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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 24/11/2025, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, dott.ssa LA ZZ, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
sentenza
riservata all'udienza dell'1.10.2025, nella causa civile iscritta al n.2465/2023 R.G.C.A. e vertente
tra
, residente in Giulianova (TE), elettivamente domiciliata in Parte_1 Teramo – San Nicolò a Tordino alla via Colombo n.274, presso e nello studio dell'avv. Ugo DI GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta mandato allegato all'atto di citazione del 6.10.2023- Attrice
contro
, residente in Giulianova, elettivamente domiciliata in Controparte_1 Teramo alla via Montagnola n.8, presso lo studio dell'avv. Quintino RASTELLI che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 20.11.2023- Convenuta
nonchè
, con sede legale in Roma, in persona dell'amministratore Controparte_2 delegato e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio GRIECO del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Roma, al Viale Liegi n.28, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta del 7.2.2024- Terza chiamata in causa
OGGETTO: risarcimento danni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto del 6.10.2023, citava in giudizio dinanzi questo Tribunale Parte_1
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On. Controparte_1
Tribunale adito, contrariis reiectis: accertare e dichiarare le coordinate spazio-temporali e la
1 dinamica dell'infortunio come descritto in epigrafe dal punto 1 al punto 5; accertare e dichiarare che la responsabilità dell'occorso è da ascriversi in toto alla condotta colposa della convenuta;
quantificare e liquidare il danno subito dalla sig.ra nella Parte_1 somma complessiva di € 39.505,00 (leggasi trentanovemicinquecentocinque/00) o di quella eventualmente diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia;
condannare, per l'effetto, la convenuta a risarcire in favore della sig.ra nella somma Parte_1 complessiva di € 39.505,00 (leggasi trentanovemicinquecentocinque/00) o di quella eventualmente diversa, maggiore o minore, che dovesse risultare di giustizia in ogni caso maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria dalla data dell'occorso fino all'effettivo soddisfo;
condannare la convenuta alla rifusione di diritti, onorario, rimborso forfetario
(15%), CAP (4%), IVA (22%) ed accessori come per legge.”
A sostegno della propria richiesta risarcitoria, l'attrice premetteva che, la mattina del 9.1.2022, mentre si trovava all'interno dell'abitazione della , sua Controparte_1 cognata, cui era andata a fare visita, rimaneva vittima di un grave infortunio;
che l'occorso si era verificato in cucina, mentre era salita su di una scala pieghevole per riposizionare una tenda, a causa dei nipoti della convenuta ( e Persona_1
di anni 5 e 2 all'epoca dei fatti) i quali, sfuggiti al controllo di Parte_2 quest'ultima, urtavano la predetta scala e la facevano cadere a terra;
che in conseguenza di detta caduta, l'attrice riportava lesioni personali, che ne richiedevano il trasporto presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Giulianova, ove veniva diagnosticata “trauma toracico, trauma contusivo ginocchio sx con ferita superficiale lc, trauma cranio facciale, trauma contusivo polso dx”, con conseguente immediato ricovero nel reparto di ortopedia del medesimo che veniva Parte_3 sottoposta ad “intervento di riduzione e osteosintesi con filo riassorbile e confezionamento di valva gessata”; che seguiva un decorso clinico, conclusosi con la declaratoria di guarigione, con una “inabilità temporanea di 180 gg. Nonché postumi permanenti pari al 12%”; che provvedeva a denunciare il sinistro alla compagnia con la quale la convenuta aveva Controparte_2 Controparte_1 stipulato la polizza assicurativa N.10001703297 avente ad oggetto la garanzia per i fatti per cui è causa, ma senza alcun esito;
che, pertanto, provvedeva a richiedere i danni direttamente alla la quale rifiutava il risarcimento. Controparte_1
Si costituiva in giudizio la contestando la domanda attrice e Controparte_1 chiedendo di essere autorizzata a chiamare in causa la compagnia Controparte_3
[...]
