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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 06/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4791/2020
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 4791/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
27-30/07/2020 da
, nata ad [...] il [...], residente a [...]
2/f, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio AZZOLINI, del Foro di Vicenza, C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Strada delle Cattane n. 8, come da procura in calce all'atto di citazione. attrice contro
, C.F. , corrente in Thiene (VI) in Via XXV Aprile n. 2, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Fausto POZZAN e dall'Avv. Concetto ROMEO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Breganze (VI) - Piazza degli Autieri n. 26, come da mandato in atti. convenuto
In punto: comunione e condominio;
impugnazione di delibera assembleare.
All'udienza del 09.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE:
1 il patrocinio dell'attrice deposita e scambia il sotto esteso
FOGLIO di
PRECISAZIONE delle CONCLUSIONI
Il patrocinio della sig.ra rassegna allo stato le sotto estese Pt_1
CONCLUSIONI
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito ogni diversa e contraria istanza, deduzione e eccezione reietta, giudicare come segue.
Nel merito: accertate e dichiarate le violazioni di legge dedotte in atto che inficiano la validità della delibera assembleare del convenuto, annullarsi detta delibera per i dedotti profili come CP_1 specificati in atto.
In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale della rag. e per testi Controparte_2 nelle persone dei sig.ri , e tutti residenti a Thiene in Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 via XXV aprile n. 2 sulle seguenti circostanze:
1) Vero che alla data dell'assemblea del 10 giugno 2020 la cartolina di ricevimento della raccomandata di convocazione della condomina , era ancora in possesso del servizio postale in Parte_1 quanto consegnata alla destinataria il giorno stesso dell'assemblea, alle ore 13,59 Parte_1
(come da documento 2 attoreo che si esibisce al teste).
2) Vero che l'assemblea in oggetto si è svolta con modalità “stanza virtuale meet”, e che il sig. Pt_2
a tale riunione era collegato prima da casa propria, e poi dall'abitazione dei sigg.ri
[...] Testimone_1
e in modalità virtuale.
[...] Testimone_2
3) Vero che il sig. , durante lo svolgimento dell'assemblea, era privo delle ricevute relative Parte_2 alla prova dell'avvenuta regolare convocazione dei singoli condomini.
Ammettersi una CTU contabile atta a verificare la correttezza delle imputazioni operata dall'Amministratore , anche con riferimento ai riporti effettuati dagli anni precedenti da parte CP_3 dell'Amministratore.
In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
I sottoscritti avvocati Fausto Pozzan (codice fiscale ), con indirizzo di posta C.F._2 elettronica certificata e Concetto Romeo (codice fiscale Email_1
), con indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
2 entrambi del Foro di Vicenza, con studio in Breganze (VI), Email_2
Piazza degli Autieri n. 26, numero di fax 0445307826, quali procuratori e domiciliatari, in unione anche disgiunta tra loro per mandato in atti, del geometra nata a [...], il [...] Controparte_2
(codice fiscale ), amministratore condominiale pro tempore di parte convenuta C.F._4
“ ” sito in Thiene (VI), Via XXV aprile n. 2 (codice fiscale N. ), eletto Controparte_1 P.IVA_1 domicilio in Breganze (VI), Piazza degli Autieri n. 16-24, precisano come segue le loro
CONCLUSIONI
NEL MERITO: rigettarsi integralmente le domande attoree perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e in ogni caso perché non dimostrate.
IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera l'opposizione, per le ragioni esposte nella memoria n. 3), art. 183 comma VI cpc, di parte convenuta all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da controparte. In ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria e di essere abilitati alla nomina di C.T.P. qualora venisse disposta la C.T.U. contabile richiesta dall'attrice in atti.
IN OGNI CASO: condannare controparte alla integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per Legge. Spese e compensi tutti da distrarsi, ai sensi del primo comma dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Il patrocinio di parte convenuta chiede, infine, i termini massimi di legge per il deposito di comparsa conclusionale e relativa eventuale memoria di replica dichiarando, sin d'ora e comunque, di non accettare il contraddittorio su domande nuove, di merito come istruttorie, che controparte avesse eventualmente a proporre o riproporre.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Con atto di citazione, notificato in data 27-30/07/2020, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 avanti questo Tribunale il (corrente in Thiene, in Via XXV Aprile n. 2), Controparte_1 impugnando, e chiedendone l'annullamento per le dedotte violazioni di legge di cui infra, la delibera assembleare adottata dal all'assemblea condominiale del 10 giugno 2020. CP_1
Esponeva al riguardo che l'assemblea condominiale tenutasi il 10 giugno 2020 era stata convocata dall'amministratrice, geom. dello Controparte_2 Controparte_4
a mezzo raccomandata spedita in data 4 giugno 2020 e consegnata all'attrice il giorno
[...] stesso (10.06.2020) della riunione di condominio, alla quale l'attrice non era presente, ricevendo poi consegna del relativo verbale in data 26 giugno 2020.
