Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 09/06/2025, n. 2376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2376 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe Minervini, all'udienza del 9.6.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.6387 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi
TRA
Avv. SCARDICCHIO S Parte_1 ricorrente avv. G BORRELLI CP_1 resistente conclusioni: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CP_ Con ricorso depositato nell'anno 2024 l'istante conveniva in giudizio l chiedendo: di accertare la non ripetibilità del assegno sociale percepito per l'importo di euro 4757,73 per l'anno 2020; di accertare la non debenza della somma di euro 1092,55 con condanna dell'ente ala pagamento della somma di euro 3760,21 CP_ trattenuta a titolo di conguaglio. Si costituiva in giudizio solo l' contestando la domanda anche nel merito. Istruita la causa con produzioni documentali, all'odierna udienza, il Giudice decideva come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE CP_ 1. Ex actis risulta che: con nota del nota del 9.1.2024 l' ha riliquidato l'assegno sociale per superamento del limite reddituale per l'anno 2020 on un indebito pari ad euro 1092,55; veniva gravata tale nota con ricorso amministrativo in cui si dava atto che nell'anno 2020 l'istante ha venduto un immobile pro quota percependo la somma di euro 12.857,14, la percezione di tale importo ha determinato il superamento del limite reddituale legittimando il recupero dell'indebito de quo.
2. Tanto chiarito, giova richiamare le illuminanti considerazioni svolte da Corte d'Appello Roma Sez. lavoro, Sent., 04/10/2023 in relazione ad una fattispecie analoga a quella di che trattasi: “…ricorso al Tribunale di Roma in funzione di giudice del lavoro depositato il 22.2.2021, premesso di essere titolare di assegno sociale, Pt_2 esponeva che l' con nota del 15.9.2020 le aveva comunicato l'indebita percezione, nel periodo dal 1.1.2018 al CP_1
31.12.2018 di Euro 3.407,04 non essendo dovuti i ratei di assegno sociale in presenza di rilevanti redditi derivanti dalla vendita di un immobile nel 2017……. Vale premettere che l'art. 3, co. 6 della L. n. 335 del 1995 ha introdotto l'assegno sociale in luogo della preesistente pensione sociale: si tratta di una prestazione, erogata a domanda, in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate, privi cioè di redditi o con redditi modesti, non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Il diritto è accertato, per i cittadini non coniugati, in base al reddito personale e, per i cittadini coniugati, in base al reddito cumulato con quello del coniuge;
nella determinazione della suddetta soglia legale non si tiene conto
1969). L'assegno è corrisposto in misura intera, se il richiedente non possiede redditi personali né li possiede l'eventuale coniuge, oppure in misura ridotta, se il suo reddito o quello dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi i redditi sono inferiori ai limiti previsti dalla L. n. 335 del 1995 cit.; non spetta invece quando i redditi personali, quelli dell'eventuale coniuge o la somma di entrambi supera i limiti di legge. L'art. 3, co. 6 L. n. 335 del 1995 cit. statuisce, infine, che alla formazione del reddito rilevante ai fini dell'assegno sociale concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile;
dalla formazione del reddito vanno invece escluse le indennità di accompagnamento di qualsiasi tipo. L'istituto, di chiara matrice assistenziale, trova quindi evidente copertura costituzionale nell'art. 38, co. 1 Cost., in forza del quale "Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale", il che consente di dire che la sua erogazione, in quanto realizzata con l'intervento dell'assistenza sociale, è consentita soltanto se il richiedente sia sprovvisto dei mezzi necessari per vivere. Il provvedimento di richiesta di ripetizione dell'indebito è chiaro in quanto contiene la specificazione che i ratei di assegno sociale corrisposti dal
1.1.2018 al 31.12.2018 non erano dovuti a causa del superamento dei limiti reddituali, avendo l'assistita percepito redditi derivanti da vendita di immobile. Le statuizioni del giudice di prime cure che ha accertato tale circostanza non sono state oggetto di alcuna censura. E' incontestato che l'appellante ha percepito nel 2017 il rilevante importo di Euro 515.000,00 a seguito di vendita di immobile in data 25.1.2017. E' pacifico che la I., dante causa dell'odierna appellante, non ha presentato per l'anno in questione il modello 730 o il modello UNICO, né ha provveduto a comunicare all'Istituto il reddito percepito. La S.C. ha costantemente ribadito che "In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere. (Nella specie, la S.C. ha escluso la ripetibilità dei ratei di assegno sociale, perché l'assistito aveva inseritonelle dichiarazioni reddituali i ratei della pensione estera che determinavano il superamento dei limiti di reddito)" (Cass. Ordinanza n.
13223 del 30/06/2020). Nel caso di specie, trattandosi di redditi derivanti da vendita di immobile, l non ne poteva CP_1 essere a conoscenza in assenza della comunicazione degli stessi da parte dell'assistito. Del tutto irrilevante è la registrazione della compravendita dell'immobile l'Agenzia delle Entrate, in quanto tale registrazione non è finalizzata alla dichiarazione di un reddito all'Amministrazione finanziaria. Invero l'obbligo di comunicare all la situazione reddituale incidente sul diritto o CP_1 sulla misura della prestazione in godimento può essere adempiuto o attraverso la dichiarazione dei redditi (modello 730 o
UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. Non è certo idonea la registrazione dell'atto di compravendita che è finalizzata a regolare le imposte indirette. Ne consegue la piena ripetibilità dell'indebito, poiché l'erogazione dei ratei di assegno sociale nell'anno 2018 è derivata dall'inosservanza di uno specifico obbligo di comunicazione gravante sull'assistito. Peraltro, tenuto conto della entità della somma percepita (Euro
201.650,00 dichiarati ed Euro 515.000,00 accertati), deve escludersi che la I. si trovasse in stato di bisogno. Secondo i consolidati insegnamenti della S.C., cui questo Collegio si conforma, "l'indebito assistenziale determinato dal venir meno, in capo all'avente diritto, dei requisiti reddituali previsti dalla legge abilita l'ente erogatore alla ripetizione delle somme versate solo a
2 partire dal momento in cui è stato accertato il superamento dei predetti requisiti, a meno che non si provi che l'accipiens versasse in dolo rispetto a tale condizione (come ad esempio allorquando l'incremento reddituale fosse talmente significativo da rendere inequivocabile il venire meno dei presupposti del beneficio), trattandosi di coefficiente soggettivo idoneo a far venir meno l'affidamento alla cui tutela sono preposte le norme limitative della ripetibilità dell'indebito" (così Cass. n. 28771 del
09/11/2018, richiamata dalla stessa appellante). In conclusione l'appello deve trovare rigetto. “
3. Passando al caso di specie, va evidenziato che costituiscono circostanze pacifiche: che l'istante ha alienato con atto del 10.9.2020 immobile di sua proprietà pro quota per l'importo di euro 12.857,14; il percepimento di tale prezzo ha determinato il superamento dei limiti reddituali coniugali per l'anno 2020 . Ne deriva pertanto che è legittimo il mancato riconoscimento dell'assegno per l'anno de quo con conseguente rigetto del ricorso proposto.
4. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della "ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c. , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. ex multis Cass. civ.
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
5. Nulla sulle spese ex art. 152 disp.att.cpc
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, disattesa ogni ulteriore istanza ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Bari 9.6.2025
GIUDICE
Dott.Giuseppe Minervini
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