TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 12/02/2025, n. 147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 147 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3292/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
Michele Cappai Presidente rel. Francesco Maria Ciaralli Giudice Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3292/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MORESCHINI ALESSANDRA
opponente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ERCOLEI VERONICA
opposta
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 ottobre 2024
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale l'avv. , proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 743/2022, emesso dall'intestato Tribunale per l'importo di euro 12.500,00, oltre spese e interessi, quale somma relativa ai compensi spettanti al predetto difensore per l'attività professionale svolta in favore del di lei marito , deceduto e di cui la è erede al Persona_1 Pt_1
50%. L'avv. ha agito nella fase monitoria sulla base di un accordo scritto CP_1 che prevedeva la corresponsione a carico del di compensi per euro Per_1
5.000,00 per la fase della negoziazione assistita e di euro 20.000,00 per la fase giudiziale del divorzio. Ha dedotto l'opponente:
- che il documento allegato al decreto ingiuntivo non è utilizzabile. Ne ha chiesto l'esibizione in originale e si è riservata ogni iniziativa consequenziale. Ha rilevato che il documento è stato artatamente collazionato in modo da far apparire che si tratti di un unico documento di 3 pagine. Mentre la prima e l'ultima pagina sono con altissima probabilità consequenziali, in quanto si tratta di procura speciale che ha lo stesso carattere grafico, il secondo foglio denominato “comunicazione in forma semplificata” dove sono indicati gli importi da corrispondere in favore del difensore, non è sottoscritto né datato, ha un altro formato ed era preceduto da un altro foglio, diverso da quello attuale, come emerge dalla presenza di un timbro di congiunzione non corrispondente a quello presente sugli altri due fogli;
inoltre le pagine neppure sono numerate;
- che il ricorso per decreto ingiuntivo è inammissibile e/o improcedibile perché non preceduto da una parcella sottoscritta dal professionista e da una richiesta di parere di congruità del competente consiglio dell'ordine degli avvocati;
- che, in via subordinata, il quantum richiesto dal difensore deve essere ridotto, essendo la somma pattuita eccessiva e fuori da ogni parametro, in quanto la negoziazione assistita è stata caratterizzata esclusivamente dall'invio di alcune pec e da qualche telefonata;
inoltre la causa è stata iscritta al ruolo in data 30.9.2020 e in data 10.11.2020 il sig. è deceduto;
il ricorso è stato notificato dopo la Per_1 morte ovvero il 3.2.2021;
- che sussiste la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della parte opposta, la quale ha agito quantomeno con colpa grave. Si è costituita l'avv. , evidenziando che il decreto Controparte_1 ingiuntivo è stato emesso sulla base di una ricognizione di debito, la quale comporta l'astrazione processuale ex art. 1987-1988 c.c., con la conseguenza che l'onere della prova per l'inesistenza del credito attoreo grava unicamente sul debitore. Ha evidenziato l'improponibilità nel caso di specie della querela di falso, rappresentando in ogni caso che la controparte non ha disconosciuto la sottoscrizione presente sul documento depositato. Ha esposto che è inammissibile la pagina 2 di 7 richiesta di rideterminazione del compenso professionale dal momento che il cd.
