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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 22/09/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 190/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott.ssa Francesca Lecis Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 190 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021 avente ad oggetto: Separazione giudiziale
nata a [...] il [...], C.F. con il _1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. MONICA MURRU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Nuoro in Via Manzoni n. 11;
Ricorrente
e , nato a [...] il [...], C.F. con il P_ C.F._2 patrocinio dell'Avv. SALVATORE PINNA, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Nuoro in Via Antonio Mereu n. 47;
Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per la parte ricorrente rassegnate all'udienza del 12.09.2024:
L'Avv. Murru rassegna le conclusioni come da memorie integrative dep. in data 7.9.2021 e chiede che la causa si tenuta in decisione con assegnazione dei termini 190 c.p.c.
Le conclusioni di cui alla memoria integrativa sono le seguenti:
«1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi ai sensi dell'art. 151, secondo comma, cod. civ. con addebito esclusivo della stessa al marito, oppure, in subordine, ai sensi dell'art. 151, primo comma, cod. civ.;
2) IN OGNI CASO:
3) Pronunciare ogni altra declaratoria, statuizione e provvidenza del caso;
1
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4) Condannare il SI. ai sensi dell'art. 89 comma 2 cpc. al pagamento di una somma di denaro P_ che sarà quantificata dal Tribunale a titolo di risarcimento del danno in favore della ricorrente per le espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate in atti e cancellate su ordine del giudice perché ritenute lesive del decoro del procedimento e finalizzate ad offendere la controparte;
5) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio».
Conclusioni per la parte resistente rassegnate all'udienza 12.09.2024:
L'Avv. Pinna reitera le deduzioni di prova testimoniale sui capi non ammessi di cui alla memoria istruttoria del 2.3.2022, incluse le richieste di indagini della Guardia di Finanza per il raffronto tra il reddito effettivamente dichiarato dalla nel periodo dal 9 al 17settembre 2014 e quello _1 risultante dai reports di cui al doc. 20 del resistente.
In subordine, conferma le conclusioni di cui alla propria memoria del 3.12.2021 e chiede termini
190 c.p.c.
Le conclusioni di cui alla memoria del 3.12.2021 sono le seguenti:
«1) Accertata l'impossibilità di riconciliazione dei coniugi, pronunciarne definitivamente la separazione personale per esclusivi fatto e colpa della , col conseguente relativo _1 addebito a suo solo carico, stanti le sue plurime, gravi e continue violazioni durante il matrimonio dei doveri dallo stesso nascenti;
in ogni caso:
2) porre a carico della ed in favore del coniuge un assegno di _1 P_ mantenimento mediante versamento diretto allo stesso dell'importo di euro 3.000,00 mensili (per 12 mensilità) con decorrenza dal 19 luglio 2020 o di veriore importo secondo le emergenze istruttorie: somma da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, purché l'indice sia positivo;
3) condannare la ricorrente ex art. 89\2° c.p.c. a risarcire al convenuto il danno, da quantificarsi in via equitativa, per le espressioni sconvenienti ed offensive riportate in atto introduttivo quali indicate in memoria negidia del 30/06/2021, palesemente irrilevanti al fine del contendere ed esclusivamente finalizzate ad offendere gratuitamente il convenuto;
4) con vittoria delle spese e competenze del presente giudizio;
5) nonché col rigetto d'ogni avversa domanda ove contraria e/o incompatibile con le su estese conclusioni».
Conclusioni del PM:
«Si esprime favorevole alla separazione tra i coniugi con assegnazione della casa familiare in via esclusiva a ». _1
MOTIVI DELLA DECISIONE 2
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1. Con ricorso depositato il g. 19.02.2021, ha esposto di aver contratto _1 matrimonio con in Nuoro il 7.09.2014, scegliendo il regime della separazione P_ dei beni;
che dall'unione non sono nati figli;
che la ricorrente è titolare di un affermato salone di hairstyling e che, recentemente, ha aperto un altro salone a Cagliari insieme ad altri due soci;
che il
è intestatario, insieme al fratello di un negozio di materassi e che è, altresì, titolare al P_ Per_1
90% dell'attività “Wash carp”; che i coniugi hanno stabilito la loro residenza coniugale in Nuoro, in un immobile di esclusiva proprietà della , in Via Montebello n. 64, dove hanno convissuto fino _1 al 19.07.2020, data in cui il , a seguito di un'accesa discussione, si è allontanato P_ dall'appartamento definitivamente, portandosi dietro il cane di proprietà della ricorrente;
che, successivamente a tale episodio, il ha adottato un comportamento irrispettoso nel confronti P_ della ricorrente, postando sui social network immagini che lo ritraevano in compagnia femminile;
che il fallimento dell'unione è riconducibile all'infedeltà del il quale ha anche abbandonato senza P_ giusto motivo la casa coniugale e che le condizioni economiche di entrambi i coniugi sono tali da escludere la previsione dell'assegno di mantenimento.
Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto la pronuncia della separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate in epigrafe, con addebito esclusivo al Pulina.
2. Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il g. 7.05.2021, si è costituito in giudizio il
, il quale non opponendosi alla pronuncia della separazione, ha contestato quanto allegato da P_ parte ricorrente. Ha affermato, infatti, che il deterioramento del rapporto tra i coniugi è stato causato dalle condotte e dalle assenze della moglie e di essere stato invitato dalla stessa, in data 19.07.2020,
a lasciare la casa coniugale;
che non corrisponde al vero il fatto che il abbia avuto relazioni P_ extraconiugali ma che si tratterebbe di un'allegazione falsa funzionale alla richiesta di addebito al marito della separazione coniugale.
Il resistente ha chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe, nonché
l'addebito della stessa alla e la disposizione in proprio favore dell'assegno di mantenimento di _1
€ 3.000,00 mensili, con decorrenza dal 19.07.2020, allegando una situazione economica assolutamente deteriore rispetto a quella della moglie, e chiedendo, infine, il rigetto di ogni avversa domanda.
Nella fase presidenziale le parti hanno chiesto la cancellazione di alcune espressioni ritenute sconvenienti od offensive e contenute nei rispettivi atti della fase introduttiva del procedimento.
All'esito della fase presidenziale, entrambe le parti hanno depositato le rispettive memorie costitutive per la fase di merito ed entrambe hanno chiesto il risarcimento del danno per l'utilizzo di frasi sconvenienti od offensive.
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3. Nel corso del procedimento, è stata pronunciata sentenza non definitiva sulla separazione dei coniugi, già autorizzati a vivere separati con ordinanza presidenziale del 19.08.2021 e la causa è stata rimessa sul ruolo al fine di istruire il giudizio sulle altre questioni.
Dopo il deposito delle memorie ex art 183 co VI c.p.c., la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti, l'audizione dei testi ammessi con l'ordinanza istruttoria del
22.1.2023, le indagini della Guardia di Finanza sul patrimonio di entrambi i coniugi e le produzioni documentali delle parti.
La causa è stata, quindi, rimessa al Collegio per la decisione e sono stati assegnati i termini 190 c.p.c. richiesti.
***
4. La separazione dei coniugi è già stata pronunciata con la sentenza non definitiva del Tribunale di
Nuoro n. 36/2023 sicché occorre pronunciarsi sulle altre domande.
5. In primo luogo, vanno esaminati i fatti di violazione dei doveri matrimoniali allegati dal a P_ fondamento della domanda riconvenzionale di addebito della separazione poiché costituiscono degli antecedenti causali rispetto a quelli allegati dalla . _1
Il convenuto, infatti, ha allegato che la convivenza era divenuta intollerabile prima della lite del
19.7.2020 e che, proprio in quella data, lui si risolse a condividere con la moglie il proprio pensiero circa la fine del menage familiare.
Il ha allegato i fatti rassegnati a pp.
2-6 della comparsa di costituzione e risposta, poi riportati P_ nella comparsa conclusionale (fatti elencati con i numeri romani da I a VII): I) la promise, _1 anche prima del matrimonio, di ridurre i propri ritmi di lavoro;
II) tuttavia, ha mancato a quest'impegno ed anzi, nel corso del tempo, ha assunto più gravosi impegni di lavoro, assentandosi dalla casa familiare per circa la metà dei giorni della settimana e frequentando, negli altri giorni, la casa familiare solo per brevi periodi alle ore dei pasti;
III) contro il parere del , ha accettato un P_ incarico di insegnamento presso la che l'ha portata a doversi assentare per più giorni CP_3
e notti di seguito, a frequentare colleghi presso alberghi di lusso e ha partecipare alle feste di fine corso;
IV) ha scelto di aprire un nuovo salone a Cagliari che l'ha definitivamente sottratta alla famiglia anche per i pochi momenti rimasti liberi;
V) non ha mai ragguagliato il marito sulle sue lunghe trasferte di lavoro, giungendo a sacrificare le vacanze col marito, e ha fatto un tour in bicicletta in
Gran Bretagna con un collega;
VI) ha mortificato metodicamente il rinfacciandogli di vivere P_
a casa sua, di non guadagnare abbastanza e di essere corpulento e, infine, VII) ha imposto al P_ una dieta drastica tanto da fargli perdere 20 Kg di peso.
