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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 08/04/2025, n. 1039 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1039 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5139/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Donato Antonio Muschio Schiavone e Katia Parte_1
Bolognese;
ricorrente
contro
, con l'avv. Nicola Abbinante;
Controparte_1
Controparte_2
con l'avv. Harald Bonura;
[...]
convenuti
avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione
ipotecaria e a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.5.2024, chiedeva annullarsi la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 co. 2
d.p.r. 602/1973 n. 10676202300003007000 (fascicolo n. 2023/46392),
1 notificata il 29.4.2024 dalla (più avanti, Controparte_1
per brevità, , quale concessionaria del servizio di riscossione, per il complessivo importo di euro 34.017,27 a seguito di quattordici cartelle di pagamento, ma limitatamente alla cartella di pagamento n.
106.2019.00017865.55 di euro 7.733,90, relativa a crediti vantati dalla
Controparte_2
(più avanti, per brevità, ) a titolo di contributi e accessori dovuti per CP_4
l'anno 2016, nonché la prodromica cartella di pagamento come sopra indicata.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda, mentre la chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda e CP_4
comunque dichiararsi dovuti gli importi indicati nella cartella di pagamento.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di doglianza, l'istante eccepisce la nullità della opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento.
Il motivo è fondato.
Infatti, la cartella di pagamento n. 106.2019.00017865.55 è stata notificata in data 22.9.2021, ex art. 26 co. 2 d.p.r. 29.9.1973 n. 502, a mezzo pec a “ , ovvero all'indirizzo della Mitel spa, società Email_1
2 alla quale l'istante è del tutto estraneo, come attestato dalla documentazione in atti;
né l' ha provato che tale indirizzo, nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (ini-pec), sia riconducibile all'istante, sicché la notifica deve ritenersi inesistente.
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa notifica di un atto presupposto – nella specie la cartella di pagamento –
costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato, nella specie la comunicazione preventiva di ipoteca, la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella: cfr. Cass.
18.5.2021 n. 13314, Cass. 30.11.2018 n. 31070 e altre.
Deve pertanto dichiararsi nulla, limitatamente alla parte investita dalla spiegata opposizione, ovvero con riferimento ai soli crediti portati dalla cartella di pagamento n. 106.2019.00017865.55, la opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
La statuizione che precede non preclude, tuttavia, l'esame nel merito della pretesa creditoria azionata con la prodromica cartella di pagamento, in presenza di espressa domanda formulata in tal senso dalla;
per CP_4
insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “un eventuale
vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale
previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto
di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e
dell'ammontare del proprio credito”: cfr. Cass. 23.3.2015 n. 5792.
3 Nel presente caso, peraltro, l'esame nel merito della pretesa creditoria è
stato chiesto anche dallo stesso istante, avendo questi proposto opposizione non solo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, bensì anche alla prodromica cartella di pagamento;
deve sul punto evidenziarsi che, per insegnamento della S.C., “nell'ipotesi di
opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia
accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere
recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato
in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al
quale andrà verificata la tempestività della opposizione, con la
conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione
recuperata”: cfr. Cass. 30.11.2016 n. 24506.
La S.C. ha statuito altresì che “in materia di riscossione di contributi
previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valete
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi
alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione) ha la funzione di
recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che
costituisce presupposto indefettibile dell'avviso”: cfr. Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514, Cass. 23.2.2021 n. 4901, Cass.
8.11.2018 n. 28583.
Con il secondo motivo di doglianza, l'istante eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335.
Deve al riguardo premettersi che i contributi dovuti alla si CP_4
prescrivono nel termine di cinque anni, essendo applicabile ai contributi dovuti agli enti previdenziali privati la riduzione del previgente termine
4 decennale operata dall'art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335: cfr. Cass. 12.6.2018
n. 15274; conformi Cass. 2760/2006, Cass. 24863/2005, Cass. 6340/2005,
Cass. 23116/2004.
In ogni caso, l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione è
prevista espressamente dal Regolamento sulla contribuzione della , il CP_4
cui art. 33 co. 1 dispone, per quanto qui interessa, che “con il decorso di
cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti
alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'art. 3 co. 9 l. 18.8.1995 CP_2
n. 335”.
Deve ancora premettersi che la prescrizione resta quinquennale ex art. 3
co. 9 l.
