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Sentenza 9 febbraio 2024
Sentenza 9 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 09/02/2024, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2720/2019
Avente ad OGGETTO: Vendita di cose mobili
Parte 1 -attrice-
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Intilisano
Contro
RT_1 -convenuto-
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lima
Contro
RT 2 -terza chiamata-
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zanetti
e contro
RT_3
-terza chiamata-
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Bonanni
Conclusioni
Per parte attrice:
"Voglia l'On.le Giudice adito disattesa ogni contraria eccezione e difesa
In via urgente di istruzione preventiva 1) Disporre ai sensi del combinato disposto degli artt. 696, 696 bis e 699 c.p accertamento tecnico al fine di verificare il non corretto funzionamento della caldaia e/o della canna fumaria fornita, determinare le cause, quantificare i danni e le spese nonché tentare la conciliazione;
Nel merito
2) Ritenere e dichiarare che la caldaia e/o l'impianto di canna fumaria oggetto del contratto hanno un difetto originale di conformità e che CP 1 quale venditore non ha provveduto alla alla sostituzione della caldaia e/o della canna fumaria fornite entro un termineriparazione congruo;
3) Ritenere e dichiarare che la caldaia e/o l'impianto di canna fumaria oggetto del contratto presentano gravi vizi e difetti tali da impedire di assolvere alla funzione concreta assunta come essenziale dalle parti nonché gravi vizi e mancanza di qualità rilevanti ai sensi degli artt. 1490 e
1497 c.C.;
4) Conseguentemente dichiarare risolto il contratto intercorso tra RT 1 e [...] anche alla luce del grave inadempimento di RT_1 e condannare Parte 1
RT 1 al pagamento in favore della signora Pt 1 della somma di € 7.088,97 quale restituzione del prezzo oltre interessi legali e moratori;
5) Condannare RT_1 al risarcimento del danno in favore della signora Pt 1 quantificabile allo stato nella misura di € 5.000,00 nonché al rimborso delle spese sostenute per il montaggio nonché quelle occorrende per lo smontaggio e smaltimento quantificabili in € 3.000,00.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
"
Per parte convenuta:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE
respingere completamente la domanda proposta dalla parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché nonché non provata e peraltro disattesa da quanto provato dalla parte convenuta.
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui la domanda proposta dalla parte attrice venga anche solo parzialmente accolta nei confronti del convenuto RT 1 dichiarare la società CP_2
[...] tenuta nella sua qualità di ditta costruttrice della caldaia per cui è causa a tenere completamente indenne il venditore stante i vizi ed i difetti di costruzione del bene mobile.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio nonché con facoltà di poter modificare le proprie conclusioni nei termini consentiti per la regolare costituzione del convenuto principale".
Per la terza chiamata RT_2
"CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, contrariis rejectis, Voglia In via preliminare: per le ragioni esposte in fatto e in diritto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a RT 2 ed estromettere la terza chiamata dal presente giudizio. Nel merito: in principalità rigettare la domanda svolta dal SInor RT 1 , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti di RT 2 in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in subordine nella non creduta ipotesi in cui la domanda svolta dall'odierno convenuto nei confronti di CP 2
[...] venisse accolta, anche solo in parte, accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza n. 1003.1005001108, in forza della quale garantisce RT_2 per la CP_3 responsabilità civile prodotti, e condannare
[...] in persona del legale rappresentante RT 4 pro tempore, a tenere indenne RT 2 di quanto questa sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento del danno, nella sua qualità di produttrice.
In ogni caso, spese e competenze rifuse."
Per la terza chiamata CP 3
"Piaccia al Tribunale Ill.mo di La Spezia, Sezione e Giudice designati, contrariis reiectis:
a)nel merito, in via principale, rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e/o non provata, con ogni consequenziale pronuncia in punto spese di lite e di CTU;
b) in via subordinata e denegata, contenere comunque ogni denegata e non creduta declaratoria di accertamento e/o di condanna negli stretti limiti di quanto denegatamente provato in punto an debeatur, responsabilitià, nesso eziologico e quantum debeatur, entro gli stretti limiti di Polizza vigenti, con tutte le limitazioni, condizioni, scoperti, franchigie, esclusioni previste dalla Polizza, dalle Condizioni Particolari di Polizza, dalle Condizioni Generali di Assicurazione ex adverso azionate se ed in quanto denegatamente ritenute applicabili alla fattispecie per cui è causa.
In ogni caso, vinte le sepse di lite, CTU e CTP".
FATTO E DIRITTO
L'attrice notificava atto di citazione chiedendo la risoluzione ( e conseguente risarcimento del danno di un contratto stipulato con RT_1 titolare dell'omonima ditta individuale, avente ad oggetto la "fornitura, posa e collaudo" di un impianto composto da caldaia e canna fumaria. Parte 1 in veste di consumatore, deduceva a fondamento della propria domanda la presenza di vizi riguardanti i prodotti sopracitati, nonché l' inadempimento agli obblighi contrattuali gravanti sul convenuto-professionista.
L'attrice in particolare esponeva e documentava quanto segue:
Parte 1 nel mese di ottobre 2018 contattava la ditta di RT 1 per l'acquisto di una caldaia a pellet, al fine della produzione di acqua calda ed il riscaldamento della propria abitazione sita in Vezzano Ligure (SP); RT_1 a seguito di sopralluogo effettuato presso la suddetta abitazione, formulava due proposte per la fornitura e posa di una caldaia a pellet e di una canna fumaria, con collaudo e impianto, realizzandone altresì un disegno, qualificato dall'attrice “progetto" (docc. 1, 2 e 3);
-la seconda proposta (doc.2) prevedeva la fornitura, posa e collaudo dell'impianto composto da una caldaia della linea CP_2 prodotta in Italia, con garanzia convenzionale del produttore di 5 anni, nonché una canna fumaria con diametro di 100 mm ( doc. 8 );
-la consegna dei prodotti doveva avvenire entro 20 giorni lavorativi dal pagamento;
sceglieva tale seconda offerta contrattuale ed effettuava il versamento di Parte 1 euro 6.954,00 previsto per la fornitura e posa di una caldaia modello HB LINE 32 Org_1 prodotta dalla linea CP_2 e di una canna fumaria con relativo "progetto" (redatto dal convenuto); oltre a ciò veniva offerto il collaudo dell'intero impianto (docc. 3 e 4);
-l'attrice effettuava il pagamento anticipato in data 7.11.2018 mentre la consegna di tutti i prodotti
(caldaia e canna fumaria) oggetto del contratto era completata in data 17.12.2018;
Parte 1-secondo quanto affermato dalla difesa di l'odierno convenuto non avrebbe tempestivamente provveduto all'installazione prevista nel contratto. Ella, pertanto, al fine di evitare un contenzioso, attuava autonomamente ed a proprie spese le istruzioni fornite dal convenuto per la messa in opera della caldaia;
-ultimato il montaggio della caldaia e della canna fumaria da parte dell'attrice e su richiesta di quest'ultima, RT_1 inviava un tecnico abilitato all'assistenza per i prodotti della CP_2
[...] SI. Organizzazione_2 il quale avrebbe dovuto CP_5 della realizzare il collaudo e la prima accensione;
-il 24.12.2018 il tecnico si recava presso l'abitazione dell'attrice, constatando un problema della scheda tecnica che impediva l'accensione dell'impianto. L'accensione ed il collaudo venivano quindi rinviati a dopo le feste natalizie;
-in data 10.01.2019 il tecnico dell'assistenza effettuava un nuovo intervento nel corso del quale sostituiva la scheda tecnica per procedere all'accensione ed al collaudo dell'impianto. Egli provvedeva altresì alla rimozione del Kit sanitario per la produzione automatica di acqua calda e sostituiva i cablaggi (doc.9);
-dopo pochi giorni l'attrice constatava il malfunzionamento della caldaia e provvedeva quindi a ricontattare il tecnico dell'assistenza informandolo delle diverse problematiche, tra cui un eccessivo riscaldamento, dovuto probabilmente alla mancata coibentazione;
-in data 08.02.2019 ritornava il tecnico dell'assistenza, il quale montava la coibentazione e sostituiva alcune parti dell'impianto che si erano rovinate (doc.10);
-dopo il suddetto intervento l'attrice, tra il 18 ed il 22 febbraio del 2019, contattava più volte il tecnico dell'assistenza segnalando ulteriori problemi afferenti la caldaia (spegnimenti, blocchi ecc); -l'attrice, vista l'interruzione delle risposte -a partire dal 22 febbraio del 2019- da parte dell'assistenza tecnica della linea VZ alle ripetute segnalazioni, contattava RT_1 il quale tuttavia non forniva alcun riscontro;
Parte 1 CP 2 in personaquindi contattava direttamente l'azienda produttrice dell'Ing. Persona 1 il quale per dieci giorni impartiva direttive tramite telefono su come cambiare i parametri di taratura al fine di porre rimedio ai malfunzionamenti;
-in data 07.03.2019, attesa la permanenza delle problematiche relative al funzionamento dell'impianto, nonostante il cambiamento dei parametri, l'azienda produttrice CP_2 , ritendo che le problematiche derivassero dall'inadeguatezza della canna fumaria, proponeva la sostituzione della caldaia purchè la SI.ra firmasse una liberatoria e provvedesse all'installazione di una Pt 1 nuova canna fumaria di adeguate dimensioni (doc. 11);
RT 1 che la caldaia-il 14.03.2019 l'attrice comunicava ulteriormente -mediante pec- a non funzionava e che la canna fumaria non risultava adeguata, chiedendo la riduzione del prezzo, la sostituzione della canna fumaria ed il risarcimento del danno (doc.12);
-il 22.03.2019, vista l'inerzia del convenuto e la mancata indicazione del tipo di canna fumaria da installare da parte della a mezzo pec, chiedeva a quest'ultima laCP_2 Parte 1 sostituzione immediata della caldaia (doc. 14);
-in data 26.03.2019 giungeva una risposta da parte di RT_1 con la quale, negando ogni addebito nei propri confronti, attribuiva la responsabilità dei difetti alla ditta produttrice (doc 13.);
-l'attrice, in data 04.04.2019, reiterava la richiesta alla RT 2 (doc 14), la quale replicava cercando di raggiungere una soluzione transattiva;
-nel luglio del 2019 attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria, l'attrice instaurava la procedura di negoziazione assistita nei confronti di RT 1 e di RT 2 (doc. 15) che tuttavia rimaneva senza esito, così come gli ulteriori tentativi di raggiungere un accordo;
Parte 1 quindi conveniva in giudizio RT_1 chiedendo contestualmente ai sensi degli artt. 696,696 bis e 699 c.p.c, l'instaurazione di un accertamento tecnico preventivo urgente, nonché la risoluzione del contratto stipulato, atteso il difetto di conformità del bene e la mancata riparazione e sostituzione dello stesso entro un congruo termine, la presenza di gravi vizi e la mancanza di qualità rilevanti ai sensi degli artt. 1490 e 1497 c.c.;
-si costituiva in giudizio RT 1 chiamando in causa la ditta produttrice RT_2 e chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-si costituiva altresì la società RT 2 chiamando in causa la propria compagnia assicurativa CP 3 ed invocando in via preliminare il difetto di legittimazione passiva;
inoltre chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda svolta da RT_1 nei propri confronti;
CP 3 chiedendo il rigetto di ogni domanda in quanto CP 6 si costituiva in giudizio la infondata in fatto e diritto;
-nel procedimento per ATP, incardinato in corso di causa, veniva disposta la richiesta CTU in ordine ai seguenti quesiti:
"Verifichi il CTU il corretto funzionamento o meno della caldaia modello HBLINE 32 sanitaria della linea CP_2 e/o dell'impianto di canna fumaria posizionata nell'abitazione della signora Parte 1 sita in via Magenta 69 Vezzano Ligure (SP).
