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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/03/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 942/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Angiola VANCINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Rubbiani n. 3,
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
*****
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 16 gennaio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Montese (MO) il 16 luglio 2016. Dall'unione è nato il [...]. Per_1
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 15 giugno 2023 pagina 1 di 4 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate in pari data con decreto. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il 18 Parte_1 febbraio 1988 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a Montese (MO) il 16 luglio 2016, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 11 P. II, S. C, anno 2016; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) assegna alla signora la casa coniugale, sita in Gaggio Montano, frazione S. Pt_1
Maria Villiana (BO), via Borgo n. 44; 4) dispone che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a fine settimana alternati, dal venerdì andandolo a prendere all'uscita da scuola e riaccompagnandolo dalla madre la domenica alle 21.30; in caso di sospensione scolastica dal venerdì alle 16.00 alla domenica alle 21.30, prendendolo e riaccompagnandolo dalla madre;
pagina 2 di 4 - il martedì e il giovedì, andandolo a prendere all'uscita della scuola e riaccompagnandolo dalla madre alle 21.30, oppure, in caso di chiusura scolastica dalle 16.00 alle 21.30 con onere di prenderlo e riaccompagnarlo dalla mamma;
- nelle vacanze natalizie il 24 dicembre di ogni anno dalle 9.00 alle 21.00 (restando inteso che trascorrerà con la madre il giorno di Natale e quello di Santo Stefano Per_1 di ogni anno) e ad anni alterni il 31 dicembre dalle 21.00 al 1° gennaio alle 11.00, con onere di prenderlo e riaccompagnarlo dalla mamma;
- in estate due settimane anche non consecutive, di cui una nel mese di agosto, da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
5) prende atto che le parti hanno concordato che i luoghi in cui si recheranno in vacanza con il minore dovranno essere facilmente raggiungibili dall'altro genitore;
6) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor 'obbligo di Pt_2 contribuire al mantenimento ordinario di versando alla signora Per_1 Pt_1 mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese la somma di 400,00 euro da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, con prima rivalutazione da effettuarsi nel mese di febbraio del 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 4 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico universale e/o altre provvidenze e/o sostegni e/o benefici economici che dovessero essere a qualsiasi titolo riconosciuti quale sostegno ai genitori siano riconducibili e/o goduti e/o rimborsati e/o riscossi dalla madre nella misura del 100%;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti, di aver tra loro regolato ogni rapporto e di non aver più nulla a pretendere l'un l'altra per qualsivoglia titolo o ragione, nemmeno a titolo di reciproco mantenimento. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 26 marzo 2025
La Giudice est. Il Presidente dr. Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata promossa da:
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 C.F._1
e
nato a [...] il [...] (C.F.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall' Avv. Angiola VANCINI ed elettivamente domiciliati presso il suo studio a Bologna, via Rubbiani n. 3,
RICORRENTI
***** Oggetto del processo: << scioglimento del matrimonio>>.
*****
CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 20 marzo 2025.
***** MOTIVI DELLA DECISIONE Le parti hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio con ricorso depositato il 16 gennaio 2025. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 20 marzo 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Montese (MO) il 16 luglio 2016. Dall'unione è nato il [...]. Per_1
Lo scioglimento del matrimonio deve essere senz'altro dichiarato. Come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi a far tempo dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale avvenuta il 15 giugno 2023 pagina 1 di 4 nel procedimento di separazione consensuale alle condizioni omologate in pari data con decreto. La comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica il 5 febbraio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio tra nata a [...] il 18 Parte_1 febbraio 1988 e nato a [...] il [...], unitisi in matrimonio Parte_2
a Montese (MO) il 16 luglio 2016, atto iscritto nel registro degli Atti di Matrimonio del predetto Comune al N. 11 P. II, S. C, anno 2016; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute del minore, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il figlio si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
2) colloca il minore presso la madre;
3) assegna alla signora la casa coniugale, sita in Gaggio Montano, frazione S. Pt_1
Maria Villiana (BO), via Borgo n. 44; 4) dispone che, salvo diverso accordo, il padre possa vedere e tenere con sé il figlio:
- a fine settimana alternati, dal venerdì andandolo a prendere all'uscita da scuola e riaccompagnandolo dalla madre la domenica alle 21.30; in caso di sospensione scolastica dal venerdì alle 16.00 alla domenica alle 21.30, prendendolo e riaccompagnandolo dalla madre;
pagina 2 di 4 - il martedì e il giovedì, andandolo a prendere all'uscita della scuola e riaccompagnandolo dalla madre alle 21.30, oppure, in caso di chiusura scolastica dalle 16.00 alle 21.30 con onere di prenderlo e riaccompagnarlo dalla mamma;
- nelle vacanze natalizie il 24 dicembre di ogni anno dalle 9.00 alle 21.00 (restando inteso che trascorrerà con la madre il giorno di Natale e quello di Santo Stefano Per_1 di ogni anno) e ad anni alterni il 31 dicembre dalle 21.00 al 1° gennaio alle 11.00, con onere di prenderlo e riaccompagnarlo dalla mamma;
- in estate due settimane anche non consecutive, di cui una nel mese di agosto, da concordare tra le parti entro il 30 aprile di ogni anno;
5) prende atto che le parti hanno concordato che i luoghi in cui si recheranno in vacanza con il minore dovranno essere facilmente raggiungibili dall'altro genitore;
6) a far data dal deposito della domanda, pone a carico del signor 'obbligo di Pt_2 contribuire al mantenimento ordinario di versando alla signora Per_1 Pt_1 mediante bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese la somma di 400,00 euro da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT, con prima rivalutazione da effettuarsi nel mese di febbraio del 2025; tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del minore (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario e spese per l'ordinaria cura della persona);
7) dispone che i genitori si facciano carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per il minore da determinarsi sulla base del Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare del 9 agosto 2017 e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
pagina 3 di 4 f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico universale e/o altre provvidenze e/o sostegni e/o benefici economici che dovessero essere a qualsiasi titolo riconosciuti quale sostegno ai genitori siano riconducibili e/o goduti e/o rimborsati e/o riscossi dalla madre nella misura del 100%;
9) prende atto che i ricorrenti hanno dichiarato di essere entrambi economicamente autosufficienti, di aver tra loro regolato ogni rapporto e di non aver più nulla a pretendere l'un l'altra per qualsivoglia titolo o ragione, nemmeno a titolo di reciproco mantenimento. Nulla sulle spese. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, 26 marzo 2025
La Giudice est. Il Presidente dr. Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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