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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/01/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Salvatore Grillo Presidente
Dott.ssa Paola Barracchia Consigliere
Dott. Lucia Sardone Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n.r.g. 1471/2022
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Parte_1 C.F._1
Magherino ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in San Severo, alla via C. De Ambrosio n.
6, giusta mandato in atti - APPELLANTE -
pagina 1 di 8 E
(c.f. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Alfredo Flajani e dall'Avv. Giovanni Flajani ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Napoli, alla Via Giuseppe Martucci n. 47, giusta mandato in atti - APPELLATO -
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione del 19.06.2018, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Parte_1
Foggia, il , in persona del Sindaco p.t., per sentirlo condannare al risarcimento Controparte_1 dei danni, in proprio favore, quantificati nella misura di € 131.646,00, per danno non patrimoniale;
€
20.000,00, per danno esistenziale, nonché € 30.000,00, per perdita patrimoniale e riduzione della capacità lavorativa specifica e generica, oltre spese mediche.
Assumeva la che il giorno 02.07.2017, alle ore 11.30, circa, mentre si trovava nel locale Parte_1 cimitero dell'ente civico convenuto, cadeva a terra, a causa della presenza di una grata “non ben aderente al suolo e leggermente sollevata dal terreno”, procurandosi gravi lesioni (frattura pertrocanterica femore dx), che comportavano il suo trasporto presso il locale Pronto Soccorso, dove, una volta eseguiti gli esami clinici del caso, veniva ricoverata nel reparto di ortopedia e sottoposta ad intervento chirurgico, a cui faceva seguito una terapia riabilitativa presso apposito Centro e successivo trattamento domiciliare.
Asseriva la allora attrice che la grata di cui innanzi detto, per come posizionata, rappresentava una insidia, non prevedibile, né visibile, oltre che “ coperta dal passaggio di altre persone”.
Per tale motivo l' convenuto, quale custode della strada, doveva essere condannato al CP_2 chiesto risarcimento, ai sensi dell'art. 2051 c.c. e/o, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto ente proprietario della strada aperta al pubblico.
Si costituiva in giudizio il che impugnava e contestava la domanda attrice, Controparte_1 sostenendo che la produzione dell'evento dannoso in questione era da addebitare, esclusivamente, alla condotta negligente della stessa . Parte_1
In corso di causa veniva ammessa prova testimoniale, richiesta dalla , mentre non veniva Parte_1
disposta una CTU medico-legale, richiesta dall'attrice, in quanto il giudice, sulla base degli atti allegati al fascicolo di causa, riteneva non necessario ammetterla.
pagina 2 di 8 Precisate, quindi, le conclusioni, il Tribunale adìto, ritenendo insussistente il rapporto causale tra il danno lamentato dalla e la “res”, con la sentenza n. 900/2022 del 29.03.2022, rigettava la Parte_1
domanda, con compensazione integrale delle spese di lite.
Con atto di citazione del 25.10.2022, proponeva appello avverso la richiamata Parte_1 sentenza, per la riforma della stessa e per l'accoglimento delle conclusioni, così come esposte nel detto gravame.
Costituitosi in giudizio, il contestava in toto il contenuto dell'appello, Controparte_1
chiedendone il rigetto, ribadendo che il sinistro in questione si era verificato per esclusiva negligenza della . Parte_1
All'udienza del 25/10/2023, la causa, trattata con deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza, veniva posta in riserva, per essere decisa, con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali repliche.
Con provvedimento del 12.12.2024, la causa veniva rimessa sul ruolo all'udienza del 15.01.2025, per la precisazione delle conclusioni.
In tale udienza, la causa è stata posta in riserva, per essere decisa, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., come richiesto dalle parti in causa.
Ciò premesso, l'appello è infondato e va rigettato.
Con un unico articolato motivo, la ha censurato la pronuncia di primo grado, per: “Omesso Parte_1
esame e/o omessa, errata e contraddittoria motivazione circa atti decisivi per il giudizio;
valutazione delle prove testimoniali;
violazione e falsa applicazione di norma di legge: art. 116 c.p.c.; art. 111
Cost., art. 20151 c.c., art. 2967 c.c.”.
In buona sostanza, l'appellante si duole del fatto che il Tribunale abbia, immotivatamente, tolto validità ed efficacia alle testimonianze rese dai testi addotti, atteso che, sempre a suo dire, è stata dimostrata l'obbiettiva situazione di pericolo, in quanto, proprio per come posizionata la grata di che trattasi
(rasente al terreno), non si poteva evincerne la piena visibilità.
