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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 17/07/2025, n. 706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 706 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1126/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1126/2021 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. VIZZA PATRIZIA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. CATARSI ALESSANDRO Controparte_2 con l'intervento volontario di con il patrocinio dell'avv. LUPETTI CP_3
ANDREA con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 17 marzo 2021, conveniva Controparte_1 in giudizio il coniuge chiedendo dichiararsi la separazione personale dallo stesso alle condizioni di cui al medesimo ricorso introduttivo. Vocato regolarmente in giudizio,
si costituiva contestando allegazioni e richieste della coniuge ricorrente, Controparte_2 nulla opponendo, però, alla richiesta di una pronuncia di separazione.
Premettevano entrambi di avere contratto matrimonio in San Calogero (VV) il 19 aprile
1998, trascritto nei registri dello stato civile dell'ora menzionato comune di San Calogero,
Anno 1998, Parte II, Serie A, n.
4. Del pari, entrambi allegavano il venir meno tra loro della comunione materiale e spirituale, insistendo, ognuno nelle istanze ritualmente introdotte in pagina 1 di 4 causa. Nel corso della fase presidenziale, si dava corso all'audizione della figlia minore delle parti, e dato incarico ai Servizi Sociopsicologici territorialmente competenti Per_1 per la presa in carico del nucleo familiare con invito a relazionare sul contesto familiare, sociale e scolastico della minore effettuando, altresì, una valutazione della Per_1 situazione psicologica della minore e delle competenze genitoriali delle parti, proponendo opportune modalità di ricostituzione del rapporto tra il padre e la sorella maggiore, Per_1 nonché proponendo un calendario ideale per lo svolgimento del diritto di visita.
Si procedeva, quindi, con una CTU avente ad oggetto l'accertamento della capacità genitoriale, ammonita la madre a cessare ogni comportamento attivo o passivo ostacolante l'esercizio del diritto di visita da parte del padre nei confronti della figlia e poi, Per_1 ancora accertato il diritto al risarcimento del danno del per l'importo di euro CP_2
2.500,00 oltre interessi legali al saldo con, altresì, condanna della stessa al CP_1 pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
All'esito della fase presidenziale, resi i provvedimenti provvisori veniva nominato il giudice istruttore avanti al quale trasmigrava il procedimento. Si dava, quindi, corso all'istruttoria del caso, opponendo, frattanto, ciascuna parte all'altra, domande e contestazioni reciproche.
Con atto datato 12 giugno 2023 interveniva volontariamente in giudizio la figlia delle parti,
(una delle due figlie), , che s'associava, in definitiva, alle allegazioni e richieste CP_3 del padre. Selle posizioni delle parti come ora brevemente riassunte, il giudizio proseguiva per poi pervenire all'udienza dell'8 luglio 2025, allorquando le parti davano atto dell'intervenuta cessazione delle ragioni del contendere (“la casa è stata venduta e le figlie sono entrambe maggiorenni”) chiedendo di definire la causa alle condizioni di cui al verbale dell'udienza or ora citato (verbale dell'8 luglio 2025).
Le parti, a questo punto, concludevano congiuntamente e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-.
Il Tribunale ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della pagina 2 di 4 prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi,
e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di condizioni accessorie, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Con riferimento alle figlie, e se anche statuizione alcuna può essere adottata CP_3 Per_1 con riguardo all'affidamento delle ragazze ormai maggiorenni, non avendo il Tribunale il potere di statuire in ordine ad affidamento, collocazione e regolamentazione del diritto di visita del figlio maggiorenne con il genitore non convivente (provvedimenti che, in base al disposto normativo possono essere assunti solo nei confronti di prole minore di età), ben può essere trasfuso in sentenza l'accordo delle parti relativamente alle modalità e alla misura con cui ciascuno di loro parti-genitore deve contribuire al mantenimento di ciascuna figlia, nonché concorrere alle spese straordinarie di ogni stessa figlia.