In data 8 luglio 2020 il legale dell'attrice, su incarico della stessa, chiedeva di poter ottenere copia della documentazione contabile sulla scorta della quale era stato approvato in assemblea il bilancio 2019 ed il preventivo di spesa 2020.
In data 16 luglio lo studio legale Pozzan, a nome dell'amministratrice, comunicava l'impossibilità di evadere la richiesta di documentazione, se non il giorno stesso di scadenza dei termini di ricorso (27 luglio), allegando che l'amministratrice sarebbe stata in ferie (giustificazione peraltro risultata pretestuosa al solo scopo di frapporre un diniego alla tempestiva consegna).
Poste tali premesse, l'attrice deduceva l'annullabilità della delibera:
1) per tardività della convocazione, essendo stata la raccomandata di convocazione ricevuta dalla condomina prof.ssa il giorno stesso dell'assemblea, due ore prima del suo svolgimento, senza Pt_1
l'osservanza del preavviso di convocazione previsto dall'art. 66 disposizioni di attuazione del codice civile;
sussisteva pertanto una violazione di legge causa di annullabilità dell'assemblea, non essendo stata l'attrice, nella sua qualità di condomina del , posta nelle condizioni di partecipare CP_1 all'assemblea;
2) in ordine al punto due (riconferma, revoca, nomina amministratore e determinazione del suo emolumento), per mancanza delle maggioranze di legge, essendo, come veniva dato atto a verbale,
“intervenuti o rappresentati per delega n. 31 condomini su un totale di nr. 74 convocati, per complessivi millesimi 488,413 del valore totale”, mentre sarebbe stata obbligatoria la maggioranza di “almeno la metà del valore dell'edificio”, secondo il disposto dell'art. 1136 comma 4 c.c.;
3) in ordine al punto imputazione spese a consuntivo (nell'esercizio ordinario 2019 erano state addebitate all'attrice spese per un totale di gestione di € 1.077,91, di cui € 350,66 ed € 33,07 per
4 movimenti personali), per non essere stata consentita alla condomina alcuna verifica in relazione a quanto imputato, in assenza di riscontro documentale.
Su tali premesse, l'attrice chiedeva venisse accertata e dichiarata l'invalidità dell'indicata delibera, con conseguente suo annullamento.
Il si costituiva, depositando comparsa di costituzione e risposta 03.12.2020, contrastando CP_1
l'azione avversaria, di cui chiedeva il rigetto, ed eccependo in via preliminare il difetto di procedibilità per mancata promozione della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Nel merito deduceva in breve quanto segue.
Quanto all'eccepita annullabilità della delibera per tardività della convocazione, replicava che in data 19 maggio 2020 l'amministratrice aveva inviato alla condomina una mail, avente ad oggetto la convocazione (con relativi allegati) per l'assemblea del 10.06.2020, seguita poi dalla raccomandata menzionata in citazione.
Assumeva la legittimità della convocazione a mezzo e-mail anziché tramite raccomandata a.r. qualora tale modalità fosse in uso tra amministratore e condomino, tanto più alla luce della norme urgenti succedutesi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In ordine al punto della delibera relativo alla riconferma, revoca, nomina amministratore e determinazione del suo emolumento, assumeva che nomina e conferma (dell'amministratore) erano istituti diversi, cui andavano applicate maggioranze diverse, nel senso che, mentre la nomina e revoca richiedevano la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 4 c.c., per la semplice conferma erano sufficienti le maggioranze previste dal comma 3 art. 1136 c.c. (cioè un numero di voti che rappresentasse un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio), e quindi una maggioranza semplice.
In ordine, infine, al punto della delibera relativo all'imputazione delle spese a consuntivo, replicava come sin dal maggio 2020 fosse stata inviata dall'amministratrice ai condomini del Controparte_1 una mail / comunicazione informativa con le credenziali private per poter accedere a tutti i dati della gestione condominiale tramite un sito internet dedicato (www.miocondominio.eu).
Di modo che l'attrice era stata messa in grado di verificare le spese di gestione alla stessa imputate sia tramite un accesso al sito, che tramite la documentazione allegata all'avviso di convocazione, in tutta comodità ed in ossequio alla vigente normativa Covid.