Accerti altresì se l'installazione sia avvenuta secondo le indicazioni della casa produttrice e le modalità di essa, anche con riferimento all'impianto fumario ed ai raccordi fumari.
In caso di accertamento di non corretto funzionamento, specifichi i malfunzionamenti, determini le cause -verificando anche le indicazioni di progetto, pezzi e quant'altro fornite da CP_1 indichi gli interventi necessari, quantificando i costi e i danni."
-a seguito del deposito della CTU venivano escussi i testi Testimone 1 ' Testimone 2 e all'udienza del 23.11.2022. Testimone 3
In via preliminare
Sulla modifica della domanda attorea in sede di memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c
Parte convenuta sostiene che Parte 1 in sede di memoria ex art 183 co.6 n. 1 c.p.c., abbia apportato un'irrituale modifica alle domande formulate nell'atto di citazione, i cui fatti qualità essenziali dei costitutivi si riconducono esclusivamente ai vizi, difetti di conformità prodotti oggetto del contratto. Tale eccezione deve ritenersi infondata.
Occorre preliminarmente segnalare che l'attrice, a seguito dell'espletamento della CTU nel procedimento per ATP in corso di causa, mediante la prima memoria ex art 183 co.6 c.p.c, ha formulato domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni deducendo -a sostegno delle stesse- l'inadempimento agli obblighi contrattuali di installazione e collaudo, la consegna di aliud pro alio ed infine l'inadempimento degli obblighi informativi.
Si deve ritenere che siffatte domande, benché assumano carattere innovativo sotto il profilo della causa petendi, risultino correlate a fatti già esposti nell'atto di citazione. L'attrice infatti, nella parte in fatto del predetto atto, ha documentato la stipulazione di un contratto (con il convenuto) qualificato "di fornitura, posa e collaudo” deducendo altresì la totale inerzia da parte di [...] CP 1 in ordine ai suoi obblighi contrattuali di messa in opera dell'impianto venduto. Peraltro il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha preso ampiamente posizione - allegando copiosa documentazione- sui fatti esposti e documentati da Parte 1 asserendo che in realtà gli obblighi di installazione e collaudo non fossero a lui riferibili, dal momento che l'attrice aveva deciso autonomamente di rivolgersi ad un altro tecnico di fiducia. A ciò si deve aggiungere che le domande attoree formulate sulla base della consegna di aliud pro alio e dell'inadempimento agli obblighi informativi devono ritenersi strettamente collegate ai fatti costitutivi identificabili nei vizi, difetti di conformità e qualità essenziali dei prodotti oggetto del contratto, già ampiamente esplicitati nell'atto di citazione nel corso del quale parte attrice espressamente affermava la responsabilità del CP 1 che CP 1 dunque, è altresì 66
,
responsabile nei confronti della Pt 1 anche nel caso in cui la caldaia non abbia funzionato correttamente e si sia definitivamente compromessa a causa di una non corretta ed adeguata canna fumaria dallo stesso fornita e progettata”.
Appare dunque evidente che le domande in esame, avendo una stretta connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non abbiano comportato alcun pregiudizio al diritto di difesa delle controparti, le quali hanno beneficiato di un congruo termine per difendersi e controdedurre anche sul piano probatorio.
Sul punto la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18546 del 7.09.2020, ha precisato che è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Alla luce di quanto esposto l'eccezione di inammissibilità delle domande “nuove" formulate nella memoria ex art 183 co 6 c.p.c dovrà essere rigettata.
Nel merito
Sulla qualificazione giuridica del contratto
Al fine di esaminare nel merito la presente controversia occorre preliminarmente individuare la corretta qualificazione giuridica del contratto intercorso tra RT 1 e l'attrice.
Quest'ultima afferma di aver stipulato un "contratto misto di fornitura ed appalto", atteso che CP 1 si è obbligato alla fornitura, posa e collaudo dell'impianto della caldaia e canna fumaria.
Siffatta qualificazione non può ritenersi corretta.
-Nel contratto in esame non si ritengono sussistenti gli elementi dell'appalto, atteso che dal contenuto del medesimo e dalla successiva fase di esecuzione - si evince chiaramente che le parti abbiano considerato in via principale il "bene" ( impianto costituito da caldaia e canna fumaria) e non le asserite prestazioni di "facere" consistenti nella posa in opera, sebbene nell'offerta accettata fosse previsto il collaudo dell'impianto. Pertanto, alla luce della volontà delle parti e della natura obiettiva dell'operazione economica, il contratto oggetto di giudizio deve qualificarsi come vendita ex art. 1470 c.c., essendo le prestazioni di posa e collaudo un mero servizio collaterale rispetto all'obbligazione principale del trasferimento della proprietà (con successiva consegna) del bene, verso il pagamento del prezzo. Occorre infine osservare che il disegno della canna fumaria realizzato dall'odierno convenuto non possa in alcun modo qualificarsi come “progetto" realizzato da un asserito appaltatore -come dedotto dall'attrice- ma un semplice prospetto finalizzato ad agevolare l'ordine del materiale ed il corretto montaggio del prodotto acquistato.
La proposta formulata dal CP 1 e poi accettata da parte attrice prevedeva astrattamente la fornitura e posa, era altresì indicato il collaudo dell'impianto (si veda doc.2 fascicolo attrice ).
Si deve tuttavia osservare che nel corso del giudizio è pacificamente emerso che il CP 1 ( che peraltro neppure avrebbe avuto le necessarie competenze ) non abbia effettuato il montaggio né
l'installazione dell'impianto.
Ciò risulta dal contenuto dei messaggi "whatsapp" depositati da parte convenuta e non contestati nella loro autenticità e provenienza da parte attrice ( doc. 4 ), ove pacificamente Parte 1 [...] indicava che al montaggio/installazione avrebbe provveduto un proprio idraulico di fiducia, senza che sia emerso in alcun modo che ciò sia avvenuto a seguito di inadempimento del
CP_1
Si deve pertanto conclusivamente ritenere che le parti abbiano concluso un contratto di vendita che comprendeva altresì la necessaria consulenza ai fini dell'acquisto, come previsto per beni quali quello oggetto di specie, che richiedono il possesso di competenze tecniche, nonché il collaudo dell'impianto.