Il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie, ed CP_3 Per_1 entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue le parti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle stesse figlie per come concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a ciascuna figlia condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Quanto al resto, il Tribunale si limita a dare pedissequamente atto dell'intervenuta alienazione della casa coniugale, recependo, altresì, le volontà reciprocamente espresse di rinuncia a qualsivoglia altra domanda reciprocamente contrapposta.
pagina 3 di 4 In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando dispone la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio come da atto celebrato in San Calogero (VV) Controparte_2 il 19 aprile 1998, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Calogero Anno
1998 Parte II Serie, n. 4.
DISPONE il mantenimento diretto (comprensivo di spese ordinarie e spese straordinarie) di ciascuna figlia da parte del genitore col quale ciascuna figlia è collocata e convive (per cui il padre provvederà al mantenimento in forma diretta della figlia, , e la madre CP_3 provvederà al mantenimento in forma diretta della figlia, . Per_1
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico da sé, ognuno, delle spese universitarie di ciascuna figlia con sé convivente.
PRENDE ATTO dell'intervenuta compravendita della casa coniugale e della rinuncia reciproca di tutte le parti costituite a qualsivoglia altra domanda reciprocamente contrapposta.
DICHIARA le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Così deciso a Pisa il 14.07.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
pagina 4 di 4
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Santa Spina Presidente Relatore dott.ssa Alessandra Migliorino Giudice dott.ssa Giulia Tavella Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale iscritto al n. r.g. 1126/2021 promosso dai coniugi:
con il patrocinio dell'avv. VIZZA PATRIZIA Controparte_1
e
con il patrocinio dell'avv. CATARSI ALESSANDRO Controparte_2 con l'intervento volontario di con il patrocinio dell'avv. LUPETTI CP_3
ANDREA con l'intervento del P.M. in sede
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso che in calce reca la data del 17 marzo 2021, conveniva Controparte_1 in giudizio il coniuge chiedendo dichiararsi la separazione personale dallo stesso alle condizioni di cui al medesimo ricorso introduttivo. Vocato regolarmente in giudizio,
si costituiva contestando allegazioni e richieste della coniuge ricorrente, Controparte_2 nulla opponendo, però, alla richiesta di una pronuncia di separazione.
Premettevano entrambi di avere contratto matrimonio in San Calogero (VV) il 19 aprile
1998, trascritto nei registri dello stato civile dell'ora menzionato comune di San Calogero,
Anno 1998, Parte II, Serie A, n.
4. Del pari, entrambi allegavano il venir meno tra loro della comunione materiale e spirituale, insistendo, ognuno nelle istanze ritualmente introdotte in pagina 1 di 4 causa. Nel corso della fase presidenziale, si dava corso all'audizione della figlia minore delle parti, e dato incarico ai Servizi Sociopsicologici territorialmente competenti Per_1 per la presa in carico del nucleo familiare con invito a relazionare sul contesto familiare, sociale e scolastico della minore effettuando, altresì, una valutazione della Per_1 situazione psicologica della minore e delle competenze genitoriali delle parti, proponendo opportune modalità di ricostituzione del rapporto tra il padre e la sorella maggiore, Per_1 nonché proponendo un calendario ideale per lo svolgimento del diritto di visita.
Si procedeva, quindi, con una CTU avente ad oggetto l'accertamento della capacità genitoriale, ammonita la madre a cessare ogni comportamento attivo o passivo ostacolante l'esercizio del diritto di visita da parte del padre nei confronti della figlia e poi, Per_1 ancora accertato il diritto al risarcimento del danno del per l'importo di euro CP_2
2.500,00 oltre interessi legali al saldo con, altresì, condanna della stessa al CP_1 pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 300,00 in favore della cassa delle ammende.
All'esito della fase presidenziale, resi i provvedimenti provvisori veniva nominato il giudice istruttore avanti al quale trasmigrava il procedimento. Si dava, quindi, corso all'istruttoria del caso, opponendo, frattanto, ciascuna parte all'altra, domande e contestazioni reciproche.
