Art. 1.
Con effetto dal 1 luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto e' attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari - aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati - ancorche' reggenti di ricevitorie.
Con effetto dal 1 luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto e' attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari - aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati - ancorche' reggenti di ricevitorie.