Il Condominio, su detti presupposti, concludeva per la declaratoria di improcedibilità e ad ogni modo, nel merito, per il rigetto dell'impugnativa.
5 Così essenzialmente impostato il contraddittorio, dopo un paio di iniziali rinvii richiesti dalle parti nell'ottica di un tentativo di conciliazione, assegnato termine per l'esperimento di procedura di mediazione (conclusasi infruttuosamente), venivano assegnati a richiesta termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., ritualmente depositate dalle parti.
L'istruttoria aveva quindi a svolgersi a mezzo assunzione di prove testimoniali nonché per interrogatorio formale dell'attrice e dell'amministratrice condominiale, geom. Controparte_2
Conclusa l'istruttoria orale, non accolte le residue istanze istruttorie formulate dall'attrice (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile), da ultimo all'udienza del 9 aprile 2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
*******************
L'azione di impugnativa è meritevole di solo parziale accoglimento, nei sensi di cui infra.
Non pare fondato il primo motivo di impugnazione con cui viene ad essere censurata la tardività della convocazione.
Il Condominio replica che l'amministratrice avrebbe inviato alla condomina una mail (doc. 1 parte convenuta), avente ad oggetto la convocazione (con relativi allegati) per l'assemblea del 10.06.2020, seguita poi dalla raccomandata menzionata in citazione.
Due sono essenzialmente le questioni che al riguardo obietta l'attrice:
a) si sarebbe trattato di semplice mail ordinaria (all'indirizzo di posta elettronica
) e non di una Pec (l'art.66 disp. att. c.c., non derogabile dal regolamento Email_3 di condominio ai sensi del successivo art. 72, limitando le modalità legittime di convocazione a posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano);
b) neppure vi sarebbe la prova dell'effettivo invio o ovvero del ricevimento da parte della condomina.
Tali difese non sono condivisibili o comunque dirimenti.
All'interrogatorio formale l'attrice, pur negando di aver fornito all'amministratrice i dati di cui al detto indirizzo di posta elettronica, ha dichiarato di riconoscere i documenti alla stessa esibiti (docc. 1, 2, 9,
10, 13 parte convenuta), tra i quali la comunicazione concernente l'avviso di convocazione di cui si discute.
Da ciò si evince indirettamente come (al di là di aspetti meramente formali: ma all'epoca infuriava la pandemia da COVID-19, cui fa riferimento la comunicazione mail in apertura, con i conseguenti
6 provvedimenti normativi per ridurre al minimo i contatti personali, come quelli presupposti da comunicazioni postali) la prof. avesse avuto in realtà cognizione dell'avviso. Pt_1
Inoltre, l'attrice all'interpello ha ammesso che anche attualmente tutte le comunicazioni inerenti la gestione del Condominio vengono dall'amministratore inviati alla predetta mail
, come del resto riscontrato proprio dai documenti (docc. 1, 2, 9, 10, 13) Email_3 allegati da parte convenuta.
Inoltre, la teste , impiegata dello dal 2020, ha confermato che Testimone_3 Controparte_4 allorquando la stessa iniziò l'attività la mail dell'attrice era già stata registrata nel programma di Studio, tanto che essa aveva sempre scritto a quell'indirizzo e risposto a quella mail. Aggiungendo “…la sig.ra gradiva che scrivevamo con quella mail in quanto è più pratico per ricevere le comunicazioni dello studio”.
Coordinando in una prospettiva unitaria tutti i dati di conoscenza e valutazione disponibili, deve ritenersi che la comunicazione / avviso concernente la riunione di condominio avesse raggiunto il suo scopo, togliendo rilevanza all'argomento dell'intempestivo ricevimento della raccomandata cartacea, giunta a destinazione solo un paio di ore prima dell'inizio della riunione condominiale.
In parte qua l'impugnativa va quindi disattesa.
Diverso l'esito del secondo motivo di impugnazione.
In merito al punto due della delibera (riconferma, revoca, nomina amministratore e determinazione del suo emolumento) l'assemblea condominiale, nella riunione di cui si discute del 10 giugno 2020, decideva con voto unanime (dei presenti) la conferma dell'amministratore ( del geom. Controparte_4
. Controparte_2
Sicuramente non era rappresentata la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c. (almeno metà del valore dell'edificio), richiesta dal codice per la nomina e la revoca dell'amministratore, dal verbale risultando “intervenuti o rappresentati per delega n. 31 condomini su un totale di nr. 74 convocati, per complessivi millesimi 488,413 del valore totale”.
