obbligazione tributaria si incentra sul soggetto che ricopre il ruolo di legale rappresentante al momento della dichiarazione. Osserva il ricorrente che il soggetto responsabile sarebbe stato, in questo caso, l’altro ricorrente IO, legale rappresentante al momento della presentazione della dichiarazione, il quale avrebbe dovuto controllare i dati che sono entrati a comporre la dichiarazione. 3. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe irriducibilmente contraddittoria, per avere affermato, al contempo, la responsabilità solidale del soggetto che ha presentato la dichiarazione e la responsabilità solidale anche del soggetto che nel periodo di imposta ricopriva la carica di legale rappresentante. 4. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 e 5, comma 1, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 53 Cost. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 6 di 8 sentenza impugnata ha ritenuto che il responsabile per il periodo di imposta 2010 fosse il ricorrente. 5. Con il primo motivo del ricorso n. 2669/2020 R.G. si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 36, 38, 2697 cod. civ., ritenendo erronea la decisione per avere ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente, laddove il medesimo ha rivestito il ruolo di legale rappresentante dell’A.S.D. NO LC in anni successivi al periodo di imposta oggetto di accertamento, nonché ritenendo insussistente, nel caso di specie, la prova di svolgimento di attività negoziale da parte del ricorrente. 6. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 25, comma 5, l. 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto superata la soglia di Euro 516,46 relativa all’importo complessivo dei pagamenti effettuati con mezzi non tracciabili. 7. Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ., dovendosi scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato (Cass., Sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 3053; Cass., Sez. V, 31 agosto 2010, n. 18949). 8. Sempre in via preliminare va osservato che, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, l’avviso di accertamento, già notificato all’A.S.D. NO in persona del suo legale rappresentante, nonché agli odierni ricorrenti, è stato impugnato in primo grado con unico ricorso dai diversi destinatari dell’avviso di accertamento («La A.S.D. CA IO, TO RA, IO UM e ND GI EL ricorrevano avverso l’avviso di accertamento […] con tale ricorso i contribuenti eccepivano […]»). Deve, al riguardo, osservarsi che in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle associazioni, come N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 7 di 8 delle società di persone, a termini dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sussiste litisconsorzio necessario tra associazione e soci in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (Cass., Sez. V, 23 dicembre 2014, n. 27337). Ne consegue, pertanto, che in primo grado è stato correttamente incardinato litisconsorzio necessario tra associazione e soci, quale causa inscindibile. 9. Diversamente, l’appello è stato proposto unicamente dai ricorrenti IO UM e ND GI EL. Trattandosi, pertanto, di causa inscindibile, il giudice di appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio a termini dell’art. 331 cod. proc. civ. («se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione»). In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte, osservandosi che la norma di cui all’art. 331 cod. proc. civ. disciplina il litisconsorzio nelle diverse fasi di gravame. 10. Tale norma è applicabile, ad ogni modo, anche al litisconsorzio necessario processuale, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio;
per cui, in mancanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio, si determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass., Sez. V, 8 novembre 2017, n. 26433; Cass., Sez. III, 30 agosto 2018, n. 21381; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27616; Cass., Sez. VI, 29 marzo 2019, n. 8790; Cass., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7040). 11. Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della sentenza di appello per omessa integrazione del contraddittorio, cassandosi la sentenza N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 8 di 8 impugnata e rimettendo la causa al giudice di appello per l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 331 cod. proc. civ., nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dispone la riunione del ricorso n. 2669/2020 R.G. al ricorso n. 35855/2019 R.G.; pronunciando sui ricorsi, dichiara la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, nonché per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 19 gennaio 2024
