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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/10/2025, n. 3257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3257 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 3057/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 2 ottobre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3057/2024 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rapp.t. Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Rizzo
APPELLANTE
E
generalizzato in atti, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nerino Allocati e Esther Leo
APPELLATO
OGGETTO: Inclusione della voce “superminimo ristrutturazione” nella retribuzione per ferie godute. Accordo CAI del 03.10.2008. Esclusione di effetti riflessi e di trascinamento del “superminimo ristrutturazione” su vari istituti, tra cui le ferie. Uso aziendale. Elementi retributivi da computare nell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società appellante, nel presente giudizio, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n.3716/2024 pubblicata il 21 maggio 2024, che aveva accolto la domanda proposta da che, in primo grado, aveva reclamato il proprio diritto Controparte_1
al riconoscimento, nella base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, del “superminimo ristrutturazione”, e tanto in considerazione del comportamento tenuto reiteratamente dalla Società resistente, odierna appellante, che aveva costantemente computata detta voce nella retribuzione delle ferie durante il rapporto di lavoro, nonostante la contraria previsione degli accordi CAI del 2008, e costituente, pertanto, un uso aziendale, con conseguente condanna della società , al pagamento in favore del CP_2
lavoratore della somma di € 2.386,90, oltre interessi e rivalutazione come per legge, secondo i conteggi allegati al ricorso, con il favore delle spese.
Parte appellante censura la sentenza impugnata, sostenendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di computare il “superminimo di ristrutturazione” nell'indennità sostitutiva di ferie non godute, ravvisando la sussistenza di un uso aziendale in tal senso. Sostiene l'appellante che l'inclusione del superminimo nella retribuzione per ferie godute non sarebbe stata una prassi migliorativa, ma una corretta interpretazione dell'accordo del
03.11.2008 alla luce del principio eurounitario (art.7 Direttiva 2003/88/CE) che impone il mantenimento della retribuzione ordinaria durante le ferie per non dissuadere il lavoratore dal goderne.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'Appellato contestando in fatto e diritto l'avverso dedotto, evidenziando in particolare l'inequivoca previsione dell'accordo CAI del 03.11.2008 laddove escludeva il superminimo dalle ferie, tale per cui è “proprio la discrepanza tra la previsione contrattuale (che esclude il superminimo) e la prassi aziendale (che lo include) a fondare la spontaneità del comportamento datoriale e, quindi, l'uso aziendale”,
2 riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nel primo grado, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter , acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non può essere accolto, dovendosi condividere le conclusioni cui
è giunto il primo Giudice, con le ulteriori precisazioni ed integrazioni motivazionali che seguono.
2. Alla disamina dei motivi di appello, che per l'intima connessione meritano una trattazione congiunta, vanno premesse le circostanze pacifiche, incontestate, documentate e coperte da giudicato interno, che in quanto tali, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
2.1 Innanzitutto è pacifica la durata (dall'1.1.1991 all'1.05.2028) e la natura del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro subordinato), oltre che l'inquadramento contrattuale (2° livello del CAI -sezione terza- “personale di terra”), che era intercorso tra le parti in causa.
2.2 È pacifica, altresì, oltre che documentata l'inclusione del “superminimo ristrutturazione” nella retribuzione feriale durante il rapporto.
2.3 È incontestata, inoltre, la circostanza che al momento della cessazione del rapporto di lavoro erano maturati 168,50 giorni di ferie.
2.4 È pacifico, ancora, il comportamento tenuto dalla Società datrice che al momento della cessazione del rapporto di lavoro aveva escluso dal calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie il citato elemento retributivo (sempre riconosciuto nella retribuzione delle ferie godute) rappresentato dal
“superminimo ristrutturazione”.
3 3. L'appellante incentra le censure all'impugnata sentenza sulla deduzione secondo cui l'inclusione del superminimo in parola, nella retribuzione per ferie godute, non avrebbe rappresentato una prassi migliorativa, ma sarebbe stata “imposta” da una corretta interpretazione degli Accordi CAI del 2008, confermata dal principio eurounitario (art.7 Direttiva 2003/88/CE), che impone il mantenimento della retribuzione ordinaria durante le ferie per non dissuadere il lavoratore dal goderne.
4. Orbene l'Accordo sindacale CAI del 3.11.2008 con riguardo al “Personale di terra” in attuazione degli accordi 14.9.2008 per il Personale di Terra conviene quanto segue: “Le seguenti voci retributive del trattamento Alitalia maturate prima della assunzione in CAI confluiranno in una singola voce “superminimo ristrutturazione” erogata per 12 mensilità e priva di effetti riflessi e di trascinamento (quali, ad esempio: malattia, ferie, festività, mensilità aggiuntive, TFR, retribuzione utile ai fini del computo delle maggiorazioni, effetti di previdenza integrativa): - scatti;
- EDR '92; - EDR '96 (nei valori attualmente applicati); - EDA;
- elemento ex accordo '88 ”.