8.8.1995 n. 335 anche dopo la notifica della cartella di pagamento,
inidonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 2953 c.c., ovvero a sostituire la prescrizione decennale a quella breve quinquennale, in quanto la norma citata è applicabile ai soli titoli di formazione giudiziale: cfr. Cass. 5.4.2013
n. 8380, Cass. 13.7.2012 n. 11941, Cass. 31.8.2011 n. 17877, Cass.
23.3.2011 n. 6617, Cass. 11.3.2011 n. 5837, Cass. Sez. Un. 10.12.2009 n.
25790, Cass. 25.5.2007 n. 12263, Cass.
6.12.2006 n. 26161; per tale motivo non si ritiene di condividere l'opposto orientamento espresso da Cass.
24.2.2014 n. 4338 e altre;
il relativo contrasto giurisprudenziale è stato, da ultimo, composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato il seguente principio: “La scadenza del termine –
pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, pur determinando
la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
5 l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza
determinare anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3 co.
9-10 l.
335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui
intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad
acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito
dell' che dall'1.1.2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_5
crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 d.l. 31.5.2010 n. 78
conv. in l. 122/210)”: cfr. Cass. Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397.
Nel caso in esame, peraltro, la cartella di pagamento non è stata, come detto, validamente eseguita, dovendo anzi considerarsi la sua notifica come inesistente, così che il motivo di opposizione ora in esame è
ammissibile in toto, ovvero non solo in relazione al periodo successivo alla notifica, ma anche in relazione al periodo anteriore, assumendo sotto tale aspetto la spiegata opposizione la funzione recuperatoria della opposizione a cartella di pagamento, a suo tempo non proposta a causa della inesistenza della notifica.
Il motivo è tuttavia nel merito infondato.
A tale riguardo, deve premettersi che, ai fini della individuazione del dies a
quo del termine quinquennale di prescrizione vigente in materia, occorre fare riferimento al combinato disposto di cui all'art. 33 co. 2, all'art. 6 co. 1
e 5 e all'art. 9 co. 1 del Regolamento sulla contribuzione della . CP_4
6 In particolare, l'art. 33 co. 2 dispone che “le prescrizioni di cui sopra
decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di
cui all'art. 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti CP_2
uffici, come previsto dall'art. 6 co. 5, i dati definitivi da comunicare
all'interessato”.
L'art. 6 stabilisce a sua volta, al co. 1, che “nei termini e con le modalità di
cui ai successivi artt. 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del CP_2
reddito professionale di cui all'art. 1, dichiarato ai fini dell'irpef per l'anno
precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 2,
dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno”, ed aggiunge, al co. 5, che
“la ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici CP_2
tributari informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico
della anche mediante convenzione con l' per il CP_2 Controparte_1
controllo presso le pubbliche amministrazioni degli atti professionali”.
L'art. 9 co. 1 prevede, infine, che “il termine per l'invio o la presentazione
della comunicazione di cui all'art. 6 è fissato per il 15 settembre di ogni
anno”.
Nella specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2016, il termine quinquennale di prescrizione, ove l'istante avesse inviato tempestivamente le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 6 co. 1,
avrebbe iniziato il suo decorso, a norma dell'art. 33 co. 2, dal 15 settembre dell'anno successivo, ovvero dal 15.9.2017.
Poiché tuttavia – come è pacifico tra le parti – tali comunicazioni non sono state in concreto presentate, il termine quinquennale di prescrizione deve
7 farsi decorrere, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 33 co. 2 e
6 co. 5, dalla successiva data in cui la ha acquisito d'ufficio i dati CP_2
reddituali omessi, ovvero nella specie, dal 30.7.2018, atteso che, nel
“prospetto morosità al 30.7.2018” allegato al “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2016 e precedenti” del 6.8.2018 in atti (e costituente il documento 11 allegato al fascicolo ), risultano CP_4
per la prima volta determinati i contributi e relativi accessori dovuti dall'istante per l'anno 2016.
Tempestivo si rivela allora, quale primo atto interruttivo della prescrizione, il sollecito di pagamento del 15.3.2022, notificato all'istante a mezzo posta con raccomandata spedita il 25.3.2022 e consegnata, come da avviso di ricevimento in atti, il 30.3.2022 in Martina France al viale De
Gasperi n. 84.
Né incide sulla validità della notifica la circostanza che, a quella data,
l'istante, come attestato dal certificato di residenza storico in atti,
risultasse residente in [...] interno 4,
ove si consideri che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente
presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova
contraria” (cfr. Cass.
