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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 28/02/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 296/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 296/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPUCCILLI Parte_1 C.F._1
GUIDO, elettivamente domiciliato in VIALE MARCONI 29 65126 PESCARA presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONE Parte_2 C.F._2
ROBERTO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Arniense 126 66100 Chieti C.F._3
presso il difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo depositato e sottoscritto dalle parti e dai difensori, ai sensi dell'art. 471 bis.51 ultimo comma c.p.c..
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ritualmente notificato e depositato, le parti, a modifica delle condizioni omologate dalla sentenza n. 133/2024 di questo tribunale, hanno raggiunto il seguente accordo:
1)- il GN si impegna a versare per due anni (quindi 24 mesi) a decorrere dal 20.3.2025 Parte_2 in favore della NO l'importo mensile di € 200,00 quale contributo per sostenere il Parte_1 costo della locazione dell'appartamento dove la stessa si è recentemente trasferita in Guardiagrele alla
Via Fontuccia n. 22. Il versamento dovrà avvenire entro il giorno venti (20) del mese mediante bonifico sul conto corrente Iban [...] presso la BPER Spa di Filiale di Guardiagrele intestato a;
Parte_1
2)- la piccola , ferme le previsioni sull'affidamento stabilite dalla sentenza 133/2024, Persona_1
trasferirà la residenza in Guardiagrele alla Via Fontuccia n. 22 rimanendo collocata principalmente presso la madre che ivi ha già posto la propria residenza. I ricorrenti danno atto che Parte_1 anche l'altra figlia, , ormai maggiorenne, trasferirà la propria residenza nella casa Persona_2
materna in Via Fontuccia n. 22. Il GN si impegna a sottoscrivere eventuali moduli richiesti dal Pt_2
Comune per detto trasferimento.
3)- rimangono ferme le condizioni previste dalla sentenza di omologa per l'assegno di mantenimento in favore delle figlie, con la precisazione che l'importo di € 250,00 in favore di sarà versato Persona_2
mediante bonifico sul conto corrente avente Iban [...] alla stessa intestato presso Bper spa, mentre l'importo di € 250,00 destinato a verrà corrisposto necessariamente Persona_1
mediante bonifico sul conto corrente avente Iban [...] presso la BPER Spa di Filiale di Guardiagrele intestato a . Quanto alla rivalutazione Istat di tali somme ed agli Parte_1 assegni familiari erogati dall'Inps, rimane fermo quanto previsto in sede di separazione;
4)- la NO ha già lasciato l'abitazione di Guardiagrele Via San Domenico n.46 primo piano, per Pt_1
cui il GN è legittimato a ritrasferirsi nella stessa dovendosi ritenere venuto meno il Parte_2 provvedimento di assegnazione alla NO . All'uopo, la sig.ra si impegna ad adempiere al Pt_1 Pt_1
pagamento delle forniture (acqua, luce, gas) fino alla restituzione, nei confronti del sig. , delle Pt_2 chiavi dell'appartamento de quo. I beni mobili ivi custoditi che sono di proprietà comune rimangono nella disponibilità del GN , che ne è custode e potrà utilizzarli senza modificarne la destinazione Pt_2
ovvero alienarli.
Considerato che
la GN non ha potuto rimuovere tutti i propri beni personali da Pt_1
tale abitazione, ed in particolare i vestiti, le parti espressamente convengono che la stessa potrà ritirarli dando un preavviso di almeno due giorni al GN , il quale dovrà poi consentire alle figlie di Pt_2
accedere per prendere detti beni;
il suddetto asporto dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 20/03/2025,
pagina 2 di 3 data del pagamento ad opera del sig. della prima rata quale contributo per sostenere il costo della Pt_2 locazione dell'appartamento dove la sig. si è recentemente trasferita. Pt_1
5)- La sig.ra si impegna a rimettere la querela avanzata nei confronti del sig. , il cui Pt_1 Pt_2 procedimento risulta essere pendente presso l'Ufficio Gip del Tribunale di Chieti, allibrato al n.2579/24
RGNR.
6)- rimangono ferme le condizioni convenute dalle parti in sede di separazione ed omologate con la sentenza 133/2024 del Tribunale di Chieti che non sono espressamente modificate con il presente atto;
7)- le parti rinunziano reciprocamente al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale prevista all'art. 473 bis.12, 3° comma, c.p.c. aggiornata alla data del deposito del ricorso, in quanto ben conoscono la reciproca situazione e, comunque, depositano quella già versata in sede di separazione;
8)- le spese legali sono compensate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme all'interesse dei minori.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 20/2/2025, e sottoscritto sia dalle parti che dai difensori;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c..
Chieti, 26/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CHIETI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianluca FALCO Presidente dott. Marcello COZZOLINO Giudice dott. Francesco GRASSI Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 296/2025 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CAPPUCCILLI Parte_1 C.F._1
GUIDO, elettivamente domiciliato in VIALE MARCONI 29 65126 PESCARA presso il difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRONE Parte_2 C.F._2
ROBERTO (c.f.: ), elettivamente domiciliato in Via Arniense 126 66100 Chieti C.F._3
presso il difensore
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da accordo depositato e sottoscritto dalle parti e dai difensori, ai sensi dell'art. 471 bis.51 ultimo comma c.p.c..
