Sentenza 19 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/08/2002, n. 12237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12237 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2002 |
Testo completo
1 2237/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto SEZIONE SECOND Atione POSSESSORIA Composta dagli ll.mi Sigg.ri Magistrati: SPADONEDott. Mario Presidente R.G.N. 317/00 Cron. 229847 Rel. Consigliere Dott. Ugo RIGGIO - Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere Rep. 3279 Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Ud. 10/04/02 - Dott. Giovanni SETTIMJ Consigliere- ha pronunciato la seguente S E N TENZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio NA TO, elettivamente domiciliata in ROMA VLE dal Sig. -SOLE 24 ORE per diritti € 155 MEDAGLIE D'ORO 232, presso lo studio dell'avvocato 19 AGO. 2002 IL CANCELLIERE dall'avvocato BASILIO LIBRIZZI, OLGA GERACI, difesa giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CANCELLERIA EMANUELE, elettivamente domiciliato in ROMA FERRALORO VIA L CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CICCOTTI, difeso dall'avvocato FABRIZIO GUERRERA, giusta delega in atti;
2002 controricorrente avverso la sentenza n. 773/98 del Tribunale di PATTI, 553 -1- depositata il 24/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/04/02 dal Consigliere Dott. Ugo RIGGIO;
udito l'Avvocato Sabrina CICCOTTI, per delega dell'Avv.F.GUERRERA, depositata in udienza. difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per reintegra nel possesso del 6 novembre 1989 LE OR adiva il Pretore di Patti. sezione distaccata di S. Angelo di Brolo, sostenendo di essere stato spogliato di un passaggio laterale ad un suo fondo rustico sito in Ficarra. Precisava che tale fondo era confinante con quello di AN EN, dal quale era diviso da una stradella lunga pochi metri che si diparte dalla strada provinciale e dà accesso laterale da un lato al fondo di esso OR e dall'altro lato al fabbricato EN. I due fondi sono di fatto divisi da un muro sul quale poco prima dell'inizio della vertenza il OR aveva posto una ringhiera per ben delimitare il confine, che ad un certo punto presentava un cancelletto destinato a permettere e mantenere l'accesso sulla stradella in questione. Dopo tale operazione la EN aveva tuttavia innalzato una controinferriata chiusa proprio in corrispondenza della recinzione già posta dal OR, che aveva reso di fatto impossibile l'utilizzazione del passaggio laterale da parte del ricorrente. in quanto finiva al di là del cancello posto dal OR. Pertanto, ritenendo di essere stato spogliato del suo possesso, il OR adiva il Pretore per ottenere la relativa tutela. Il Pretore, con decreto dell'8 novembre 1989, disponeva la comparizione delle parti e la EN, costituitasi. contestava le affermazioni del ricorrente, sostenendo che il OR non aveva mai fatto uso della strada in questione per accede al proprio fondo. Quindi, uditi alcuni informatori il pretore, con ordinanza del 13 dicembre 1989. ordinava la reintegrazione nel possesso del OR. mediante la rimozione 317:2000 EN OR. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 4 dell'inferriata posta dalla EN, e rimetteva le parti innanzi a sé per la fase di merito, nel corso della quale venivano escussi alcuni testi e veniva disposta c.t. u. All'esito di tale fase il pretore emetteva sentenza con la quale, confermando la sua precedente ordinanza. ordinava alla EN di reintegrare il OR nel possesso della servitù di passaggio sulla strada oggetto del giudizio, mediante la rimozione della inferriata da lei posta e la condannava al pagamento delle spese di giudizio. Avendo la EN proposto appello, cui resisteva il OR, il Tribunale di Patti, con sentenza in data 9 novembre 1998, rigettava il gravame, confermando la decisione del pretore. Il tribunale, premesso che il provvedimento emesso a conclusione della fase cautelare non era più oggetto del contendere, dovendosi il giudice di appello h h 1 occupare della decisione di merito a cognizione piena, resa nel pieno rispetto del contraddittorio, la quale aveva in sostanza confermato il contenuto di detta ordinanza, passava ad un dettagliato esame delle testimonianze raccolte. evidenziando le ragioni per le quali alcune erano più attendibili e rilevanti. mentre altre lo erano in misura minore, o del tutto prive di rilevanza ed attendibilità. giungendo alla conclusione che il gravame andava rigettato. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la EN, in base a due motivi di ricorso, contrastati dal controricorso del OR, che ha anche presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Denunziando la violazione dell'art. 177 c.p.c. nella formulazione precedente a quella di recente entrata in vigore, la ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe 317.2000 EN OR. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. 1 0 errato nell'affermare che l'ordinanza emessa al termine della fase cautelare non costituirebbe più motivo di contesa tra le parti. e richiama alcune pronunzie giurisprudenziali che, a suo giudizio, affermerebbero il contrario. Nella specie tale ordinanza era ingiusta ed errata, poiché mancavano i presupposti di legge per la sua emissione. Il motivo, prima ancora che infondato, è inammissibile in quanto privo di qualsiasi rilevanza ai fini della decisione della presente controversia. Infatti, se anche fosse vera l'affermazione della ricorrente relativa all'ordinanza pretorile emessa al termine della fase a cognizione sommaria del giudizio di primo grado. u ciò non potrebbe avere il risultato di modificare la decisione di questa Corte, cui è n d demandato il compito di controllare la correttezza della decisione del giudice di secondo grado. Pertanto. poiché nel caso di specie il contenuto dell'ordinanza pretorile è stato in pratica integralmente confermato dalla sentenza emessa dal pretore al termine del giudizio di primo grado, e quindi dalla sentenza resa dal giudice di appello, il controllo di legittimità su tale ultima decisione coinvolge anche le decisioni precedenti. Con il secondo motivo la ricorrente. denunziando la violazione degli artt. 1140 e 1168 c.c. e 689 - 703 c.p.c. vecchia formulazione, nonché l'omessa. insufficiente o contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, censura la valutazione operata dai giudici di merito delle deposizioni testimoniali, ed in particolare il giudizio di attendibilità di alcuni testimoni e di inattendibilità di altri. esponendo le ragioni per le quali tali valutazioni sarebbero errate. Anche questo motivo deve essere disatteso. 317.2000 EN OR. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone: relatore Riggio. La valutazione delle prove testimoniali e delle altre risultanze processuali è infatti compito del giudice di merito, che ha solo l'obbligo di dare contezza di tale valutazione con motivazione adeguata e priva di contraddizioni o vizi logici di qualsiasi genere. Il che è ciò che ha fatto il tribunale. La ricorrente. scambiando evidentemente il giudizio di cassazione per un terzo grado di merito, sottopone a questa Corte tutta una serie di interpretazioni alternative delle testimonianze raccolte, all'evidente scopo di ottenere una diversa valutazione delle stesse. a lui più favorevole, ma non è questo il compito del Giudice di legittimità. L'infondatezza di entrambi i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. P. M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in €. 95,00 oltre a €. 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 aprile 2002. Ugo linggis est. AGENDA DEL ENTRATE ROMA 2 Registrace in dcte24 011.2002 A aln. 456.8% e C 149,77 Seric Братош CENTOQUARANTANOVE/77 p. Dirigente Area Servizi (euro (Dott.ssa Maria Grazia DE RPO ziar IL CANCELLIERE C1 Responsabile Servizio (Dr M. HACCICHINI Paolo Talarico ZCO DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 19 AGO, 2002 00% IL CANCELLIERE CL 103T129.11 KOT 20,66 149,77 317 2000 EN OR. Udienza del 10 aprile 2002. Presidente Spadone;
relatore Riggio.