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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/10/2025, n. 3206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3206 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE IV Civile- Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e di libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 4545/2024 R.G. promosso da
, nato a [...], Brasile), il Parte_1
27.01.1967 (C.F. CPF. ) e residente in [...], n° 128, interno C.F._1
142, Vila Olimpia (SA LO - SP); , nata a [...] Controparte_1
LO, Brasile), il 22.08.2003 (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._2
Ramos, n° 128, interno 142, Vila Olimpia (SA LO - SP); Controparte_2
, nato a [...], Brasile), il 09.04.1968 (C.F.
[...]
CPF.129.881.688-22) e residente in [...], London, W9 3HS, (G.B.);
[...]
, nata a [...], Brasile), Controparte_3 il 20.04.1949 (C.F. CPF. ) e residente in [...]de Sousa Queiros, n. C.F._3
267, interno 171, Aclimaçao (SA LO - SP); Controparte_4
, nato a [...], Brasile), il 05.12.1975 (C.F.
[...]
CPF.225.729.288-52) e residente in [...]de Sousa Queiros, n. 199, casa 8,
Aclimaçao (SA LO - SP); , nato a [...] Controparte_5
(SA LO, Brasile), il 07.05.1975 (C.F. CPF.336.937.878-75) e residente in [...]
9, 1018RR (Amsterdam, Olanda) agli effetti del presente atto elettivamente domiciliati in
NA, via F. Rizzoli n. 1/2, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Cova del Foro di
NA ( ), che li rappresenta ed assiste come da procure in CodiceFiscale_4 atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 11 Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_6 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note depositate il 10/08/2025:” Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che i signori Parte_1
, nato a [...], Brasile), il 27.01.1967;
[...] [...]
, nata a [...], Brasile), il 22.08.2003; CP_1 [...]
, nato a [...], Brasile), il Controparte_2
09.04.1968; , nata a [...]_3
LO, Brasile), il 20.04.1949; , nato a [...]_4
(SA LO, Brasile), il 05.12.1975; , nato a [...]_5
LO (SA LO, Brasile), il 07.05.1975 sono cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
in persona del ministro pro tempore e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_6
Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni, e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali 15% ai sensi del D.M. 55/14, Cpa ed Iva.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 18/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di
(ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 Persona_2 ovvero ovvero ovvero Persona_3 Persona_4 Persona_1
pagina 2 di 11 ovvero , nata a [...], il [...] ed in seguito emigrata Per_2 Persona_1 in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliana, (docc.02-04).
Con decreto del 16/07/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 13/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. che subiva rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con fissazione di nuova udienza di trattazione per il giorno 4/07/2025.
Quest'ultima, a seguito di richiesta del procuratore dei ricorrenti di essere autorizzato a rinnovare la notifica a parte convenuta, veniva annullata e sostituita con una nuova udienza di trattazione per il giorno 26/09/2025, sempre con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione di termine per provvedere alla notifica. A tale incombente la difesa dei ricorrenti ha provveduto il 26/06/2025 eseguendo la notifica presso l'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege dell'Amministrazione convenuta che, non essendosi costituita in giudizio, deve essere dichiarata contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione il 10/08/2025.
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge
23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una pagina 3 di 11 controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_6 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte ricorrente ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dalla capostipite italiana Persona_1
sposatasi in Brasile con cittadino straniero nel 1913, per il tramite della figlia
[...]
, nata in [...] nel 1914, alle figlie di quest'ultima Persona_5 [...]
e , quest'ultima odierna ricorrente Persona_6 Controparte_3 unitamente ad altri discendenti suoi e della sorella. Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, parte ricorrente ha interesse ad agire dal momento che si vede a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in
pagina 4 di 11 vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO Al fine di delibare la domanda occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei suddetti elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina
(a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è registrato un passaggio per via Persona_1 femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal pagina 5 di 11 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che l'ava non solo ha conservato la cittadinanza di Persona_1 nascita nonostante il matrimonio contratto all'estero con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla alla figlia dalla quale i ricorrenti Persona_5 discendono.
pagina 6 di 11 Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione. Risulta infatti che la capostipite italiana, emigrata in Brasile in epoca imprecisata, ivi contraeva matrimonio in data 01.02.1913 con
, (doc.03). La coppia di coniugi generava la figlia Persona_7 Persona_5
, nata il [...] in [...], (doc.05). Questa, a sua volta, contraeva matrimonio il
[...]
