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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 23/05/2025, n. 652 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 652 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1589/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, Via S. Bernardino da Siena,
2/E
ATTRICE contro
P. IVA rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Stefano Castaldo e Marco Sannino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Le parti all'udienza del 13.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Motivi della decisione citava in giudizio per sentir Parte_1 Controparte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di viaggio per colpa grave e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti da vacanza rovinata, oltre che per essere stata esposta ad un pericolo grave ed ingiusto.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
E' documentale che nel novembre 2021 l'attrice acquistava una
“Crociera MSC Virtuosa” della durata di nove giorni ed otto notti (doc.
n. 1 atto di citazione) con partenza dal porto di Dubai il giorno
25.12.2021.
Non è contestato che la nelle 72 ore precedenti la partenza da Pt_1
Milano, come richiesto dal Paese estero di ingresso (Emirati Arabi
Uniti), provvedeva ad effettuare un tampone molecolare, con esito negativo (doc. 7 certificato vaccinale, doc. 7a tampone molecolare atto di citazione), che una volta atterrata all'aeroporto di Dubai ella veniva sottoposta ad ulteriore controllo con tampone molecolare e che poco dopo aver preso possesso dalla cabina veniva contattata dai responsabili
Contr
i quali le comunicavano la positività al tampone effettuato poco prima in aeroporto.
Cosicchè la sig.ra veniva isolata nella cabina, impedendole di Pt_1
partire, per poi essere trasportata su altra nave adibita a covid hotel.
Orbene, da una attenta analisi della documentazione prodotta, emerge come il tampone effettuato all'arrivo a Dubai, fosse privo di certezza nel risultato, atteso che veniva riportata la dicitura “presumptive positive”, ma anche esito “negativo”.
Dinanzi a tale incertezza il personale medico non sottoponeva l'attrice, nonostante le sue richieste e nonostante risultasse già negativa prima della partenza da Milano per Dubai (doc. n. 11 atto di citazione), ad ulteriore tampone, come previsto, tra l'altro, proprio dall'appendice integrativa delle condizioni generali di vendita e delle condizioni
Pag. 2 di 5 generali di trasporto adottate da a fronte della emergenza CP_2
covid 19 per la quale “in ottemperanza al Protocollo di Salute e
Sicurezza di ed alle linee guida sanitarie nazionali e CP_2
internazionali in continua evoluzione, al Passeggero potrebbe essere richiesto di sottoporsi ad un test COVID-19 prima dell'imbarco. Le istruzioni sui tempi e sul tipo di test pertinenti, variano in base all'itinerario e alle disposizioni che disciplinano la mobilità internazionale. Il risultato del test sarà richiesto all'imbarco: in caso di test con esito positivo al Passeggero verrà negato l'imbarco e verrà fornita assistenza a terra dal personale preposto. Ogni ulteriore dettaglio rilevante sarà tempestivamente comunicato dalla Società attraverso i consueti canali di comunicazione” (doc. n. 6 atto di citazione).
Emerge, pertanto, un comportamento imperito e imprudente della convenuta, per avere prima isolato l'attrice in cabina, nonostante la mancata certezza sulla sua positività al virus, trattandosi appunto di una presunta positività, e trasportata subito dopo presso la nave adibita a
“covid hotel”, a mezzo taxi insieme ad altro positivo, col rischio reale, questo sì, di contagiarsi, senza, quindi, adottare quella adeguata assistenza prevista dalle condizioni generali di trasporto e contravvenendo, così, alle misure di sicurezza che la Compagnia aveva il dovere di adottare, al fine di proteggere il passeggero da infezione da covid 19.
E' evidente che ricorre nel caso de quo un danno da vacanza rovinata a causa del comportamento colposo e superficiale della compagnia convenuta, la quale non ha accertato in maniera dettagliata la reale situazione sanitaria dell'attrice.
Ne consegue che il contratto intercorso tra le parti va dichiarato risolto per grave inadempimento della convenuta, la quale è tenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali, il costo della crociera, oltre ai costi sostenuti per il
Pag. 3 di 5 trasporto, al netto dell'importo versato dalla compagnia assicurativa, per un totale di € 2.371,23= (€ 3.270,53 costo crociera + € 487,50 esborsi effettuati - € 1.386,80= rimborso assicurazione).
Con riferimento ai danni non patrimoniali, la giurisprudenza di legittimità ne prevede anche il risarcimento;
al riguardo, così, sancisce la Suprema Corte: “in tema di "vacanza rovinata", l'art. 44 del d.lgs. n.
79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona…” (Cass. Civ. n. 5271/2023).