Replica parte convenuta che nomina e conferma (dell'amministratore) sono istituti diversi, cui andrebbero riservate maggioranze diverse, nel senso che, mentre la nomina e la revoca richiedono la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 4 c.c., per la semplice conferma sarebbe sufficiente la maggioranza di cui al comma 3 art. 1136 c.c. (cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio), e quindi una maggioranza semplice.
7 Pur consapevole del contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza di merito, questo giudicante reputa che l'argomento meramente letterale (la maggioranza “rafforzata” è testualmente prevista solo per la nomina e la revoca dell'amministratore, e non per la conferma, che avviene oltretutto allorquando quel soggetto sia già conosciuto all'ente condominiale) non sia soddisfacente.
Ritiene lo scrivente di condividere appieno la ratio limpidamente espressa per esempio dalla pronunzia della Corte d'Appello di Messina, sez. II, 21.12.2022 n. 847, laddove rileva “La conferma non è altro che una nuova nomina per cui gli stessi presupposti di validità (e dunque gli stessi quorum) che determinano la nomina dell'amministratore devono valere anche per la riconferma di tale soggetto in carica, avendo le due delibere contenuto ed effetti giuridici eguali e differendo soltanto per la circostanza di continuità del rapporto fiduciario, assente in caso di nomina. La disposizione dell'articolo 1136, comma 4, del c.c., per la quale la delibera avente ad oggetto la nomina o revoca dell'amministratore richiede la maggioranza qualificata di cui al comma 2, è applicabile anche alla deliberazione di conferma dell'amministratore
(voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti all'assemblea che rappresenti la metà del valore dell'edificio).”.
È pur vero, come rimarca parte convenuta con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. che successivamente la geom. è stata confermata per ben due volte, negli esercizi 2021 e 2022, CP_2 dall'assemblea, con delibere non impugnate nei termini e così divenute definitive.
Nondimeno il presente giudizio ha ad oggetto la verifica della legittimità di una specifica delibera (quella appunto adottata alla riunione del 10 giugno 2020) e solo a quel petitum deve limitarsi lo scrutinio.
Rimanendo estranea al giudizio ogni considerazione in ordine ad eventuali ricadute e conseguenze pratiche della dichiarata invalidità.
Non è invece da ultimo accoglibile il terzo motivo di impugnativa, in punto imputazione spese a consuntivo.
Alla indicata mail di cui al doc. 1 della convenuta risultava allegata una nota esplicativa sintetica della gestione condominiale, ed inoltre la (al pari degli altri appartenenti al Condominio) Per_1 Pt_1 avrebbe potuto accedere al sito istituito dall'amministratore “miocondominio.eu”, come del resto confermato dalla citata teste . Tes_3
Tanto meno risulterebbe di una qualche rilevanza ed utilità procedere ad una CTU contabile, pur richiesta dall'attrice, che presenterebbe una latitudine meramente esplorativa, laddove sarebbe stato onere dell'impugnante indicare, ove pure in modo sommario, punti di criticità delle lamentate imputazioni contabili al fine di circoscrivere eventuali accertamenti peritali.
8 Il motivo di impugnativa va dunque disatteso.
Così decisa la lite, stante la reciproca soccombenza, si ravvisano giustificati motivi per dichiarare le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in parziale accoglimento dell'impugnativa, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, l'illegittimità del punto due (riconferma, revoca, nomina amministratore e determinazione del suo emolumento) della delibera condominiale adottata all'assemblea 10 giugno 2020 del , Controparte_5 che conseguentemente, limitatamente a quel punto, annulla;
II) rigetta quanto al resto l'impugnativa;
III) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 6 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
9
TRIBUNALE DI VICENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VICENZA, Sezione Seconda Civile, in composizione monocratica, nella persona del dott. Antonio PICARDI in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo al n. 4791/2020 R.G., promossa con atto di citazione notificato in data
27-30/07/2020 da
, nata ad [...] il [...], residente a [...]
2/f, c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio AZZOLINI, del Foro di Vicenza, C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Vicenza - Strada delle Cattane n. 8, come da procura in calce all'atto di citazione. attrice contro
, C.F. , corrente in Thiene (VI) in Via XXV Aprile n. 2, in Controparte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore rappresentato Controparte_2
e difeso dall'Avv. Fausto POZZAN e dall'Avv. Concetto ROMEO, del Foro di Vicenza, con domicilio eletto presso lo studio dei medesimi, in Breganze (VI) - Piazza degli Autieri n. 26, come da mandato in atti. convenuto
In punto: comunione e condominio;
impugnazione di delibera assembleare.