“patto di quota lite” non può ritenersi nullo ex abrupto. Ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2023, il Giudice ha respinto l'istanza per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ordinando alla parte opposta, sulla richiesta della parte opponente, la produzione nel giudizio dell'originale del documento all. n. 1) al ricorso monitorio. All'udienza del 15 novembre 2023 la parte opponente ha proposto querela di falso. All'udienza del 21 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la querela di falso promossa in via incidentale da sia fondata e che sia parimenti fondata l'opposizione Parte_1 dalla stessa promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 743/2022, nei limiti che di seguito verranno chiariti. Quanto alla querela di falso, la stessa è stata ammessa in considerazione della rilevanza, ai fini della decisione, della scrittura privata su cui la stessa si è appuntata. D'altra parte, contrariamente a quanto rilevato dalla parte opposta, nella querela presentata la parte opponente ha indicato gli elementi e le prove della falsità. In ogni caso la falsità lamentata dalla parte opponente appare nel caso di specie, per le ragioni che di seguito verranno esposte, rilevabile ictu oculi: “L'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla” (così Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 10874 del 07/05/2018 (Rv. 648241 - 01)). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è necessaria la proposizione della querela di falso nel caso, non del tutto corrispondente ma per certi versi analogo a quello di specie, dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, nel caso in cui ciò avvenga "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento: “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna
pagina 3 di 7 importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto necessaria la querela di falso per inficiare il valore documentale della dicitura "da restituire nel 2002" apposta in calce a due matrici di assegni, mentre il sottoscrittore deduceva di averle firmate solo per attestare il ricevimento dei titoli)” (così Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21587 del 22/08/2019 (Rv. 654901 - 01)). E' stato inoltre più volte affermata la necessità della proposizione della querela di falso per la contestazione della veridicità della dichiarazione contenuta in uno dei fogli di cui sia composta la scrittura privata, allorché quest'ultima sia sottoscritta solo all'ultima pagina: “In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4886 del 01/03/2007 (Rv. 595387 - 01) e, più recentemente, Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 7681 del 19/03/2019 (Rv. 653154 - 01) E' vero che nel caso di specie non vi è alcuna complementarità logica e grafica tra i fogli di cui si compone la scrittura privata oggetto del disconoscimento, non potendosi per l'effetto ritenere che le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscano sul piano logico e lessicale un unico ed inscindibile corpo (cfr. Cass., Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4093 del 15/06/1988 (Rv. 459192 – 01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 9820 del 16/09/1995 (Rv. 494054 - 01)), ma comunque la querela di falso deve ritenersi pienamente ammissibile potendosi ravvisare l'interesse della parte che la ha proposta (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2699 del 06/03/1992 (Rv. 476069 - 01)) a togliere alla scrittura privata “l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti” (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18323 del 30/08/2007 (Rv. 600213 - 01)) Quanto al merito della querela, ritiene il Collegio che debba, in conformità alla prospettazione della parte opponente, darsi atto della completa estraneità del secondo dei fogli di cui si compone il documento depositato nella fase monitoria del giudizio e prodotto in originale all'udienza del 14 giugno 2023, rispetto agli altri due, ovvero il primo ed il terzo. Il foglio, recante “comunicazione in forma semplificata (artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)”, non risulta sottoscritto né datato, né vi sono elementi di congiunzione rispetto al primo ed al terzo foglio, mancando la numerazione ed essendo il formato grafico evidentemente difforme. Il terzo foglio richiama un preventivo sottoscritto da in data Persona_1
13/12/2019 ma la “comunicazione in forma semplificata” presente al secondo dei fogli depositati è priva di data. Si osserva peraltro che il primo dei fogli risulta strappato nello stesso punto in cui era stato precedentemente spillato, così da lasciare intendere che il primo ed il pagina 4 di 7 terzo foglio, originariamente spillati insieme, possano essere stati separati per poi inserire nel mezzo il secondo foglio. La presenza di un timbro di congiunzione, con indicazione del nominativo dell'avv. , tra il primo ed il secondo e tra il secondo ed il terzo foglio, non CP_1 offre elementi di valutazione che consentano di ritenere che le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscano sul piano logico e lessicale un unico ed inscindibile corpo, non essendovi alcuna indicazione in ordine all'epoca dell'apposizione dei timbri, ben suscettibili di essere stati apposti solo dopo l'inserimento del secondo foglio tra gli altri due. In ragione di quanto evidenziato, la querela di falso deve essere accolta e deve essere accertata la falsità del documento depositato dalla parte opposta all'all. n. 1) del proprio ricorso monitorio e prodotto in originale all'udienza del 14 giugno 2023, nel senso della estraneità del secondo foglio, denominato “comunicazione in forma semplificata (artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)”, rispetto agli altri due di cui si compone la scrittura recante la sottoscrizione di