5.2.2024 n. 3219), e quindi “al contribuente che
intenda provare la mancanza di collegamento del luogo della notificazione
e il proprio domicilio non basta allegare la sola documentazione
anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della
proposizione della querela di falso in ordine all'attestazione della
8 temporanea assenza”: cfr. Cass. 22.5.2020 n. 9510, Cass. 24.2.2017 n.
4799, Cass. 18.5.2016 n. 10170.
Nel caso in esame, peraltro, la coincidenza del domicilio presso il quale è
stata eseguita la notificazione con la residenza effettiva dell'istante è
confermata dalla stessa documentazione prodotta in giudizio da quest'ultimo: in particolare, l'indirizzo di viale De Gasperi n. 84 viene indicato dallo stesso istante come proprio domicilio nella ricevuta di spedizione della raccomandata a.r. inviata alla in data 15.2.2005 e CP_4
costituente il documento n. 4 allegato alla nota di deposito del 29.10.2024
(laddove alla stessa data del 15.2.2005 la residenza anagrafica dell'istante era in Martina Franca alla strada Pergolo F n. 83, come dichiarato nell'istanza di cancellazione trasmessa con la stessa raccomandata e come attestato dal certificato di residenza storico in atti); lo stesso indirizzo di viale De Gasperi n. 84 viene indicato altresì nella “conferma esecuzione ordine di pagamento bollettino pagopa” in data 5.12.2023, emessa dalla e costituente il documento n. 3 allegato al ricorso (laddove Controparte_6
in tale data, secondo le risultanze del certificato di residenza storico in atti,
la residenza anagrafica dell'istante era in Martina Franca alla strada
Montetullio F n. 4).
Sulla base della documentazione in atti, risulta allora provata la circostanza che l'istante, pur avendo reiteratamente mutato negli anni la propria residenza anagrafica, ha tuttavia mantenuto ferma la propria residenza effettiva all'indirizzo presso il quale è stata eseguita la notifica
9 del sollecito di pagamento in data 30.3.2022, ovvero entro il quinquennio utile, decorrente dal 30.7.2018.
E' appena il caso di evidenziare, a questo punto, che l'atto interuttivo della prescrizione costituito dalla notifica del sollecito di pagamento in data
30.3.2022 si rivelerebbe tempestivo anche ove si facesse decorrere il termine quinquennale di prescrizione dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie, ovvero, nel caso in esame,
trattandosi come detto di contributi relativi all'anno 2016, dal 15.9.2017.
I contributi e accessori per cui è causa, pertanto, non si sono prescritti;
ne deriva, in difetto di ogni ulteriore doglianza sollevata dall'istante (nell'an o nel quantum) in relazione alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria vantata dalla , l'accoglimento della domanda formulata da CP_4
quest'ultima per l'accertamento del corrispondente obbligo contributivo a carico dell'istante, in ragione dell'importo riportato nella cartella di pagamento.
Con il terzo, il quarto e il quinto motivo di doglianza, l'istante deduce la nullità della opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rispettivamente per carenza di motivazione e omessa allegazione della prodromica cartella di pagamento, per omessa indicazione delle percentuali e delle modalità di calcolo degli interessi e per omessa indicazione dell'autorità innanzi alla quale presentare ricorso e dei relativi termini.
10 L'esame dei suddetti motivi resta assorbito dalla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria già dichiarata in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di doglianza.
Conclusivamente, deve dichiararsi nulla, limitatamente alla parte investita dalla spiegata opposizione, l'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e deve altresì dichiararsi l'istante tenuto a pagare alla la somma di euro 7.733,90. CP_4
La reciproca soccombenza costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara nulla in parte qua l'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
dichiara dovuta dall'istante alla la somma di CP_4
euro 7.733,90; spese compensate.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
11
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 5139/2024
r.g., decisa nell'udienza del 8.4.2025, promossa da
, con gli avv.ti Donato Antonio Muschio Schiavone e Katia Parte_1
Bolognese;
ricorrente
contro
, con l'avv. Nicola Abbinante;
Controparte_1
Controparte_2
con l'avv. Harald Bonura;
[...]
convenuti
avente ad oggetto: opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione
ipotecaria e a cartella di pagamento.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 18.5.2024, chiedeva annullarsi la Parte_1
comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca legale ex art. 77 co. 2
d.p.r. 602/1973 n. 10676202300003007000 (fascicolo n. 2023/46392),
1 notificata il 29.4.2024 dalla (più avanti, Controparte_1
per brevità, , quale concessionaria del servizio di riscossione, per il complessivo importo di euro 34.017,27 a seguito di quattordici cartelle di pagamento, ma limitatamente alla cartella di pagamento n.