Con atto datato 12 giugno 2023 interveniva volontariamente in giudizio la figlia delle parti,
(una delle due figlie), , che s'associava, in definitiva, alle allegazioni e richieste CP_3 del padre. Selle posizioni delle parti come ora brevemente riassunte, il giudizio proseguiva per poi pervenire all'udienza dell'8 luglio 2025, allorquando le parti davano atto dell'intervenuta cessazione delle ragioni del contendere (“la casa è stata venduta e le figlie sono entrambe maggiorenni”) chiedendo di definire la causa alle condizioni di cui al verbale dell'udienza or ora citato (verbale dell'8 luglio 2025).
Le parti, a questo punto, concludevano congiuntamente e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione senza termini.
-.-.-.-.-.
Il Tribunale ritiene che debba essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, considerato che dal comportamento di entrambe le parti e dalle allegazioni in atti sono emersi argomenti di prova ed indizi, gravi precisi e concordanti della intollerabilità della pagina 2 di 4 prosecuzione della vita in comune e della dissoluzione della comunione materiale e spirituale.
Non può, allora, dubitarsi del venir meno di qualsivoglia rapporto di affezione tra i coniugi,
e dell'ormai avvenuta disgregazione del rapporto di coniugio;
l'atteggiamento processuale ed extraprocessuale dei coniugi dimostra l'impossibilità di ricostruire tra di loro la comunione materiale e spirituale, così, pertanto, ricorrendo le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ricorrono senza dubbio, le condizioni previste dall'art. 151 c.c. e, conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale senza alcuna condizione accessoria, non essendovi alcuna domanda a riguardo.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti in punto di condizioni accessorie, reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico.
Con riferimento alle figlie, e se anche statuizione alcuna può essere adottata CP_3 Per_1 con riguardo all'affidamento delle ragazze ormai maggiorenni, non avendo il Tribunale il potere di statuire in ordine ad affidamento, collocazione e regolamentazione del diritto di visita del figlio maggiorenne con il genitore non convivente (provvedimenti che, in base al disposto normativo possono essere assunti solo nei confronti di prole minore di età), ben può essere trasfuso in sentenza l'accordo delle parti relativamente alle modalità e alla misura con cui ciascuno di loro parti-genitore deve contribuire al mantenimento di ciascuna figlia, nonché concorrere alle spese straordinarie di ogni stessa figlia.
Il Tribunale reputa rispondenti agli interessi morali e materiali delle figlie, ed CP_3 Per_1 entrambe maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché congrue alla luce delle condizioni economiche di ambedue le parti, le previsioni in punto di mantenimento ordinario e straordinario delle stesse figlie per come concordate tra loro parti, posto che risultano essere previsioni idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire a ciascuna figlia condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione.
Quanto al resto, il Tribunale si limita a dare pedissequamente atto dell'intervenuta alienazione della casa coniugale, recependo, altresì, le volontà reciprocamente espresse di rinuncia a qualsivoglia altra domanda reciprocamente contrapposta.
pagina 3 di 4 In punto di regolamentazione delle spese di lite, considerato l'esito del giudizio, definito su conclusioni congiunte dalle parti, sussistono i presupposti per disporne la compensazione integrale tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando dispone la separazione dei coniugi in epigrafe e dunque:
DICHIARA la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
, uniti in matrimonio come da atto celebrato in San Calogero (VV) Controparte_2 il 19 aprile 1998, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di San Calogero Anno
1998 Parte II Serie, n. 4.
DISPONE il mantenimento diretto (comprensivo di spese ordinarie e spese straordinarie) di ciascuna figlia da parte del genitore col quale ciascuna figlia è collocata e convive (per cui il padre provvederà al mantenimento in forma diretta della figlia, , e la madre CP_3 provvederà al mantenimento in forma diretta della figlia, . Per_1
DISPONE che ciascun genitore si faccia carico da sé, ognuno, delle spese universitarie di ciascuna figlia con sé convivente.
PRENDE ATTO dell'intervenuta compravendita della casa coniugale e della rinuncia reciproca di tutte le parti costituite a qualsivoglia altra domanda reciprocamente contrapposta.
DICHIARA le spese del presente giudizio integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'ufficiale civile di procedere alle annotazioni della presente sentenza e agli altri incombenti di legge.
Così deciso a Pisa il 14.07.2025
Il presidente relatore dott.ssa Santa Spina
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