Persona_1
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., si dispone che all'esito del passaggio in giudicato della sentenza la cancelleria provveda alla rimozione del secondo foglio dal documento oggetto della querela di falso. La ritenuta estraneità della parte del documento contenente l'indicazione dei compensi in favore del difensore avv. comporta che il compenso alla CP_1 stessa spettante debba essere calcolato in via giudiziale. Non può ritenersi fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente per non essere stata la richiesta di adozione del decreto ingiuntivo preceduta dalla richiesta del parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e ciò tenuto conto del fatto che il ricorso monitorio era stato presentato sul presupposto dell'avvenuta pattuizione tra il difensore e il proprio cliente del compenso per l'attività professionale da svolgersi (sul punto si richiama d'altra parte il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti)” (così Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018 (Rv. 649453 - 02)). Il compenso spettante all'avv. viene dunque liquidato dal Collegio CP_1 facendo riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/2014. Non può ad avviso del Collegio riconoscersi alcun compenso al difensore con riferimento all'attività professionale espletata nel giudizio di divorzio, tenuto conto che l'assistito sig. secondo l'incontestata prospettazione della parte Persona_1
pagina 5 di 7 opponente, è deceduto tra la data in cui il Collegio ha fissato l'udienza e quella in cui il relativo decreto è stato notificato. L'attività di assistenza giudiziale, prestata sino alla sentenza che ha dichiarato cessata la materia del contendere per decesso di uno dei coniugi del giudizio di divorzio, è dunque stata occasionata dall'iniziativa del difensore, senza rispondere ad una esigenza propria della parte rappresentata. Può dunque essere liquidato in favore dell'avv. il compenso per la CP_1 sola attività stragiudiziale svolta, consistita nell'incontestato avvio della negoziazione assistita. Facendo riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/2014 vigenti all'epoca dello svolgimento della negoziazione assistita, può essere riconosciuto al difensore un compenso nella misura minima (considerato che la negoziazione è consistita nel mero infruttuoso scambio di comunicazioni via pec e telefoniche tra le parti) prevista di euro 993,00, somma che deve essere ridotta del 50% in considerazione della dedotta qualità di coerede per la quota di ½ dell'odierna parte opponente. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la sig.ra deve essere condannata al pagamento in favore dell'avv. Parte_1 CP_1 di compensi per euro 496,50, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. In ordine alle spese di lite, considerato l'esito della querela di falso e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con riconoscimento in favore dell'avv. di un CP_1 importo significativamente inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo, le stesse secondo il criterio della soccombenza sono poste a carico della parte opposta. Le spese sono liquidate in dispositivo in base ai criteri stabiliti dal d.m. 55/2014, assumendo come riferimento, in considerazione della complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio, i valori medi per cause di valore ricompreso tra gli euro 5.200,00 e gli euro 26.000,00, per ciascuna delle fasi giudiziali. Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti in base al disposto dell'art. 96 c.p.c., considerata le pur marginali spettanze riconosciute in favore del difensore - e poste a carico della parte opponente - con la presente decisione. La natura delle condotte osservate dal difensore nel rapporto con il proprio cliente e con l'odierna parte opponente inducono nondimeno all'invio di copia della presente pronuncia al Consiglio di disciplina del competente consiglio dell'ordine degli avvocati (ordine degli avvocati di Roma) ai fini delle valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- in accoglimento della querela di falso proposta in via incidentale nel presente giudizio dall'opponente , accerta la falsità del documento depositato Parte_1 dalla parte opposta all'all. n. 1) del proprio ricorso monitorio e prodotto in originale all'udienza del 14 giugno 2023, nel senso della estraneità del secondo foglio,
pagina 6 di 7 denominato “comunicazione in forma semplificata (artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)”, rispetto agli altri due di cui si compone la scrittura recante la sottoscrizione di Persona_1
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., si dispone che all'esito del passaggio in giudicato della sentenza la cancelleria provveda alla rimozione del secondo foglio dal documento oggetto della querela di falso;
- in accoglimento dell'opposizione spiegata da , revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 743/2022;
- condanna a corrispondere in favore dell'avv. Parte_1 CP_1 [...]