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Il ha, quindi, lamentato che i suddetti fatti hanno concretato delle violazioni, attribuibili alla P_
, dei doveri matrimoniali «di fedeltà, rispetto e fiducia, affetto e sostegno emotivo, intimità _1 fisica e sessuale, di coabitazione e vicinanza affettiva».
La ha contestato questi fatti a pp. 2, 3 e 4 della memoria integrativa affermando di aver _1 mantenuto fede al proprio dovere di assistenza morale del marito e di aver con lui coltivato il progetto di vita comune («contrariamente a quanto riportato in comparsa poi, la ricorrente era premurosa ed attenta alle necessità del marito e della sua salute, tanto che era solita accompagnarlo alle visite mediche di controllo e supportarlo nelle scelte che richiedevano attenzione e sacrificio come quella relativa alla dieta ipocalorica seguita dal resistente su prescrizione di diversi medici […]. Parimenti non corrisponde al vero che quest'ultima fosse solita trascurare il marito e che dedicasse tutto il suo tempo libero al lavoro ed alla propria crescita professionale “aggravando ulteriormente la sua già preminente latitanza dal focolare domestico” per usare le parole di controparte») e, soprattutto, negando qualsiasi nesso causale tra i fatti allegati dal l'intollerabilità della convivenza P_ coniugale poiché il , sino al 19.7.2020, aveva sempre tenuto un comportamento affettuoso e P_ indicativo della permanenza di un comune progetto di vita fra i coniugi («il suo repentino e definitivo allontanamento dall'alloggio familiare il 19 luglio 2020 non era, infatti, giustificato dalla sussistenza di alcuna situazione che rendesse intollerabile la convivenza con la ricorrente […] prima di allora, la coppia viveva serenamente e senza che si profilasse lo spettro di una crisi e men che meno di una separazione. Il SI. era solito rivolgersi alla moglie, sia in privato che in pubblico, con termini P_ affettuosi e scherzosi, le faceva sovente dei complimenti per l'aspetto fisico e per i suoi successi professionali e condivideva con lei gioie e preoccupazioni relative al lavoro ed agli interessi in comune, non ultimo i due cagnolini che insieme avevano deciso di allevare»).
Anche il fatto secondo cui la avrebbe promesso di ridurre i propri impegni lavorativi (è _1 incontestato che la , durante la vita matrimoniale, abbia conseguito un incarico di formatore _1 degli hair-stylists professionists presso la e che abbia aperto un nuovo salone a CP_3
Cagliari) è una ricostruzione incompatibile con la versione dei fatti offerta dalla ricorrente, la quale ha riferito che il la incoraggiò ad aprire il salone a Cagliari (p. 3 del ricorso) e che la coppia P_ condivideva un progetto di vita comune (p. 9 del ricorso).
Non si condivide, dunque, la tesi difensiva del secondo cui vi sarebbe una totale mancanza di P_ contestazione dei fatti allegati a sostegno della domanda riconvenzionale di addebito, con conseguente relevatio ab onere probandi del convenuto medesimo.
Da ciò consegue che il convenuto è chiamato a dar prova dello storico verificarsi dei fatti da lui affermati e del nesso causa fra questi ultimi e l'intollerabilità della convivenza.
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Ora, il convenuto non ha chiesto di provare, mediante prove costituende, i fatti allegati, limitandosi a formulare il capitolo di prova n. 5 (il , soprattutto nell'ultimo lustro di convivenza P_ matrimoniale, è restato quasi sempre privo della compagnia della anche durante le _1 festività ed i week-ends) che risulta generico e, quindi, inammissibile. Il non ha provato che la P_ convivenza era per lui divenuta intollerabile prima del 19.7.2020 come conseguenza dei comportamenti di violazione dei doveri matrimoniali tenuti dalla . _1
In conclusione, non si ritengono provati i fatti addebitati alla e non si ritiene che il convenuto _1 abbia dimostrato che tali fatti abbiano determinato l'intollerabilità della convivenza coniugale.
