Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 09/06/2025, n. 11253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 11253 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/06/2025
N. 11253/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10739/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10739 del 2024, proposto da
AR MA, rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Zaza, Tiziana Congi, Damiano Dell'Ali, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. 1622/2024, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 7541/2023 dal Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, pubblicata in data 9 febbraio 2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 la dott.ssa Maria RI Oliva e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col presente ricorso è chiesta l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza in epigrafe indicata, con la quale il Tribunale di Roma ha accolto la domanda n. R.G. 7541/2023, volta all’accertamento del diritto della ricorrente di usufruire della ‘Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente’ prevista dall’art. 1, co. 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2022/2023, ed ha conseguentemente condannato il Ministero intimato “ad attribuire alla parte ricorrente la Carta Elettronica, per i suddetti anni scolastici, per un valore totale di € 3.500,00, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione” , oltre che “alla refusione delle spese di lite, in favore della ricorrente; spese liquidate in complessivi €. 1200,00, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA” .
Il Ministero intimato si è costituito in resistenza con atto di stile.
Con memoria depositata il 31 gennaio 2025, parte ricorrente ha comunicato che il Ministero intimato ha nelle more provveduto all’attivazione della carta docente per l’importo ad ella spettante, mentre risultano ancora da pagare le spese legali liquidate, direttamente in favore della ricorrente, con la sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza.
Alla camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Il ricorso è in parte improcedibile ed in parte fondato.
2.1. Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, per la parte in cui è chiesta l’attivazione della carta docente, avendovi il Ministero provveduto in data 11 dicembre 2024.
2.2. La domanda di esecuzione va invece accolta nella parte in cui è chiesto il pagamento delle spese di lite, liquidate in favore della ricorrente.
Parte ricorrente ha, infatti, depositato la documentazione comprovante, anche alla luce del certificato di passaggio in giudicato della sentenza azionata, l’esistenza dei presupposti richiesti per l’ actio iudicati , ex artt. 112 e ss. c.p.a.
Sulla base delle depositate evidenze documentali e stante anche l’assoluta mancanza di qualsiasi contraria deduzione o contestazione sul punto da parte dell’Amministrazione intimata, le statuizioni relative alle spese legali, contenute nella sentenza indicata in epigrafe, non risultano, allo stato, aver ricevuto esecuzione (cfr. Cass. 13533/2001).
Dalla sentenza in questione si ricava, pertanto, il diritto di parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta, i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
3. Ne consegue che, rispettate le formalità procedurali e persistendo l’inadempimento del debitore, deve ordinarsi al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena ed integrale esecuzione al titolo azionato e, per l’effetto, di provvedere al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese legali liquidate con la sentenza azionata, salvo che non vi abbia nelle more provveduto, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
4. Come richiesto da parte ricorrente, l’accoglimento della domanda comporta, altresì, la condanna del Ministero intimato al pagamento delle spese accessorie funzionali all’instaurazione del presente giudizio di ottemperanza, purché debitamente documentate (cfr. Cons. Stato n. 1498/2017; TAR Campania-Napoli, n. 5446/2018 e n. 4477/19), che sono liquidate come da dispositivo e confluiscono nelle spese e nelle competenze di causa di cui al successivo punto 6.
Non si ritiene, invece, di dover fissare anche l’ulteriore somma che l’Amministrazione dovrà versare per l’eventuale ulteriore violazione del giudicato (cosiddetta penalità di mora), tenuto conto della peculiarità della materia e della circostanza che la decisione, di cui si chiede l’esecuzione, ha già espressamente riconosciuto gli interessi legali fino al soddisfo, oltre che delle specifiche difficoltà nell’adempimento, collegate all’esistenza di vincoli normativi e di bilancio e, in generale, allo stato della finanza pubblica.
5. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, come richiesto dalla ricorrente, si nomina sin d'ora Commissario ad acta il Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari.
Nessun compenso dovrà essere liquidato per tale attività, rientrando il relativo onere nell’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
6. La soccombenza del Ministero dell'Istruzione e del Merito ne comporta la condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, il cui importo viene liquidato, in considerazione dell’andamento complessivo della vicenda nonché del carattere seriale e non particolarmente complesso di questo tipo di contenzioso, in euro 500,00 (cinquecento/00), comprensivi delle somme richieste da parte ricorrente a titolo di spese sostenute per l’instaurazione del presente giudizio, di cui al precedente punto 4.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma (Sezione Terza Bis ), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 10739 del 2024, come in epigrafe proposto, così provvede:
- Dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, nella parte in cui è domandata l’attivazione della carta docente.
- Accoglie la domanda di esecuzione nella parte in cui è chiesto il pagamento delle spese di lite, liquidate con la ottemperanda sentenza e, per l’effetto, condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito, salvo che non vi abbia già provveduto, al relativo pagamento, in favore della ricorrente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica del presente provvedimento.
- Respinge la domanda con cui parte ricorrente ha chiesto la condanna del Ministero intimato al pagamento della penalità di mora.
- Per l’ipotesi di persistente inottemperanza del Ministero intimato, nomina sin d’ora il Commissario ad acta nella persona del Direttore generale dell’Amministrazione resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente giudizio, il quale, con facoltà di delega, provvederà all’esecuzione del giudicato nei successivi sessanta giorni, compiendo tutti gli atti all’uopo necessari;
- Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese e competenze del presente giudizio nella somma complessiva di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, via Flaminia n. 189, nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Tomassetti, Presidente
Maria RI Oliva, Referendario, Estensore
Francesca Dello Sbarba, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maria RI Oliva | Alessandro Tomassetti |
IL SEGRETARIO