Sulla responsabilità di RT_1
In merito alla responsabilità di RT 1 quale venditore dei prodotti oggetto di giudizio, occorre osservare che la CTU espletata nel procedimento per ATP, il cui metodo e conclusioni sono condivise e fatte proprie da questo Giudicante, non ha riscontrato alcun malfunzionamento dell'impianto. Nello specifico il Consulente attesta che “dalla lettura del Display del termoprodotto si è potuto constatare che lo stesso ha lavorato per un totale di 5423 ore e 821 accensioni...I dati letti sul display evidenziano che il Parte 2 ha effettivamente lavorato abbastanza ed in considerazione del fatto che in occasione dei ripetuti sopralluoghi il Parte 2 ha sempre funzionato regolarmente, lo scrivente ritiene che non si possa parlare di malfunzionamenti."
Tanto premesso si deve quindi escludere la presenza di una responsabilità in capo al venditore- convenuto riguardo alla sussistenza degli asseriti vizi, difetti di conformità e di qualità essenziali dell'impianto (comprensivo della caldaia e della canna fumaria).
Tuttavia è bene precisare che il CTU, sebbene non abbia riscontrato alcun difetto di funzionamento, ha ritenuto che le mancate accensioni dell'impianto lamentate dall'attrice possano verosimilmente ricondursi ad una non corretta combustione del braciere, le cui cause si ravvisano principalmente nella non corretta pulizia del medesimo e nella limitata espulsione dei fumi. Secondo il Consulente quest'ultima causa ( da ritenersi anche la più probabile ) potrebbe derivare dalla non adeguata dimensione del diametro della canna fumaria, atteso che, alla luce di quanto indicato nel manuale di installazione fornito dalla casa costruttrice della caldaia, la dimensione corretta del diametro della canna fumaria deve corrispondere ad almeno 140 mm, mentre quella acquistata ed installata presenta un diametro pari a 100 mm.
Si deve a questo proposito ritenere che l'odierno convenuto, quale venditore-professionista, sia responsabile per avere fornito un impianto non idoneo al corretto funzionamento e soprattutto inidoneo al collaudo richiesto per legge ai fini del rilascio della relativa certificazione, pertanto inutilizzabile. Si deve infatti ritenere che neanche l'espressa richiesta della cliente di acquistare una canna fumaria di diametro inferiore, allo scopo di consentire l'apertura più agevole della persiana ( su cui si tornerà in seguito ), valga ad escludere la responsabilità del venditore dell'impianto nel suo complesso, che quale soggetto dotato di specifiche competenze – era comunque tenuto all'obbligo informativo concernente le conseguenze dell'installazione di una canna fumaria di dimensioni non adeguate.
Sul punto occorre infatti segnalare che RT_1 prima di formulare le offerte contrattuali
(di cui alla parte in fatto) ha effettuato un sopralluogo presso l'abitazione di Parte 1 per valutare quali fossero i prodotti -da lui venduti professionalmente più idonei in relazione agli ambienti in cui essi sarebbero stati installati. In tale frangente il convenuto indicava, in virtù dell'offerta contrattuale scelta dall'attrice (si veda la parte in fatto), una canna fumaria dal diametro di 150 mm. tuttavia, decideva di accettare la proposta che prevedeva Parte 1
l'acquisto ( su sua richiesta ) di una canna fumaria dal diametro di 100 mm poiché un diametro maggiore avrebbe impedito una completa apertura delle persiane.
Testimone 1Quanto esposto trova conferma nella testimonianza resa da il quale può considerarsi attendibile in quanto le dichiarazioni rilasciate hanno rivelato coerenza interna.
All'epoca dei fatti per cui è causa il teste era legato al CP 1 da un rapporto di mera collaborazione professionale quale procacciatore di affari ed è apparso genuino per quanto si dirà ai punti che seguono. Egli all'udienza del 23.11.2022 dichiarava: “...ricordo che in quell'occasione a cui io ero presente, siamo andati a vedere dove il proprietario intendesse far passare la canna fumaria, che era un angolo esterno, siccome la canna fumaria giusta e proposta da 150 mm non consentiva la totale apertura delle persiane, il proprietario sig Pt 1 chiese di utilizzare una canna fumaria di diametro inferiore, in quell'occasione il CP 1 consigliava di utilizzare la canna fumaria del diametro di 150 mm facendo però un percorso diverso che l'avrebbe tuttavia resa più visibile in facciata, per questo la proposta non era gradita al sig Pt_1 ".
Il Teste ha ancora precisato: ..non ricordo se ( CP 1 ndr ) spiegò quali problematiche potevano essere connesse ad una canna fumaria di dimensioni inferiori la discussione riguardava essenzialmente l'ingombro...", con ciò rivelando la propria genuinità ed equidistanza dalle parti.
Testimone 3Gli altri testimoni, Testimone 2 e ascoltati nella medesima udienza, non possono ritenersi altrettanto attendibili dal momento che gli stessi, oltre ad avere una relazione di parentela con l'attrice (ne sono fratello e figlia), hanno dimostrato un proprio interesse nella presente vicenda, avendo partecipato attivamente (mediante incontri, conversazioni telefoniche e pagamenti) alle operazioni funzionali all'acquisto e messa in opera dell'impianto. Pertanto le loro dichiarazioni non possono assumere rilievo al fine della decisione della presente causa nella parte in cui si pongono in contrasto con quanto dichiarato dal teste Tes 1 e relative al fatto che, in occasione del sopralluogo, venne affrontato l'argomento relativo all'ingombro della canna fumaria in funzione dell'apertura delle persiane.
Si deve quindi concludere che RT_1 al momento del sopralluogo, non abbia assunto solamente il ruolo di venditore al dettaglio, ma anche quello di “tecnico" (avendo acquisito diretta conoscenza delle caratteristiche degli ambienti destinati all'installazione), tenuto quindi a fornire al consumatore tutte le informazioni attinenti all'impianto, comprese le Parte 1 possibili conseguenze derivanti dal montaggio di una canna fumaria avente diametro inferiore a quello necessario e previsto per la tipologia di caldaia acquistata, anche nel caso in cui tale caratteristica fosse stata espressamente richiesta dalla stessa parte attrice per soddisfare la propria esigenza di aprire le persiane, ciò in quanto la SI.ra Pt_1 non aveva alcuna competenza tecnica al fine di valutare le possibili conseguenze della propria richiesta. La difesa del CP 1 ha inoltre affermato che l'impianto dovesse essere installato da un idraulico dotato delle necessarie competenze ed abilitazioni, al fine di rilasciare le necessarie certificazioni di conformità ed essere poi sottoposto ad una prima accensione e collaudo. Come emerso in corso di causa ed accertato anche dal CTU nessuna certificazione dell'impianto risulta essere stata rilasciata, così come non ne è avvenuto il collaudo. 66Non è risultato chiaro se il SI. CP_5 della Org_2 ", quale centro di assistenza Con riconosciuto dalla casa produttrice della caldaia Linea sia intervenuto al fine di effettuare tale collaudo o se ciò abbia fatto unicamente a seguito dei riscontrati problemi di accensione, come previsto dalla garanzia convenzionale del produttore. Si deve tuttavia a tale proposito osservare come appaia maggiormente plausibile la prima ipotesi in quanto il collaudo era espressamente indicato nel preventivo inviato dal CP 1 con indicazione del costo relativo, che infatti è stato corrisposto.
I diversi interventi compiuti sulla caldaia sulla base della garanzia convenzionale:
Con
-La terza chiamata ha eccepito e ciò risulta confermato dalla CTU svolta nel corso del presente giudizio, che la caldaia acquistata è un termoprodotto dotato di kitParte 3 Contr sanitario pertanto non doveva essere fornita con l'accumulo e che tale non corretta installazione (non imputabile a CP 2 ) aveva determinato il danneggiamento della scheda elettronica, rendendo necessaria la rimozione del kit sanitario.
Nel corso del giudizio la terza chiamata ha dato dimostrazione che di tale circostanza fosse stata data immediatamente notizia dal tecnico intervenuto SI. CP_5 a parte attrice, come indicato in uno scambio Whatsapp tra l'attrice ed il CP 1 ove la prima scriveva: "....per farla funzionare
(sottinteso la Parte 4 con accumulo va disinstallata la sanitaria della caldaia" (doc. 3 parte terza chiamata ).
In ogni caso come detto CP_2 aveva provveduto alla sostituzione in garanzia della scheda elettronica ed alla rimozione del kit sanitario tramite il proprio centro di assistenza, sebbene ciò non derivasse da un difetto del prodotto, ma in un'ottica di soddisfazione del Cliente.
Parte_3Infine è risultato altresì che fosse priva di coibentazione, alla quale ha provveduto la medesima Linea VZ - non in quanto prodotto difettoso - bensì per la sua caratteristica di termoprodotto da locale tecnico ( doc. 2) per la cui tipologia non è prevista la coibentazione.
Si deve pertanto osservare che seppure come rilevato dal CTU vi siano stati errori di installazione, come tali eventualmente imputabili all'idraulico incaricato dalla parte attrice - questi erano relativi alla predisposizione dell'impianto "con accumulo esterno", non avendo tenuto conto dell'esistenza del Kit per la produzione diretta dell'acqua calda sanitaria, che ne aveva comportato la rimozione con sostituzione della scheda tecnica, ma come detto ai punti che precedono - tali
-
problematiche erano state risolte dal SI. CP_5 con interventi in garanzia.