4.1 Non vi è dubbio che l'interpretazione della citata lettera di accordo è inequivoca nell'escludere il superminimo dalle ferie;
non si tratta, dunque, di una clausola ambigua o necessitante di interpretazioni correttive e, addirittura, differenziate a seconda che si tratti di ferie godute o di indennità di ferie non godute, come preteso dalla Difesa dell'appellante; è evidente, infatti, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, opportunamente richiamata dalla
Difesa dell'appellato, che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute debba avere una consistenza patrimoniale identica alla retribuzione spettante per ogni giornata di ferie goduta. È pacifico, invero, che il lavoratore che non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, abbia diritto a un'indennità finanziaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
4 5. Ribadito che nel caso di specie, è incontestato, che il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva dei 168,50 giorni di ferie maturati prima della cessazione del rapporto, ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, si deve, quindi, tenere conto di ogni emolumento che, in funzione integrativa della retribuzione, assuma il carattere della obbligatorietà, della continuità e della determinatezza e determinabilità (cfr. Cass. n.20836 del 2013 in motivazione).
5.1 Non può accedersi, dunque, alla tesi offerta in questa sede dalla Difesa dell'appellante, in quanto la stessa si presenta contraddittoria laddove vorrebbe giustificare una differenziazione di trattamento con riguardo agli elementi retributivi da inserire nella base del calcolo della retribuzione delle ferie, in cui pacificamente includere il “superminimo di ristrutturazione”– nonostante la chiara dizione letterale contraria degli accordi sindacali che ne
“vietava gli effetti riflessi e di trascinamento” sulle ferie – e di quello dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, che in violazione ad un principio, parimenti, unionale, per l'assenza del medesimo superminimo, sarebbero retribuiti in misura ingiustificatamente inferiore.
5.2 Da queste considerazioni discende che è pacifico che parte datoriale abbia reiteratamente, costantemente ed in modo generalizzata adottato un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti che si è tradotto in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dagli Accordi CAI, tale da integrare gli estremi dell'uso aziendale (cfr.Cass. civ. sez. lav., 18/09/2013, n.21345), che non può non spiegare i propri effetti - e in modo omogeneo - sul calcolo della retribuzione delle ferie - sia di quelle godute, che di quelle non godute, ma maturate alla cessazione del rapporto e, perciò stesso, ricorrendone i presupposti (nel caso di specie incontestati)- retribuite dall'indennità sostitutiva del medesimo contenuto economico.
5 5.3 Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica nè l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - nè, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - nè, comunque, l'art. 2077 c.c., comma 2, con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (in tal senso cfr. anche Cass., n. 8342 del 2010).
6. L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale, in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, e produce effetti anche nei confronti dei lavoratori che entrano a far parte della categoria dopo la formazione dell'uso, restando tuttavia impregiudicata con riferimento a questi ultimi, la facoltà dell'imprenditore di escludere l'applicabilità del trattamento di miglior favore (Cass., n. 18263 del 2009).
7. Assume, dunque, rilievo la prova della reiterazione costante e generalizzata del comportamento che va ad integrare l'uso aziendale.
8. Nella fattispecie in esame, come già evidenziato dal primo Giudice, con motivazione adeguata e pienamente rispondente alle risultanze documentali, che qui si ha per integralmente riportata e trascritta, condividendosi le valutazioni ivi espresse, già la documentazione versata in atti è idonea a riconoscere l'esistenza ed operatività di un “uso aziendale” nel senso preteso dall'originario ricorrente.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
6 10. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante a corrispondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate nella misura di euro 1458,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai Difensori dichiaratisi antistatari
Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli in data 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Vincenza Totaro Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato, all'udienza del 2 ottobre 2025, la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3057/2024 del ruolo generale lavoro
T R A in persona del legale rapp.t. Parte_1
rappresentati e difesi dall'avv. Pierluigi Rizzo
APPELLANTE
E
generalizzato in atti, Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Nerino Allocati e Esther Leo
APPELLATO
OGGETTO: Inclusione della voce “superminimo ristrutturazione” nella retribuzione per ferie godute. Accordo CAI del 03.10.2008. Esclusione di effetti riflessi e di trascinamento del “superminimo ristrutturazione” su vari istituti, tra cui le ferie. Uso aziendale. Elementi retributivi da computare nell'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
CONCLUSIONI: come in atti
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società appellante, nel presente giudizio, ha proposto tempestivo gravame avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, sezione Lavoro, n.3716/2024 pubblicata il 21 maggio 2024, che aveva accolto la domanda proposta da che, in primo grado, aveva reclamato il proprio diritto Controparte_1
al riconoscimento, nella base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, del “superminimo ristrutturazione”, e tanto in considerazione del comportamento tenuto reiteratamente dalla Società resistente, odierna appellante, che aveva costantemente computata detta voce nella retribuzione delle ferie durante il rapporto di lavoro, nonostante la contraria previsione degli accordi CAI del 2008, e costituente, pertanto, un uso aziendale, con conseguente condanna della società , al pagamento in favore del CP_2
lavoratore della somma di € 2.386,90, oltre interessi e rivalutazione come per legge, secondo i conteggi allegati al ricorso, con il favore delle spese.
