Art. 10.
Al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza stabilito con R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1639, e con legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 61, e' sostituito il seguente:
((Numero
Grado Qualifica dei posti
IV Ispettori generali capi..........................4
V Questori ed ispettori generali...................110
VI Vicequestori.....................................110
VII Commissari capi..................................282
VIII Commissari.......................................410
IX Commissari aggiunti..............................490
X e XI Vicecommissari e vicecommissari
aggiunti.........................................505)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 16 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l' art. 19 della legge 26 gennaio 1942, n. 39 , ed e' comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza previste dall' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43 , a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli uffici i provenienti dal soppresso Corpo della polizia dell'Africa italiana".
Al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza stabilito con R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1639, e con legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 61, e' sostituito il seguente:
((Numero
Grado Qualifica dei posti
IV Ispettori generali capi..........................4
V Questori ed ispettori generali...................110
VI Vicequestori.....................................110
VII Commissari capi..................................282
VIII Commissari.......................................410
IX Commissari aggiunti..............................490
X e XI Vicecommissari e vicecommissari
aggiunti.........................................505)) --------------- AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 5 gennaio 1948, n. 16 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'organico sopra stabilito assorbe gli aumenti temporanei dei posti di questore e di commissario capo autorizzati con l' art. 19 della legge 26 gennaio 1942, n. 39 , ed e' comprensivo delle variazioni in aumento del ruolo dell'Amministrazione di pubblica sicurezza previste dall' art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43 , a seguito dell'inquadramento in soprannumero degli uffici i provenienti dal soppresso Corpo della polizia dell'Africa italiana".