Il CTU ha inoltre osservato come fossero insufficienti i fori di areazione presenti nel locale.
Alla luce di quanto esposto di deve osservare che anche se l'idraulico incaricato dalla SI.ra
Pt 1 fosse stato dotato delle specifiche competenze tecniche e delle relative abilitazioni, anche se fossero stati predisposti i corretti fori di areazione, anche se non fossero stati commessi errori di installazione relativi al Kit di produzione acqua sanitaria, non avrebbe in ogni caso potuto certificare la conformità dell'impianto a causa delle dimensioni non adeguate della canna fumaria. RT_1 non abbia Da quanto esposto risulta quindi accertato che l'odierno convenuto assolto al proprio dovere professionale di informazione nei confronti di la Parte 1 quale, nel momento in cui ha optato per l'acquisto e l'installazione di una canna fumaria di dimensioni non adeguate alla caldaia che stava acquistando, doveva essere messa al corrente delle possibili problematiche che ne sarebbero derivate.
Giova infatti precisare che il diametro inferiore a quello indicato dal CTU, alla luce di quanto rilevato dal manuale di installazione della casa costruttrice, non solo comporta gli inconvenienti di natura "materiale” lamentati dall'attrice (continui spegnimenti) ma impedisce altresì il rilascio delle certificazioni previste dalla casa produttrice della caldaia Parte 3 necessarie per il '
collaudo e la messa in opera dell'intero impianto. Anche tale circostanza non poteva essere incolpevolmente ignorata dal CP 1 che avrebbe dovuto renderne edotta la parte acquirente, visto che la stessa difesa di parte convenuta ha affermato che per prassi era solito inserire nel preventivo i costi per il collaudo che sarebbe stato effettuato da parte di soggetto autorizzato e che in ogni caso tali tipologie di impianti devono essere per norma di legge - necessariamente
-
certificati.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere sussistente l'inadempimento contrattuale da parte di
RT_1 per avere venduto un impianto non idoneo ad essere collaudato.
Devono invece ritenersi del tutto prive di fondamento le asserzioni di parte attrice riguardanti l'inadempimento di RT_1 agli obblighi di installazione dell'impianto. Nel presente giudizio il convenuto ha correttamente documentato, mediante allegazione delle conversazioni svoltesi tramite whatsapp, che coadiuvata dal fratello Testimone 2 ha Parte_1 scelto di provvedere autonomamente al montaggio e posa dei prodotti acquistati. Peraltro, a conferma di quanto sopra, si rileva che nel presente giudizio non risulta dimostrato l'invio di alcuna richiesta nei confronti di RT 1 in merito all'adempimento di eventuali obblighi di "
montaggio/installazione.
Come evidenziato dal CTU, a prescindere da eventuali errori di installazione che come detto ai punti che precedono sono stati risolti dal tecnico autorizzato della Linea VZ SI. CP_5 la dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'idraulico installatore ed il successivo collaudo da parte di quest'ultimo o di altro soggetto a ciò abilitato, non sarebbero potuti in ogni caso avvenire in conseguenza delle dimensioni della canna fumaria installata.
E' risultato altresì documentato che il Comune di Vezzano aveva inviato all'attrice, mediante PEC del 23.11.2021, una diffida a non utilizzare l'impianto in quanto privo del necessario collaudo
(doc.19).
Risulta circostanza pacifica in quanto affermata e documentata dalla stessa parte attrice e non contestata dalle altre parti, che CP_2 , ben prima dell'avvio del presente giudizio, avesse offerto la sostituzione della caldaia, previo rilascio di liberatoria e a Parte 1 subordinatamente all' installazione di una canna fumaria delle corrette dimensioni, ma quest'ultima abbia rifiutato.
Si deve tuttavia osservare che tale offerta non sarebbe stata interamente satisfattiva delle ragioni della SI.ra Pt 1 che avrebbe in ogni caso dovuto sostenere i costi per l'acquisto ed il montaggio di una nuova canna fumaria, che non erano compresi nell'offerta ricevuta e che neppure il CP 1 aveva offerto di fornire in sostituzione.
Si ritiene conclusivamente che RT_1 in qualità di professionista/venditore, debba rispondere del fatto di avere venduto un impianto costituito da caldaia e canna fumaria non adeguata, pertanto inidoneo a svolgere la funzione alla quale era destinato ed altresì inidoneo al collaudo ed al rilascio delle necessarie certificazioni, senza informare l'attrice sulle possibili conseguenze di tale acquisto.
Poiché tali difetti non sono stati tempestivamente eliminati deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto come richiesto da in qualità di consumatore.Parte 1
RT 1 in conseguenza dell'accoglimento della domanda dovrà quindi essere condannato al pagamento delle somme corrisposte a titolo di prezzo pari ad € 7088,97, oltre interessi nella misura legale dalla data del versamento fino al saldo effettivo.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento di ulteriori danni subiti per il disagio causato dal malfunzionamento dell'impianto, in quanto risultata del tutto generica ed in ogni caso relativa ad un periodo di tempo limitato. Parte attrice inoltre non ha documentato quali costi abbia sostenuto per il montaggio dell'impianto e quali dovrebbe sostenere per lo smontaggio e smaltimento ( dovendosi altresì osservare che lo smaltimento può essere gratuitamente effettuato avvalendosi del servizio pubblico di ritiro a ciò deputato ).
Sulla responsabilità della Linea VZ
La ditta produttrice Linea VZ, chiamata in causa dall'odierno convenuto, per quanto detto, non può considerarsi in alcun modo responsabile in ordine ai pregiudizi lamentati dall'attrice, dal momento che il CTU ha rilevato l'assenza di malfunzionamenti e connessi vizi di produzione della caldaia
Parte 3
Le spese saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi, tenuto conto della misura in cui la domanda è stata accolta ( valore prossimo al minimo) e seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta. Debbono essere riconosciute in favore di parte attrice le spese sostenute per il proprio CTp che si ritengono congrue per l'importo di € 600,00 omnicomprensivo.
Per quanto riguarda le spese processuali sostenute dalla CP 2 e dalla compagnia assicurativa di quest'ultimo, si osserva che la chiamata in causa effettata da parte del convenuto della prima e da parte di quest'ultima, della seconda, sono conseguenza diretta della domanda inizialmente svolta da parte attrice, in quanto tesa in via principale al riconoscimento di vizi e/o difetti del prodotto acquistato e che sia stata frutto di una scelta processuale della stessa parte attrice fare richiesta di
ATP in corso di causa, anziché in data antecedente, al fine di una migliore individuazione dei soggetti responsabili sulla base dei vizi accertati, pertanto, poiché non è emersa alcuna responsabilità del produttore, parte attrice dovrà essere condannata al pagamento nella misura del 50% delle relative spese processuali dei terzi chiamati, che non possono per quanto detto ricadere interamente sul convenuto al quale dovranno tuttavia essere attribuite nella misura del
50%.
Anche dette spese saranno liquidate nei valori minimi per quanto detto ai punti che precedono. Deve altresì essere riconosciuto in favore di CP 2 il compenso per il proprio CTp ritenuto congruo unicamente per l'importo di € 600,00 omnicomprensivo.
Le spese della CTU saranno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Nessuna ulteriore somma per spese processuali del sub-procedimento per ATP dovranno essere liquidate, in quanto non è stato depositato autonomo ricorso, essendo stato richiesto con l'atto di citazione e le parti - rispettivamente convenuta e terze chiamate - non hanno depositato autonome memorie di costituzione, avendo a loro volta replicato nelle proprie comparse di costituzione.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di Controparte 1 ;
per l'effetto
-dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato da DRT_1 e [...] C
Parte 1
E per l'effetto
-condanna RT 1 alla restituzione, a favore di Parte 1 della somma, pari ad euro 7088,97, oltre interessi nella misura legale dalle date dei pagamenti al saldo effettivo, con spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
-condanna RT_1 al pagamento, a favore di Parte 1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2540,00 per compenso professionale ed euro 237,00 per spese, oltre accessori di legge, oltre ad € 600,00 per spese di CTp;
al pagamento nella misura del
-condanna e RT_1 Parte 1
e di50% ciascuno, a favore di RT_2
[...] delle spese legali del presente RT_3 giudizio che liquida in complessivi € 2540,00 ciascuno per compenso professionale, oltre accessori di legge e di € 600,00 a favore della sola CP 2 per spese di CTp.