All'udienza del 09.04.2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni precisate dai procuratori delle parti:
CONCLUSIONI ATTRICE:
1 il patrocinio dell'attrice deposita e scambia il sotto esteso
FOGLIO di
PRECISAZIONE delle CONCLUSIONI
Il patrocinio della sig.ra rassegna allo stato le sotto estese Pt_1
CONCLUSIONI
Voglia l'ecc.mo Tribunale adito ogni diversa e contraria istanza, deduzione e eccezione reietta, giudicare come segue.
Nel merito: accertate e dichiarate le violazioni di legge dedotte in atto che inficiano la validità della delibera assembleare del convenuto, annullarsi detta delibera per i dedotti profili come CP_1 specificati in atto.
In via istruttoria: ammettersi prova per interrogatorio formale della rag. e per testi Controparte_2 nelle persone dei sig.ri , e tutti residenti a Thiene in Parte_2 Testimone_1 Testimone_2 via XXV aprile n. 2 sulle seguenti circostanze:
1) Vero che alla data dell'assemblea del 10 giugno 2020 la cartolina di ricevimento della raccomandata di convocazione della condomina , era ancora in possesso del servizio postale in Parte_1 quanto consegnata alla destinataria il giorno stesso dell'assemblea, alle ore 13,59 Parte_1
(come da documento 2 attoreo che si esibisce al teste).
2) Vero che l'assemblea in oggetto si è svolta con modalità “stanza virtuale meet”, e che il sig. Pt_2
a tale riunione era collegato prima da casa propria, e poi dall'abitazione dei sigg.ri
[...] Testimone_1
e in modalità virtuale.
[...] Testimone_2
3) Vero che il sig. , durante lo svolgimento dell'assemblea, era privo delle ricevute relative Parte_2 alla prova dell'avvenuta regolare convocazione dei singoli condomini.
Ammettersi una CTU contabile atta a verificare la correttezza delle imputazioni operata dall'Amministratore , anche con riferimento ai riporti effettuati dagli anni precedenti da parte CP_3 dell'Amministratore.
In ogni caso: vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
CONCLUSIONI CONVENUTO:
I sottoscritti avvocati Fausto Pozzan (codice fiscale ), con indirizzo di posta C.F._2 elettronica certificata e Concetto Romeo (codice fiscale Email_1
), con indirizzo di posta elettronica certificata C.F._3
2 entrambi del Foro di Vicenza, con studio in Breganze (VI), Email_2
Piazza degli Autieri n. 26, numero di fax 0445307826, quali procuratori e domiciliatari, in unione anche disgiunta tra loro per mandato in atti, del geometra nata a [...], il [...] Controparte_2
(codice fiscale ), amministratore condominiale pro tempore di parte convenuta C.F._4
“ ” sito in Thiene (VI), Via XXV aprile n. 2 (codice fiscale N. ), eletto Controparte_1 P.IVA_1 domicilio in Breganze (VI), Piazza degli Autieri n. 16-24, precisano come segue le loro
CONCLUSIONI
NEL MERITO: rigettarsi integralmente le domande attoree perché inammissibili, infondate in fatto e in diritto e in ogni caso perché non dimostrate.
IN VIA ISTRUTTORIA: si reitera l'opposizione, per le ragioni esposte nella memoria n. 3), art. 183 comma VI cpc, di parte convenuta all'ammissione delle istanze istruttorie richieste da controparte. In ipotesi di loro ammissione si chiede di essere ammessi a prova contraria e di essere abilitati alla nomina di C.T.P. qualora venisse disposta la C.T.U. contabile richiesta dall'attrice in atti.
IN OGNI CASO: condannare controparte alla integrale rifusione di spese e compensi del presente giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per Legge. Spese e compensi tutti da distrarsi, ai sensi del primo comma dell'art. 93 c.p.c., in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Il patrocinio di parte convenuta chiede, infine, i termini massimi di legge per il deposito di comparsa conclusionale e relativa eventuale memoria di replica dichiarando, sin d'ora e comunque, di non accettare il contraddittorio su domande nuove, di merito come istruttorie, che controparte avesse eventualmente a proporre o riproporre.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
3 Con atto di citazione, notificato in data 27-30/07/2020, la sig.ra conveniva in giudizio Parte_1 avanti questo Tribunale il (corrente in Thiene, in Via XXV Aprile n. 2), Controparte_1 impugnando, e chiedendone l'annullamento per le dedotte violazioni di legge di cui infra, la delibera assembleare adottata dal all'assemblea condominiale del 10 giugno 2020. CP_1
Esponeva al riguardo che l'assemblea condominiale tenutasi il 10 giugno 2020 era stata convocata dall'amministratrice, geom. dello Controparte_2 Controparte_4
a mezzo raccomandata spedita in data 4 giugno 2020 e consegnata all'attrice il giorno
[...] stesso (10.06.2020) della riunione di condominio, alla quale l'attrice non era presente, ricevendo poi consegna del relativo verbale in data 26 giugno 2020.
