Articolo 1 della Legge 26 gennaio 1963, n. 26
Articolo 2
Versione
21 febbraio 1963
Art. 1.
Con effetto dal 1 luglio 1962 al personale in servizio nelle ricevitorie del lotto e' attribuito un assegno mensile, non utile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura di lorde lire 17.500 per i ricevitori titolari e di lorde lire 10.990 per gli elementi sussidiari - aiuto ricevitori e commessi avventizi autorizzati - ancorche' reggenti di ricevitorie.
Entrata in vigore il 21 febbraio 1963
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