La Spezia, 9/2/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ADRIANA GHERARDI, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 2720/2019
Avente ad OGGETTO: Vendita di cose mobili
Parte 1 -attrice-
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Intilisano
Contro
RT_1 -convenuto-
rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Lima
Contro
RT 2 -terza chiamata-
rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zanetti
e contro
RT_3
-terza chiamata-
[...]
rappresentata e difesa dall'Avv. Diego Bonanni
Conclusioni
Per parte attrice:
"Voglia l'On.le Giudice adito disattesa ogni contraria eccezione e difesa
In via urgente di istruzione preventiva 1) Disporre ai sensi del combinato disposto degli artt. 696, 696 bis e 699 c.p accertamento tecnico al fine di verificare il non corretto funzionamento della caldaia e/o della canna fumaria fornita, determinare le cause, quantificare i danni e le spese nonché tentare la conciliazione;
Nel merito
2) Ritenere e dichiarare che la caldaia e/o l'impianto di canna fumaria oggetto del contratto hanno un difetto originale di conformità e che CP 1 quale venditore non ha provveduto alla alla sostituzione della caldaia e/o della canna fumaria fornite entro un termineriparazione congruo;
3) Ritenere e dichiarare che la caldaia e/o l'impianto di canna fumaria oggetto del contratto presentano gravi vizi e difetti tali da impedire di assolvere alla funzione concreta assunta come essenziale dalle parti nonché gravi vizi e mancanza di qualità rilevanti ai sensi degli artt. 1490 e
1497 c.C.;
4) Conseguentemente dichiarare risolto il contratto intercorso tra RT 1 e [...] anche alla luce del grave inadempimento di RT_1 e condannare Parte 1
RT 1 al pagamento in favore della signora Pt 1 della somma di € 7.088,97 quale restituzione del prezzo oltre interessi legali e moratori;
5) Condannare RT_1 al risarcimento del danno in favore della signora Pt 1 quantificabile allo stato nella misura di € 5.000,00 nonché al rimborso delle spese sostenute per il montaggio nonché quelle occorrende per lo smontaggio e smaltimento quantificabili in € 3.000,00.
Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio;
"
Per parte convenuta:
"Piaccia al Tribunale Ill.mo contrariis reiectis
IN VIA PRINCIPALE
respingere completamente la domanda proposta dalla parte attrice in quanto infondata in fatto ed in diritto nonché nonché non provata e peraltro disattesa da quanto provato dalla parte convenuta.
IN VIA SUBORDINATA
nella denegata ipotesi in cui la domanda proposta dalla parte attrice venga anche solo parzialmente accolta nei confronti del convenuto RT 1 dichiarare la società CP_2
[...] tenuta nella sua qualità di ditta costruttrice della caldaia per cui è causa a tenere completamente indenne il venditore stante i vizi ed i difetti di costruzione del bene mobile.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio nonché con facoltà di poter modificare le proprie conclusioni nei termini consentiti per la regolare costituzione del convenuto principale".
Per la terza chiamata RT_2
"CHIEDE che l'Ill.mo Tribunale di La Spezia, contrariis rejectis, Voglia In via preliminare: per le ragioni esposte in fatto e in diritto, dichiarare il difetto di legittimazione passiva in capo a RT 2 ed estromettere la terza chiamata dal presente giudizio. Nel merito: in principalità rigettare la domanda svolta dal SInor RT 1 , in proprio e quale titolare dell'omonima ditta individuale, nei confronti di RT 2 in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le ragioni esposte in narrativa;
in subordine nella non creduta ipotesi in cui la domanda svolta dall'odierno convenuto nei confronti di CP 2
[...] venisse accolta, anche solo in parte, accertarsi e dichiararsi l'operatività della polizza n. 1003.1005001108, in forza della quale garantisce RT_2 per la CP_3 responsabilità civile prodotti, e condannare
[...] in persona del legale rappresentante RT 4 pro tempore, a tenere indenne RT 2 di quanto questa sia tenuta a pagare, a titolo di risarcimento del danno, nella sua qualità di produttrice.
In ogni caso, spese e competenze rifuse."
Per la terza chiamata CP 3
"Piaccia al Tribunale Ill.mo di La Spezia, Sezione e Giudice designati, contrariis reiectis:
a)nel merito, in via principale, rigettare ogni avversa domanda siccome infondata in fatto ed in diritto e/o non provata, con ogni consequenziale pronuncia in punto spese di lite e di CTU;
b) in via subordinata e denegata, contenere comunque ogni denegata e non creduta declaratoria di accertamento e/o di condanna negli stretti limiti di quanto denegatamente provato in punto an debeatur, responsabilitià, nesso eziologico e quantum debeatur, entro gli stretti limiti di Polizza vigenti, con tutte le limitazioni, condizioni, scoperti, franchigie, esclusioni previste dalla Polizza, dalle Condizioni Particolari di Polizza, dalle Condizioni Generali di Assicurazione ex adverso azionate se ed in quanto denegatamente ritenute applicabili alla fattispecie per cui è causa.
In ogni caso, vinte le sepse di lite, CTU e CTP".
FATTO E DIRITTO
L'attrice notificava atto di citazione chiedendo la risoluzione ( e conseguente risarcimento del danno di un contratto stipulato con RT_1 titolare dell'omonima ditta individuale, avente ad oggetto la "fornitura, posa e collaudo" di un impianto composto da caldaia e canna fumaria. Parte 1 in veste di consumatore, deduceva a fondamento della propria domanda la presenza di vizi riguardanti i prodotti sopracitati, nonché l' inadempimento agli obblighi contrattuali gravanti sul convenuto-professionista.
L'attrice in particolare esponeva e documentava quanto segue:
Parte 1 nel mese di ottobre 2018 contattava la ditta di RT 1 per l'acquisto di una caldaia a pellet, al fine della produzione di acqua calda ed il riscaldamento della propria abitazione sita in Vezzano Ligure (SP); RT_1 a seguito di sopralluogo effettuato presso la suddetta abitazione, formulava due proposte per la fornitura e posa di una caldaia a pellet e di una canna fumaria, con collaudo e impianto, realizzandone altresì un disegno, qualificato dall'attrice “progetto" (docc. 1, 2 e 3);
-la seconda proposta (doc.2) prevedeva la fornitura, posa e collaudo dell'impianto composto da una caldaia della linea CP_2 prodotta in Italia, con garanzia convenzionale del produttore di 5 anni, nonché una canna fumaria con diametro di 100 mm ( doc. 8 );
-la consegna dei prodotti doveva avvenire entro 20 giorni lavorativi dal pagamento;
sceglieva tale seconda offerta contrattuale ed effettuava il versamento di Parte 1 euro 6.954,00 previsto per la fornitura e posa di una caldaia modello HB LINE 32 Org_1 prodotta dalla linea CP_2 e di una canna fumaria con relativo "progetto" (redatto dal convenuto); oltre a ciò veniva offerto il collaudo dell'intero impianto (docc. 3 e 4);
-l'attrice effettuava il pagamento anticipato in data 7.11.2018 mentre la consegna di tutti i prodotti
(caldaia e canna fumaria) oggetto del contratto era completata in data 17.12.2018;
Parte 1-secondo quanto affermato dalla difesa di l'odierno convenuto non avrebbe tempestivamente provveduto all'installazione prevista nel contratto. Ella, pertanto, al fine di evitare un contenzioso, attuava autonomamente ed a proprie spese le istruzioni fornite dal convenuto per la messa in opera della caldaia;
-ultimato il montaggio della caldaia e della canna fumaria da parte dell'attrice e su richiesta di quest'ultima, RT_1 inviava un tecnico abilitato all'assistenza per i prodotti della CP_2
[...] SI. Organizzazione_2 il quale avrebbe dovuto CP_5 della realizzare il collaudo e la prima accensione;
-il 24.12.2018 il tecnico si recava presso l'abitazione dell'attrice, constatando un problema della scheda tecnica che impediva l'accensione dell'impianto. L'accensione ed il collaudo venivano quindi rinviati a dopo le feste natalizie;
-in data 10.01.2019 il tecnico dell'assistenza effettuava un nuovo intervento nel corso del quale sostituiva la scheda tecnica per procedere all'accensione ed al collaudo dell'impianto. Egli provvedeva altresì alla rimozione del Kit sanitario per la produzione automatica di acqua calda e sostituiva i cablaggi (doc.9);
-dopo pochi giorni l'attrice constatava il malfunzionamento della caldaia e provvedeva quindi a ricontattare il tecnico dell'assistenza informandolo delle diverse problematiche, tra cui un eccessivo riscaldamento, dovuto probabilmente alla mancata coibentazione;
-in data 08.02.2019 ritornava il tecnico dell'assistenza, il quale montava la coibentazione e sostituiva alcune parti dell'impianto che si erano rovinate (doc.10);
-dopo il suddetto intervento l'attrice, tra il 18 ed il 22 febbraio del 2019, contattava più volte il tecnico dell'assistenza segnalando ulteriori problemi afferenti la caldaia (spegnimenti, blocchi ecc); -l'attrice, vista l'interruzione delle risposte -a partire dal 22 febbraio del 2019- da parte dell'assistenza tecnica della linea VZ alle ripetute segnalazioni, contattava RT_1 il quale tuttavia non forniva alcun riscontro;
Parte 1 CP 2 in personaquindi contattava direttamente l'azienda produttrice dell'Ing. Persona 1 il quale per dieci giorni impartiva direttive tramite telefono su come cambiare i parametri di taratura al fine di porre rimedio ai malfunzionamenti;
-in data 07.03.2019, attesa la permanenza delle problematiche relative al funzionamento dell'impianto, nonostante il cambiamento dei parametri, l'azienda produttrice CP_2 , ritendo che le problematiche derivassero dall'inadeguatezza della canna fumaria, proponeva la sostituzione della caldaia purchè la SI.ra firmasse una liberatoria e provvedesse all'installazione di una Pt 1 nuova canna fumaria di adeguate dimensioni (doc. 11);
RT 1 che la caldaia-il 14.03.2019 l'attrice comunicava ulteriormente -mediante pec- a non funzionava e che la canna fumaria non risultava adeguata, chiedendo la riduzione del prezzo, la sostituzione della canna fumaria ed il risarcimento del danno (doc.12);
-il 22.03.2019, vista l'inerzia del convenuto e la mancata indicazione del tipo di canna fumaria da installare da parte della a mezzo pec, chiedeva a quest'ultima laCP_2 Parte 1 sostituzione immediata della caldaia (doc. 14);
-in data 26.03.2019 giungeva una risposta da parte di RT_1 con la quale, negando ogni addebito nei propri confronti, attribuiva la responsabilità dei difetti alla ditta produttrice (doc 13.);
-l'attrice, in data 04.04.2019, reiterava la richiesta alla RT 2 (doc 14), la quale replicava cercando di raggiungere una soluzione transattiva;
-nel luglio del 2019 attesa l'impossibilità di addivenire ad una soluzione bonaria, l'attrice instaurava la procedura di negoziazione assistita nei confronti di RT 1 e di RT 2 (doc. 15) che tuttavia rimaneva senza esito, così come gli ulteriori tentativi di raggiungere un accordo;
Parte 1 quindi conveniva in giudizio RT_1 chiedendo contestualmente ai sensi degli artt. 696,696 bis e 699 c.p.c, l'instaurazione di un accertamento tecnico preventivo urgente, nonché la risoluzione del contratto stipulato, atteso il difetto di conformità del bene e la mancata riparazione e sostituzione dello stesso entro un congruo termine, la presenza di gravi vizi e la mancanza di qualità rilevanti ai sensi degli artt. 1490 e 1497 c.c.;
-si costituiva in giudizio RT 1 chiamando in causa la ditta produttrice RT_2 e chiedendo nel merito il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto;
-si costituiva altresì la società RT 2 chiamando in causa la propria compagnia assicurativa CP 3 ed invocando in via preliminare il difetto di legittimazione passiva;
inoltre chiedeva, nel merito, il rigetto della domanda svolta da RT_1 nei propri confronti;
CP 3 chiedendo il rigetto di ogni domanda in quanto CP 6 si costituiva in giudizio la infondata in fatto e diritto;
-nel procedimento per ATP, incardinato in corso di causa, veniva disposta la richiesta CTU in ordine ai seguenti quesiti:
"Verifichi il CTU il corretto funzionamento o meno della caldaia modello HBLINE 32 sanitaria della linea CP_2 e/o dell'impianto di canna fumaria posizionata nell'abitazione della signora Parte 1 sita in via Magenta 69 Vezzano Ligure (SP).