106.2019.00017865.55 di euro 7.733,90, relativa a crediti vantati dalla
Controparte_2
(più avanti, per brevità, ) a titolo di contributi e accessori dovuti per CP_4
l'anno 2016, nonché la prodromica cartella di pagamento come sopra indicata.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda, mentre la chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi la domanda e CP_4
comunque dichiararsi dovuti gli importi indicati nella cartella di pagamento.
All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con il primo motivo di doglianza, l'istante eccepisce la nullità della opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per omessa notifica della prodromica cartella di pagamento.
Il motivo è fondato.
Infatti, la cartella di pagamento n. 106.2019.00017865.55 è stata notificata in data 22.9.2021, ex art. 26 co. 2 d.p.r. 29.9.1973 n. 502, a mezzo pec a “ , ovvero all'indirizzo della Mitel spa, società Email_1
2 alla quale l'istante è del tutto estraneo, come attestato dalla documentazione in atti;
né l' ha provato che tale indirizzo, nell'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (ini-pec), sia riconducibile all'istante, sicché la notifica deve ritenersi inesistente.
Ebbene, per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, l'omessa notifica di un atto presupposto – nella specie la cartella di pagamento –
costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato, nella specie la comunicazione preventiva di ipoteca, la quale si fonda sul mancato pagamento della cartella: cfr. Cass.
18.5.2021 n. 13314, Cass. 30.11.2018 n. 31070 e altre.
Deve pertanto dichiararsi nulla, limitatamente alla parte investita dalla spiegata opposizione, ovvero con riferimento ai soli crediti portati dalla cartella di pagamento n. 106.2019.00017865.55, la opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.
La statuizione che precede non preclude, tuttavia, l'esame nel merito della pretesa creditoria azionata con la prodromica cartella di pagamento, in presenza di espressa domanda formulata in tal senso dalla;
per CP_4
insegnamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, “un eventuale
vizio formale della cartella o il mancato rispetto del termine decadenziale
previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per
l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto
di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e
dell'ammontare del proprio credito”: cfr. Cass. 23.3.2015 n. 5792.
3 Nel presente caso, peraltro, l'esame nel merito della pretesa creditoria è
stato chiesto anche dallo stesso istante, avendo questi proposto opposizione non solo alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, bensì anche alla prodromica cartella di pagamento;
deve sul punto evidenziarsi che, per insegnamento della S.C., “nell'ipotesi di
opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia
accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere
recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato
in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al
quale andrà verificata la tempestività della opposizione, con la
conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione
recuperata”: cfr. Cass. 30.11.2016 n. 24506.
La S.C. ha statuito altresì che “in materia di riscossione di contributi
previdenziali, l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valete
l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi
alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione) ha la funzione di
recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che
costituisce presupposto indefettibile dell'avviso”: cfr. Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514, Cass. 23.2.2021 n. 4901, Cass.
8.11.2018 n. 28583.
Con il secondo motivo di doglianza, l'istante eccepisce la prescrizione quinquennale dei crediti ex art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335.
Deve al riguardo premettersi che i contributi dovuti alla si CP_4
prescrivono nel termine di cinque anni, essendo applicabile ai contributi dovuti agli enti previdenziali privati la riduzione del previgente termine
4 decennale operata dall'art. 3 co. 9 l.
8.8.1995 n. 335: cfr. Cass. 12.6.2018
n. 15274; conformi Cass. 2760/2006, Cass. 24863/2005, Cass. 6340/2005,
Cass. 23116/2004.
In ogni caso, l'applicazione del termine quinquennale di prescrizione è
prevista espressamente dal Regolamento sulla contribuzione della , il CP_4
cui art. 33 co. 1 dispone, per quanto qui interessa, che “con il decorso di
cinque anni si compiono le seguenti prescrizioni: a) dei contributi dovuti
alla e di ogni relativo accessorio ai sensi dell'art. 3 co. 9 l. 18.8.1995 CP_2
n. 335”.
Deve ancora premettersi che la prescrizione resta quinquennale ex art. 3
co. 9 l.
8.8.1995 n. 335 anche dopo la notifica della cartella di pagamento,
inidonea a conseguire gli effetti di cui all'art. 2953 c.c., ovvero a sostituire la prescrizione decennale a quella breve quinquennale, in quanto la norma citata è applicabile ai soli titoli di formazione giudiziale: cfr. Cass. 5.4.2013
n. 8380, Cass. 13.7.2012 n. 11941, Cass. 31.8.2011 n. 17877, Cass.