la somma di euro 496,50, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per CP_1 spese forfettarie al 15%;
- condanna l'opposta avv. a rifondere le spese di lite Controparte_1 nei riguardi dell'opponente , liquidate per esborsi in euro 145,50 e Parte_1 per compensi in euro 5.077,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza nonché per la trasmissione di copia della sentenza al Consiglio di disciplina del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Tivoli, 11 febbraio 2025
Il Presidente
Michele Cappai
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati:
Michele Cappai Presidente rel. Francesco Maria Ciaralli Giudice Valerio Ceccarelli Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 3292/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MORESCHINI ALESSANDRA
opponente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 C.F._2 dell'avv. ERCOLEI VERONICA
opposta
e con la partecipazione del PM presso il Tribunale di Tivoli parte necessaria
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 21 ottobre 2024
pagina 1 di 7 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, ha citato a Parte_1 comparire innanzi all'intestato Tribunale l'avv. , proponendo Controparte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 743/2022, emesso dall'intestato Tribunale per l'importo di euro 12.500,00, oltre spese e interessi, quale somma relativa ai compensi spettanti al predetto difensore per l'attività professionale svolta in favore del di lei marito , deceduto e di cui la è erede al Persona_1 Pt_1
50%. L'avv. ha agito nella fase monitoria sulla base di un accordo scritto CP_1 che prevedeva la corresponsione a carico del di compensi per euro Per_1
5.000,00 per la fase della negoziazione assistita e di euro 20.000,00 per la fase giudiziale del divorzio. Ha dedotto l'opponente:
- che il documento allegato al decreto ingiuntivo non è utilizzabile. Ne ha chiesto l'esibizione in originale e si è riservata ogni iniziativa consequenziale. Ha rilevato che il documento è stato artatamente collazionato in modo da far apparire che si tratti di un unico documento di 3 pagine. Mentre la prima e l'ultima pagina sono con altissima probabilità consequenziali, in quanto si tratta di procura speciale che ha lo stesso carattere grafico, il secondo foglio denominato “comunicazione in forma semplificata” dove sono indicati gli importi da corrispondere in favore del difensore, non è sottoscritto né datato, ha un altro formato ed era preceduto da un altro foglio, diverso da quello attuale, come emerge dalla presenza di un timbro di congiunzione non corrispondente a quello presente sugli altri due fogli;
inoltre le pagine neppure sono numerate;
- che il ricorso per decreto ingiuntivo è inammissibile e/o improcedibile perché non preceduto da una parcella sottoscritta dal professionista e da una richiesta di parere di congruità del competente consiglio dell'ordine degli avvocati;
- che, in via subordinata, il quantum richiesto dal difensore deve essere ridotto, essendo la somma pattuita eccessiva e fuori da ogni parametro, in quanto la negoziazione assistita è stata caratterizzata esclusivamente dall'invio di alcune pec e da qualche telefonata;
inoltre la causa è stata iscritta al ruolo in data 30.9.2020 e in data 10.11.2020 il sig. è deceduto;
il ricorso è stato notificato dopo la Per_1 morte ovvero il 3.2.2021;
- che sussiste la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. della parte opposta, la quale ha agito quantomeno con colpa grave. Si è costituita l'avv. , evidenziando che il decreto Controparte_1 ingiuntivo è stato emesso sulla base di una ricognizione di debito, la quale comporta l'astrazione processuale ex art. 1987-1988 c.c., con la conseguenza che l'onere della prova per l'inesistenza del credito attoreo grava unicamente sul debitore. Ha evidenziato l'improponibilità nel caso di specie della querela di falso, rappresentando in ogni caso che la controparte non ha disconosciuto la sottoscrizione presente sul documento depositato. Ha esposto che è inammissibile la pagina 2 di 7 richiesta di rideterminazione del compenso professionale dal momento che il cd.