2 La chiamata in causa veniva autorizzata e, nell'ulteriore corso del giudizio, si costituiva anche contestando la dinamica del sinistro, Controparte_2 sostenendo che l'evento fortuito non era prevedibile dalla convenuta (arrivo dei nipotini che la facevano cadere a terra) e che il quantum richiesto era esoso.
Nel corso del giudizio veniva escusso il testimone , marito Testimone_1 dell'attrice, e si procedeva all'interrogatorio formale di quest'ultima. Veniva espletata ctu medico legale al cui esito venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rinviata per la decisione.
L'istruttoria esperita è consistita nella produzione documentale, nell'esperimento dell'interrogatorio formale della convenuta e della prova testimoniale nonché nella acquisizione di una Consulenza Tecnica di Ufficio di natura medica.
La produzione documentale ha provato: - la formale messa in mora alla controparte;
- le lesioni ed il danno biologico conseguenti all'occorso; - la negazione del risarcimento. L'interrogatorio formale della convenuta ha provato che:
[...]
, in data 9/01/2022, alle ore 9:30 circa, in località Giulianova (TE), si Parte_1 era recata in visita presso l'abitazione della cognata (odierna convenuta); - Parte_1
su richiesta della convenuta, entrava in cucina e saliva su una scala
[...] pieghevole per riposizionare la tenda appena lavata e stirata;
- la convenuta, nella circostanza, era in compagnia dei suoi due nipotini (“sono i figli di mio figlio Per_2
) e li controllava per non farli entrare in cucina”; - (figlio
[...] Persona_2 della convenuta), alle 8:00 circa, aveva affidato alla sig.ra , i suoi Controparte_1 figli e di anni 5 e 2 all'epoca dei fatti”; - la Persona_1 Parte_2 convenuta iniziava a chiacchierare con la sig.ra , mentre questa era Parte_1 sulla scala, e “dava le spalle ai suoi nipotini i quali, giocando a rincorrersi, entravano in cucina ed urtavano la scala su cui si trovava la convenuta che cadeva rovinosamente a terra”; - sopraggiungeva il sig. , marito della convenuta, il quale, Testimone_1 dopo aver trovato la moglie riversa a terra, con la propria auto, la accompagnava a casa.
La prova testimoniale a sua volta confermava quanto già riportato in citazione. Il teste , marito dell'attrice, infatti riferiva che: - in data 9/01/2022, Testimone_1 alle ore 10:30 circa, in località Giulianova (TE), si recava presso l'abitazione di sua sorella ”; - appena arrivato, trovava distesa a terra sul pavimento Controparte_1 della cucina sua moglie dolorante”; - sua moglie chiedeva di Parte_1 essere accompagnata a casa per cambiare l'intimo e di essere accompagnata in
3 seguito al Pronto Soccorso”; - giunti a casa decideva di chiamare il 118 per chiedere il trasporto in ambulanza di sua moglie al Pronto Soccorso. Il teste Tes_2
figlio dell'attrice, riferiva che: - in data 9/01/2022, alle ore 11:20 circa, era
[...] passato presso l'abitazione della sig.ra per farle una visita di Parte_1 piacere;
- nella circostanza non aveva visto cadere la sig.ra , ma al Parte_1 suo arrivo vedeva che stava male (“Ricordo che piangeva dal dolore”) e, per tale ragione, chiamava l'ambulanza; trovava anche altre persone presenti (“C'erano con lei mia moglie, i miei figli, i vicini di casa, mio fratello e un po' di parenti”); - chiamava il
118 per chiedere l'intervento di una ambulanza per accompagnare la sig.ra Parte_1 al Pronto Soccorso ed apprendeva che l'intervento dell'ambulanza era già
[...] stato chiamato da altri”; - c'era concitazione a casa della madre e, infatti, al suo arrivo, erano presenti già diverse persone del vicinato.
La Consulenza Tecnica d'Ufficio accertava come l'attrice, a seguito del sinistro del 9 gennaio 2022, avesse riportato: frattura pluriframmentaria della rotula ginocchio
Sx., frattura dell'epifisi distale del radio a destra, dichiarando le lesioni rilevate durante la storia clinica pienamente compatibili con la dinamica del sinistro, tenuto conto anche del rispetto dei criteri cronologico e della continuità fenomenica tra l'evento traumatico e il successivo riscontro dei quadri lesivi strumentalmente e clinicamente accertati.