Né si può ritenere che la abbia ammesso sic et simpliciter che la convivenza fosse divenuta _1 intollerabile per il marito prima del 19.7.2020 perché ella ha affermato sì che il si era stancato P_ della relazione coniugale prima del 19.7.2020 ma ha anche aggiunto che ciò era avvenuto senza una valida giustificazione e che il marito aveva avviato una relazione extraconiugale sin dal giugno 2020.
6. La ricorrente, dal canto suo, ha domandato l'addebito della separazione al , allegando che il P_ marito ha abbandonato il tetto coniugale in data 19.7.2020, che ha offeso e denigrato la moglie, pubblicando sui propri social network, subito dopo l'abbandono della casa coniugale, foto, storie e stati da cui si evinceva la relazione con un'altra donna (pubblicazioni delle giornate del 21 agosto,
10 settembre, 29 settembre, 02.12.20 ecc.) e che ha violato il dovere di fedeltà coniugale avendo instaurato una relazione con un'altra donna dal giugno 2020, in costanza di matrimonio e che questi fatti sono stati la causa dell'intollerabilità della convivenza coniugale. Più nel dettaglio, la ha _1 affermato: che il marito, in data 19.7.2020, iniziò una lite furibonda senza motivo, offendendo e denigrando la moglie, ed abbandonando subito dopo la casa coniugale sita in Nuoro, alla quale, dopo quell'episodio non ha fatto più rientro, portandosi via il cane di proprietà della ricorrente;
che, prima di quell'episodio, non vi erano stati fatti indicativi della crisi della coppia;
che, subito dopo aver lasciato la casa coniugale, il ha iniziato a postare, sui propri social network, foto e stati, da cui P_ si evinceva chiaramente la frequentazione con un'altra donna, diretti anche a denigrare e offendere pubblicamente la moglie;
che la ha appreso, successivamente, che, fin dal giugno 2020, il _1
aveva una relazione con un'altra donna. P_
6.1. La non ha dimostrato che il avesse intrattenuto una relazione extraconiugale sin dal _1 P_ giugno 2020 con . Parte_1
Il , sentito in interrogatorio formale, ha negato di aver intrapreso una relazione sentimentale P_ con prima della fine di ottobre 2020, quando già la fine della relazione coniugale era Parte_1 conclamata.
La teste ha dichiarato di aver visto e parlato con la nel negozio del prima Testimone_1 Pt_1 P_ di settembre 2020 («io ho visto la signora prima di settembre»). Pt_1
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Si tratta, tuttavia, di una dichiarazione incerta nella collocazione temporale poiché a chiarimenti del
Giudice la teste ha risposto: «ero appena tornata dal mare forse era fine agosto inizio settembre» e poi, a chiarimenti dell'Avv. Pinna, non ha saputo spiegare perché riuscisse a collocare temporalmente quel fatto a fine agosto/inizio settembre 2020.
Inoltre, il semplice fatto che la fosse presente nel negozio del a fine agosto/settembre Pt_1 P_
2020 non è indizio sufficiente a far desumere l'esistenza di una relazione sentimentale del con P_ la risalente al giugno 2020. Pt_1
La testimonianza del teste poco aggiunge al quadro conoscitivo così delineato poiché Testimone_2 il teste ha riferito in ordine ad una propria deduzione. Tuttavia, la testimonianza del non offre Tes_2 un riscontro alla tesi della ricorrente.
Infine, le foto prodotte dalla ricorrente, che costituiscono screenshot delle pagine social del , P_ sono state contestate nella loro valenza di attenibili “riproduzioni meccaniche” e non possono essere, comunque, collocate con certezza nel tempo.
In conclusione, non risulta provata l'esistenza di una relazione extraconiugale fra il e la P_ Pt_1
a partire dal giugno 2020.