udito l’Avv. DAVIDE GIOVANNI PINTUS per l’Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. FATTI DI CAUSA N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 3 di 8 1. Come risulta dal ricorso n. 35855/2019 R.G., Il contribuente ND GI LI ha impugnato un avviso di accertamento, relativo al periodo di imposta 2010, con il quale - previo PVC notificato in data 16 febbraio 2012 alla Associazione Sportiva Dilettantistica NO LC in persona del legale rappresentante – si disconosceva la natura non commerciale dell’ente e si recuperavano maggiori imposte dirette e IVA, oltre sanzioni e accessori. L’avviso di accertamento veniva notificato al contribuente quale responsabile in solido. 2. La CTP di Brindisi ha rigettato il ricorso. 4. La CTR della Puglia, Sezione staccata di Lecce, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello del contribuente. Ha ritenuto il giudice di appello la responsabilità del contribuente in quanto soggetto che ha agito in nome e per conto dell’associazione e che, pertanto, assume una garanzia ex lege nei confronti dei creditori. Ha, poi, osservato il giudice di appello che, quanto ai debiti di imposta, i quali sorgono ex lege e non su base negoziale, risponde per il tributo e per le sanzioni il legale rappresentante dell’associazione per il periodo di imposta considerato, circostanza in fatto accertata per il periodo dal settembre 2009 all’agosto 2011. La sentenza impugnata, nel ritenere, poi, l’avviso correttamente motivato per relationem al precedente PVC e nel giudicare inammissibile per novità l’eccezione di difetto di contraddittorio, ha ritenuto non fornita la prova contraria. 5. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. 6. Come risulta dal ricorso n. 2669/2020 R.G., il contribuente OI BE ha proposto ricorso avverso il medesimo avviso di accertamento unitamente alla A.S.D. NO LC e a ND GI EL. Rigettato il ricorso in primo grado dalla CTP di Brindisi, N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 4 di 8 la citata medesima sentenza della CTR della Puglia ha rigettato l’appello del contribuente, ritenendo la responsabilità solidale del OI per tributi e sanzioni per avere questi rivestito la carica di legale rappresentante dell’associazione nel periodo 13 agosto 2011 – 30 gennaio 2012, periodo nel quale si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione dei redditi (da presentare entro il 30 settembre 2011) da parte dell’associazione contribuente. 7. Ha proposto ricorso per cassazione il contribuente, affidato a due motivi e ulteriormente illustrato da memoria, cui ha resistito con controricorso l’Ufficio. 8. Il giudizio n. 2669/2020 R.G. è stato rimesso alla Sezione Tributaria dalla Sesta Sezione con ordinanza interlocutoria in data 25 novembre 2021 e, con successiva ordinanza pronunciata all’adunanza camerale del 5 aprile 2022, la causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentire la riunione con il fascicolo n. 35855/2019 R.G. Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo del ricorso n. 35855/2019 R.G. si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 38, secondo comma, cod. civ. e del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, nonché – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione degli artt. 112, 132, secondo comma, n. 4 cod. proc. civ. e dell’art. 36 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546; si denuncia, inoltre, violazione dell’art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e dell’art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212, nonché – in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., - omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia. Il ricorrente deduce l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto che il PVC sarebbe stato notificato alla associazione contribuente in persona del presidente pro tempore, posto che il ricorrente non avrebbe avuto alcuna N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 5 di 8 conoscenza delle attività istruttorie compiute dall’Ufficio, osservando come l’atto impugnato non avrebbe riprodotto il PVC nel suo contenuto essenziale. 2. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., nuovamente violazione e falsa applicazione dell’art. 38, secondo comma, cod. civ. e del d.P.R. n. 322/1998, oltre che, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’obbligazione tributaria si incentra sul soggetto che ricopre il ruolo di legale rappresentante al momento della dichiarazione. Osserva il ricorrente che il soggetto responsabile sarebbe stato, in questo caso, l’altro ricorrente IO, legale rappresentante al momento della presentazione della dichiarazione, il quale avrebbe dovuto controllare i dati che sono entrati a comporre la dichiarazione. 3. Con il terzo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992. Osserva parte ricorrente che la sentenza impugnata sarebbe irriducibilmente contraddittoria, per avere affermato, al contempo, la responsabilità solidale del soggetto che ha presentato la dichiarazione e la responsabilità solidale anche del soggetto che nel periodo di imposta ricopriva la carica di legale rappresentante. 