16.11.1939 con , (doc. 06), con cui generava due figlie: Persona_8
i) nata il [...] nella città di San Paolo/SP, Brasile Persona_6
(doc.07); ii) , da sposata Controparte_3 Controparte_3
, odierna ricorrente nata il [...] nella città di San Paolo/SP, Brasile
[...]
(doc.08).
Dal matrimonio di con , Persona_6 Persona_9 celebrato il 20.04.1966, (doc.09), sono nati i ricorrenti Parte_1 il 27.01.1967 a San Paolo/SP, Brasile, (doc.10), il quale in data 14.11.1998 si è
[...] sposato con (doc.11), con la quale ha generato la ricorrente Persona_10
, nata il [...] a [...] paolo/SP, Brasile, (doc.19). Controparte_1
A seguito del matrimonio con , celebrato in data 08.06.1973, Persona_11
passava a chiamarsi Controparte_3 Controparte_3
(doc.14); da questa unione coniugale sono nati i ricorrenti:
[...] Controparte_4
il 05.12.1975 a San Paolo/SP, Brasile, che il 23.03.2005 si è sposato con
[...]
(docc.15-16); il Persona_12 Controparte_5
07.05.1986 a San Paolo/SP, Brasile, che il 28.09.2019 si è sposato con Persona_13
(docc.17-18).
[...]
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge pagina 7 di 11 sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'ava (ovvero Persona_1 Persona_1 ovvero ovvero ovvero Persona_2 Persona_3 Persona_4 ovvero ovvero , non ha mai rinunciato alla
[...] Persona_3 Persona_1 cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.04).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11,
n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
"ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
pagina 8 di 11 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_6 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_7 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione
pagina 9 di 11 stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_6 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_6
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del Controparte_6 presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 8.10.2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 11 di 11
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Umberto Castagnini nel procedimento iscritto al n. 4545/2024 R.G. promosso da
, nato a [...], Brasile), il Parte_1
27.01.1967 (C.F. CPF. ) e residente in [...], n° 128, interno C.F._1
142, Vila Olimpia (SA LO - SP); , nata a [...] Controparte_1
LO, Brasile), il 22.08.2003 (C.F. CPF. ) e residente in [...]C.F._2
Ramos, n° 128, interno 142, Vila Olimpia (SA LO - SP); Controparte_2
, nato a [...], Brasile), il 09.04.1968 (C.F.
[...]
CPF.129.881.688-22) e residente in [...], London, W9 3HS, (G.B.);
[...]
, nata a [...], Brasile), Controparte_3 il 20.04.1949 (C.F. CPF. ) e residente in [...]de Sousa Queiros, n. C.F._3
267, interno 171, Aclimaçao (SA LO - SP); Controparte_4
, nato a [...], Brasile), il 05.12.1975 (C.F.
[...]
CPF.225.729.288-52) e residente in [...]de Sousa Queiros, n. 199, casa 8,
Aclimaçao (SA LO - SP); , nato a [...] Controparte_5
(SA LO, Brasile), il 07.05.1975 (C.F. CPF.336.937.878-75) e residente in [...]
9, 1018RR (Amsterdam, Olanda) agli effetti del presente atto elettivamente domiciliati in
NA, via F. Rizzoli n. 1/2, presso e nello studio dell'Avv. Andrea Cova del Foro di
NA ( ), che li rappresenta ed assiste come da procure in CodiceFiscale_4 atti;
RICORRENTI
pagina 1 di 11 Contro
, (c.f. , in persona del Ministro pro Controparte_6 P.IVA_1 tempore
CONVENUTO-Contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Parte necessaria
Avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI per parte ricorrente come da note depositate il 10/08/2025:” Voglia
l'Ill.mo Tribunale adito accertare e dichiarare che i signori Parte_1
, nato a [...], Brasile), il 27.01.1967;
[...] [...]