All'esito quantificava un periodo di Inabilità Temporanea al 100% di giorni 5; un periodo di Inabilità Temporanea al 75% di giorni 30; un periodo di Inabilità
Temporanea al 50% di giorni 30; un periodo di Inabilità Temporanea al 25% di giorni 30: un danno biologico valutabile nella misura dell'8%.
La domanda proposta risulta fondata e merita di essere accolta, mentre ogni avversa deduzione, eccezione e richiesta risulta priva di supporto probatorio e deve essere pertanto disattesa.
La terza chiamata in causa ha contestato il verificarsi dell'evento, basandosi sulla prima telefonata dell'attrice al 118, durante la quale la stessa avrebbe dichiarato di essere caduta nella sua casa e non in quella della cognata, alludendo ad un raggiro finalizzato ad approfittare della polizza assicurativa di quest'ultima. La circostanza però è solo allegata dalla terza chiamata e non provata.
Anche a voler ammettere che la chiamata sia stata fatta dall'abitazione dell'attrice, è plausibile, in mancanza di altre prove, che la stessa intendesse indicare la sua abitazione come luogo di chiamata e non come luogo del sinistro.
4 Le trascrizioni depositate nella memoria istruttoria riportano infatti solo le frasi concitate di soggetti non identificati che sollecitavano l'intervento dell'autoambulanza. Nessuna delle trascrizioni riporta in maniera univoca e precisa le modalità dell'infortunio (parlando di scale in via generica) né tantomeno, come surrettiziamente vorrebbe far intendere la difesa della terza chiamata, viene indicato il luogo dell'infortunio.
Viene solo detto che la paziente da soccorrere si trovava in Vicolo del Torrione n. 2.
La dinamica degli eventi descritti in citazione, come confermati dall'istruttoria esperita, rappresentano una fattispecie di responsabilità extracontrattuale o aquiliana in forza della regola generale del neminem leadere consacrata nell'art. 2043
c.c. (Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno); la giurisprudenza e la dottrina consolidata hanno, al riguardo, chiarito come il fatto fonte di responsabilità possa consistere sia in un fatto commissivo sia in un fatto omissivo e, quest'ultimo, viene inteso come mancanza di un comportamento che l'agente aveva l'obbligo giuridico di tenere, nelle circostanze nelle quali si è verificato l'evento lesivo.
L'istruttoria ha confermato come la convenuta, cui erano stati affidati in custodia i due nipotini, aveva omesso di vigilare adeguatamente sul loro comportamento e non aveva impedito che entrassero in cucina, mentre l'attrice si trovava in piedi sulla scala per riposizionare la tenda.
Del pari dimostrato è risultato come l'attrice avesse perso l'equilibrio per effetto dell'urto ricevuto dalla scala su cui era salita e la medesima fosse caduta sul pavimento della cucina della cognata riportando le lesioni descritte in atti e confermate dalla espletata Consulenza d'Ufficio.
Alla luce di quanto sopra, è stata confermata la responsabilità della convenuta anche con l'applicazione, per estensione analogica, dell'art. 2048 c.c. secondo cui “Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”. I due bambini, infatti, erano stati affidati alla nonna dal figlio e, per Persona_2
l'effetto, sulla sig.ra veniva a trasferirsi il relativo dovere di Controparte_1
5 vigilanza e di controllo.
Nel caso di specie, comunque, non sono emersi comportamenti anomali o imprudenti dell'attrice mentre, al contrario, è risultato dimostrato il comportamento negligente della convenuta.
Alla luce delle su esposte considerazioni e della documentazione in atti, appaiono fondate le richieste avanzate in questa sede dall'attrice, mentre, al contrario, la convenuta e la terza chiamata non hanno fornito elementi di prova contrari e/o ostativi all'accoglimento della domanda attorea.
La domanda attrice pertanto va accolta.