Afferma ancora che, in base ai principi generali di diritto, la parte che agisce per il riconoscimento del danno ha l'onere di provare l'esistenza del nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, mentre il custode convenuto deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale.
pagina 3 di 8 Ritiene, pertanto, ella che l'evento lesivo sia stato ampiamente dimostrato, sia nel suo Parte_1 verificarsi, sia nell'aver dimostrato l'esclusiva responsabilità del nella qualità di custode della CP_1 strada;
mentre, di converso, il detto Ente civico, cui incombeva l'onere, alcunchè ha dimostrato per escludere la propria responsabilità nella produzione del lamentato evento.
Il motivo è infondato.
Per consolidata giurisprudenza, in tema di danno causato da cose in custodia (art. 2051 c.c.), la responsabilità dell'accaduto, (essendo ormai pacifico che sia invocabile anche nei confronti della
Pubblica Amministrazione), ha natura “oggettiva”, in quanto per la sua sussistenza non assume rilievo la condotta del custode, né l'osservanza dell'obbligo di vigilanza, poiché è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato al soggetto, fermo restando il fatto che, nel caso in cui si verifichi il cosiddetto “caso fortuito”, il custode è liberato dalla responsabilità.
Il precitato art. 2051 c.c., infatti, prevede che il custode possa liberarsi della responsabilità de quo, solo, provando il “caso fortuito”.
Sul punto, la Suprema Corte ha poi chiarito che: “…anche se la responsabilità del custode di una strada per dissesti stradali integra un'ipotesi di responsabilità oggettiva che pone la dimostrazione del nesso eziologico tra la cosa in custodia e l'evento lesivo a carico del danneggiato e la prova dell'esistenza del caso fortuito a carico del custode, il nesso eziologico non può dirsi provato ove la cosa in custodia non mostri di possedere elementi particolari di lesività e l'evento dannoso risulti ascrivibile alla condotta negligente del danneggiato;
posto che la nozione di caso fortuito va intesa in senso lato, quale fattore autonomo e imprevedibile che, interrompendo il nesso causale tra cosa e danno, libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 2051 c.c.” (Cass. civ., 4 ottobre 2013, n.
22684; Cass. civ., 14 giugno 2016, n. 12174; Cass. civ., 18 febbraio 2014, n. 3793).
Ne consegue, quindi, che tale tipo di responsabilità della P.A. è esclusa solamente dal caso fortuito;
fattore, questo, che attiene non già ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile, non alla cosa, che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità, a nulla, viceversa, rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis Cass. Civ.
10/03/2005, n. 5326).
pagina 4 di 8 Applicando tali consolidati principi al caso di specie e, precisando che la prova liberatoria che incombe sul custode della cosa, è successiva alla dimostrazione, da parte del danneggiato, del nesso causale tra la “res” ed il danno subìto, evidenzia questa Corte, che, come emerge dall'esame delle foto che ritraggono lo stato dei luoghi (prodotte in primo grado), deve escludersi che l'anomalia del fondo stradale, id est, la grata (avente dimensioni ben visibili, sia quanto a lunghezza, che larghezza e, per di più, situata su una porzione di terreno non asfaltato e ricoperta da pietrisco) costituisse, come, invece, affermato dalla nel proprio atto introduttivo: Parte_1
“una vera e propria insidia, assolutamente non prevedibile, né visibile, per come è posizionata e perché coperta dal passaggio di altre persone..” e che: "…le conseguenze dannose sono da ascriversi esclusivamente al , ai sensi degli artt. 2051 e/o 2043 c.c., in Controparte_1 quanto l'ente proprietario della strada aperta al pubblico transito deve curare che la stessa sia esente da pericoli occulti..”.
E' vero, invece, che, nel caso di specie, dall'attività istruttoria espletata in primo grado, è emerso che il comportamento della sia stato idoneo, di per sé, ad escludere la responsabilità dell' Parte_1 [...]
convenuto, in quanto il suo agire, nella circostanza, ha interrotto il nesso causale tra la cosa in CP_2 custodia e l'evento produttivo del danno.
Ed infatti, come innanzi rilevato, la grata incriminata risulta avere dimensioni ben visibili, per cui non può certo invocarsi, come ha fatto l'appellante, la insidiosità di tale “res”, che ella ha definito assolutamente non prevedibile, né visibile e, pertanto, come statuito dalla Cassazione: “..il nesso eziologico non può dirsi provato, atteso che la cosa in custodia non mostrava di possedere elementi particolari di lesività e l'appellante non ha provato di avere tenuto, nella circostanza, un comportamento diligente ed attento”.
Va, peraltro precisato che la , cui incombeva l'onere, non ha dimostrato, né che le strade da Parte_1 percorrere all'interno del cimitero fossero tutte dissestate, (come quella dalla stessa percorsa), né che quel tratto di strada fosse l'unico percorribile per giungere sul posto dove si trovava il proprio familiare deceduto.