Accerti altresì se l'installazione sia avvenuta secondo le indicazioni della casa produttrice e le modalità di essa, anche con riferimento all'impianto fumario ed ai raccordi fumari.
In caso di accertamento di non corretto funzionamento, specifichi i malfunzionamenti, determini le cause -verificando anche le indicazioni di progetto, pezzi e quant'altro fornite da CP_1 indichi gli interventi necessari, quantificando i costi e i danni."
-a seguito del deposito della CTU venivano escussi i testi Testimone 1 ' Testimone 2 e all'udienza del 23.11.2022. Testimone 3
In via preliminare
Sulla modifica della domanda attorea in sede di memoria ex art. 183 co. 1 c.p.c
Parte convenuta sostiene che Parte 1 in sede di memoria ex art 183 co.6 n. 1 c.p.c., abbia apportato un'irrituale modifica alle domande formulate nell'atto di citazione, i cui fatti qualità essenziali dei costitutivi si riconducono esclusivamente ai vizi, difetti di conformità prodotti oggetto del contratto. Tale eccezione deve ritenersi infondata.
Occorre preliminarmente segnalare che l'attrice, a seguito dell'espletamento della CTU nel procedimento per ATP in corso di causa, mediante la prima memoria ex art 183 co.6 c.p.c, ha formulato domanda di risoluzione del contratto e di risarcimento dei danni deducendo -a sostegno delle stesse- l'inadempimento agli obblighi contrattuali di installazione e collaudo, la consegna di aliud pro alio ed infine l'inadempimento degli obblighi informativi.
Si deve ritenere che siffatte domande, benché assumano carattere innovativo sotto il profilo della causa petendi, risultino correlate a fatti già esposti nell'atto di citazione. L'attrice infatti, nella parte in fatto del predetto atto, ha documentato la stipulazione di un contratto (con il convenuto) qualificato "di fornitura, posa e collaudo” deducendo altresì la totale inerzia da parte di [...] CP 1 in ordine ai suoi obblighi contrattuali di messa in opera dell'impianto venduto. Peraltro il convenuto, nella propria comparsa di costituzione e risposta, ha preso ampiamente posizione - allegando copiosa documentazione- sui fatti esposti e documentati da Parte 1 asserendo che in realtà gli obblighi di installazione e collaudo non fossero a lui riferibili, dal momento che l'attrice aveva deciso autonomamente di rivolgersi ad un altro tecnico di fiducia. A ciò si deve aggiungere che le domande attoree formulate sulla base della consegna di aliud pro alio e dell'inadempimento agli obblighi informativi devono ritenersi strettamente collegate ai fatti costitutivi identificabili nei vizi, difetti di conformità e qualità essenziali dei prodotti oggetto del contratto, già ampiamente esplicitati nell'atto di citazione nel corso del quale parte attrice espressamente affermava la responsabilità del CP 1 che CP 1 dunque, è altresì 66
,
responsabile nei confronti della Pt 1 anche nel caso in cui la caldaia non abbia funzionato correttamente e si sia definitivamente compromessa a causa di una non corretta ed adeguata canna fumaria dallo stesso fornita e progettata”.
Appare dunque evidente che le domande in esame, avendo una stretta connessione con la vicenda sostanziale dedotta in giudizio, non abbiano comportato alcun pregiudizio al diritto di difesa delle controparti, le quali hanno beneficiato di un congruo termine per difendersi e controdedurre anche sul piano probatorio.
Sul punto la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18546 del 7.09.2020, ha precisato che è sempre ammissibile la modifica della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., e la suddetta modifica può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio.
Alla luce di quanto esposto l'eccezione di inammissibilità delle domande “nuove" formulate nella memoria ex art 183 co 6 c.p.c dovrà essere rigettata.
Nel merito
Sulla qualificazione giuridica del contratto
Al fine di esaminare nel merito la presente controversia occorre preliminarmente individuare la corretta qualificazione giuridica del contratto intercorso tra RT 1 e l'attrice.
Quest'ultima afferma di aver stipulato un "contratto misto di fornitura ed appalto", atteso che CP 1 si è obbligato alla fornitura, posa e collaudo dell'impianto della caldaia e canna fumaria.
Siffatta qualificazione non può ritenersi corretta.
-Nel contratto in esame non si ritengono sussistenti gli elementi dell'appalto, atteso che dal contenuto del medesimo e dalla successiva fase di esecuzione - si evince chiaramente che le parti abbiano considerato in via principale il "bene" ( impianto costituito da caldaia e canna fumaria) e non le asserite prestazioni di "facere" consistenti nella posa in opera, sebbene nell'offerta accettata fosse previsto il collaudo dell'impianto. Pertanto, alla luce della volontà delle parti e della natura obiettiva dell'operazione economica, il contratto oggetto di giudizio deve qualificarsi come vendita ex art. 1470 c.c., essendo le prestazioni di posa e collaudo un mero servizio collaterale rispetto all'obbligazione principale del trasferimento della proprietà (con successiva consegna) del bene, verso il pagamento del prezzo. Occorre infine osservare che il disegno della canna fumaria realizzato dall'odierno convenuto non possa in alcun modo qualificarsi come “progetto" realizzato da un asserito appaltatore -come dedotto dall'attrice- ma un semplice prospetto finalizzato ad agevolare l'ordine del materiale ed il corretto montaggio del prodotto acquistato.
La proposta formulata dal CP 1 e poi accettata da parte attrice prevedeva astrattamente la fornitura e posa, era altresì indicato il collaudo dell'impianto (si veda doc.2 fascicolo attrice ).
Si deve tuttavia osservare che nel corso del giudizio è pacificamente emerso che il CP 1 ( che peraltro neppure avrebbe avuto le necessarie competenze ) non abbia effettuato il montaggio né
l'installazione dell'impianto.
Ciò risulta dal contenuto dei messaggi "whatsapp" depositati da parte convenuta e non contestati nella loro autenticità e provenienza da parte attrice ( doc. 4 ), ove pacificamente Parte 1 [...] indicava che al montaggio/installazione avrebbe provveduto un proprio idraulico di fiducia, senza che sia emerso in alcun modo che ciò sia avvenuto a seguito di inadempimento del
CP_1
Si deve pertanto conclusivamente ritenere che le parti abbiano concluso un contratto di vendita che comprendeva altresì la necessaria consulenza ai fini dell'acquisto, come previsto per beni quali quello oggetto di specie, che richiedono il possesso di competenze tecniche, nonché il collaudo dell'impianto.