“patto di quota lite” non può ritenersi nullo ex abrupto. Ha chiesto la concessione della provvisoria esecutività e, nel merito, la conferma del decreto ingiuntivo opposto. All'esito dell'udienza del 23 gennaio 2023, il Giudice ha respinto l'istanza per la concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, ordinando alla parte opposta, sulla richiesta della parte opponente, la produzione nel giudizio dell'originale del documento all. n. 1) al ricorso monitorio. All'udienza del 15 novembre 2023 la parte opponente ha proposto querela di falso. All'udienza del 21 ottobre 2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, le parti hanno precisato le conclusioni e il Giudice ha trattenuto la causa in decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
* * *
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la querela di falso promossa in via incidentale da sia fondata e che sia parimenti fondata l'opposizione Parte_1 dalla stessa promossa avverso il decreto ingiuntivo n. 743/2022, nei limiti che di seguito verranno chiariti. Quanto alla querela di falso, la stessa è stata ammessa in considerazione della rilevanza, ai fini della decisione, della scrittura privata su cui la stessa si è appuntata. D'altra parte, contrariamente a quanto rilevato dalla parte opposta, nella querela presentata la parte opponente ha indicato gli elementi e le prove della falsità. In ogni caso la falsità lamentata dalla parte opponente appare nel caso di specie, per le ragioni che di seguito verranno esposte, rilevabile ictu oculi: “L'atto con il quale viene proposta querela di falso in corso di causa deve contenere, ai sensi dell'art. 221, comma 2, c.p.c., a pena di nullità insanabile, l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità (non potendo nuovi elementi essere dedotti dalla parte successivamente), salvo che tale falsità sia rilevabile "ictu oculi" dal documento impugnato e non occorrano particolari indagini per accertarla” (così Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 10874 del 07/05/2018 (Rv. 648241 - 01)). La giurisprudenza di legittimità ha affermato che è necessaria la proposizione della querela di falso nel caso, non del tutto corrispondente ma per certi versi analogo a quello di specie, dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco, nel caso in cui ciò avvenga "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento: “La denunzia dell'abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco postula la proposizione della querela di falso tutte le volte in cui il riempimento risulti avvenuto "absque pactis" e, cioè, in assenza di uno specifico accordo sul contenuto del documento, non anche laddove il riempimento abbia avuto luogo "contra pacta"; ciò che rileva, dunque, ai fini della querela è che il riempitore non sia stato autorizzato al riempimento, mentre non ha alcuna
pagina 3 di 7 importanza il fatto che egli miri a far apparire il documento come collegato ad un'operazione economica diversa da quella cui si riferisce l'autorizzazione ricevuta. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto necessaria la querela di falso per inficiare il valore documentale della dicitura "da restituire nel 2002" apposta in calce a due matrici di assegni, mentre il sottoscrittore deduceva di averle firmate solo per attestare il ricevimento dei titoli)” (così Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 21587 del 22/08/2019 (Rv. 654901 - 01)). E' stato inoltre più volte affermata la necessità della proposizione della querela di falso per la contestazione della veridicità della dichiarazione contenuta in uno dei fogli di cui sia composta la scrittura privata, allorché quest'ultima sia sottoscritta solo all'ultima pagina: “In ipotesi di dichiarazione sottoscritta, pur se contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato, poiché la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura faccia stato nei confronti del sottoscrittore, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso” (così Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4886 del 01/03/2007 (Rv. 595387 - 01) e, più recentemente, Cass., Sez. 2 - , Sentenza n. 7681 del 19/03/2019 (Rv. 653154 - 01) E' vero che nel caso di specie non vi è alcuna complementarità logica e grafica tra i fogli di cui si compone la scrittura privata oggetto del disconoscimento, non potendosi per l'effetto ritenere che le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscano sul piano logico e lessicale un unico ed inscindibile corpo (cfr. Cass., Cass., Sez. 2, Sentenza n. 4093 del 