Ma quand'anche il percorso cimiteriale fosse stato interamente dissestato, si rileva, altresì, che, come rettamente statuito dal primo giudice, la grata collocata in terra, era ben visibile e la presenza di persone che precedevano l'appellante nel percorso (da lei distanti circa cm. 50), avrebbe dovuto indurre pagina 5 di 8 la a percorrere quel tratto di strada più attentamente, evitando in tal modo che il rialzo della Parte_1 grata costituisse, addirittura, un “trampolino di lancio” per la sua caduta (come dichiarato dalla teste,
, sorella della appellante). Testimone_1
Il comportamento colposo della danneggiata ha, quindi, posto in essere una propria condotta imprudente, in quanto, consapevolmente, decideva di “passare” sulla grata, anziché utilizzare un altro percorso (non avendo, come innanzi detto, dimostrato che tutto il percorso da attraversare era accidentato e privo di zona asfaltata), senza prestare neanche la necessaria attenzione che l'ordinaria diligenza impone all'uomo della strada ed escludendo, in tal modo, la responsabilità in capo all'Ente appellato.
Inoltre, altri fattori determinanti che conducono ad affermare la esclusiva responsabilità del verificarsi dell'evento di cui si discute in capo alla , emergono dall'esame della deposizione Parte_1 testimoniale resa da (figlia dell'appellante), la quale ha dichiarato testualmente: Testimone_2
“… in quel periodo andavamo al cimitero tutte le domeniche e lo conoscevo bene (il cimitero)”.
La suddetta circostanza (cioè che l'appellante si recasse spesso nel cimitero comunale), conferma che ella fosse a conoscenza dello stato dei luoghi percorso e della presenza della grata (che, Parte_1
come risulta dal suo stato vetusto, raffigurato nelle foto prodotte, non poteva essere “comparsa” da pochi giorni dall'accaduto) e che, pertanto, ben avrebbe dovuto usare una maggiore cautela nel camminare.
In conclusione, in considerazione del principio innanzi richiamato, ed affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in forza del quale, in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., incombe sul danneggiato, sì
l'onere di provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, ma anche l'onere di provare l'esistenza di un'intrinseca pericolosità della cosa in custodia, l'evento occorso alla
è imputabile soltanto alla sua disattenzione, atteso che, la situazione di potenziale pericolo, Parte_1 con l'impiego di una diligenza ordinaria, era prevedibile ed evitabile, per una serie di fattori: sia perchè
l'evento si è verificato in pieno giorno (ore 11.30 del mese di luglio, con una perfetta visibilità); sia perchè le “ diverse persone” (e quindi non solo una) che la precedevano avrebbero dovuto indurre la a prestare più attenzione nel camminare;
sia perchè ella conosceva lo stato dei Parte_1 Parte_1
luoghi; sia per le dimensioni della grata, come raffigurata nelle foto in atti.
pagina 6 di 8 Di tal che non si può, pertanto, addebitare all'Ente pubblico appellato, soggetto custode del bene, ciò che è dovuto alla disattenzione del danneggiato, in quanto, la responsabilità del custode del bene (che si assume abbia cagionato il danno lamentato), sia ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia ai sensi dell'art. 2043
c.c., deve escludersi ogni qual volta debba ritenersi sussistente il c.d. caso fortuito, che può individuarsi sia in un'alterazione dello stato dei luoghi, imprevista ed imprevedibile, sia in una condotta imprudente e/o negligente dello stesso danneggiato, consistita nell'omissione di quelle cautele normalmente esigibili ricorrendo le medesime condizioni.
Situazione, questa, verificatasi nel caso di specie.
Sul punto, ex multis: “Quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso” (Cass. Civ, 16 maggio 2013, n. 11946).
Allo stato, dunque, la domanda risulta priva del benché minimo riscontro probatorio, rispetto all'an, mancando agli atti di causa la prova della pericolosità dell'insidia (intrinseca alla res in custodia).
Di qui, il rigetto della domanda avanzata dalla appellante, con condanna della stessa al pagamento, in favore del appellato, delle spese del gravame, da liquidarsi come da dispositivo che segue, CP_1 sulla base del DM 147/2022, tenendo conto del valore della causa, come dichiarato dall'appellante nell'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, con atto di citazione del 25.10.2022, per la riforma della sentenza n. 900/2022, del Parte_1
29.03.2022, resa dal Tribunale di Foggia, tra ella appellante ed il , in persona del Controparte_1
Sindaco pro-tempore, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di giudizio, in favore del , in Controparte_1
persona del pro-tempore, che si liquidano in € 7.160,00, per compensi, oltre rimborso CP_3
forfettario, Cassa di previdenza ed IVA, se dovuta.
pagina 7 di 8 Sussistono i presupposti di legge affinchè l'appellante versi nelle casse dell'Erario un importo pari all'ammontare del contributo unificato versato per la proposizione dell'appello.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2025.
Il Presidente
Dott. Salvatore Grillo
Il Consigliere ausiliario relatore
Dott.ssa Lucia Sardone
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