6.2. Dev'essere, invece, accolta la domanda di addebito promossa dalla ricorrente sul presupposto che il abbia abbandonato la casa coniugale, in data 19.7.2020, senza giustificazione. P_
In tema di abbandono della casa familiare da parte di uno dei coniugi, occorre premettere che
«l'allontanamento di uno dei coniugi dalla casa familiare costituisce, in difetto di giusta causa, violazione dell'obbligo di convivenza e la parte che, conseguentemente, richieda la pronuncia di addebito della separazione ha l'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e
l'intollerabilità della convivenza, gravando, invece, sulla controparte la prova della giusta causa».
(mass. uff. Cass. civ., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 25966 del 15/12/2016). La Suprema Corte ha, inoltre, chiarito che «in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è motivo di addebito solo ove abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, non avendo invece rilievo in caso di preesistente intollerabilità della convivenza, anche per una sola persona della coppia, con conseguente declino dei reciproci diritti e doveri matrimoniali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva rigettato la domanda di addebito, dando rilievo ad una missiva in cui la moglie, prima del suo allontanamento dalla casa coniugale, aveva manifestato la volontà di separarsi)» (mass. uff. Cass. civ., Sez. 1, Ordinanza n. 11032 del 24/04/2024).
È pacifico che il abbia lasciato casa familiare nella serata del 19.7.2020 e che non via abbia P_ fatto più rientro.
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Il ha ammesso, altresì, che per lui la relazione coniugale con la moglie era giunta al capolinea P_
e che proprio il 19.7.2020 si risolse ad affrontare la questione (cfr. p. 6 della comparsa di costituzione risposta: «sconfortato dall'ennesima manifestazione d'incuria della moglie ai suoi impegni coniugali
e familiari, ed ormai esausto, dovette arrendersi all'evidenza e, finalmente, il fatidico 19 luglio 2020, si decise a liberarsi dall'ormai insopportabile peso che da tempo lo opprimeva: confessando alla
d'essersi convinto che, ormai, l'affectio coniugalis era venuta meno, e che il loro matrimonio _1 andava ipocritamente avanti solo per abitudine ed inerzia e che, per-tanto, pragmaticamente, avrebbero dovuto prenderne fattivamente atto entrambi»).
Il non è riuscito, tuttavia, a provare che per lui la convivenza era divenuta intollerabile, in data P_ anteriore al 19.7.2020, per le violazioni dei doveri matrimoniali compiute dalla moglie (cfr. supra par. 5) e avrebbe dovuto dimostrare, altresì, che fu la a cacciarlo di casa dopo la lite del _1
19.7.2020 (circostanza su cui non è stata dedotta alcuna richiesta istruttoria a prova diretta).
Alla luce di questi dati processuali, risultano più convincenti i fatti allegati dalla ricorrente perché: a)
è incontestato che il lasciò la casa familiare il 19.7.2020, senza farvi più ritorno, b) il P_ P_ ha ammesso che per lui la convivenza era già divenuta intollerabile (e tuttavia non ha dato prova del giustificato motivo) e c) la ricorrente ha, altresì, dimostrato che fino a poco prima della data del
19.7.2020 i coniugi avevano progetti in comune.
Il teste cognato della ricorrente, ha riferito, infatti, con precisione e sicurezza in Testimone_3 ordine ai capitoli 11 e 13 della ricorrente e ha risposto in maniera chiara anche alla domanda a chiarimenti che l'Avv. Pinna ha chiesto di porre al teste.
Sul capitolo 11 («vero è che in occasione dell'apertura del salone a Cagliari, sito in Via Sulis n. 63, il SI. ebbe ad incoraggiare e supportare la moglie nella nuova avventura imprenditoriale, P_ occupandosi anche della realizzazione delle tende di arredo dello stabile»), il teste ha riferito: Tes_3
«ho ascoltato delle dichiarazioni del in occasione dell'apertura del salone di Cagliari. P_
L'apertura risale a due o tre anni fa. Il era entusiasta del fatto che la moglie aprisse questa P_ attività, anche perché avrebbe realizzato le tende per il negozio e in più sarebbe stata un'opportunità di espansione lavorativa nel cagliaritano. Il discorso veniva fuori abbastanza spesso, frequentavamo la casa della ricorrente con assiduità».