Parte appellante censura la sentenza impugnata, sostenendo che erroneamente il Tribunale ha ritenuto di computare il “superminimo di ristrutturazione” nell'indennità sostitutiva di ferie non godute, ravvisando la sussistenza di un uso aziendale in tal senso. Sostiene l'appellante che l'inclusione del superminimo nella retribuzione per ferie godute non sarebbe stata una prassi migliorativa, ma una corretta interpretazione dell'accordo del
03.11.2008 alla luce del principio eurounitario (art.7 Direttiva 2003/88/CE) che impone il mantenimento della retribuzione ordinaria durante le ferie per non dissuadere il lavoratore dal goderne.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito l'Appellato contestando in fatto e diritto l'avverso dedotto, evidenziando in particolare l'inequivoca previsione dell'accordo CAI del 03.11.2008 laddove escludeva il superminimo dalle ferie, tale per cui è “proprio la discrepanza tra la previsione contrattuale (che esclude il superminimo) e la prassi aziendale (che lo include) a fondare la spontaneità del comportamento datoriale e, quindi, l'uso aziendale”,
2 riportandosi a tutto quanto dedotto ed eccepito nel primo grado, concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza di primo grado, vinte le spese.
All'odierna udienza sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3, 127 ter , acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. L'appello non può essere accolto, dovendosi condividere le conclusioni cui
è giunto il primo Giudice, con le ulteriori precisazioni ed integrazioni motivazionali che seguono.
2. Alla disamina dei motivi di appello, che per l'intima connessione meritano una trattazione congiunta, vanno premesse le circostanze pacifiche, incontestate, documentate e coperte da giudicato interno, che in quanto tali, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
2.1 Innanzitutto è pacifica la durata (dall'1.1.1991 all'1.05.2028) e la natura del rapporto di lavoro (rapporto di lavoro subordinato), oltre che l'inquadramento contrattuale (2° livello del CAI -sezione terza- “personale di terra”), che era intercorso tra le parti in causa.
2.2 È pacifica, altresì, oltre che documentata l'inclusione del “superminimo ristrutturazione” nella retribuzione feriale durante il rapporto.
2.3 È incontestata, inoltre, la circostanza che al momento della cessazione del rapporto di lavoro erano maturati 168,50 giorni di ferie.
2.4 È pacifico, ancora, il comportamento tenuto dalla Società datrice che al momento della cessazione del rapporto di lavoro aveva escluso dal calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie il citato elemento retributivo (sempre riconosciuto nella retribuzione delle ferie godute) rappresentato dal
“superminimo ristrutturazione”.
3 3. L'appellante incentra le censure all'impugnata sentenza sulla deduzione secondo cui l'inclusione del superminimo in parola, nella retribuzione per ferie godute, non avrebbe rappresentato una prassi migliorativa, ma sarebbe stata “imposta” da una corretta interpretazione degli Accordi CAI del 2008, confermata dal principio eurounitario (art.7 Direttiva 2003/88/CE), che impone il mantenimento della retribuzione ordinaria durante le ferie per non dissuadere il lavoratore dal goderne.
4. Orbene l'Accordo sindacale CAI del 3.11.2008 con riguardo al “Personale di terra” in attuazione degli accordi 14.9.2008 per il Personale di Terra conviene quanto segue: “Le seguenti voci retributive del trattamento Alitalia maturate prima della assunzione in CAI confluiranno in una singola voce “superminimo ristrutturazione” erogata per 12 mensilità e priva di effetti riflessi e di trascinamento (quali, ad esempio: malattia, ferie, festività, mensilità aggiuntive, TFR, retribuzione utile ai fini del computo delle maggiorazioni, effetti di previdenza integrativa): - scatti;
- EDR '92; - EDR '96 (nei valori attualmente applicati); - EDA;
- elemento ex accordo '88 ”.
