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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/05/2025, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dr.ssa Liboria Maria Stancampiano Giudice relatore dr.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51, ultimo comma c.p.c., con ricorso congiunto di modifica depositato il 27/01/2025, da:
nata a [...] il [...], con il Parte_1 proc. dom. avv. PAGANO BARBARA, giusta procura in atti, e nato a [...] il Parte_2
20/03/1978, con il proc. dom. avv. FLACCADORI GIOVAN BATTISTA, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti come da ricorso congiunto.
1 Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di modifica delle condizioni inerenti all'esercizio della responsabilità genitoriale e al mantenimento del figlio nato a [...] il [...], Per_1
maggiorenne ma non economicamente autonomo, nato dalla convivenza more uxorio delle parti, merita accoglimento.
Preliminarmente, si osserva che i rapporti tra le parti sono regolamentati dalle condizioni stabilite nel decreto n. 466/2012 emesso dal Tribunale per i Minorenni di
Brescia in data 31.01.2012, e che il ricorso congiunto si fonda su circostanze sopravvenute alla suddetta pronuncia.
Ritenuto che gli accordi intervenuti tra le parti non si pongono in contrasto con norme di legge imperative, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il
Collegio ritiene di poterli recepire integralmente nella presente sede.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, ultimo comma c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti così come riportati nelle conclusioni del ricorso congiunto, da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti, e ciò a tutti gli effetti di legge.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 8.05.2025.
Il Presidente
Maria Concetta Elda Caprino
Giudice relatore
Liboria Maria Stancampiano
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