, nata a [...], Brasile), il 22.08.2003; CP_1 [...]
, nato a [...], Brasile), il Controparte_2
09.04.1968; , nata a [...]_3
LO, Brasile), il 20.04.1949; , nato a [...]_4
(SA LO, Brasile), il 05.12.1975; , nato a [...]_5
LO (SA LO, Brasile), il 07.05.1975 sono cittadini italiani e, per l'effetto, ordinare al
in persona del ministro pro tempore e, per esso, all'ufficiale dello Controparte_6
Stato Civile, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni, e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile, della cittadinanza dei ricorrenti, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità consolari competenti. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso spese generali 15% ai sensi del D.M. 55/14, Cpa ed Iva.”
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
Con atto depositato il 18/04/2024 i ricorrenti, cittadini brasiliani, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis in quanto discendenti diretti di
(ovvero ovvero Persona_1 Persona_1 Persona_2 ovvero ovvero ovvero Persona_3 Persona_4 Persona_1
pagina 2 di 11 ovvero , nata a [...], il [...] ed in seguito emigrata Per_2 Persona_1 in Brasile dove ha vissuto senza mai naturalizzarsi brasiliana, (docc.02-04).
Con decreto del 16/07/2024 veniva fissata udienza di trattazione per il giorno 13/06/2025 con assegnazione dei termini di cui all'art. 127-ter c.p.c. che subiva rinvio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. con fissazione di nuova udienza di trattazione per il giorno 4/07/2025.
Quest'ultima, a seguito di richiesta del procuratore dei ricorrenti di essere autorizzato a rinnovare la notifica a parte convenuta, veniva annullata e sostituita con una nuova udienza di trattazione per il giorno 26/09/2025, sempre con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. con assegnazione di termine per provvedere alla notifica. A tale incombente la difesa dei ricorrenti ha provveduto il 26/06/2025 eseguendo la notifica presso l'Avvocatura dello
Stato di Firenze, difensore ex lege dell'Amministrazione convenuta che, non essendosi costituita in giudizio, deve essere dichiarata contumace.
Gli atti sono stati comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del
Tribunale di Firenze che non ha precisato le conclusioni.
La difesa ha depositato note di trattazione il 10/08/2025.
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1, comma 1, lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge
23 maggio 2025 n. 74).
1- L'INTERESSE AD AGIRE
Al riguardo è opportuno ribadire che, sebbene l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez. unite, 25317/2022), da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre l'accertamento in via giudiziale. La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa. Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una pagina 3 di 11 controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza, (art. 100
c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della
P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . È “frutto di Controparte_6 equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato”
(Tribunale di Roma, 18/10/2016).
Sussiste tuttavia l'interesse ad agire, sussistendo una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa atteso che la domanda sarebbe senz'altro rigettata sulla base di un orientamento interpretativo consolidato dell'Amministrazione oppure ancora quando, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso di specie, l'interesse ad agire deve ritenersi sussistente atteso che parte ricorrente ha dedotto la trasmissione della cittadinanza italiana dalla capostipite italiana Persona_1
sposatasi in Brasile con cittadino straniero nel 1913, per il tramite della figlia
[...]
, nata in [...] nel 1914, alle figlie di quest'ultima Persona_5 [...]
e , quest'ultima odierna ricorrente Persona_6 Controparte_3 unitamente ad altri discendenti suoi e della sorella. Dal momento che nella fattispecie ci si trova di fronte ad una trasmissione della linea di discendenza per via femminile, parte ricorrente ha interesse ad agire dal momento che si vede a tutt'oggi preclusa la via della richiesta amministrativa a motivo del perdurare del consolidato orientamento dell'Amministrazione, di cui alla circolare del Ministero dell'Interno n. K28.1/1991, secondo il quale: ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in
pagina 4 di 11 vigore della Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e richiamato anche a sostegno del ricorso.