In tal caso, chi agisce per la condanna ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, potendo ricorrere anche a presunzioni “quando il fallimento dell'iniziativa e l'inadempimento si sia collocato a ridosso delle partenze programmate con conseguenti disagio, disappunto e quant'altro” (Trib. Roma, sez. XIII, sent. n. 17104/2019). Contr Nel caso de quo, la condotta di ha comportato verosimilmente un grave disagio nella persona della sig.ra peraltro paziente Pt_1
oncologica, per avere impedito di partire e, quindi, annullato la vacanza, pur non avendo certezza assoluta della sua positività al virus, per avere disatteso ogni garanzia di evitare il probabile contagio dei viaggiatori, lasciando che l'attrice venisse trasferita, a mezzo taxi con a bordo altro soggetto positivo, su altra nave “covid hotel” a contatto con altri soggetti positivi, esponendola, così, a grave rischio di contagio ed impedendole, accertato e confermato il risultato negativo dell'ulteriore
Contr tampone (che avrebbe potuto eseguire subito al momento dell'imbarco), la crociera, per essere stata a contatto, non per sua scelta
Contr ma della stessa con gli altri positivi sulla nave covid hotel.
Ne consegue che l'occasione di pace e riposo data da una vacanza, a causa del comportamento imperito della convenuta, è divenuta per la stato di turbamento e disagio psico-fisico, peraltro confermato Pt_1
Pag. 4 di 5 dal personale (doc. n. 1 memoria istruttoria di parte convenuta), per la mancata realizzazione della vacanza programmata e la preoccupazione per essere stata messa a contatto con soggetti positivi al virus, nonostante ella fosse negativa.
Parte attrice ha diritto, pertanto, al risarcimento dei danni non patrimoniali, come sopra evidenziati, che pare equo determinare in €
3.273,53=, corrispondenti al costo della crociera e relativa durata.
Conclusivamente è tenuta a corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma di € 2.371,23= a titolo di risarcimento danni Parte_1
patrimoniali ed € 3.270,53= a titolo di danni non patrimoniali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1589/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara risolto il contratto per cui è causa e, per l'effetto, condanna a CP_1
corrispondere a la somma di € 2.371,23= a titolo Parte_1
di risarcimento danni patrimoniali ed € 3.270,53= a titolo di danni non patrimoniali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
2) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
[...]
3.000,00=, oltre accessori.
Modena, 23 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Seconda Sezione Civile
Il giudice Luca Primiceri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1589/2023 promossa da:
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'Avv. Laura Ferrari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Novara, Via S. Bernardino da Siena,
2/E
ATTRICE contro
P. IVA rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1
dagli Avv.ti Stefano Castaldo e Marco Sannino ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
CONVENUTA
Avente ad oggetto: risarcimento danni
Conclusioni delle parti:
Le parti all'udienza del 13.12.2024, tenutasi in modalità cartolare, chiedono e concludono come da note scritte che qui si intendono trascritte;
lette le conclusioni delle parti;
esaminati gli atti e i documenti di causa;
Motivi della decisione citava in giudizio per sentir Parte_1 Controparte_1
dichiarare la risoluzione del contratto di viaggio per colpa grave e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni patiti da vacanza rovinata, oltre che per essere stata esposta ad un pericolo grave ed ingiusto.
Si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto Controparte_1
della domanda attorea, in quanto infondata in fatto e diritto.
Valutate le risultanze istruttorie, nello specifico la documentazione prodotta, ritiene il decidente che la domanda attorea sia fondata e meriti accoglimento.
E' documentale che nel novembre 2021 l'attrice acquistava una
“Crociera MSC Virtuosa” della durata di nove giorni ed otto notti (doc.
n. 1 atto di citazione) con partenza dal porto di Dubai il giorno
25.12.2021.
Non è contestato che la nelle 72 ore precedenti la partenza da Pt_1
Milano, come richiesto dal Paese estero di ingresso (Emirati Arabi
Uniti), provvedeva ad effettuare un tampone molecolare, con esito negativo (doc. 7 certificato vaccinale, doc. 7a tampone molecolare atto di citazione), che una volta atterrata all'aeroporto di Dubai ella veniva sottoposta ad ulteriore controllo con tampone molecolare e che poco dopo aver preso possesso dalla cabina veniva contattata dai responsabili
Contr
i quali le comunicavano la positività al tampone effettuato poco prima in aeroporto.
Cosicchè la sig.ra veniva isolata nella cabina, impedendole di Pt_1
partire, per poi essere trasportata su altra nave adibita a covid hotel.
Orbene, da una attenta analisi della documentazione prodotta, emerge come il tampone effettuato all'arrivo a Dubai, fosse privo di certezza nel risultato, atteso che veniva riportata la dicitura “presumptive positive”, ma anche esito “negativo”.
Dinanzi a tale incertezza il personale medico non sottoponeva l'attrice, nonostante le sue richieste e nonostante risultasse già negativa prima della partenza da Milano per Dubai (doc. n. 11 atto di citazione), ad ulteriore tampone, come previsto, tra l'altro, proprio dall'appendice integrativa delle condizioni generali di vendita e delle condizioni
Pag. 2 di 5 generali di trasporto adottate da a fronte della emergenza CP_2
covid 19 per la quale “in ottemperanza al Protocollo di Salute e
Sicurezza di ed alle linee guida sanitarie nazionali e CP_2
internazionali in continua evoluzione, al Passeggero potrebbe essere richiesto di sottoporsi ad un test COVID-19 prima dell'imbarco. Le istruzioni sui tempi e sul tipo di test pertinenti, variano in base all'itinerario e alle disposizioni che disciplinano la mobilità internazionale. Il risultato del test sarà richiesto all'imbarco: in caso di test con esito positivo al Passeggero verrà negato l'imbarco e verrà fornita assistenza a terra dal personale preposto. Ogni ulteriore dettaglio rilevante sarà tempestivamente comunicato dalla Società attraverso i consueti canali di comunicazione” (doc. n. 6 atto di citazione).