In data 8 luglio 2020 il legale dell'attrice, su incarico della stessa, chiedeva di poter ottenere copia della documentazione contabile sulla scorta della quale era stato approvato in assemblea il bilancio 2019 ed il preventivo di spesa 2020.
In data 16 luglio lo studio legale Pozzan, a nome dell'amministratrice, comunicava l'impossibilità di evadere la richiesta di documentazione, se non il giorno stesso di scadenza dei termini di ricorso (27 luglio), allegando che l'amministratrice sarebbe stata in ferie (giustificazione peraltro risultata pretestuosa al solo scopo di frapporre un diniego alla tempestiva consegna).
Poste tali premesse, l'attrice deduceva l'annullabilità della delibera:
1) per tardività della convocazione, essendo stata la raccomandata di convocazione ricevuta dalla condomina prof.ssa il giorno stesso dell'assemblea, due ore prima del suo svolgimento, senza Pt_1
l'osservanza del preavviso di convocazione previsto dall'art. 66 disposizioni di attuazione del codice civile;
sussisteva pertanto una violazione di legge causa di annullabilità dell'assemblea, non essendo stata l'attrice, nella sua qualità di condomina del , posta nelle condizioni di partecipare CP_1 all'assemblea;
2) in ordine al punto due (riconferma, revoca, nomina amministratore e determinazione del suo emolumento), per mancanza delle maggioranze di legge, essendo, come veniva dato atto a verbale,
“intervenuti o rappresentati per delega n. 31 condomini su un totale di nr. 74 convocati, per complessivi millesimi 488,413 del valore totale”, mentre sarebbe stata obbligatoria la maggioranza di “almeno la metà del valore dell'edificio”, secondo il disposto dell'art. 1136 comma 4 c.c.;
3) in ordine al punto imputazione spese a consuntivo (nell'esercizio ordinario 2019 erano state addebitate all'attrice spese per un totale di gestione di € 1.077,91, di cui € 350,66 ed € 33,07 per
4 movimenti personali), per non essere stata consentita alla condomina alcuna verifica in relazione a quanto imputato, in assenza di riscontro documentale.
Su tali premesse, l'attrice chiedeva venisse accertata e dichiarata l'invalidità dell'indicata delibera, con conseguente suo annullamento.
Il si costituiva, depositando comparsa di costituzione e risposta 03.12.2020, contrastando CP_1
l'azione avversaria, di cui chiedeva il rigetto, ed eccependo in via preliminare il difetto di procedibilità per mancata promozione della procedura di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010.
Nel merito deduceva in breve quanto segue.
Quanto all'eccepita annullabilità della delibera per tardività della convocazione, replicava che in data 19 maggio 2020 l'amministratrice aveva inviato alla condomina una mail, avente ad oggetto la convocazione (con relativi allegati) per l'assemblea del 10.06.2020, seguita poi dalla raccomandata menzionata in citazione.
Assumeva la legittimità della convocazione a mezzo e-mail anziché tramite raccomandata a.r. qualora tale modalità fosse in uso tra amministratore e condomino, tanto più alla luce della norme urgenti succedutesi per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19.
In ordine al punto della delibera relativo alla riconferma, revoca, nomina amministratore e determinazione del suo emolumento, assumeva che nomina e conferma (dell'amministratore) erano istituti diversi, cui andavano applicate maggioranze diverse, nel senso che, mentre la nomina e revoca richiedevano la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 4 c.c., per la semplice conferma erano sufficienti le maggioranze previste dal comma 3 art. 1136 c.c. (cioè un numero di voti che rappresentasse un terzo dei partecipanti al condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio), e quindi una maggioranza semplice.
In ordine, infine, al punto della delibera relativo all'imputazione delle spese a consuntivo, replicava come sin dal maggio 2020 fosse stata inviata dall'amministratrice ai condomini del Controparte_1 una mail / comunicazione informativa con le credenziali private per poter accedere a tutti i dati della gestione condominiale tramite un sito internet dedicato (www.miocondominio.eu).