23.3.2011 n. 6617, Cass. 11.3.2011 n. 5837, Cass. Sez. Un. 10.12.2009 n.
25790, Cass. 25.5.2007 n. 12263, Cass.
6.12.2006 n. 26161; per tale motivo non si ritiene di condividere l'opposto orientamento espresso da Cass.
24.2.2014 n. 4338 e altre;
il relativo contrasto giurisprudenziale è stato, da ultimo, composto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno affermato il seguente principio: “La scadenza del termine –
pacificamente perentorio – per proporre opposizione a cartella di
pagamento di cui all'art. 24 co. 5 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, pur determinando
la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto
5 l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza
determinare anche l'effetto della c.d. 'conversione' del termine di
prescrizione breve (nella specie, quinquennale secondo l'art. 3 co.
9-10 l.
335/1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale
ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui
intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta
cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad
acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito
dell' che dall'1.1.2011 ha sostituito la cartella di pagamento per i CP_5
crediti di natura previdenziale di detto istituto (art. 30 d.l. 31.5.2010 n. 78
conv. in l. 122/210)”: cfr. Cass. Sez. Un. 17.11.2016 n. 23397.
Nel caso in esame, peraltro, la cartella di pagamento non è stata, come detto, validamente eseguita, dovendo anzi considerarsi la sua notifica come inesistente, così che il motivo di opposizione ora in esame è
ammissibile in toto, ovvero non solo in relazione al periodo successivo alla notifica, ma anche in relazione al periodo anteriore, assumendo sotto tale aspetto la spiegata opposizione la funzione recuperatoria della opposizione a cartella di pagamento, a suo tempo non proposta a causa della inesistenza della notifica.
Il motivo è tuttavia nel merito infondato.
A tale riguardo, deve premettersi che, ai fini della individuazione del dies a
quo del termine quinquennale di prescrizione vigente in materia, occorre fare riferimento al combinato disposto di cui all'art. 33 co. 2, all'art. 6 co. 1
e 5 e all'art. 9 co. 1 del Regolamento sulla contribuzione della . CP_4
6 In particolare, l'art. 33 co. 2 dispone che “le prescrizioni di cui sopra
decorrono dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni di
cui all'art. 6, o dal momento in cui la ha ottenuto dai competenti CP_2
uffici, come previsto dall'art. 6 co. 5, i dati definitivi da comunicare
all'interessato”.
L'art. 6 stabilisce a sua volta, al co. 1, che “nei termini e con le modalità di
cui ai successivi artt. 9 e 14, alla vanno comunicati l'ammontare del CP_2
reddito professionale di cui all'art. 1, dichiarato ai fini dell'irpef per l'anno
precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'art. 2,
dichiarato ai fini dell'iva per il medesimo anno”, ed aggiunge, al co. 5, che
“la ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici CP_2
tributari informazioni concernenti gli iscritti all'albo ed i pensionati a carico
della anche mediante convenzione con l' per il CP_2 Controparte_1
controllo presso le pubbliche amministrazioni degli atti professionali”.
L'art. 9 co. 1 prevede, infine, che “il termine per l'invio o la presentazione
della comunicazione di cui all'art. 6 è fissato per il 15 settembre di ogni
anno”.
Nella specie, trattandosi di contributi relativi all'anno 2016, il termine quinquennale di prescrizione, ove l'istante avesse inviato tempestivamente le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 6 co. 1,
avrebbe iniziato il suo decorso, a norma dell'art. 33 co. 2, dal 15 settembre dell'anno successivo, ovvero dal 15.9.2017.
Poiché tuttavia – come è pacifico tra le parti – tali comunicazioni non sono state in concreto presentate, il termine quinquennale di prescrizione deve
7 farsi decorrere, a norma del combinato disposto di cui agli artt. 33 co. 2 e
6 co. 5, dalla successiva data in cui la ha acquisito d'ufficio i dati CP_2
reddituali omessi, ovvero nella specie, dal 30.7.2018, atteso che, nel
“prospetto morosità al 30.7.2018” allegato al “preavviso di emissione ruolo per irregolarità contributive anno 2016 e precedenti” del 6.8.2018 in atti (e costituente il documento 11 allegato al fascicolo ), risultano CP_4
per la prima volta determinati i contributi e relativi accessori dovuti dall'istante per l'anno 2016.
Tempestivo si rivela allora, quale primo atto interruttivo della prescrizione, il sollecito di pagamento del 15.3.2022, notificato all'istante a mezzo posta con raccomandata spedita il 25.3.2022 e consegnata, come da avviso di ricevimento in atti, il 30.3.2022 in Martina France al viale De
Gasperi n. 84.