Emerge, pertanto, un comportamento imperito e imprudente della convenuta, per avere prima isolato l'attrice in cabina, nonostante la mancata certezza sulla sua positività al virus, trattandosi appunto di una presunta positività, e trasportata subito dopo presso la nave adibita a
“covid hotel”, a mezzo taxi insieme ad altro positivo, col rischio reale, questo sì, di contagiarsi, senza, quindi, adottare quella adeguata assistenza prevista dalle condizioni generali di trasporto e contravvenendo, così, alle misure di sicurezza che la Compagnia aveva il dovere di adottare, al fine di proteggere il passeggero da infezione da covid 19.
E' evidente che ricorre nel caso de quo un danno da vacanza rovinata a causa del comportamento colposo e superficiale della compagnia convenuta, la quale non ha accertato in maniera dettagliata la reale situazione sanitaria dell'attrice.
Ne consegue che il contratto intercorso tra le parti va dichiarato risolto per grave inadempimento della convenuta, la quale è tenuta a corrispondere a parte attrice, a titolo di risarcimento di danni patrimoniali, il costo della crociera, oltre ai costi sostenuti per il
Pag. 3 di 5 trasporto, al netto dell'importo versato dalla compagnia assicurativa, per un totale di € 2.371,23= (€ 3.270,53 costo crociera + € 487,50 esborsi effettuati - € 1.386,80= rimborso assicurazione).
Con riferimento ai danni non patrimoniali, la giurisprudenza di legittimità ne prevede anche il risarcimento;
al riguardo, così, sancisce la Suprema Corte: “in tema di "vacanza rovinata", l'art. 44 del d.lgs. n.
79 del 2011 va interpretato nel senso che tra i pregiudizi risarcibili è compreso anche il danno di natura non patrimoniale ex art. 2059 c.c. - categoria ampia ed unitaria che include la lesione di interessi inerenti alla persona…” (Cass. Civ. n. 5271/2023).
In tal caso, chi agisce per la condanna ha l'onere di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio, potendo ricorrere anche a presunzioni “quando il fallimento dell'iniziativa e l'inadempimento si sia collocato a ridosso delle partenze programmate con conseguenti disagio, disappunto e quant'altro” (Trib. Roma, sez. XIII, sent. n. 17104/2019). Contr Nel caso de quo, la condotta di ha comportato verosimilmente un grave disagio nella persona della sig.ra peraltro paziente Pt_1
oncologica, per avere impedito di partire e, quindi, annullato la vacanza, pur non avendo certezza assoluta della sua positività al virus, per avere disatteso ogni garanzia di evitare il probabile contagio dei viaggiatori, lasciando che l'attrice venisse trasferita, a mezzo taxi con a bordo altro soggetto positivo, su altra nave “covid hotel” a contatto con altri soggetti positivi, esponendola, così, a grave rischio di contagio ed impedendole, accertato e confermato il risultato negativo dell'ulteriore
Contr tampone (che avrebbe potuto eseguire subito al momento dell'imbarco), la crociera, per essere stata a contatto, non per sua scelta
Contr ma della stessa con gli altri positivi sulla nave covid hotel.
Ne consegue che l'occasione di pace e riposo data da una vacanza, a causa del comportamento imperito della convenuta, è divenuta per la stato di turbamento e disagio psico-fisico, peraltro confermato Pt_1
Pag. 4 di 5 dal personale (doc. n. 1 memoria istruttoria di parte convenuta), per la mancata realizzazione della vacanza programmata e la preoccupazione per essere stata messa a contatto con soggetti positivi al virus, nonostante ella fosse negativa.
Parte attrice ha diritto, pertanto, al risarcimento dei danni non patrimoniali, come sopra evidenziati, che pare equo determinare in €
3.273,53=, corrispondenti al costo della crociera e relativa durata.
Conclusivamente è tenuta a corrispondere a Controparte_1 [...]
la somma di € 2.371,23= a titolo di risarcimento danni Parte_1
patrimoniali ed € 3.270,53= a titolo di danni non patrimoniali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
PQM
Il Tribunale di Modena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1589/2023 R.G., disattesa ogni altra eccezione e domanda:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara risolto il contratto per cui è causa e, per l'effetto, condanna a CP_1
corrispondere a la somma di € 2.371,23= a titolo Parte_1
di risarcimento danni patrimoniali ed € 3.270,53= a titolo di danni non patrimoniali, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda al saldo, ai sensi di cui in motivazione;
2) condanna alla rifusione in favore di CP_1 Parte_1
delle spese di giudizio che liquida nella complessiva somma di €
[...]
3.000,00=, oltre accessori.
Modena, 23 maggio 2025
Il Giudice
Luca Primiceri
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