2- NEL MERITO Al fine di delibare la domanda occorre verificare il fatto acquisitivo della cittadinanza nonché la continuità della linea di trasmissione. Quanto al primo dei suddetti elementi si deve evidenziare che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina
(a tale censura di incostituzionalità si prestano anche gli articoli da 1 a 15 del Codice Civile del 1865 che regolavano nel medesimo modo tale materia all'epoca del matrimonio), si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana i discendenti di per i quali si è registrato un passaggio per via Persona_1 femminile nella linea di discendenza in epoca precostituzionale.
Si richiama anche la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555
(Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
Infatti, “la titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal pagina 5 di 11 1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SSUU Sentenza n. 4466 del 2009).
Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.)
Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice delle leggi sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 nei rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.
Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti della sentenza d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati.
Ne consegue che l'ava non solo ha conservato la cittadinanza di Persona_1 nascita nonostante il matrimonio contratto all'estero con cittadino straniero, ma è stata anche in grado di trasmetterla alla figlia dalla quale i ricorrenti Persona_5 discendono.
pagina 6 di 11 Quanto al secondo degli elementi costitutivi della fattispecie, si osserva che la continuità della linea di discendenza declinata in ricorso trova riscontro nella documentazione prodotta, munita di apostille e di traduzione. Risulta infatti che la capostipite italiana, emigrata in Brasile in epoca imprecisata, ivi contraeva matrimonio in data 01.02.1913 con
, (doc.03). La coppia di coniugi generava la figlia Persona_7 Persona_5
, nata il [...] in [...], (doc.05). Questa, a sua volta, contraeva matrimonio il
[...]
16.11.1939 con , (doc. 06), con cui generava due figlie: Persona_8
i) nata il [...] nella città di San Paolo/SP, Brasile Persona_6
(doc.07); ii) , da sposata Controparte_3 Controparte_3
, odierna ricorrente nata il [...] nella città di San Paolo/SP, Brasile
[...]
(doc.08).
Dal matrimonio di con , Persona_6 Persona_9 celebrato il 20.04.1966, (doc.09), sono nati i ricorrenti Parte_1 il 27.01.1967 a San Paolo/SP, Brasile, (doc.10), il quale in data 14.11.1998 si è
[...] sposato con (doc.11), con la quale ha generato la ricorrente Persona_10
, nata il [...] a [...] paolo/SP, Brasile, (doc.19). Controparte_1
A seguito del matrimonio con , celebrato in data 08.06.1973, Persona_11
passava a chiamarsi Controparte_3 Controparte_3
(doc.14); da questa unione coniugale sono nati i ricorrenti:
[...] Controparte_4
il 05.12.1975 a San Paolo/SP, Brasile, che il 23.03.2005 si è sposato con
[...]
(docc.15-16); il Persona_12 Controparte_5
07.05.1986 a San Paolo/SP, Brasile, che il 28.09.2019 si è sposato con Persona_13
(docc.17-18).
[...]
Tutto quanto sopra premesso deve trovare integrale accoglimento la domanda proposta, dato anche che non sono stati allegati fatti estintivi del diritto fatto valere in giudizio.
Occorre infatti evidenziare che era onere dell'amministrazione convenuta eccepire puntualmente la prova di una qualche fattispecie interruttiva, dato che “In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge pagina 7 di 11 sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
Risulta peraltro provato che l'ava (ovvero Persona_1 Persona_1 ovvero ovvero ovvero Persona_2 Persona_3 Persona_4 ovvero ovvero , non ha mai rinunciato alla
[...] Persona_3 Persona_1 cittadinanza italiana come da certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità brasiliana in atti, (doc.04).