Di modo che l'attrice era stata messa in grado di verificare le spese di gestione alla stessa imputate sia tramite un accesso al sito, che tramite la documentazione allegata all'avviso di convocazione, in tutta comodità ed in ossequio alla vigente normativa Covid.
Il Condominio, su detti presupposti, concludeva per la declaratoria di improcedibilità e ad ogni modo, nel merito, per il rigetto dell'impugnativa.
5 Così essenzialmente impostato il contraddittorio, dopo un paio di iniziali rinvii richiesti dalle parti nell'ottica di un tentativo di conciliazione, assegnato termine per l'esperimento di procedura di mediazione (conclusasi infruttuosamente), venivano assegnati a richiesta termini per le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., ritualmente depositate dalle parti.
L'istruttoria aveva quindi a svolgersi a mezzo assunzione di prove testimoniali nonché per interrogatorio formale dell'attrice e dell'amministratrice condominiale, geom. Controparte_2
Conclusa l'istruttoria orale, non accolte le residue istanze istruttorie formulate dall'attrice (ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. e CTU contabile), da ultimo all'udienza del 9 aprile 2024 i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni, come trascritte in epigrafe, e la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
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L'azione di impugnativa è meritevole di solo parziale accoglimento, nei sensi di cui infra.
Non pare fondato il primo motivo di impugnazione con cui viene ad essere censurata la tardività della convocazione.
Il Condominio replica che l'amministratrice avrebbe inviato alla condomina una mail (doc. 1 parte convenuta), avente ad oggetto la convocazione (con relativi allegati) per l'assemblea del 10.06.2020, seguita poi dalla raccomandata menzionata in citazione.
Due sono essenzialmente le questioni che al riguardo obietta l'attrice:
a) si sarebbe trattato di semplice mail ordinaria (all'indirizzo di posta elettronica
) e non di una Pec (l'art.66 disp. att. c.c., non derogabile dal regolamento Email_3 di condominio ai sensi del successivo art. 72, limitando le modalità legittime di convocazione a posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o consegna a mano);
b) neppure vi sarebbe la prova dell'effettivo invio o ovvero del ricevimento da parte della condomina.
Tali difese non sono condivisibili o comunque dirimenti.
All'interrogatorio formale l'attrice, pur negando di aver fornito all'amministratrice i dati di cui al detto indirizzo di posta elettronica, ha dichiarato di riconoscere i documenti alla stessa esibiti (docc. 1, 2, 9,
10, 13 parte convenuta), tra i quali la comunicazione concernente l'avviso di convocazione di cui si discute.
Da ciò si evince indirettamente come (al di là di aspetti meramente formali: ma all'epoca infuriava la pandemia da COVID-19, cui fa riferimento la comunicazione mail in apertura, con i conseguenti
6 provvedimenti normativi per ridurre al minimo i contatti personali, come quelli presupposti da comunicazioni postali) la prof. avesse avuto in realtà cognizione dell'avviso. Pt_1
Inoltre, l'attrice all'interpello ha ammesso che anche attualmente tutte le comunicazioni inerenti la gestione del Condominio vengono dall'amministratore inviati alla predetta mail
, come del resto riscontrato proprio dai documenti (docc. 1, 2, 9, 10, 13) Email_3 allegati da parte convenuta.
Inoltre, la teste , impiegata dello dal 2020, ha confermato che Testimone_3 Controparte_4 allorquando la stessa iniziò l'attività la mail dell'attrice era già stata registrata nel programma di Studio, tanto che essa aveva sempre scritto a quell'indirizzo e risposto a quella mail. Aggiungendo “…la sig.ra gradiva che scrivevamo con quella mail in quanto è più pratico per ricevere le comunicazioni dello studio”.
Coordinando in una prospettiva unitaria tutti i dati di conoscenza e valutazione disponibili, deve ritenersi che la comunicazione / avviso concernente la riunione di condominio avesse raggiunto il suo scopo, togliendo rilevanza all'argomento dell'intempestivo ricevimento della raccomandata cartacea, giunta a destinazione solo un paio di ore prima dell'inizio della riunione condominiale.
In parte qua l'impugnativa va quindi disattesa.
Diverso l'esito del secondo motivo di impugnazione.