Sul capitolo 13 («vero è che nel mese di giugno 2020, un mese prima di lasciare la casa familiare, il sig. proponeva alla sig.ra di cambiare l'intero mobilio della casa sita in Tanaunella P_ _1 comune di Budoni, di proprietà esclusiva della ricorrente, dove la coppia era solita trascorrere alcuni giorni di vacanza»), il teste ha riferito: «mi ricordo bene che lui volesse cambiare il Tes_3 mobilio all'interno dell'appartamento, della camera da letto e della cucina, dopo aver fatto tinteggiare l'esterno dell'immobile e montato le tende da sole esterne. Le dichiarazioni risalgono a 8
N. R.G. 190/2021 circa 4-5 anni fa, forse anche 6. Ci trovavamo spesso assieme e ho partecipato a questi discorsi relativi al rinnovamento dell'immobile di Tanaunella.
ADR Avv. Murru: ricordo che questi discorsi si affrontavano sino al luglio 2020, sino alla fine del loro rapporto».
Non sono emersi altri elementi probatori tali da sconfessare le dichiarazioni del teste tenuto Tes_3 conto che quanto dichiarato dal in sede in sede d'interrogatorio formale non può formare P_ oggetto di prova in suo favore.
La testimonianza del teste dunque, riscontra quanto affermato dalla e cioè che, fino ad Tes_3 _1 una data prossima al 19.7.2020, non vi erano fatti tali da rendere manifesta la irreversibile crisi della coppia.
Alla luce della testimonianza del teste del mancato assolvimento dell'onere della prova Tes_3 gravante sul convenuto in ordine alle violazioni dei doveri matrimoniali imputabili alla e dei _1 fatti che sono stati giudicati incontestati, si ritiene più probabile che non che la convivenza sia divenuta intollerabile per la solo dopo il giorno 19.7.2020 e che, dunque, la crisi matrimoniale _1 definitiva sia conseguenza dell'ingiustificato abbandono della casa matrimoniale compiuto dal P_ in data 19.7.2020.
Di conseguenza, si ritiene di addebitare la separazione a per ingiustificato abbandono P_ della casa coniugale.
7. L'art. 156, co. 1, c.c. dispone: «il giudice, pronunziando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall'altro coniuge quanto è necessario al suo mantenimento, qualora egli non abbia adeguati redditi propri».
Dal momento che la separazione è stata addebitata a per ingiustificato abbandono della P_ casa coniugale, si deve accertare e dichiarare che il convenuto non ha alcun diritto a percepire un assegno di mantenimento da porre a carico della moglie.
8. Venendo ad esaminare l'istanza della ricorrente di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive e la conseguente domanda di risarcimento del danno ex art. 89, co. 2, c.p.c. si ritiene di dover accogliere la domanda di cancellazione limitatamente ad alcune espressioni, con conferma dell'ordinanza presidenziale, e di dover, invece, rigettare integralmente la domanda di risarcimento del danno.
La ricorrente ha chiesto la cancellazione delle seguenti espressioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta del convenuto:
- “la da ormai troppo tempo, votato l'intera sua esistenza all'”avere” ed Per_2 all'“apparire” pag. 2;
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- - fors'anche per la frustrazione di non esser riuscita, prima dell'avvento della menopausa, ad avere figli (nonostante le costosissime cure mediche cui al fine s'è sottoposta); pag.3
- Come in parte si è già capito, la ricorrente è insaziabilmente ossessionata dall'apparire …. Nonché più di ogni cosa dall'avere e, quindi, dall'imbastevole denaro”; pag. 4
- Non senza esser stata sorpresa, poco prima di partire, a rasarsi il pube…. Sic! pag. 5
- Dal capoverso “sostenendo con orgoglio” … fino a “meste sveltine” ovvero le ultime 6 righe di pag. 5.
Con ordinanza del 19.8.2021, è stata disposta la cancellazione, ex art. 89 c.p.c., delle seguenti frasi che compaiono a p. 5 della comparsa di costituzione e risposta: “non senza esser stata sorpresa, poco prima di partire, a rasarsi il pube… sic!!!” e “rapporti che il più delle volte si riducevano (si perdoni la forse eccessiva perspicuità) a delle meste “sveltine”.
Dev'essere confermata la cancellazione delle espressioni in esame utilizzate dalla difesa del convenuto poiché si tratta di espressioni sconvenienti, relative alla sfera più intima della persona e irrilevanti in quanto, con valutazione ex post, si può ritenere che tali espressioni abbiano ad oggetto fatti secondari da cui nemmeno in via indiziaria può desumersi una violazione dei doveri matrimoniali in capo alla . _1
Non si ritiene, tuttavia, che l'utilizzo di tali espressioni determini l'insorgere di un danno ingiusto.