In ogni caso è da precisare che “l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11,
n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
"ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cfr. Cass. Civ. S.U. sentenza n. 25317 del 24/08/2022).
3- LE SPESE DI LITE
pagina 8 di 11 Le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del atteso che la CP_6 documentata impossibilità di ottenere il riconoscimento del diritto in via amministrativa e nei tempi previsti dalla legge, ha imposto ai ricorrenti la necessità di adire l'Autorità
Giudiziaria.
E' orientamento di questa Sezione Specializzata che la compensazione delle spese di lite non sia giustificata sulla base dell'elevato numero di domande che l'Amministrazione è tenuta ad esaminare ed alle conseguenti difficoltà organizzative, peraltro neppure rappresentate in causa dall'Amministrazione, atteso che il fondamento della liquidazione delle spese di lite non è una valutazione di colpevolezza dell'Ente ma il fatto oggettivo della soccombenza ovvero dell'inadempimento dell'obbligato; diversamente il processo non garantirebbe ai ricorrenti la reintegrazione totale dei diritti fatti valere in giudizio e quanto questi avrebbero ottenuto con la cooperazione spontanea dell'obbligato. Anche la giurisprudenza amministrativa -peraltro in una cornice normativa che conferiva al giudice una maggiore discrezionalità stante la più ampia nozione dei “giustificati motivi” rispetto alle “gravi ed eccezionali ragioni” a cui occorre fare riferimento (Corte Cost. 77/2018) ha affermato che “la rilevante mole di lavoro gravante sugli uffici competenti – in quanto postulata dal come fatto notorio, ma non supportata da alcuna considerazione CP_7 dell'Amministrazione in ordine all'entità, alla natura transitoria della sproporzione tra mezzi impiegabili e risultati attesi, agli interventi per porvi rimedio, o all'esperimento di forme di comunicazione ed informazione all'istante sullo stato del procedimento – non possa ritenersi elemento di per sé sufficiente a giustificare il comportamento dell'Amministrazione (…) altrimenti, l'inerzia dell'Amministrazione finirebbe per essere, almeno ai fini della condanna alle spese processuali, sempre e comunque giustificata” (cfr.
Cons. St. Sez. III n. 3682/2014)” (Cons. Stato, 643/2016).
Si deve pertanto escludere, sulla base del principio di causalità e di soccombenza, a fondamento dell'art. 91 c.p.c., che i ricorrenti possano essere gravati delle spese di lite sostenute per agire in giudizio per eventuali inefficienze dell'Amministrazione, agli stessi non imputabili, ma derivanti dallo stesso assetto normativo, che disciplina i tempi del procedimento che la P.A. è tenuta a garantire ed all'organizzazione che l'Amministrazione
pagina 9 di 11 stessa si è data per l'esame delle domande in via amministrativa e che è tenuta ad adeguare rispetto al flusso di domande, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
Neppure può darsi rilievo alla mancata costituzione in giudizio del trattandosi di CP_6 comportamento neutro che non implica il riconoscimento del diritto e che dimostra invero la necessità dei ricorrenti di utilizzare la via giudiziaria in considerazione dell'inerzia, delle difficoltà e dei tempi del procedimento amministrativo.
I compensi possono essere liquidati con applicazione dei parametri di cui al DM 147/2022
(indeterminabile – complessità bassa), valori minimi per la fase di studio ed introduttiva, in ragione della serialità del contenzioso e dell'effettiva attività difensiva svolta, anche in considerazione della mancata costituzione da parte dell'Amministrazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
• dichiara la contumacia del convenuto;
Controparte_6
• accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani jure sanguinis;
• ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile Controparte_6 competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
• condanna il a rifondere a parte ricorrente le spese di lite del Controparte_6 presente giudizio che liquida in € 1.452,00 per compensi oltre € 545,00 per esborsi e spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi
Firenze, 8.10.2025
pagina 10 di 11 Il Giudice
Dott. Umberto Castagnini
pagina 11 di 11