Sentenza 20 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 20/04/2025, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, riunito in camera di consiglio, in persona dei Magistrati sig.ri: dott. Giulio Lino Maria Giuntoli Presidente dott.ssa Valentina Prudente Giudice dott. Ilario Ottobrino Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2840\2024 V.G. avente ad oggetto la regolamentazione ELesercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 337 bis e ss. c.c. promosso congiuntamente da: nata a [...], il [...], CP_1
rappresentata e difesa in virtù di procura in atti dall'Avv. Raffaella Lorgna e il sig.
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso in forza di CP_2
procura in atti dall'Avv. Massimo Forte e dall'Avv. Giulia Morachioli;
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 15.4.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il presente giudizio, promosso congiuntamente dai sig.ri e CP_1 CP_2
ha ad oggetto la regolamentazione ELesercizio della responsabilità genitoriale con pagina 1 di 5
corso della convivenza more uxorio della coppia.
2. Le parti, in particolare, hanno rappresentato che: i) essendo venuti meno quei presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia hanno deciso di cessare la propria convivenza;
ii) in conseguenza di quanto sopra, la sig.ra unitamente CP_1
alla figlia, si è trasferita presso l'abitazione dei genitori, mentre il sig. ha CP_2
mantenuto la propria residenza presso l'unità immobiliare sita in Tresana (MS), Loc.
Barbarasco, via Europa n. 21; iii) la sig.ra lavora come parrucchiera part- time CP_1
presso “I GIZ By ER di ”, percependo un reddito annuo come da Parte_1
dichiarazioni prodotte;
iv) il sig. è socio accomandatario della “Genuino SAS di CP_2
NO AN & C.”, e percepisce un reddito annuo come da dichiarazioni prodotte;
v) è intenzione dei ricorrenti regolare i loro rapporti nell'interesse della figlia minorenne, con piena soddisfazione di entrambi e senza che alcuno dei due abbia diritto ad ulteriori pretese se non quelle indicate. Sulla scorta di quanto sopra, i ricorrenti hanno richiesto che il Tribunale: “Voglia disciplinare i rapporti tra gli stessi e la figlia minorenne nelle modalità di seguito indicate: - affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Persona_1
sull'affidamento condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica della stessa presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla figlia. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza. In tal caso, ciascuno dei genitori avrà l'obbligo di informare l'altro, in maniera tempestiva ed esaustiva, delle decisioni assunte sul punto. - Più in particolare il Sig. continuerà ad abitare la già casa CP_2
familiare sita in Tresana (MS), Loc. Barbarasco, Via Europa n. 21, mentre la Sig.ra che CP_1
pagina 2 di 5 ha già lasciato la casa familiare, sposterà la propria residenza e quella della minore presso altra abitazione dandone comunicazione al Sig. Ulteriori successivi spostamenti di residenza e/o CP_2
domicilio della minore, purchè non limitativi del diritto di frequentazione e visita del padre, dovranno essere tempestivamente comunicati dalla madre al padre. - Il padre terrà con sé la figlia, alternatamente, una settimana due notti consecutive venendo a prendere la piccola la domenica alle ore Persona_1
14:30 presso l'abitazione materna per poi riaccompagnarla a scuola la mattina del martedì successivo o, nel periodo di vacanza scolastica, presso l'abitazione materna;
- la settimana successiva il padre terrà con sé la figlia una notte infrasettimanale andando a prendere la figlia il lunedì all'uscita di scuola o, nel periodo di vacanza scolastica, presso l'abitazione materna alle ore 13.00 per poi riaccompagnare la figlia a scuola o, nel periodo di vacanza scolastica, presso l'abitazione materna il martedì successivo. La madre andrà quindi a prendere la bambina all'uscita da scuola. E così alternatamente di settimana in settimana. - il padre terrà con sé la figlia anche il venerdì pomeriggio andando a prendere Persona_1
la figlia all'uscita di scuola o, nel periodo di vacanza scolastica, presso l'abitazione materna alle ore
13:00 per poi ivi riportarla alle ore 18:30; - Per quanto concerne le festività natalizie la figlia trascorrerà il giorno del 25, del 27 e del 31 dicembre con il padre e il giorno del 24, del 26 dicembre e del primo gennaio con la madre, e ciò alternatamente di anno in anno. E' fatto salvo il diverso accordo tra le Parti. - Relativamente alle vacanze pasquali, il Sig. trascorrerà l'intera giornata di CP_2
Pasqua o del Lunedì ELAN (Pasquetta) con la figlia, dalle ore 9.00 alle ore 19.00, in modo che la piccola possa trascorrere, alternativamente, un anno la Pasqua con la madre e la Persona_1
Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa. Per l'anno 2025 la minore trascorrerà il giorno di
Pasqua con la mamma ed il Lunedì ELAN (Pasquetta) con il papà e così alternatamente di anno in anno. - I compleanni, se possibile, verranno festeggiati alla presenza di entrambi i genitori.
Diversamente, ove non fosse possibile, opererà il principio di alternanza, per cui la piccola Persona_1
trascorrerà la giornata del suo compleanno, alternatamente, a pranzo con la madre e a cena con il padre. - In ordine alle vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé la figlia per un periodo di quindici giorni consecutivi da comunicare all'altro genitore entro il 15 giugno di ogni anno. - Ulteriori
pagina 3 di 5 modalità, orari, giorni, periodi di visita/frequentazione potranno essere sempre concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della stessa e dei rispettivi impegni di lavoro di entrambi i genitori. - Il Sig. si impegna a CP_2
corrispondere mensilmente, entro il giorno cinque di ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma globale di € 400,00, da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie così come individuate e disciplinate dal protocollo approvato dal CNF. Per l'esatta qualificazione e imputazione delle spese le parti richiamano il Protocollo in vigore presso il Tribunale di
Massa. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi ELonore e della reputazione l'uno ELaltro alla presenza della figlia. Gli istanti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono. Spese legali interamente compensate”.
3. All'esito della comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore, intervenuta all'udienza del 15.4.2025, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
4. Esaminata la documentazione versata in giudizio dalle parti, vista la comunicazione degli atti al P.M., richiamata la disciplina di cui agli artt. 337bis e ss. c.c. e 473 bis e ss.
c.p.c., il Collegio ritiene che debba disporsi in conformità a quanto richiesto congiuntamente dalle parti. Le condizioni di che trattasi, oltre che conformi alla legge ed all'ordine pubblico, appaiono, infatti, consone all'interesse della minore, tenuto conto della capacità reddituale delle parti, ELetà e delle esigenze della stessa.
5. A fronte della proposizione di ricorso su domanda congiunta le spese di lite devono essere integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Massa, nella composizione di cui in epigrafe, ogni diversa domanda disattesa:
1) dispone l'affidamento condiviso della figlia minore, , in favore Persona_2
dei genitori, e regolamentando l'esercizio della CP_1 CP_2
responsabilità genitoriale in conformità alle condizioni concordate dalle parti, nei termini di cui al ricorso introduttivo meglio descritti in parte motiva;
2) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Così deciso in Massa, nella camera di consiglio del 18.4.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Ilario Ottobrino dott. Giulio Lino Maria Giuntoli
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