In tema di risarcimento del danno ex art. 89, co. 2, c.p.c., la Suprema Corte ha chiarito che: «nel conflitto tra il diritto a svolgere la difesa giudiziale nel modo più largo ed insindacabile ed il diritto della controparte al decoro ed all'onore, l'art 89 cod proc civ ha attribuito la prevalenza al primo, nel senso che l'offesa all'onore ed al decoro della controparte comporta l'Obbligo del risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui le espressioni offensive non abbiano alcuna relazione con lo
Esercizio del diritto di difesa. Siffatto Obbligo non sussiste, invece, nel caso in cui le suddette espressioni, pur non trovandosi in un rapporto di necessita con le esigenze della difesa, presentino, tuttavia, una qualche attinenza con l'oggetto della controversia e, costituiscano, pertanto, uno strumento per indirizzare la decisione del giudice e vincere la lite» (mass. uff. Cass. civ., Sez. 2,
Sentenza n. 1099 del 21/03/1977). Più di recente, è stato ribadito l'indirizzo secondo cui: «l'uso di espressioni sconvenienti od offensive negli atti difensivi obbliga la parte al risarcimento del danno solo quando esse siano del tutto avulse dall'oggetto della lite, ma non anche quando, pur non essendo strettamente necessarie rispetto alle esigenze difensive, presentino tuttavia una qualche attinenza con
l'oggetto della controversia, e costituiscano perciò uno strumento per indirizzare la decisione del giudice» (mass. uff. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 14552 del 22/06/2009).
L'ordinamento ammette, quindi, che vi possano essere delle espressioni sconvenienti od offensive che debbono essere cancellate ma che non cagionino un danno ingiusto poiché la fattispecie che dà 10
N. R.G. 190/2021 luogo alla cancellazione è diversa dalla fattispecie risarcitoria, in relazione alla quale debbono ricorrere tutti gli elementi costitutivi previsti dall'art. 2043 c.c. (in ordine alla qualificazione della responsabilità civile ex art. 89 c.p.c., cfr. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 4733 del 19/02/2019).
Le espressioni di cui sopra, sebbene sconvenienti e lesive del diritto alla riservatezza della persona attinente alla sfera sessuale, sono dirette a incidere sulla decisione del Tribunale rappresentando dei fatti secondari funzionali, secondo la prospettazione del convenuto, a dimostrare, insieme ad altri elementi, la violazione dei doveri matrimoniali di fedeltà e di assistenza morale da parte della . _1
Le espressioni in esame si collocano nel solco della strategia difensiva del convenuto e, dunque,
l'esercizio del diritto di difesa del convenuto, nel contestato dello speciale contemperamento d'interessi imposto dall'art. 89, co. 2, c.p.c., prevale sulla lesione della situazione giuridica soggettiva della ricorrente.
Le altre frasi indicate dalla ricorrente nell'istanza depositata il g. 29.6.2021 non sono sconvenienti e sono dirette ad offrire una valutazione negativa, insieme ad altri elementi, della condotta matrimoniale della e, quindi, partecipano della strategia difensiva del convenuto volta conseguire l'addebito _1 della separazione in capo alla ricorrente.
Sul punto, preme osservare che i doveri matrimoniali hanno una latitudine tale per cui è tollerabile che l'esercizio del diritto di critica si estenda anche a giudizi morali negativi sulla persona. Ci deve essere, però, un nesso logico/argomentativo tra la caratterizzazione negativa della persona e la dimostrazione di un fatto storico che concreti la violazione di uno dei doveri matrimoniali.
Nel caso di specie, questo nesso sussiste perché gli apprezzamenti negativi sulla persona della _1 sono tesi a dimostrare la verosimiglianza delle condotte di violazione dei doveri matrimoniali ad essa attribuite.