15/06/1988 (Rv. 459192 – 01; Cass., Sez. L, Sentenza n. 9820 del 16/09/1995 (Rv. 494054 - 01)), ma comunque la querela di falso deve ritenersi pienamente ammissibile potendosi ravvisare l'interesse della parte che la ha proposta (cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 2699 del 06/03/1992 (Rv. 476069 - 01)) a togliere alla scrittura privata “l'idoneità a far fede ed a servire come prova di fatti o rapporti” (così Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18323 del 30/08/2007 (Rv. 600213 - 01)) Quanto al merito della querela, ritiene il Collegio che debba, in conformità alla prospettazione della parte opponente, darsi atto della completa estraneità del secondo dei fogli di cui si compone il documento depositato nella fase monitoria del giudizio e prodotto in originale all'udienza del 14 giugno 2023, rispetto agli altri due, ovvero il primo ed il terzo. Il foglio, recante “comunicazione in forma semplificata (artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)”, non risulta sottoscritto né datato, né vi sono elementi di congiunzione rispetto al primo ed al terzo foglio, mancando la numerazione ed essendo il formato grafico evidentemente difforme. Il terzo foglio richiama un preventivo sottoscritto da in data Persona_1
13/12/2019 ma la “comunicazione in forma semplificata” presente al secondo dei fogli depositati è priva di data. Si osserva peraltro che il primo dei fogli risulta strappato nello stesso punto in cui era stato precedentemente spillato, così da lasciare intendere che il primo ed il pagina 4 di 7 terzo foglio, originariamente spillati insieme, possano essere stati separati per poi inserire nel mezzo il secondo foglio. La presenza di un timbro di congiunzione, con indicazione del nominativo dell'avv. , tra il primo ed il secondo e tra il secondo ed il terzo foglio, non CP_1 offre elementi di valutazione che consentano di ritenere che le dichiarazioni contenute nei vari fogli costituiscano sul piano logico e lessicale un unico ed inscindibile corpo, non essendovi alcuna indicazione in ordine all'epoca dell'apposizione dei timbri, ben suscettibili di essere stati apposti solo dopo l'inserimento del secondo foglio tra gli altri due. In ragione di quanto evidenziato, la querela di falso deve essere accolta e deve essere accertata la falsità del documento depositato dalla parte opposta all'all. n. 1) del proprio ricorso monitorio e prodotto in originale all'udienza del 14 giugno 2023, nel senso della estraneità del secondo foglio, denominato “comunicazione in forma semplificata (artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)”, rispetto agli altri due di cui si compone la scrittura recante la sottoscrizione di
Persona_1
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., si dispone che all'esito del passaggio in giudicato della sentenza la cancelleria provveda alla rimozione del secondo foglio dal documento oggetto della querela di falso. La ritenuta estraneità della parte del documento contenente l'indicazione dei compensi in favore del difensore avv. comporta che il compenso alla CP_1 stessa spettante debba essere calcolato in via giudiziale. Non può ritenersi fondata l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla parte opponente per non essere stata la richiesta di adozione del decreto ingiuntivo preceduta dalla richiesta del parere di congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e ciò tenuto conto del fatto che il ricorso monitorio era stato presentato sul presupposto dell'avvenuta pattuizione tra il difensore e il proprio cliente del compenso per l'attività professionale da svolgersi (sul punto si richiama d'altra parte il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “In tema di onorari dovuti ad esercente la professione forense, la mancanza del parere dell'ordine professionale (non necessario, peraltro, quando il compenso sia predeterminato sulla base di una tariffa obbligatoria quale quella riguardante i diritti di procuratore stabiliti "ex lege" in misura fissa) e della parcella contenente l'esposizione delle spese e dei diritti, secondo quanto dispone l'art. 636 c.p.c. ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, può essere eventualmente rilevante solo sotto il profilo del regolamento delle spese processuali, ma non impedisce al giudice dell'opposizione di valutare la fondatezza della pretesa creditoria alla luce di ogni elemento in atti)” (così Cass., Sez. 2 - , Ordinanza n. 17655 del 05/07/2018 (Rv. 649453 - 02)). Il compenso spettante all'avv. viene dunque liquidato dal Collegio CP_1 facendo riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/2014. Non può ad avviso del Collegio riconoscersi alcun compenso al difensore con riferimento all'attività professionale espletata nel giudizio di divorzio, tenuto conto che l'assistito sig. secondo l'incontestata prospettazione della parte Persona_1