4.1 Non vi è dubbio che l'interpretazione della citata lettera di accordo è inequivoca nell'escludere il superminimo dalle ferie;
non si tratta, dunque, di una clausola ambigua o necessitante di interpretazioni correttive e, addirittura, differenziate a seconda che si tratti di ferie godute o di indennità di ferie non godute, come preteso dalla Difesa dell'appellante; è evidente, infatti, alla luce della giurisprudenza unionale e nazionale, opportunamente richiamata dalla
Difesa dell'appellato, che l'indennità sostitutiva delle ferie non godute debba avere una consistenza patrimoniale identica alla retribuzione spettante per ogni giornata di ferie goduta. È pacifico, invero, che il lavoratore che non abbia potuto esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro, per ragioni indipendenti dalla sua volontà, abbia diritto a un'indennità finanziaria ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88.
4 5. Ribadito che nel caso di specie, è incontestato, che il lavoratore ha diritto all'indennità sostitutiva dei 168,50 giorni di ferie maturati prima della cessazione del rapporto, ai fini della determinazione della base di calcolo dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, si deve, quindi, tenere conto di ogni emolumento che, in funzione integrativa della retribuzione, assuma il carattere della obbligatorietà, della continuità e della determinatezza e determinabilità (cfr. Cass. n.20836 del 2013 in motivazione).
5.1 Non può accedersi, dunque, alla tesi offerta in questa sede dalla Difesa dell'appellante, in quanto la stessa si presenta contraddittoria laddove vorrebbe giustificare una differenziazione di trattamento con riguardo agli elementi retributivi da inserire nella base del calcolo della retribuzione delle ferie, in cui pacificamente includere il “superminimo di ristrutturazione”– nonostante la chiara dizione letterale contraria degli accordi sindacali che ne
“vietava gli effetti riflessi e di trascinamento” sulle ferie – e di quello dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute alla cessazione del rapporto di lavoro, che in violazione ad un principio, parimenti, unionale, per l'assenza del medesimo superminimo, sarebbero retribuiti in misura ingiustificatamente inferiore.
5.2 Da queste considerazioni discende che è pacifico che parte datoriale abbia reiteratamente, costantemente ed in modo generalizzata adottato un comportamento favorevole nei confronti dei propri dipendenti che si è tradotto in trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dagli Accordi CAI, tale da integrare gli estremi dell'uso aziendale (cfr.Cass. civ. sez. lav., 18/09/2013, n.21345), che non può non spiegare i propri effetti - e in modo omogeneo - sul calcolo della retribuzione delle ferie - sia di quelle godute, che di quelle non godute, ma maturate alla cessazione del rapporto e, perciò stesso, ricorrendone i presupposti (nel caso di specie incontestati)- retribuite dall'indennità sostitutiva del medesimo contenuto economico.
5 5.3 Ne consegue che ove la modifica "in melius" del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, ad essa non si applica nè l'art. 1340 cod. civ. - che postula la volontà, tacita, delle parti di inserire l'uso o di escluderlo - nè, in generale, la disciplina civilistica sui contratti - con esclusione, quindi, di un'indagine sulla volontà del datore di lavoro e dei sindacati - nè, comunque, l'art. 2077 c.c., comma 2, con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica "in peius" del trattamento in tal modo attribuito (in tal senso cfr. anche Cass., n. 8342 del 2010).
6. L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale, in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, e produce effetti anche nei confronti dei lavoratori che entrano a far parte della categoria dopo la formazione dell'uso, restando tuttavia impregiudicata con riferimento a questi ultimi, la facoltà dell'imprenditore di escludere l'applicabilità del trattamento di miglior favore (Cass., n. 18263 del 2009).
7. Assume, dunque, rilievo la prova della reiterazione costante e generalizzata del comportamento che va ad integrare l'uso aziendale.
8. Nella fattispecie in esame, come già evidenziato dal primo Giudice, con motivazione adeguata e pienamente rispondente alle risultanze documentali, che qui si ha per integralmente riportata e trascritta, condividendosi le valutazioni ivi espresse, già la documentazione versata in atti è idonea a riconoscere l'esistenza ed operatività di un “uso aziendale” nel senso preteso dall'originario ricorrente.
9. Le spese del grado seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi in ragione della non complessità delle questioni esaminate.
6 10. Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
condanna parte appellante a corrispondere all'appellato le spese di lite del grado, liquidate nella misura di euro 1458,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e cpa, con attribuzione ai Difensori dichiaratisi antistatari
Contributo unificato come in motivazione.
Così deciso in Napoli in data 2 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Dott. Sebastiano Napolitano Dott.ssa Vincenza Totaro
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