Né incide sulla validità della notifica la circostanza che, a quella data,
l'istante, come attestato dal certificato di residenza storico in atti,
risultasse residente in [...] interno 4,
ove si consideri che, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, “le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente
presuntivo circa il luogo di residenza e possono essere superate dalla prova
contraria” (cfr. Cass.
5.2.2024 n. 3219), e quindi “al contribuente che
intenda provare la mancanza di collegamento del luogo della notificazione
e il proprio domicilio non basta allegare la sola documentazione
anagrafica, che ha valore meramente presuntivo, in assenza della
proposizione della querela di falso in ordine all'attestazione della
8 temporanea assenza”: cfr. Cass. 22.5.2020 n. 9510, Cass. 24.2.2017 n.
4799, Cass. 18.5.2016 n. 10170.
Nel caso in esame, peraltro, la coincidenza del domicilio presso il quale è
stata eseguita la notificazione con la residenza effettiva dell'istante è
confermata dalla stessa documentazione prodotta in giudizio da quest'ultimo: in particolare, l'indirizzo di viale De Gasperi n. 84 viene indicato dallo stesso istante come proprio domicilio nella ricevuta di spedizione della raccomandata a.r. inviata alla in data 15.2.2005 e CP_4
costituente il documento n. 4 allegato alla nota di deposito del 29.10.2024
(laddove alla stessa data del 15.2.2005 la residenza anagrafica dell'istante era in Martina Franca alla strada Pergolo F n. 83, come dichiarato nell'istanza di cancellazione trasmessa con la stessa raccomandata e come attestato dal certificato di residenza storico in atti); lo stesso indirizzo di viale De Gasperi n. 84 viene indicato altresì nella “conferma esecuzione ordine di pagamento bollettino pagopa” in data 5.12.2023, emessa dalla e costituente il documento n. 3 allegato al ricorso (laddove Controparte_6
in tale data, secondo le risultanze del certificato di residenza storico in atti,
la residenza anagrafica dell'istante era in Martina Franca alla strada
Montetullio F n. 4).
Sulla base della documentazione in atti, risulta allora provata la circostanza che l'istante, pur avendo reiteratamente mutato negli anni la propria residenza anagrafica, ha tuttavia mantenuto ferma la propria residenza effettiva all'indirizzo presso il quale è stata eseguita la notifica
9 del sollecito di pagamento in data 30.3.2022, ovvero entro il quinquennio utile, decorrente dal 30.7.2018.
E' appena il caso di evidenziare, a questo punto, che l'atto interuttivo della prescrizione costituito dalla notifica del sollecito di pagamento in data
30.3.2022 si rivelerebbe tempestivo anche ove si facesse decorrere il termine quinquennale di prescrizione dal termine previsto per la presentazione delle comunicazioni obbligatorie, ovvero, nel caso in esame,
trattandosi come detto di contributi relativi all'anno 2016, dal 15.9.2017.
I contributi e accessori per cui è causa, pertanto, non si sono prescritti;
ne deriva, in difetto di ogni ulteriore doglianza sollevata dall'istante (nell'an o nel quantum) in relazione alla fondatezza nel merito della pretesa creditoria vantata dalla , l'accoglimento della domanda formulata da CP_4
quest'ultima per l'accertamento del corrispondente obbligo contributivo a carico dell'istante, in ragione dell'importo riportato nella cartella di pagamento.
Con il terzo, il quarto e il quinto motivo di doglianza, l'istante deduce la nullità della opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria rispettivamente per carenza di motivazione e omessa allegazione della prodromica cartella di pagamento, per omessa indicazione delle percentuali e delle modalità di calcolo degli interessi e per omessa indicazione dell'autorità innanzi alla quale presentare ricorso e dei relativi termini.
10 L'esame dei suddetti motivi resta assorbito dalla nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria già dichiarata in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo di doglianza.
Conclusivamente, deve dichiararsi nulla, limitatamente alla parte investita dalla spiegata opposizione, l'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, e deve altresì dichiararsi l'istante tenuto a pagare alla la somma di euro 7.733,90. CP_4
La reciproca soccombenza costituisce, ex art. 92 c.p.c., giusto motivo di compensazione delle spese di causa.
P.q.m.
dichiara nulla in parte qua l'opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria;
dichiara dovuta dall'istante alla la somma di CP_4
euro 7.733,90; spese compensate.
Taranto, 8.4.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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