In merito al punto due della delibera (riconferma, revoca, nomina amministratore e determinazione del suo emolumento) l'assemblea condominiale, nella riunione di cui si discute del 10 giugno 2020, decideva con voto unanime (dei presenti) la conferma dell'amministratore ( del geom. Controparte_4
. Controparte_2
Sicuramente non era rappresentata la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c. (almeno metà del valore dell'edificio), richiesta dal codice per la nomina e la revoca dell'amministratore, dal verbale risultando “intervenuti o rappresentati per delega n. 31 condomini su un totale di nr. 74 convocati, per complessivi millesimi 488,413 del valore totale”.
Replica parte convenuta che nomina e conferma (dell'amministratore) sono istituti diversi, cui andrebbero riservate maggioranze diverse, nel senso che, mentre la nomina e la revoca richiedono la maggioranza prevista dall'art. 1136 comma 4 c.c., per la semplice conferma sarebbe sufficiente la maggioranza di cui al comma 3 art. 1136 c.c. (cioè un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio), e quindi una maggioranza semplice.
7 Pur consapevole del contrasto interpretativo esistente nella giurisprudenza di merito, questo giudicante reputa che l'argomento meramente letterale (la maggioranza “rafforzata” è testualmente prevista solo per la nomina e la revoca dell'amministratore, e non per la conferma, che avviene oltretutto allorquando quel soggetto sia già conosciuto all'ente condominiale) non sia soddisfacente.
Ritiene lo scrivente di condividere appieno la ratio limpidamente espressa per esempio dalla pronunzia della Corte d'Appello di Messina, sez. II, 21.12.2022 n. 847, laddove rileva “La conferma non è altro che una nuova nomina per cui gli stessi presupposti di validità (e dunque gli stessi quorum) che determinano la nomina dell'amministratore devono valere anche per la riconferma di tale soggetto in carica, avendo le due delibere contenuto ed effetti giuridici eguali e differendo soltanto per la circostanza di continuità del rapporto fiduciario, assente in caso di nomina. La disposizione dell'articolo 1136, comma 4, del c.c., per la quale la delibera avente ad oggetto la nomina o revoca dell'amministratore richiede la maggioranza qualificata di cui al comma 2, è applicabile anche alla deliberazione di conferma dell'amministratore
(voto favorevole della maggioranza dei condomini intervenuti all'assemblea che rappresenti la metà del valore dell'edificio).”.
È pur vero, come rimarca parte convenuta con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. che successivamente la geom. è stata confermata per ben due volte, negli esercizi 2021 e 2022, CP_2 dall'assemblea, con delibere non impugnate nei termini e così divenute definitive.
Nondimeno il presente giudizio ha ad oggetto la verifica della legittimità di una specifica delibera (quella appunto adottata alla riunione del 10 giugno 2020) e solo a quel petitum deve limitarsi lo scrutinio.
Rimanendo estranea al giudizio ogni considerazione in ordine ad eventuali ricadute e conseguenze pratiche della dichiarata invalidità.
Non è invece da ultimo accoglibile il terzo motivo di impugnativa, in punto imputazione spese a consuntivo.
Alla indicata mail di cui al doc. 1 della convenuta risultava allegata una nota esplicativa sintetica della gestione condominiale, ed inoltre la (al pari degli altri appartenenti al Condominio) Per_1 Pt_1 avrebbe potuto accedere al sito istituito dall'amministratore “miocondominio.eu”, come del resto confermato dalla citata teste . Tes_3
Tanto meno risulterebbe di una qualche rilevanza ed utilità procedere ad una CTU contabile, pur richiesta dall'attrice, che presenterebbe una latitudine meramente esplorativa, laddove sarebbe stato onere dell'impugnante indicare, ove pure in modo sommario, punti di criticità delle lamentate imputazioni contabili al fine di circoscrivere eventuali accertamenti peritali.
8 Il motivo di impugnativa va dunque disatteso.
Così decisa la lite, stante la reciproca soccombenza, si ravvisano giustificati motivi per dichiarare le spese processuali integralmente compensate tra le parti.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza deduzione eccezione disattesa o comunque assorbita, così provvede e decide:
I) in parziale accoglimento dell'impugnativa, dichiara, nei sensi di cui in motivazione, l'illegittimità del punto due (riconferma, revoca, nomina amministratore e determinazione del suo emolumento) della delibera condominiale adottata all'assemblea 10 giugno 2020 del , Controparte_5 che conseguentemente, limitatamente a quel punto, annulla;
II) rigetta quanto al resto l'impugnativa;
III) dichiara integralmente compensate le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Vicenza, il 6 giugno 2025
IL GIUDICE
(dott. Antonio Picardi)
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