Sulla responsabilità di RT_1
In merito alla responsabilità di RT 1 quale venditore dei prodotti oggetto di giudizio, occorre osservare che la CTU espletata nel procedimento per ATP, il cui metodo e conclusioni sono condivise e fatte proprie da questo Giudicante, non ha riscontrato alcun malfunzionamento dell'impianto. Nello specifico il Consulente attesta che “dalla lettura del Display del termoprodotto si è potuto constatare che lo stesso ha lavorato per un totale di 5423 ore e 821 accensioni...I dati letti sul display evidenziano che il Parte 2 ha effettivamente lavorato abbastanza ed in considerazione del fatto che in occasione dei ripetuti sopralluoghi il Parte 2 ha sempre funzionato regolarmente, lo scrivente ritiene che non si possa parlare di malfunzionamenti."
Tanto premesso si deve quindi escludere la presenza di una responsabilità in capo al venditore- convenuto riguardo alla sussistenza degli asseriti vizi, difetti di conformità e di qualità essenziali dell'impianto (comprensivo della caldaia e della canna fumaria).
Tuttavia è bene precisare che il CTU, sebbene non abbia riscontrato alcun difetto di funzionamento, ha ritenuto che le mancate accensioni dell'impianto lamentate dall'attrice possano verosimilmente ricondursi ad una non corretta combustione del braciere, le cui cause si ravvisano principalmente nella non corretta pulizia del medesimo e nella limitata espulsione dei fumi. Secondo il Consulente quest'ultima causa ( da ritenersi anche la più probabile ) potrebbe derivare dalla non adeguata dimensione del diametro della canna fumaria, atteso che, alla luce di quanto indicato nel manuale di installazione fornito dalla casa costruttrice della caldaia, la dimensione corretta del diametro della canna fumaria deve corrispondere ad almeno 140 mm, mentre quella acquistata ed installata presenta un diametro pari a 100 mm.
Si deve a questo proposito ritenere che l'odierno convenuto, quale venditore-professionista, sia responsabile per avere fornito un impianto non idoneo al corretto funzionamento e soprattutto inidoneo al collaudo richiesto per legge ai fini del rilascio della relativa certificazione, pertanto inutilizzabile. Si deve infatti ritenere che neanche l'espressa richiesta della cliente di acquistare una canna fumaria di diametro inferiore, allo scopo di consentire l'apertura più agevole della persiana ( su cui si tornerà in seguito ), valga ad escludere la responsabilità del venditore dell'impianto nel suo complesso, che quale soggetto dotato di specifiche competenze – era comunque tenuto all'obbligo informativo concernente le conseguenze dell'installazione di una canna fumaria di dimensioni non adeguate.
Sul punto occorre infatti segnalare che RT_1 prima di formulare le offerte contrattuali
(di cui alla parte in fatto) ha effettuato un sopralluogo presso l'abitazione di Parte 1 per valutare quali fossero i prodotti -da lui venduti professionalmente più idonei in relazione agli ambienti in cui essi sarebbero stati installati. In tale frangente il convenuto indicava, in virtù dell'offerta contrattuale scelta dall'attrice (si veda la parte in fatto), una canna fumaria dal diametro di 150 mm. tuttavia, decideva di accettare la proposta che prevedeva Parte 1
l'acquisto ( su sua richiesta ) di una canna fumaria dal diametro di 100 mm poiché un diametro maggiore avrebbe impedito una completa apertura delle persiane.
Testimone 1Quanto esposto trova conferma nella testimonianza resa da il quale può considerarsi attendibile in quanto le dichiarazioni rilasciate hanno rivelato coerenza interna.
All'epoca dei fatti per cui è causa il teste era legato al CP 1 da un rapporto di mera collaborazione professionale quale procacciatore di affari ed è apparso genuino per quanto si dirà ai punti che seguono. Egli all'udienza del 23.11.2022 dichiarava: “...ricordo che in quell'occasione a cui io ero presente, siamo andati a vedere dove il proprietario intendesse far passare la canna fumaria, che era un angolo esterno, siccome la canna fumaria giusta e proposta da 150 mm non consentiva la totale apertura delle persiane, il proprietario sig Pt 1 chiese di utilizzare una canna fumaria di diametro inferiore, in quell'occasione il CP 1 consigliava di utilizzare la canna fumaria del diametro di 150 mm facendo però un percorso diverso che l'avrebbe tuttavia resa più visibile in facciata, per questo la proposta non era gradita al sig Pt_1 ".
Il Teste ha ancora precisato: ..non ricordo se ( CP 1 ndr ) spiegò quali problematiche potevano essere connesse ad una canna fumaria di dimensioni inferiori la discussione riguardava essenzialmente l'ingombro...", con ciò rivelando la propria genuinità ed equidistanza dalle parti.
Testimone 3Gli altri testimoni, Testimone 2 e ascoltati nella medesima udienza, non possono ritenersi altrettanto attendibili dal momento che gli stessi, oltre ad avere una relazione di parentela con l'attrice (ne sono fratello e figlia), hanno dimostrato un proprio interesse nella presente vicenda, avendo partecipato attivamente (mediante incontri, conversazioni telefoniche e pagamenti) alle operazioni funzionali all'acquisto e messa in opera dell'impianto. Pertanto le loro dichiarazioni non possono assumere rilievo al fine della decisione della presente causa nella parte in cui si pongono in contrasto con quanto dichiarato dal teste Tes 1 e relative al fatto che, in occasione del sopralluogo, venne affrontato l'argomento relativo all'ingombro della canna fumaria in funzione dell'apertura delle persiane.
Si deve quindi concludere che RT_1 al momento del sopralluogo, non abbia assunto solamente il ruolo di venditore al dettaglio, ma anche quello di “tecnico" (avendo acquisito diretta conoscenza delle caratteristiche degli ambienti destinati all'installazione), tenuto quindi a fornire al consumatore tutte le informazioni attinenti all'impianto, comprese le Parte 1 possibili conseguenze derivanti dal montaggio di una canna fumaria avente diametro inferiore a quello necessario e previsto per la tipologia di caldaia acquistata, anche nel caso in cui tale caratteristica fosse stata espressamente richiesta dalla stessa parte attrice per soddisfare la propria esigenza di aprire le persiane, ciò in quanto la SI.ra Pt_1 non aveva alcuna competenza tecnica al fine di valutare le possibili conseguenze della propria richiesta. La difesa del CP 1 ha inoltre affermato che l'impianto dovesse essere installato da un idraulico dotato delle necessarie competenze ed abilitazioni, al fine di rilasciare le necessarie certificazioni di conformità ed essere poi sottoposto ad una prima accensione e collaudo. Come emerso in corso di causa ed accertato anche dal CTU nessuna certificazione dell'impianto risulta essere stata rilasciata, così come non ne è avvenuto il collaudo. 66Non è risultato chiaro se il SI. CP_5 della Org_2 ", quale centro di assistenza Con riconosciuto dalla casa produttrice della caldaia Linea sia intervenuto al fine di effettuare tale collaudo o se ciò abbia fatto unicamente a seguito dei riscontrati problemi di accensione, come previsto dalla garanzia convenzionale del produttore. Si deve tuttavia a tale proposito osservare come appaia maggiormente plausibile la prima ipotesi in quanto il collaudo era espressamente indicato nel preventivo inviato dal CP 1 con indicazione del costo relativo, che infatti è stato corrisposto.
I diversi interventi compiuti sulla caldaia sulla base della garanzia convenzionale:
Con
-La terza chiamata ha eccepito e ciò risulta confermato dalla CTU svolta nel corso del presente giudizio, che la caldaia acquistata è un termoprodotto dotato di kitParte 3 Contr sanitario pertanto non doveva essere fornita con l'accumulo e che tale non corretta installazione (non imputabile a CP 2 ) aveva determinato il danneggiamento della scheda elettronica, rendendo necessaria la rimozione del kit sanitario.
Nel corso del giudizio la terza chiamata ha dato dimostrazione che di tale circostanza fosse stata data immediatamente notizia dal tecnico intervenuto SI. CP_5 a parte attrice, come indicato in uno scambio Whatsapp tra l'attrice ed il CP 1 ove la prima scriveva: "....per farla funzionare
(sottinteso la Parte 4 con accumulo va disinstallata la sanitaria della caldaia" (doc. 3 parte terza chiamata ).
In ogni caso come detto CP_2 aveva provveduto alla sostituzione in garanzia della scheda elettronica ed alla rimozione del kit sanitario tramite il proprio centro di assistenza, sebbene ciò non derivasse da un difetto del prodotto, ma in un'ottica di soddisfazione del Cliente.
Parte_3Infine è risultato altresì che fosse priva di coibentazione, alla quale ha provveduto la medesima Linea VZ - non in quanto prodotto difettoso - bensì per la sua caratteristica di termoprodotto da locale tecnico ( doc. 2) per la cui tipologia non è prevista la coibentazione.
