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Sentenza 8 giugno 2025
Sentenza 8 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/06/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2367/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2367/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 P.IVA_1
DI PORTA VITTORIA 14 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. VICARI
ANDREA, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti unitamente all'avv. SALMINI FABRIZIO e COFFARO LUCIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in VIA LAMARMORA, 40/A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. pagina 1 di 4 , che lo rappresenta e difende come da procura speciale Controparte_2
alle liti in atti e
[...]
(C.F. Controparte_3
), elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI VENOSTA, 3 20122 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. LAPENNA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza collegiale depositata in data 19 novembre 2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del presente giudizio per intervenuta liquidazione giudiziale dell'appellante, Parte_1
ha proposto ricorso per la prosecuzione del giudizio al solo Parte_2
fine di far dichiarare l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., perché non riassunto dall'appellante nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.
pagina 2 di 4 Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati alla curatela di che non si è costituita nel giudizio riassunto, e Parte_1
all'appellata Controparte_3
All'udienza collegiale del 20 maggio 2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione immediata davanti al Collegio, così come composto per la detta udienza del 20 maggio 2025, sulle conclusioni rassegnate da parte appellata, che ha insistito nella declaratoria di estinzione del giudizio, a cui si è associata l'appellata
[...]
CP_3
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Secondo la previsione di cui all'art. 305 c.p.c. il processo deve essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla sua interruzione, altrimenti si estingue.
Nel caso in esame l'interruzione del giudizio è stata dichiarata con ordinanza collegiale depositata in data 19 novembre 2024.
Di conseguenza, dal momento che la parte colpita dall'evento interruttivo non ha provveduto alla riassunzione del processo nel termine perentorio previsto dal citato art. 305 c.p.c., scaduto in data 19 febbraio 2025, l'eccezione di estinzione deve ritenersi senz'altro fondata.
Per tali motivi deve pronunciarsi l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto prevede l'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c.; pagina 3 di 4 2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 20 maggio 2025
Il Consigliere est
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carlo Maddaloni Presidente
Dott. Cesira D'Anella Consigliere rel.
Dott. Andrea Francesco Pirola Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2367/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO Parte_1 P.IVA_1
DI PORTA VITTORIA 14 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. VICARI
ANDREA, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti unitamente all'avv. SALMINI FABRIZIO e COFFARO LUCIO
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._1
domiciliato in VIA LAMARMORA, 40/A 20122 MILANO presso lo studio dell'avv. pagina 1 di 4 , che lo rappresenta e difende come da procura speciale Controparte_2
alle liti in atti e
[...]
(C.F. Controparte_3
), elettivamente domiciliato in VIA VISCONTI DI VENOSTA, 3 20122 P.IVA_2
MILANO presso lo studio dell'avv. LAPENNA FRANCESCO, che la rappresenta e difende come da procura speciale alle liti in atti
APPELLATI
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ordinanza collegiale depositata in data 19 novembre 2024 la Corte ha dichiarato l'interruzione del presente giudizio per intervenuta liquidazione giudiziale dell'appellante, Parte_1
ha proposto ricorso per la prosecuzione del giudizio al solo Parte_2
fine di far dichiarare l'estinzione del processo ex art. 307 c.p.c., perché non riassunto dall'appellante nel termine perentorio di cui all'art. 305 c.p.c.
pagina 2 di 4 Il ricorso e il decreto di fissazione di udienza sono stati ritualmente notificati alla curatela di che non si è costituita nel giudizio riassunto, e Parte_1
all'appellata Controparte_3
All'udienza collegiale del 20 maggio 2025 il consigliere istruttore ha rimesso la causa in decisione immediata davanti al Collegio, così come composto per la detta udienza del 20 maggio 2025, sulle conclusioni rassegnate da parte appellata, che ha insistito nella declaratoria di estinzione del giudizio, a cui si è associata l'appellata
[...]
CP_3
Tutto ciò premesso, la Corte osserva quanto segue.
Secondo la previsione di cui all'art. 305 c.p.c. il processo deve essere proseguito o riassunto nel termine perentorio di tre mesi dalla sua interruzione, altrimenti si estingue.
Nel caso in esame l'interruzione del giudizio è stata dichiarata con ordinanza collegiale depositata in data 19 novembre 2024.
Di conseguenza, dal momento che la parte colpita dall'evento interruttivo non ha provveduto alla riassunzione del processo nel termine perentorio previsto dal citato art. 305 c.p.c., scaduto in data 19 febbraio 2025, l'eccezione di estinzione deve ritenersi senz'altro fondata.
Per tali motivi deve pronunciarsi l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite, che restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo quanto prevede l'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara l'estinzione del processo a norma dell'art. 307 c.p.c.; pagina 3 di 4 2. nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 20 maggio 2025
Il Consigliere est
Cesira D'Anella
Il Presidente
Carlo Maddaloni
pagina 4 di 4