pagina 5 di 7 opponente, è deceduto tra la data in cui il Collegio ha fissato l'udienza e quella in cui il relativo decreto è stato notificato. L'attività di assistenza giudiziale, prestata sino alla sentenza che ha dichiarato cessata la materia del contendere per decesso di uno dei coniugi del giudizio di divorzio, è dunque stata occasionata dall'iniziativa del difensore, senza rispondere ad una esigenza propria della parte rappresentata. Può dunque essere liquidato in favore dell'avv. il compenso per la CP_1 sola attività stragiudiziale svolta, consistita nell'incontestato avvio della negoziazione assistita. Facendo riferimento ai parametri di cui al d.m. 55/2014 vigenti all'epoca dello svolgimento della negoziazione assistita, può essere riconosciuto al difensore un compenso nella misura minima (considerato che la negoziazione è consistita nel mero infruttuoso scambio di comunicazioni via pec e telefoniche tra le parti) prevista di euro 993,00, somma che deve essere ridotta del 50% in considerazione della dedotta qualità di coerede per la quota di ½ dell'odierna parte opponente. In conclusione, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e la sig.ra deve essere condannata al pagamento in favore dell'avv. Parte_1 CP_1 di compensi per euro 496,50, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%. In ordine alle spese di lite, considerato l'esito della querela di falso e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, con riconoscimento in favore dell'avv. di un CP_1 importo significativamente inferiore a quello oggetto del decreto ingiuntivo, le stesse secondo il criterio della soccombenza sono poste a carico della parte opposta. Le spese sono liquidate in dispositivo in base ai criteri stabiliti dal d.m. 55/2014, assumendo come riferimento, in considerazione della complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio, i valori medi per cause di valore ricompreso tra gli euro 5.200,00 e gli euro 26.000,00, per ciascuna delle fasi giudiziali. Non si ritengono sussistenti i presupposti per l'adozione di provvedimenti in base al disposto dell'art. 96 c.p.c., considerata le pur marginali spettanze riconosciute in favore del difensore - e poste a carico della parte opponente - con la presente decisione. La natura delle condotte osservate dal difensore nel rapporto con il proprio cliente e con l'odierna parte opponente inducono nondimeno all'invio di copia della presente pronuncia al Consiglio di disciplina del competente consiglio dell'ordine degli avvocati (ordine degli avvocati di Roma) ai fini delle valutazioni di competenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone:
- in accoglimento della querela di falso proposta in via incidentale nel presente giudizio dall'opponente , accerta la falsità del documento depositato Parte_1 dalla parte opposta all'all. n. 1) del proprio ricorso monitorio e prodotto in originale all'udienza del 14 giugno 2023, nel senso della estraneità del secondo foglio,
pagina 6 di 7 denominato “comunicazione in forma semplificata (artt. 13, co. 5, L. n. 247/2012 e 27 Codice deontologico forense)”, rispetto agli altri due di cui si compone la scrittura recante la sottoscrizione di Persona_1
- ai sensi del combinato disposto degli artt. 226 c.p.c. e 537 c.p.p., si dispone che all'esito del passaggio in giudicato della sentenza la cancelleria provveda alla rimozione del secondo foglio dal documento oggetto della querela di falso;
- in accoglimento dell'opposizione spiegata da , revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 743/2022;
- condanna a corrispondere in favore dell'avv. Parte_1 CP_1 [...]
la somma di euro 496,50, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per CP_1 spese forfettarie al 15%;
- condanna l'opposta avv. a rifondere le spese di lite Controparte_1 nei riguardi dell'opponente , liquidate per esborsi in euro 145,50 e Parte_1 per compensi in euro 5.077,00, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso per spese forfettarie al 15%;
- manda alla cancelleria per quanto di competenza nonché per la trasmissione di copia della sentenza al Consiglio di disciplina del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.
Tivoli, 11 febbraio 2025
Il Presidente
Michele Cappai
pagina 7 di 7