Le ulteriori frasi di cui la ricorrente ha chiesto la cancellazione, dunque, non debbono essere cancellate né determinano l'insorgere di un danno ingiusto in capo alla ricorrente (per un'argomentazione analoga sebbene relativa ad una fattispecie diversa cfr. Sez. 2, Sentenza n. 17325 del 2015 dove si legge: «la giurisprudenza consolidata di questa Corte afferma che il presupposto della tutela risarcitoria ex art. 89, secondo coma, cod. proc. civ. - il cui riconoscimento costituisce, peraltro, esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito - va escluso allorquando le espressioni contenute negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale e incomposto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento della controparte, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni. Né è precluso che, nell'esercizio del diritto di difesa, il giudizio sulla condotta reciproca possa investire anche il profilo 11
N. R.G. 190/2021 della moralità, fattore non del tutto estraneo per contestare la credibilità delle affermazioni dei contendenti (così, tra le molte, Cass., sez. III, sentenza n. 11063 del 2002)»).
9. Pure il convenuto ha avanzato istanza di cancellazione delle espressioni sconvenienti od offensive, chiedendo, altresì, il risarcimento del danno ex art. 89, co. 2, c.p.c.
Più nel dettaglio, il ha chiesto cancellarsi le seguenti espressioni: “persona emotivamente P_ instabile, ultimamente soggetto ad attacchi d'ira” (cfr. ricorso a p. 6), nonché gli aggettivi “immatura
e frivola” (cfr. ricorso p. 7).
Tali espressioni, pur non attinenti a fatti specifici, non sono sconvenienti od offensive perché sono continenti sotto il profilo dell'uso del linguaggio e sono dirette ad offrire una caratterizzazione negativa della persona del funzionale alle esigenze difensive della ricorrente che ha chiesto P_
l'addebito della separazione al convenuto. Si tratta, infatti, di espressioni tese a convincere il
Tribunale della verosimiglianza dell'ingiustificato abbandono della casa familiare da parte del P_
e del fatto che egli avesse instaurato una relazione extraconiugale.
Come si è detto, i doveri matrimoniali hanno una latitudine tale per cui è tollerabile che l'esercizio di critica si esprima anche attraverso giudizi morali negativi sulla persona di uno dei coniugi purché vi sia un nesso logico/argomentativo con la dimostrazione di un fatto che concreti la violazione di uno dei doveri matrimoniali. Nel caso di specie, la , nel ricorso, ha proprio dedicato un breve _1 paragrafo alla caratterizzazione della personalità del . Si tratta di una scelta difensiva opinabile P_ ma che ha lo scopo, nel contesto della dialettica processuale, di rendere maggiormente verosimili agli occhi del Tribunale i fatti allegati di abbandono del tetto coniugale e di violazione del dovere di fedeltà.
Non si ritiene, pertanto, che tali espressioni debbano essere cancellate e che esse abbiano cagionato un danno ingiusto al . P_
10. Le spese di lite debbono essere regolate in base al principio di soccombenza. Visto il rigetto della domanda di risarcimento del danno ex art. 89, co. 2, c.p.c. avanzata dalla ricorrente, l'accoglimento di tutte le altre domande e il rigetto di tutte le domande riconvenzionali del convenuto, si ritiene di compensare per 1/4 le spese di lite e di condannare il convenuto al pagamento dei restanti 3/4 in favore della . _1
Le spese di lite, applicato lo scaglione per le cause di valore indeterminabile, si liquidano, al netto della compensazione, rilevato lo svolgimento di tutte le fasi del giudizio e applicati i medi tariffari, in considerazione dei criteri di cui all'art. 4 del DM n. 55/2014, in € 5.712,00, oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva per onorari d'avvocato ed € 73,5 per esborsi, sempre al netto della compensazione di 1/4.
PQM
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N. R.G. 190/2021
Il Tribunale, disattesa ogni altra eccezione, difesa e deduzione, definitivamente pronunciando:
1) pronuncia l'addebito della separazione dei coniugi a;
P_
2) rigetta la domanda riconvenzionale di addebito promossa da;
P_
3) rigetta la domanda riconvenzionale volta ad ottenere l'assegno di mantenimento promossa da;
P_
4) rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 89, co. 2, c.p.c. promossa da;
_1
5) rigetta la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno ex art. 89, co. 2, c.p.c. promossa da
; P_
6) compensa per 1/4 le spese di lite e condanna a pagare a i restanti P_ _1
3/4 che liquida in € 5.712,00 oltre 15% per spese generali, Cpa e Iva, per onorari d'avvocato e oltre ad € 73,5 per esborsi.
Così deciso all'esito della camera di consiglio del 15.9.2025
Il Giudice est. dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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