Venendo al danno, esso può essere così quantificato secondo le tabelle di Milano:
Inabilità Temporanea al 100% di giorni 5 = €.200,00 (€.40,00 x 5);
Inabilità Temporanea al 75% di giorni 30 €.900,00
Inabilità Temporanea al 50% di giorni 30 €.600,00
Inabilità Temporanea al 25% di giorni 30 €.300,00
Postumi permanenti 8% €.15.000,00
Per un totale di €.25.100, oltre rivalutazione e interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo.
Risulta provato che la convenuta ha tempestivamente e correttamente provveduto alla chiamata in causa, ex art. 106 c.p.c., della Società con la Controparte_2 quale aveva stipulato la polizza “Poste Vivere Protetti” n.10001703297, a copertura dei rischi connessi alla proprietà del fabbricato di residenza, al fine di essere integralmente manlevata, garantita e/o tenuta indenne da ogni onere e/o conseguenze pregiudizievoli derivanti dalla richiesta attorea.
LA convenuta inoltre risulta aver provveduto a denunciare il suindicato sinistro alla compagnia assicurativa mediante comunicazione scritta presso lo sportello dove la polizza era stata sottoscritta;
veniva aperta la posizione di sinistro nonché la convocazione a visita dell'odierna attrice e la successiva negazione del risarcimento.
LA terza chiamata va pertanto condannata a tenere indenne la convenuta di quanto la stessa dovrà versare in favore dell'attrice a titolo di risarcimento del danno.
La terza chiamata costituendosi in giudizio ha specificato che la polizza sottoscritta dalla Sig.ra è una polizza di tipo PosteVivere Protetti - Mod. 101.3 Ed. Giugno Pt_1
2021 (doc. n° 3), durata dal 07/05/2021 al 07/05/2022, la cui ultima rata scaduta il
07/02/2023 risulta regolarmente pagata. Le garanzie acquistate sono: RC Vita Privata
*Massimale € 750.000,00, nessuna franchigia prevista.
6 Alcun dubbio dunque può nutrirsi circa la operatività di detta polizza, considerando che le lesioni riportate dall'attrice, per come da essa allegate sin dall'origine del giudizio, si sono verificate presso l'abitazione della scrivente, e cioè rientrano nel rischio assicurativo previsto in polizza, tanto sotto il profilo oggettivo del luogo e della natura del sinistro, quanto sotto il profilo soggettivo dei soggetti coinvolti, come espressamente contemplato dalle condizioni generali e particolari del contratto assicurativo.
Si ribadisce che a nulla rilevano le prospettazioni della terza chiamata che esclude ogni proprio coinvolgimento risarcitorio, dubitando sul luogo di verificazione del sinistro, sulla scorta di mere deduzioni indirette, prive di aggancio probatorio, e pertanto inidonei a scalfire la ricostruzione fattuale fornita dall'attrice in ordine al luogo degli accadimenti, confermato anche dalla convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza.
P.Q.M
. la giudice onoraria presso il Tribunale di Teramo, in funzione di giudice monocratico, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata da
[...]
contro e , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
-accoglie la domanda attrice e, per l'effetto, condanna la convenuta a versare in favore dell'attrice la somma di €.25.100, oltre rivalutazione e interessi dalla data della presente sentenza al soddisfo, a titolo di risarcimento dei danni;
-condanna la convenuta a rimborsare all'attrice le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi €.5.000,00 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge ed esborsi;
-pone definitivamente a carico della convenuta le spese della ctu;
-accoglie la domanda di manleva formulata dalla convenuta e, per l'effetto, condanna la terza chiamata in causa a tenere indenne la convenuta di quanto la stessa dovrà versare in favore dell'attrice a titolo dir risarcimento del danno, spese e spese di ctu;
-condanna la terza chiamata in causa a rimborsare alla convenuta le spese del presente procedimento che si liquidano in complessivi €.5.000,00 per competenze di avvocato, oltre alla maggiorazione forfettaria al 15% per spese generali, IVA e CAP come per legge ed esborsi.
Così deciso in Teramo il 22 novembre 2025.
La giudice onoraria
(LA ZZ)
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