4. Con il quarto motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2 e 5, comma 1, d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e dell’art. 53 Cost. nonché, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., nella parte in cui la N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 6 di 8 sentenza impugnata ha ritenuto che il responsabile per il periodo di imposta 2010 fosse il ricorrente. 5. Con il primo motivo del ricorso n. 2669/2020 R.G. si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 36, 38, 2697 cod. civ., ritenendo erronea la decisione per avere ritenuto sussistente la responsabilità del ricorrente, laddove il medesimo ha rivestito il ruolo di legale rappresentante dell’A.S.D. NO LC in anni successivi al periodo di imposta oggetto di accertamento, nonché ritenendo insussistente, nel caso di specie, la prova di svolgimento di attività negoziale da parte del ricorrente. 6. Con il secondo motivo del medesimo ricorso si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 25, comma 5, l. 13 maggio 1999, n. 133, nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto superata la soglia di Euro 516,46 relativa all’importo complessivo dei pagamenti effettuati con mezzi non tracciabili. 7. Preliminarmente va disposta la riunione dei due ricorsi in quanto rivolti avverso la medesima sentenza ex art. 335 cod. proc. civ., dovendosi scongiurare, attraverso la riunione, la possibilità di frammentazione del giudicato (Cass., Sez. VI, 8 febbraio 2018, n. 3053; Cass., Sez. V, 31 agosto 2010, n. 18949). 8. Sempre in via preliminare va osservato che, come emerge dalla stessa sentenza impugnata, l’avviso di accertamento, già notificato all’A.S.D. NO in persona del suo legale rappresentante, nonché agli odierni ricorrenti, è stato impugnato in primo grado con unico ricorso dai diversi destinatari dell’avviso di accertamento («La A.S.D. CA IO, TO RA, IO UM e ND GI EL ricorrevano avverso l’avviso di accertamento […] con tale ricorso i contribuenti eccepivano […]»). Deve, al riguardo, osservarsi che in caso di rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle associazioni, come N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 7 di 8 delle società di persone, a termini dell’art. 5 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sussiste litisconsorzio necessario tra associazione e soci in ragione dell'unitarietà dell'accertamento, che è alla base della rettifica e della conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio (Cass., Sez. V, 23 dicembre 2014, n. 27337). Ne consegue, pertanto, che in primo grado è stato correttamente incardinato litisconsorzio necessario tra associazione e soci, quale causa inscindibile. 9. Diversamente, l’appello è stato proposto unicamente dai ricorrenti IO UM e ND GI EL. Trattandosi, pertanto, di causa inscindibile, il giudice di appello avrebbe dovuto integrare il contraddittorio a termini dell’art. 331 cod. proc. civ. («se la sentenza pronunciata tra più parti in causa inscindibile o in cause tra loro dipendenti non è stata impugnata nei confronti di tutte, il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio fissando il termine nel quale la notificazione deve essere fatta e, se è necessario, l'udienza di comparizione»). In tal senso è la giurisprudenza di questa Corte, osservandosi che la norma di cui all’art. 331 cod. proc. civ. disciplina il litisconsorzio nelle diverse fasi di gravame. 10. Tale norma è applicabile, ad ogni modo, anche al litisconsorzio necessario processuale, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio;
per cui, in mancanza dell’ordine di integrazione del contraddittorio, si determina la nullità dell'intero procedimento di secondo grado e della sentenza che lo ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità (Cass., Sez. V, 8 novembre 2017, n. 26433; Cass., Sez. III, 30 agosto 2018, n. 21381; Cass., Sez. V, 30 ottobre 2018, n. 27616; Cass., Sez. VI, 29 marzo 2019, n. 8790; Cass., Sez. VI, 12 marzo 2020, n. 7040). 11. Deve, pertanto, dichiararsi la nullità della sentenza di appello per omessa integrazione del contraddittorio, cassandosi la sentenza N. 35855/19 + 2669/20 R.G. Est. F. D’Aquino 8 di 8 impugnata e rimettendo la causa al giudice di appello per l’espletamento degli incombenti di cui all’art. 331 cod. proc. civ., nonché per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte dispone la riunione del ricorso n. 2669/2020 R.G. al ricorso n. 35855/2019 R.G.; pronunciando sui ricorsi, dichiara la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 331 cod. proc. civ. e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, Sezione staccata di Lecce, in diversa composizione, per l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti pretermessi, nonché per la regolazione e la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, in data 19 gennaio 2024