Si deve pertanto osservare che seppure come rilevato dal CTU vi siano stati errori di installazione, come tali eventualmente imputabili all'idraulico incaricato dalla parte attrice - questi erano relativi alla predisposizione dell'impianto "con accumulo esterno", non avendo tenuto conto dell'esistenza del Kit per la produzione diretta dell'acqua calda sanitaria, che ne aveva comportato la rimozione con sostituzione della scheda tecnica, ma come detto ai punti che precedono - tali
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problematiche erano state risolte dal SI. CP_5 con interventi in garanzia.
Il CTU ha inoltre osservato come fossero insufficienti i fori di areazione presenti nel locale.
Alla luce di quanto esposto di deve osservare che anche se l'idraulico incaricato dalla SI.ra
Pt 1 fosse stato dotato delle specifiche competenze tecniche e delle relative abilitazioni, anche se fossero stati predisposti i corretti fori di areazione, anche se non fossero stati commessi errori di installazione relativi al Kit di produzione acqua sanitaria, non avrebbe in ogni caso potuto certificare la conformità dell'impianto a causa delle dimensioni non adeguate della canna fumaria. RT_1 non abbia Da quanto esposto risulta quindi accertato che l'odierno convenuto assolto al proprio dovere professionale di informazione nei confronti di la Parte 1 quale, nel momento in cui ha optato per l'acquisto e l'installazione di una canna fumaria di dimensioni non adeguate alla caldaia che stava acquistando, doveva essere messa al corrente delle possibili problematiche che ne sarebbero derivate.
Giova infatti precisare che il diametro inferiore a quello indicato dal CTU, alla luce di quanto rilevato dal manuale di installazione della casa costruttrice, non solo comporta gli inconvenienti di natura "materiale” lamentati dall'attrice (continui spegnimenti) ma impedisce altresì il rilascio delle certificazioni previste dalla casa produttrice della caldaia Parte 3 necessarie per il '
collaudo e la messa in opera dell'intero impianto. Anche tale circostanza non poteva essere incolpevolmente ignorata dal CP 1 che avrebbe dovuto renderne edotta la parte acquirente, visto che la stessa difesa di parte convenuta ha affermato che per prassi era solito inserire nel preventivo i costi per il collaudo che sarebbe stato effettuato da parte di soggetto autorizzato e che in ogni caso tali tipologie di impianti devono essere per norma di legge - necessariamente
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certificati.
Alla luce di quanto esposto si deve ritenere sussistente l'inadempimento contrattuale da parte di
RT_1 per avere venduto un impianto non idoneo ad essere collaudato.
Devono invece ritenersi del tutto prive di fondamento le asserzioni di parte attrice riguardanti l'inadempimento di RT_1 agli obblighi di installazione dell'impianto. Nel presente giudizio il convenuto ha correttamente documentato, mediante allegazione delle conversazioni svoltesi tramite whatsapp, che coadiuvata dal fratello Testimone 2 ha Parte_1 scelto di provvedere autonomamente al montaggio e posa dei prodotti acquistati. Peraltro, a conferma di quanto sopra, si rileva che nel presente giudizio non risulta dimostrato l'invio di alcuna richiesta nei confronti di RT 1 in merito all'adempimento di eventuali obblighi di "
montaggio/installazione.
Come evidenziato dal CTU, a prescindere da eventuali errori di installazione che come detto ai punti che precedono sono stati risolti dal tecnico autorizzato della Linea VZ SI. CP_5 la dichiarazione di conformità dell'impianto da parte dell'idraulico installatore ed il successivo collaudo da parte di quest'ultimo o di altro soggetto a ciò abilitato, non sarebbero potuti in ogni caso avvenire in conseguenza delle dimensioni della canna fumaria installata.
E' risultato altresì documentato che il Comune di Vezzano aveva inviato all'attrice, mediante PEC del 23.11.2021, una diffida a non utilizzare l'impianto in quanto privo del necessario collaudo
(doc.19).
Risulta circostanza pacifica in quanto affermata e documentata dalla stessa parte attrice e non contestata dalle altre parti, che CP_2 , ben prima dell'avvio del presente giudizio, avesse offerto la sostituzione della caldaia, previo rilascio di liberatoria e a Parte 1 subordinatamente all' installazione di una canna fumaria delle corrette dimensioni, ma quest'ultima abbia rifiutato.
Si deve tuttavia osservare che tale offerta non sarebbe stata interamente satisfattiva delle ragioni della SI.ra Pt 1 che avrebbe in ogni caso dovuto sostenere i costi per l'acquisto ed il montaggio di una nuova canna fumaria, che non erano compresi nell'offerta ricevuta e che neppure il CP 1 aveva offerto di fornire in sostituzione.
Si ritiene conclusivamente che RT_1 in qualità di professionista/venditore, debba rispondere del fatto di avere venduto un impianto costituito da caldaia e canna fumaria non adeguata, pertanto inidoneo a svolgere la funzione alla quale era destinato ed altresì inidoneo al collaudo ed al rilascio delle necessarie certificazioni, senza informare l'attrice sulle possibili conseguenze di tale acquisto.
Poiché tali difetti non sono stati tempestivamente eliminati deve essere accolta la domanda di risoluzione del contratto come richiesto da in qualità di consumatore.Parte 1
RT 1 in conseguenza dell'accoglimento della domanda dovrà quindi essere condannato al pagamento delle somme corrisposte a titolo di prezzo pari ad € 7088,97, oltre interessi nella misura legale dalla data del versamento fino al saldo effettivo.
Non può essere accolta la domanda di risarcimento di ulteriori danni subiti per il disagio causato dal malfunzionamento dell'impianto, in quanto risultata del tutto generica ed in ogni caso relativa ad un periodo di tempo limitato. Parte attrice inoltre non ha documentato quali costi abbia sostenuto per il montaggio dell'impianto e quali dovrebbe sostenere per lo smontaggio e smaltimento ( dovendosi altresì osservare che lo smaltimento può essere gratuitamente effettuato avvalendosi del servizio pubblico di ritiro a ciò deputato ).
Sulla responsabilità della Linea VZ
La ditta produttrice Linea VZ, chiamata in causa dall'odierno convenuto, per quanto detto, non può considerarsi in alcun modo responsabile in ordine ai pregiudizi lamentati dall'attrice, dal momento che il CTU ha rilevato l'assenza di malfunzionamenti e connessi vizi di produzione della caldaia
Parte 3
Le spese saranno liquidate in dispositivo nei valori minimi, tenuto conto della misura in cui la domanda è stata accolta ( valore prossimo al minimo) e seguono la soccombenza tra parte attrice e parte convenuta. Debbono essere riconosciute in favore di parte attrice le spese sostenute per il proprio CTp che si ritengono congrue per l'importo di € 600,00 omnicomprensivo.
Per quanto riguarda le spese processuali sostenute dalla CP 2 e dalla compagnia assicurativa di quest'ultimo, si osserva che la chiamata in causa effettata da parte del convenuto della prima e da parte di quest'ultima, della seconda, sono conseguenza diretta della domanda inizialmente svolta da parte attrice, in quanto tesa in via principale al riconoscimento di vizi e/o difetti del prodotto acquistato e che sia stata frutto di una scelta processuale della stessa parte attrice fare richiesta di
ATP in corso di causa, anziché in data antecedente, al fine di una migliore individuazione dei soggetti responsabili sulla base dei vizi accertati, pertanto, poiché non è emersa alcuna responsabilità del produttore, parte attrice dovrà essere condannata al pagamento nella misura del 50% delle relative spese processuali dei terzi chiamati, che non possono per quanto detto ricadere interamente sul convenuto al quale dovranno tuttavia essere attribuite nella misura del
50%.
Anche dette spese saranno liquidate nei valori minimi per quanto detto ai punti che precedono. Deve altresì essere riconosciuto in favore di CP 2 il compenso per il proprio CTp ritenuto congruo unicamente per l'importo di € 600,00 omnicomprensivo.
Le spese della CTU saranno poste definitivamente a carico di parte convenuta.
Nessuna ulteriore somma per spese processuali del sub-procedimento per ATP dovranno essere liquidate, in quanto non è stato depositato autonomo ricorso, essendo stato richiesto con l'atto di citazione e le parti - rispettivamente convenuta e terze chiamate - non hanno depositato autonome memorie di costituzione, avendo a loro volta replicato nelle proprie comparse di costituzione.
PQM
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando
-accerta e dichiara l'inadempimento contrattuale di Controparte 1 ;
per l'effetto
-dichiara risolto il contratto di compravendita stipulato da DRT_1 e [...] C
Parte 1
E per l'effetto
-condanna RT 1 alla restituzione, a favore di Parte 1 della somma, pari ad euro 7088,97, oltre interessi nella misura legale dalle date dei pagamenti al saldo effettivo, con spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta;
-condanna RT_1 al pagamento, a favore di Parte 1 delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi euro 2540,00 per compenso professionale ed euro 237,00 per spese, oltre accessori di legge, oltre ad € 600,00 per spese di CTp;
al pagamento nella misura del
-condanna e RT_1 Parte 1
e di50% ciascuno, a favore di RT_2
[...] delle spese legali del presente RT_3 giudizio che liquida in complessivi € 2540,00 ciascuno per compenso professionale, oltre accessori di legge e di € 600,00 a favore della sola CP 2 per spese di CTp.
La Spezia, 9/2/2024
Il Giudice
Adriana Gherardi