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ritualmente notificato e depositato, le parti, a modifica delle condizioni omologate dalla sentenza n. 133/2024 di questo tribunale, hanno raggiunto il seguente accordo:
1)- il GN si impegna a versare per due anni (quindi 24 mesi) a decorrere dal 20.3.2025 Parte_2 in favore della NO l'importo mensile di € 200,00 quale contributo per sostenere il Parte_1 costo della locazione dell'appartamento dove la stessa si è recentemente trasferita in Guardiagrele alla
Via Fontuccia n. 22. Il versamento dovrà avvenire entro il giorno venti (20) del mese mediante bonifico sul conto corrente Iban [...] presso la BPER Spa di Filiale di Guardiagrele intestato a;
Parte_1
2)- la piccola , ferme le previsioni sull'affidamento stabilite dalla sentenza 133/2024, Persona_1
trasferirà la residenza in Guardiagrele alla Via Fontuccia n. 22 rimanendo collocata principalmente presso la madre che ivi ha già posto la propria residenza. I ricorrenti danno atto che Parte_1 anche l'altra figlia, , ormai maggiorenne, trasferirà la propria residenza nella casa Persona_2
materna in Via Fontuccia n. 22. Il GN si impegna a sottoscrivere eventuali moduli richiesti dal Pt_2
Comune per detto trasferimento.
3)- rimangono ferme le condizioni previste dalla sentenza di omologa per l'assegno di mantenimento in favore delle figlie, con la precisazione che l'importo di € 250,00 in favore di sarà versato Persona_2
mediante bonifico sul conto corrente avente Iban [...] alla stessa intestato presso Bper spa, mentre l'importo di € 250,00 destinato a verrà corrisposto necessariamente Persona_1
mediante bonifico sul conto corrente avente Iban [...] presso la BPER Spa di Filiale di Guardiagrele intestato a . Quanto alla rivalutazione Istat di tali somme ed agli Parte_1 assegni familiari erogati dall'Inps, rimane fermo quanto previsto in sede di separazione;
4)- la NO ha già lasciato l'abitazione di Guardiagrele Via San Domenico n.46 primo piano, per Pt_1
cui il GN è legittimato a ritrasferirsi nella stessa dovendosi ritenere venuto meno il Parte_2 provvedimento di assegnazione alla NO . All'uopo, la sig.ra si impegna ad adempiere al Pt_1 Pt_1
pagamento delle forniture (acqua, luce, gas) fino alla restituzione, nei confronti del sig. , delle Pt_2 chiavi dell'appartamento de quo. I beni mobili ivi custoditi che sono di proprietà comune rimangono nella disponibilità del GN , che ne è custode e potrà utilizzarli senza modificarne la destinazione Pt_2
ovvero alienarli.
Considerato che
la GN non ha potuto rimuovere tutti i propri beni personali da Pt_1
tale abitazione, ed in particolare i vestiti, le parti espressamente convengono che la stessa potrà ritirarli dando un preavviso di almeno due giorni al GN , il quale dovrà poi consentire alle figlie di Pt_2
accedere per prendere detti beni;
il suddetto asporto dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 20/03/2025,
pagina 2 di 3 data del pagamento ad opera del sig. della prima rata quale contributo per sostenere il costo della Pt_2 locazione dell'appartamento dove la sig. si è recentemente trasferita. Pt_1
5)- La sig.ra si impegna a rimettere la querela avanzata nei confronti del sig. , il cui Pt_1 Pt_2 procedimento risulta essere pendente presso l'Ufficio Gip del Tribunale di Chieti, allibrato al n.2579/24
RGNR.
6)- rimangono ferme le condizioni convenute dalle parti in sede di separazione ed omologate con la sentenza 133/2024 del Tribunale di Chieti che non sono espressamente modificate con il presente atto;
7)- le parti rinunziano reciprocamente al deposito della documentazione reddituale e patrimoniale prevista all'art. 473 bis.12, 3° comma, c.p.c. aggiornata alla data del deposito del ricorso, in quanto ben conoscono la reciproca situazione e, comunque, depositano quella già versata in sede di separazione;
8)- le spese legali sono compensate.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Tale accordo viene omologato dal Collegio, in quanto non contrastante con norme imperative, con l'ordine pubblico o con il buon costume, ed è conforme all'interesse dei minori.
Le spese, conformemente all'accordo, vengono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra deduzione ed eccezione contraria, così provvede:
1. omologa l'accordo depositato nel fascicolo telematico in data 20/2/2025, e sottoscritto sia dalle parti che dai difensori;
2. dichiara integralmente compensate le spese di lite;
3. dispone che, in caso di riproduzione del provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi deli soggetti riportati nella sentenza.
Sentenza resa ai sensi dell'art. 473 bis.51 ultimo comma c.p.c..
Chieti, 26/2/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
dott. Francesco GRASSI dott. Gianluca FALCO
pagina 3 di 3